Archivi giornalieri: 7 maggio 2014

Associazione Libera

LIBERA: “QUANTO ACCADUTO DENTRO E FUORI LO STADIO DIMOSTRA QUANTO SIA URGENTE E NON PIÙ RINVIABILE UNA PROFONDA RIFORMA DELL’INTERO SISTEMA CALCIO”

“Quanto è accaduto prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina dello scorso 3 maggio, fuori e dentro lo Stadio Olimpico di Roma, dimostra quanto sia urgente e non più rinviabile una profonda riforma dell’intero sistema calcio. Il tempo è davvero scaduto, dopo troppi anni di proclami, impegni rimasti sulla carta, irresponsabilità. E lascia davvero sconcertati che tutto possa accadere, dalle violenze gravissime prima dell’incontro, per le quali rischia ancora la vita il giovane Ciro Esposito (a lui e ai suoi familiari va tutta la nostra vicinanza), alle trattative in campo con chi non dovrebbe avere alcun titolo per decidere il destino di una partita, sotto gli occhi delle massime autorità del calcio italiano, sostanzialmente inermi, del presidente del Consiglio e del presidente del Senato. Il danno, non solo d’immagine, che quelle scene hanno arrecato al nostro Paese è gravissimo. Ad essere messa profondamente in discussione è la credibilità stessa delle istituzioni. Pensiamo al dolore dei familiari di Filippo Raciti, a cui va la nostra profonda solidarietà, di fronte a quella maglietta indossata da chi è stato difatto accreditato come l’interlocutore in grado di decidere se giocare o meno la prevista finale di Coppa Italia. Pensiamo allo sgomento di tutti gli appassionati di calcio, a cominciare da larghissima parte di quelli presenti all’Olimpico, che hanno dovuto anch’essi subire gli effetti perversi di un sistema malato. Non vogliamo cedere a facili semplificazioni e neppure sottovalutare la gravità del momento e la difficoltà di assumere decisioni delicate, ma crediamo che sarebbe stato lecito attendersi una reazione diversa. Se quella partita doveva essere comunque giocata, si poteva far precedere l’incontro da una comunicazione fatta sul campo, a tutto lo stadio da parte dei capitani delle due squadre, per garantire che non c’erano state vittime e che le forze dell’ordine erano già impegnate per individuare i responsabili di quelle violenze. Sarebbe stato importante se a “metterci la faccia” fossero stati davvero tutti, ciascuno nel proprio ruolo e con le proprie responsabilità. Non è accaduto e questo è almemo altrettanto grave dei fatti in se, neppure inediti, peraltro. C’è bisogno di recuperare una dimensione etica in questo sport così amato, per non tradire le speranze di tutti quei bambini e giovani che, nel correre dietro un pallone, sperimentano e credono ancora nella bellezza e nell’intensità del calcio e nel suo essere fatica e promessa, sogno, impegno, stupore. Ora è arrivato davvero il momento di dire basta a un sistema calcio che ha smarrito se stesso, di impegnarsi per rifordarlo davvero.E di farlo tutti insieme.” In una nota Ufficio di presidenza di Libera sui fatti accaduti dentro e fuori lo stadio in occasione della Finale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica.

Direzione Centrale Pensioni 
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito 
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici 
Direzione Centrale Organizzazione 
Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici) 
Direzione Centrale Entrate 
Roma, 02-05-2014
Messaggio n. 4373
 
Allegati n.2
 
OGGETTO: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica.
   

 

Premessa

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che, all’articolo 1, commi 194 e ss. (allegato 1) reca nuove misure di salvaguardia pensionistica, attraverso l’individuazione di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, purché la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge n. 147/2013, i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l’anno 2014, 250 milioni di euro per l’anno 2015, 197 milioni di euro per l’anno 2016, 110 milioni di euro per l’anno 2017, 83 milioni di euro per l’anno 2018, 81 milioni di euro per l’anno 2019 e 26 milioni di euro per l’anno 2020.

 

In attuazione del comma 196, del citato articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 febbraio 2014 (allegato 2), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014, sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni di salvaguardia in parola.

 

Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.

 

 

1.          Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia.

 

Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

 

Lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013 Criteri di ammissione alla salvaguardia
a) Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione. Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011. 

Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011.
Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

b) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012: 

– in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di procedura civile;

 

-in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rap-presentative a livello nazionale.

 

 

Anche se hanno svolto, dopo il 30  giugno  2012, qualsiasi attività nonriconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

 

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012: 

– in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

 

-in applicazione di accordi collettivi di  incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rap-presentative a livello nazionale.

 

Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 

 

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

 

 

 

d) Lavoratori il cui rapporto di lavoro  sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 

 

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

 

 

e) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre  2011 e autorizzati alla prosecuzione  volontaria della contribuzione suc-cessivamente alla predetta data.  Perfezionamento, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, mediante  il  versamento di contributi volontari,  dei requisiti vigenti alla data di  entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.Il predetto versamento volontario,  anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione.

