Archivi giornalieri: 13 maggio 2014

Sentenza 08 aprile 2014, n. 8211

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 aprile 2014, n. 8211

Previdenza – Dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi – Esenzioni dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria – Presupposti – Stabilità di impiego – Accertamento del requisito

 

Svolgimento del processo

 

La A. Service srl (oggi incorporata dalla A.A. Energia spa) propose opposizione avverso una cartella esattoriale emessa dalla Esatri spa e relativa a contribuzioni e sanzioni pretese dall’lnps, per periodi dal febbraio 2002 al settembre 2005, e relativi a disoccupazione, malattia, assegni familiari (CUAF) e maternità.

Il Giudice adito respinse il ricorso.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 6.7-15.9.2011, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che confermò nel resto, dichiarò non dovute le contribuzioni per malattia e maternità.

A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue:

– quanto alla contribuzione per disoccupazione involontaria, dovendo escludersi il carattere di azienda pubblica o di esercente un servizio pubblico della Società, quest’ultima avrebbe dovuto richiedere un provvedimento ministeriale di accertamento delle condizioni di stabilità d’impiego, in difetto del quale non poteva dunque operare l’esclusione dalla contribuzione; ad analoghe conclusioni conduceva peraltro anche l’analisi delle disposizioni contrattuali collettive regolanti il rapporto di lavoro dei dipendenti; l’obbligo contributivo in parola era già stato oggetto di interventi chiarificatori dell’lnps fin dalla circolare n. 96/2002, con soluzioni interpretative semplicemente confermate nella circolare n. 63/2005 invocata dalla Società;

– quanto alla contribuzione per assegni familiari (CUAF), non poteva ritenersi che la Società potesse avvalersi, per i suoi dipendenti iscritti all’lnpdap, del pagamento in misura ridotta, spettando tale riduzione, giusta la previsione di cui all’art. 3, comma 23, legge n. 335/95, soltanto in relazione ai soggetti iscritti al Fondo lavoratori dipendenti dell’lnps; né a tale conclusione poteva condurre la previsione di cui all’art. 41 legge n. 488/99, relativo alla soppressione del Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Enel e delle aziende elettriche private, con conseguente trasferimento delle posizioni assicurative degli iscritti al fondo speciale elettrici al Fondo lavoratori dipendenti dell’lnps; poiché la fissazione delle aliquote contributive costituiva materia rimessa alla discrezionalità del legislatore, non era ravvisabile alcuna violazione dell’art. 3 della Costituzione;

– non era invece dovuto quanto preteso per differenza sui contributi di maternità corrisposti, dovendo riconoscersi che la disposizione di cui all’art. 79 dl.vo n. 151/01 contempla la prevista riduzione contributiva per tutti i datori di lavoro;

– il contributo per malattia non era dovuto in applicazione dello ius superveniens di cui all’art. 20, comma 1, di n. 112/08, convertito in legge n. 133/08;

– non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 116, comma 15, legge n. 388/00.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la A.A. Energia spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi e illustrato con memoria.

L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della S. spa, ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo.

La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

L’intimata Equitalia Esatri spa non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

1. I ricorsi vanno riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc).

2. Con il primo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale non le abbia riconosciuto la natura di esercente di pubblici servizi, svolgendo essa ricorrente un’attività collaterale e strumentale a quella, pacificamente di pubblico servizio, espletata dalla A. spa; con la conseguenza della non necessità di accertamento in via amministrativa del requisito della stabilità d’impiego.

Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando vizio di motivazione e violazione di norme di diritto, si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della circostanza che la sussistenza della stabilità d’impiego era stata riconosciuta dal Ministero del Lavoro, con lettera del 10.7.1956, in favore della A., azienda municipalizzata poi trasformata in una società per azioni (la A. spa), dalla quale era stata scorporata l’originaria ricorrente A. Service srl; deduce quindi che, così come riconosciuto in relazione alle società derivate dall’Enel, essa ricorrente doveva ritenersi subentrata, in quanto società derivata, nell’esonero contributivo a suo tempo accordato all’A..

