lavoratori invalidi

Cassazione: non si possono licenziare i lavoratori invalidi senza il parere della Commissione medica

Con la sentenza n. 8450 del 10 aprile 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che un lavoratore con disabilità, assunto tramite le liste di collocamento per disabili (Legge 68/1999), può essere licenziato solo se l’impossibilità di reinserimento all’interno dell’azienda viene accertata da una apposita Commissione medica.

Con la sentenza n. 8450 del 10 aprile 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che un lavoratore con disabilità, assunto tramite le liste di collocamento per disabili (Legge 68/1999), può essere licenziato solo se l’impossibilità di reinserimento all’interno dell’azienda viene accertata da una apposita Commissione medica. La sentenza ha respinto il ricorso di una azienda contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che nel 2013 aveva disposto la reintegra del lavoratore con disabilità.

La Suprema Corte sostiene, infatti,che “il licenziamento dell’invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando è motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall’aggravamento dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla Legge n. 482 del 1968, art. 10 ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall’apposita commissione medica”.

Cass_2014_8450.pdf

lavoratori invalidiultima modifica: 2014-05-22T18:09:17+02:00da vitegabry
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