Con il terzo motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge e di CCNL, nonché vizio di motivazione, la ricorrente principale deduce che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, dalla disamina della disciplina collettiva (CCNL 17.11.1995 dipendenti di imprese del gas e dell’acqua; CCNL 9.7.1996 dipendenti di imprese elettriche), e tenuto anche conto di quanto affermato nel Protocollo Federgasacqua dell’11.3.2003, avrebbe dovuto riconoscersi la sussistenza di una stabilità d’impiego rafforzata.

Con il quarto motivo, denunciando violazione di norma di diritto, nonché vizio di motivazione, la ricorrente principale si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che il Consiglio di Stato, con parere dell’8.2.2006, aveva concluso che la circolare Inps n. 63/2005 non poteva produrre effetti retroattivi, in relazione al disposto dell’art. 3, comma 8, legge n. 335/95.

Con il quinto motivo la ricorrente principale, denunciando violazione di plurime norme di diritto, deduce che, ai sensi dell’art. 3, comma 23, legge n. 335/85 e del dm 21.2.1996, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, avrebbe dovuto riconoscersi che la riduzione delle aliquote CUAF e maternità spettava, a decorrere dal 1° gennaio 1996, anche per quei lavoratori delle aziende municipalizzate privatizzate del settore elettrico, che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) e b), legge n. 274/91, avevano optato per mantenere l’iscrizione all’lnpdap, dovendosi altrimenti ritenere il contrasto della normativa di riferimento con gli artt. 81 e ss del Trattato CE e con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, con conseguente disapplicazione del ridetto dm 21.2.1996.

Con il sesto motivo, svolto in via subordinata, la ricorrente principale, denunciando violazione di plurime norme di diritto, deduce che ai sensi dell’art. 41 legge n. 488/99, come interpretato autenticamente dall’art. 68 legge n. 388/00, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, avrebbe dovuto riconoscersi che la riduzione delle aliquote CUAF spettava a decorrere dal 1° gennaio 2000 anche per quei lavoratori delle aziende municipalizzate privatizzate del settore elettrico, che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) e b), legge n. 274/91, avevano optato per mantenere l’iscrizione all’lnpdap, dovendosi altrimenti ritenere il contrasto con le sopra indicate norme comunitarie e costituzionali.

Con il settimo motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, nonché vizio di motivazione, la ricorrente principale si duole del mancato riconoscimento della riduzione delle sanzioni a termini del disposto dell’art. 116, comma 15, lett. a), legge n. 388/00.

Con l’ottavo motivo la ricorrente principale ribadisce le censure di incostituzionalità e di contrarietà alla normativa comunitaria già dedotte, in relazione all’art. 1, comma 238, legge n. 662/96, con il quinto motivo.

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale, denunciando violazione degli artt. 78 e 79 dl.vo n. 151/01, deduce che le norme rubricate non possono ritenersi applicabili in relazione ai lavoratori che hanno conservato l’iscrizione all’lnpdap.

3. I primi quattro motivi del ricorso principale, fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.

3.1 Giova ricordare la seguente normativa di riferimento, nel testo vigente all’epoca dei fatti per cui è causa:

– art. 40 RDL n. 1827/35, secondo cui “Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria perla disoccupazione involontaria: (…); 2) gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d’impiego;

– art. 36 dpr n. 818/57, secondo cui “Ai fini dell’applicazione dell’art. 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell’articolo 32, lett. b), della L. 29 aprile 1949, n. 264, la sussistenza della stabilità d’impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima”.

Dalla coordinata lettura di tali norme si evince che:

– anche in relazione al personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria opera soltanto ove ai medesimi sia garantita la stabilità d’impiego;

– anche in relazione al personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi detta stabilità d’impiego, ove non risultante da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico, deve essere accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro, con decorrenza dalla data di tale domanda.

3.2 In difetto di disposizioni di legge o regolamentari specificamente riguardanti il tipo d’impresa cui appartiene la ricorrente principale, diviene quindi sostanzialmente irrilevante, ai fini de quibus, accertare se alla stessa debba o meno essere riconosciuta la qualifica di azienda esercente un pubblico servizio, posto che, anche in ipotesi affermativa, da ciò non potrebbe farsene derivare, de plano, l’invocata esenzione contributiva; donde l’inammissibilità, per carenza di interesse, del primo motivo.

3.3 Del pari, non essendo ricomprese le clausole pattizie di cui alla contrattazione collettiva di diritto comune fra le “norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico”, l’eventuale stabilità d’impiego garantita da detta contrattazione collettiva non potrebbe di per sé condurre all’esenzione contributiva in difetto di domanda di accertamento al riguardo da parte del datore di lavoro e di conseguente riconoscimento di detta stabilità da parte dell’Autorità amministrativa competente.

3.4 Nel caso di specie la ricorrente principale non deduce di avere inoltrato la domanda, né tanto meno, che sia stata riconosciuta nei suoi confronti la stabilità d’impiego dei dipendenti.

Sostiene invece, con il secondo motivo, di essere “subentrata”, in quanto società derivata, nell’esonero contributivo a suo tempo accordato all’azienda municipalizzata A..

L’assunto non può essere condiviso, sia perché l’azienda municipalizzata A., oggi non più esistente, era un soggetto giuridico diverso dalla società per azioni in cui venne trasformata e, a fortiori, dalle altre società che da quest’ultima sono state scorporate; sia perché, essendo stata la valutazione della sussistenza della stabilità d’impiego per i dipendenti dell’azienda municipalizzata A. necessariamente resa in relazione alle disposizioni vigenti all’epoca (si parla del lontano 1956), il riconoscimento invocato non è parametrabile alla diversa disciplina vigente all’epoca dei fatti per cui è causa, atteso che i contratti collettivi di lavoro che, secondo l’assunto della ricorrente principale, regolano il rapporto d’impiego dei suoi dipendenti, sono stati conclusi a distanza di molti anni (cfr, altresì, sul punto, ex plurimis, Cass., n. 28022/2013; 24524/2013; 20818/2013).

Del tutto inconferente, siccome riferentesi a diverse compagini sociali, risulta poi il riferimento al riconoscimento operato in relazione alle società del gruppo Enel.

3.5 La mancanza del prescritto riconoscimento amministrativo della stabilità d’impiego conduce di per sé ad escludere la sussistenza dell’invocata esenzione, assorbendo le censure svolte con il terzo e il quarto motivo.

4. Il quinto, il sesto e l’ottavo motivo del ricorso principale, fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.

4.1 Deve rilevarsi che la ricorrente principale propone un’interpretazione “costituzionalmente orientata” delle norme su cui fonda le proprie doglianze; al riguardo va tuttavia osservato che l’obiettivo di armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, fatto proprio dalla riforma previdenziale di cui alla legge n. 335/95, non implica che sia sottratta alla discrezionalità del legislatore la regolamentazione della disciplina contributiva in relazione alle peculiari necessità dei diversi enti previdenziali, sicché non può ritenersi che le norme che implichino al riguardo una diversificazione contributiva costituiscano violazione del principio di uguaglianza; tanto meno potrebbe quindi legittimarsi una loro interpretazione che, nella suddetta ottica, si discosti dal contenuto testuale delle disposizioni scrutinate.

La manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati sussiste anche con riferimento al parametro di cui all’art. 41 della Costituzione, la cui asserita violazione è del resto espressa in termini generici, non potendo ravvisarsi nelle specifiche disposizioni regolanti gli oneri contributivi a carico delle aziende in misura diversificata a seconda dell’ente previdenziale di iscrizione dei dipendenti una limitazione della libertà di iniziativa economica.

Non consta, né è stato dedotto, che la Commissione UE abbia ravvisato nella riduzione contributiva di che trattasi un aiuto di stato incompatibile; il che, del resto, avrebbe semmai condotto alla soppressione della disposta riduzione, non certo ad una sua estensione nel senso propugnato dalla ricorrente principale.

4.2 Ciò premesso, deve rilevarsi che l’art. 3, comma 23, legge n. 335/95, laddove prevede che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, l’aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, (…)” è assolutamente inequivoco nel ricollegare la “contestuale” riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee all’elevazione dell’aliquota contributiva dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, onde non vi è spazio per poter ritenere che la prevista riduzione operi anche a favore dei soggetti che non versano i contributi a tale Fondo; e il successivo comma 24, nel prevedere invece un aumento delle aliquote contributive dovute “all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima” suona a conferma che la ricordata previsione di cui al precedente comma deve ritenersi sancita con riferimento alle sole contribuzioni relative al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

4.3 Anche per ciò che riguarda le disposizioni di cui all’art. 41 legge n. 488/99 deve riconoscersi che la riduzione delle percentuali contributive introdotte dal quarto periodo del primo comma è direttamente collegata alle previsioni di cui ai precedenti periodi dello stesso comma (soppressione del Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e delle aziende elettriche private e del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti fondi soppressi) e si applica quindi in relazione alle posizioni dei soggetti che venivano ad essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, non certo ai dipendenti delle imprese del settore elettrico che avevano mantenuto l’iscrizione all’lnpdap.

Parimenti il contributo straordinario di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 41 legge n. 488/99 è testualmente ricollegato alla soppressione degli anzidetto fondi e risulta pertanto privo di consequenzialità voler desumere dalla norma di interpretazione autentica del terzo comma (art. 68, comma 7, legge n. 388/00) l’estensione alle posizioni dei dipendenti iscritti all’lnpdap della riduzione contributiva di cui al primo comma.

4.4 I motivi all’esame non possono pertanto trovare accoglimento.

5. L’art. 116, comma 15, legge n. 388/00, sulla cui dedotta violazione la ricorrente principale fonda il settimo motivo, per quanto qui rileva prevede che “Fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, all’autorità giudiziaria;

Risulta dunque di piana evidenza che la riduzione in parola presuppone la fissazione dei relativi criteri e modalità da parte di un provvedimento del consiglio di amministrazione dell’lnps, con la premessa, tuttavia, per “la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8″ in presenza delle suddette incertezze, del”l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenzialì, ossia di una condizione che, come accertato in fatto nella sentenza impugnata, non ricorre nel caso di specie; donde l’inaccoglibilità del motivo all’esame.

6. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale deduce a censura della sentenza impugnata che le disposizioni di cui agli artt. 78 e 79 dl.vo n. 151/01 non hanno innovato riguardo alla disciplina di cui alla legge n. 335/95, il cui art. 23, comma 3, resta sempre la disciplina di riferimento; richiama inoltre alcune decisioni di giudici di merito ove è stato osservato che, in base a quanto previsto dal ridetto art. 79, doveva reputarsi che l’ambito applicativo di tale disposizione doveva ritenersi limitato ai soli fondi pensionistici dell’lnps, escludendo i regimi pensionistici del settore pubblico, a cui erano riconducibili, limitatamente alla loro posizione previdenziale, i dipendenti della Società che avevano mantenuto l’iscrizione all’lnpdap, e che non risultavano essere stati emessi i provvedimenti a cui l’art. 78 aveva subordinato la riduzione contributiva.

6.1 Quanto a quest’ultimo rilievo, deve rilevarsi che la subordinazione della riduzione contributiva, per gli anni successivi al 2001, all’adozione dei decreti di cui all’art. 49, comma 2, legge n. 488/99, non è stata più confermata dalla successiva produzione legislativa, avendo l’art. 43, comma 1, legge n. 448/01 statuito, senza fare riferimento alla successiva adozione dei ridetti decreti, che “A decorrere dall’anno 2002 restano confermate: a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all’articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;

6.2 L’art. 78 dl.vo n. 151/01, in cui è stato trasfuso l’art. 49, commi 1, 4 e 11, legge n. 488/99), introduce la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza (“Conseguentemente”) della prevista messa a carico del bilancio statale (nei limiti indicati) degli importi delle prestazioni relative ai parti, alle adozioni e agli affidamenti intervenuti successivamente al luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza far quindi alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all’art. 3, comma 23, legge n. 335/95; non può quindi condividersi l’assunto del ricorrente incidentale secondo cui la suddetta disposizione costituirebbe la disciplina di riferimento.

6.3 Sotto il profilo testuale, inoltre, l’art. 79 dl.vo n. 151/01 stabilisce espressamente che il contributo “in attuazione della riduzione degli oneri di cui all’art. 78” è “dovuto dai datori di lavoro (…) sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendente, l’inequivoca dizione legislativa “tutti i lavoratori dipendentr impedisce pertanto di accogliere l’opzione ermeneutica secondo cui la riduzione in parola non dovrebbe applicarsi per i lavoratori (dipendenti da datori di lavoro privati) che, per effetto di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il mantenimento della propria posizione assicurativa presso l’Inpdap.

6.4 II motivo all’esame non può pertanto trovare accoglimento.

7. In definitiva entrambi i ricorsi vanno rigettati; la reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese fra le parti costituite; non è luogo a provvedere al riguardo quanto alla parte rimasta intimata.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese fra le parti costituite; nulla sulle spese quanto alla parte rimasta intimata.

IMU

MEF_risoluzione_11_DF_2013

MEF: esenzione IMU anche per i fabbricati ristrutturati dall’impresa edile e invenduti

 

MEF: esenzione IMU anche per i fabbricati ristrutturati dall'impresa edile e invenduti

Come noto, l’art. 2 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dispone al comma 2 che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”.

 

La circolare chiarisce che l’esenzione dell’IMU debba applicarsi, oltre che ai fabbricati in corso di costruzione, anche  a quelli oggetto di interventi di incisivo recupero ai sensi dell’ art. 3 comma1, lett. c), d) e f) del D.P.R. n. 380 del 2001, tra cui, ad esempio, anche il cosiddetto “magazzino” delle imprese edili.

 

Il Ministero giunge a questa conclusione partendo dall’ art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 504/1992 che stabilisce come, ai fini IMU, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma del citato art. 3 del DPR 380/2001, la base imponibile è costituita dalvalore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 del medesimo D.Lgs., senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

 

Pertanto, dal contenuto della norma citata, si evince come il Legislatore abbia operato un’ equiparazionetra i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380 del 2001 e i fabbricati in corso di costruzione. I primi, infatti, sono, alla stessa stregua dei secondi, considerati, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all’ultimazione dei lavori.

 

In altre parole l’esenzione totale scatta solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione; fino a tale data l’IMU è comunque dovuta, ma va calcolata esclusivamente sul valore dell’area edificabile, senza considerare il fabbricato soprastante.

 

Scarica la circolare completa

Dal 2014 niente IMU per i fabbricati rurali strumentali

Dal 2014 niente IMU per i fabbricati rurali strumentali


Dal 2014 niente IMU per i fabbricati rurali strumentali

La L. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto con il comma 708 l’ abolizione dell’IMU a partire dal 2014 per i cosiddettifabbricati rurali strumentali all’agricoltura.

 

Si tratta in pratica di quegli immobili utilizzati per la produzione agricola, come previsto dall’ art. 9 comma 3-bis del DL 133/94, quali ad esempio fabbricati adibiti alla conservazione dei prodotti, all’allevamento, alle attività di agriturismo (in base alla L. 96/2006), oppure anche all’abitazione dei dipendenti dell’azienda agricola purché siano assunti per più di 100 giorni all’anno, ecc. ecc.

 

Per questa tipologia di immobili era già stata abolita nel 2013 la seconda rata IMU con il D.L. 133 del 30/11/2013.

 

Ricordiamo inoltre che la categoria catastale per i fabbricati rurali strumentali è “D/10” mentre per gli immobili ad uso abitativo che in base al comma 3-bis sono considerati fabbricati rurali strumentali la categoria rimane quella delle abitazioni (A).

 

Da precisare infine che le abitazioni di lusso appartenenti alle categoria A/1 e A/8 non possono in nessun caso essere riconosciute come “rurali”.

 

Ecco il testo del comma 708 della Legge di Stabilità:

 

708. A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.“

 

 

Per comodità riportiamo anche l’estratto dell’ art.9 del decreto 133/94 che disciplina il riconoscimento del carattere di ruralità agli immobili, con particolare riguardo al citato comma 3-bis nel quale sono elencati i fabbricati che possono essere considerati strumentali all’agricoltura.

 

Art. 9, comma 3-bis D.L. 133/1994 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994:

 

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

 a) alla protezione delle piante;

 b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

 c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;

 d) all’allevamento e al ricovero degli animali;

 e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (c.d. disciplina dell’agriturismo);

 f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

 g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

 h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

 i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

 l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.”

ISTAT

Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie

L’indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l’assegno dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Periodo di riferimento: Aprile 2014
Aggiornato: 13 maggio 2014
Prossimo aggiornamento: 13 giugno 2014
 
Indice generale FOI 107,4
Variazione % rispetto al mese precedente +0,2
Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente +0,5
Variazione % rispetto allo stesso mese di due anni precedenti +1,6

Le tavole per le rivalutazioni monetarie

I coefficienti di raccordo

Calcola le tue rivalutazioni monetarie

tag:
affittiassegno di mantenimentoFOIinflazioneprezzipubblicità legale
argomento:
Prezzi
tipo di documento:
Sistema informativo

Codici Postali

Poste Italiane cambia il CAP di 235 comuni in Italia. Ecco quali

Dovete ricevere o inviare posta? Allora non dimenticate che Poste Italiane a partire dal 12 maggio ha aggiornato il CAP di ben 235 italiani, tra cui 26 comuni di nuova istituzione. I cambiamenti sono infatti stati necessari a seguito della riconfigurazione degli assetti amministrativi varata dal governo per le province di Ancona, Arezzo, Avellino, Bergamo, Belluno, Bologna, Como, Ferrara, Firenze, Lecco, Lucca, Mantova, Pisa, Parma, Pesaro-Urbino, Pavia, Rimini, Udine, Varese.

Niente paura, però, i vecchi codici saranno ancora in vigore per sei mesi. Per conoscere il vostro nuovo CAP potete rivolgervi al vostro ufficio postale di riferimento, chiamare il numero verde 803.160 oppure consultare il sito www.poste.it. Ecco, in ogni caso, una lista dei comuni interessati:

  • Ancona: Trecastelli (unisce Castel Colonna – Monterado – Ripe)
  • Arezzo: Castelfranco Piandiscò (unisce Castelfranco di sopra – Pian di Sco), Pratovecchio Stia (unisce Pratovecchio – Stia)
  • Avellino: Montoro (unisce Montoro Inferiore – Montoro Superiore)
  • Belluno: Longarone (unisce Castellavazzo – Longarone ), Quero Vas (unisce Quero – Vas)
  • Bergamo: Sant’Omobono Terme (unisce Sant’Omobono Terme – Valsecca), Val Brembilla (unisce Brembilla – Gerosa)
  • Bologna: Valsamoggia (unisce Bazzano – Castello di Serravalle – Crespellano –Monteveglio – Savigno)
  • Como: Bellagio (unisce Bellagio e Civenna);  Tramezzina (unisce Lenno – Mezzegra – Ossuccio – Tramezzo)
  • Ferrara: Fiscaglia (unisce Massa Fiscaglia –Migliarino – Migliaro)
  • Firenze: Figline e Incisa Valdarno (unisce Figline Valdarno e Incisa in Val D’Arno), Scarperia e San Piero (unisce San Piero a Siave – Scarperia)
  • Lecco: Verderio (unisce Verderio Inferiore – Verderio Superiore)
  • Lucca: Fabbriche di Vergemoli (unisce : Fabbriche di Vallico e Vergemoli)
  • Mantova: Borgo Virgilio (unisce Virgilio – Borgoforte)
  • Parma: Sissa Trecasali (unisce Sissa – Trecasali)
  • Pavia: Cornale e Bastida (unisce Cornale e Bastida dè dossi)
  • Pesaro/Urbino: Vallefoglia (unisce Colbordolo – Sant’Angelo in Lizzola)
  • Pisa: Casciana Terme Lari (unisce Casciana Terme – Lari), Crespina Lorenzana (unisce Crespina – Lorenzana)
  • Rimini: Poggio Torriana (unisce Poggio Berni – Torriana)
  • Roma: Colleverde (unisce Drezzo – Gironico – Parè)
  • Udine: Rivignano Teor (unisce Rivignano – Teor)
  • Varese: Maccagno con Pino e Veddasca (unisce Maccagno – Pino sulla sponda del lago maggiore – Veddasca)

Scopri tutti i nuovi CAP. Sfoglia la lista in ordine alfabetico di provincia:

 

Lavoro e fisco

    Elimina Sposta Antispam  Altro 

<h3 “”=”” id=”yui_3_16_0_1_1399995383454_2238″>

 

<h3 “”=”” id=”yui_3_16_0_1_1399995383454_2862″>Ultimissime Lavoro, Fiscale del 13/05/2014

Teleconsul Ultimissime

A Io
Oggi alle 11:58 AM
EDITORIA RIVISTE SOFTWARE E-LEARNING FORMAZIONE CONVEGNI

ULTIMISSIME LAVORO – FISCALE13/05/2014

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 maggio 2014, n. 10030FISCALE

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Atti impugnabili – Autotutela – Impugnazione – Limiti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 maggio 2014, n. 10043LAVORO, FISCALE

Tributi – Accertamento induttivo – Reddito professionale – Conti bancari intestati a terzi collegati – Rilevanza

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 maggio 2014, n. 9859FISCALE

Tributi – Imposta di registro – Imposta integrativa di registro – Pagamento da parte del venditore a seguito di concordato – Regresso nei confronti dell’acquirente – Esclusione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 aprile 2014, n. 8211LAVORO

Previdenza – Dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi – Esenzioni dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria – Presupposti – Stabilità di impiego – Accertamento del requisito

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 maggio 2014, n. 9982LAVORO, FISCALE

Professionisti – Avvocato – Compensi – Pluralità di parti assistite – Trattazione di questioni differenti – Liquidazione unica – Non sussiste

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 maggio 2014, n. 10082FISCALE

Tributi – ICI – Sopraelevazione di fabbricato avente caratteristiche di prima abitazione e costituente pertinenza dello stesso – Base imponibile – Area fabbricabile – Art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504 del 1992

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 maggio 2014, n. 10277LAVORO, FISCALE

Professionisti – Avvocato – Onorari e diritti – Sentenza di risoluzione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento – Valore della causa – Indeterminabile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 maggio 2014, n. 19416FISCALE

Tributi – Reati fiscali – Dichiarazione infedele

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 maggio 2014, n. 19426FISCALE

Tributi – Reati fiscali – Omesso versamento Iva – Crisi di liquidità – Limiti alla portata scriminate

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 maggio 2014, n. 19454LAVORO, FISCALE

Tributi – Reati fiscali – Omesso versamento delle ritenute – Prove – Sussiste – Certificazioni

TRIBUNALE

SENTENZA

TRIBUNALE DI VENEZIA – Sentenza 29 aprile 2014LAVORO

Assegno INPS per i nuclei familiari numerosi – Cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo – Presupposti di legge

LEGISLAZIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO

AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 12 maggio 2014, n. 64842/2014LAVORO, FISCALE

Modificazioni dei modelli 770/2014 Semplificato e 770/2014 Ordinario, e delle relative istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2014, nonché delle relative specifiche tecniche approvate con separati provvedimenti del 17 febbraio 2014. Modificazioni delle istruzioni del modello di dichiarazione Unico 2014-PF, approvato con provvedimento del 31 gennaio 2014, nonché delle relative specifiche tecniche approvate con provvedimento del 10 marzo 2014

DECRETO LEGGE

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 74LAVORO, FISCALE

Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali

DECRETO MINISTERIALE

MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 02 maggio 2014FISCALE

Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo di imposta 2013

MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 14 febbraio 2014FISCALE

Modalità di documentazione dell’indispensabilità e dell’indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell’art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

PRASSI

AGENZIA DELLE DOGANE

NOTA

AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 09 maggio 2014FISCALE

Aggiornamento delle funzionalità del progetto CARGO – Estensione in esercizio delle modifiche per la gestione della Safety & Security e del colloquio con i gestori T.C.

INAIL

CIRCOLARE

INAIL – Circolare 09 maggio 2014, n. 26LAVORO

Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014.

DETERMINAZIONE

INAIL – Determinazione 14 aprile 2014, n. 102LAVORO

Rivalutazione dal 1° luglio 2014 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

NOTA

INAIL – Nota 09 maggio 2014, n. 3266LAVORO

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

INPS

CIRCOLARE

INPS – Circolare 12 maggio 2014, n. 58LAVORO, FISCALE

Legge 28 marzo 2014 n. 50: conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4. Eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena: proroga della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Eventi atmosferici che hanno colpito i territori della regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014: sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo: proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti.

INPS – Circolare 12 maggio 2014, n. 59LAVORO

Convenzione tra l’Inps e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell’erogazione di prestazioni assistenziali (INVCIV-AS-PS) per l’anno 2014

INPS – Circolare 12 maggio 2014, n. 60LAVORO, FISCALE

DL 24 aprile 2014, n. 66. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.

MESSAGGIO

INPS – Messaggio 09 maggio 2014, n. 4546LAVORO

Precisazioni al msg n. 7313 del 03/05/2013 – Gestione domande di disoccupazione ASpI, mini ASpI e mini Aspi 2012.

INPS – Messaggio 09 maggio 2014, n. 4547LAVORO

Pagamento delle pensioni lavoratori gestione dello spettacolo e degli sportivi professionisti con procedura INPS.

INPS – Messaggio 12 maggio 2014, n. 4552LAVORO

PROCEDURA “GESTIONE CONTRIBUTIVA” Cassa Integrazione Guadagni, Solidarietà e Deroga – calcolo e emissione note di rettifica – nuovi codici importo CIG.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 09 maggio 2014, n. 77684LAVORO, FISCALE

Iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese – Richiesta chiarimenti.

MINISTERO INTERNO

CIRCOLARE

MINISTERO INTERNO – Circolare 08 maggio 2014, n. 8LAVORO

Certificazione relativa alla comunicazione da parte delle province e dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell’anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66.

REGIONE TOSCANA

COMUNICATO

REGIONE TOSCANA – Comunicato 12 maggio 2014LAVORO, FISCALE

Approvazione dell’ordinanza n. 12 del 14 aprile 2014