 

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

 

 

 

f) Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre 2011. Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario  accreditato o accreditabile alla predetta data. 

A condizione che abbiano almeno  un contributo accreditato derivante da  effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013.

 

A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

 

 

L’articolo 8 del citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha ripartito come segue il numero complessivo dei 17.000 soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 194, dell’articolo 1, della legge n. 147 del 2013:

 

Tipologia di soggetti Contingente numerico
Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre 2011 (lett. a) 900
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (lett. b) 400
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto  dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (lett. c) 500
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia  cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (lett. d) 5.200
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre  2011 e autorizzati alla prosecuzione  volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data (lett. e) 1.000
Lavoratori autorizzati alla pro-secuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre 2011, anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un  contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data (lett. f) 9.000
TOTALE 17.000

2. Disposizioni comuni a tutte le categorie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013

 

2.1. Condizione della decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015

 

Pertutte le categoriedi lavoratori destinatari della salvaguardia in parola, l’articolo 1, comma 194, della citata legge n. 147, prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio, il perfezionamento, ancorché successivamente al  31 dicembre 2011, dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare  la  decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il  trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (6 gennaio 2015).

 

2.2. Decorrenza dei trattamenti pensionistici non anteriore al 1° gennaio 2014

 

L’articolo 1, comma 195, della legge n. 147 del 2013 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

 

2.3. Criterio ordinatorio e monitoraggio

 

Con riferimento al criterio ordinatorio, l’articolo 3 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, in attuazione dell’articolo 1, comma 196, della citata legge n. 147, prevede che l’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori appartenenti a tutte le categorie di cui alla salvaguardia in parola, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione connesso ai limiti finanziari stabiliti dall’articolo 1, comma 197, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.

 

 

3. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati (articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013)

 

3.1. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 (art. 1, comma 194, lett. a)

 

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 900 unità.

 

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente al 4 dicembre 2011:
– che possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;

 

– anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011,  qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

 

-che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011 (entro il 6 gennaio 2015).

 

3.1.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze per gli iscritti Inps Gestioni private

 

L’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014 (primo giorno seguente non festivo).

 

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.

 

Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.

 

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

 

 

3.1.2. Modalità e termine di presentazione delle istanze per gli iscritti Inps Gestione Dipendenti Pubblici

 

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha disposto che devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014 (primo giorno seguente non festivo).

Le istanze presentate dagli iscritti Inps Gestione dipendenti pubblici devono essere inoltrate alla seguente casella di posta elettronica salvaguardia_gestdippubb-GDP@inps.it, utilizzando il modello pubblicato nella sezione “MODULISTICA” presente nella pagina del sito istituzionale dell’INPS  Gestione Dipendenti Pubblici (www.inps.it).

Si precisa che qualora una Sede o una Direzione Regionale ricevano direttamente la domanda da parte dell’iscritto/assicurato alla Gestione Dipendenti Pubblici, una copia della stessa dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica  di seguito specificatosalvaguardia_gestdippubb-GDP@inps.it

 Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la D.C. Previdenza Ufficio I Pensioni, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

 

3.2. Lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 194, lett. b)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 400 unità.

 

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

 

L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

 

3.2.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze

 

L’articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla competente DTL entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).

 

In particolare, i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all’articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:

 

–      nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

 

–      in tutti gli altri casi, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

 

 

3.3. Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 194, lett. c)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 500 unità.

 

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

 

L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

 

3.3.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze

 

L’articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla competente DTL entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).

 

In particolare, i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all’articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:

 

–      nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

 

–      in tutti gli altri casi, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

 

3.4. Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio  2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 194, lett. d)

 

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 5.200 unità.

 

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori  il  cui  rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a  rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

 

L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

 

3.4.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze

 

L’articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla competente DTL entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).

 

In particolare, l’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, prevede che i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all’articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

 

3.5. Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data (art. 1, comma 194, lett. e)

 

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.000 unità.

 

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla  prosecuzione  volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi  volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

 

Dal dettato normativo si evince che la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo. Al riguardo si precisa che se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell’età, tali soggetti non rientrano nella tipologia in esame in quanto la norma espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti “mediante versamento dei contributi volontari” che – com’è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla salvaguardia di cui trattasi.

 

E’ opportuno evidenziare che l’espressione “collocati in mobilità ordinaria” utilizzata dalla norma contenuta nella lettera in esame, rimanda alpresupposto normativo secondo cui la iscrizione nelle liste di mobilità – che determina la collocazione in mobilità – si verifica il giorno successivo alla data di licenziamento. Tale precisazione comporta che possono essere ammessi alla salvaguardia in argomento – sempre che siano in possesso dei summenzionati requisiti pensionistici –  i lavoratori licenziati fino al 3 dicembre 2011.

 

Si precisa inoltre che la fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, di cui all’art. 7, commi 1 e 2 della legge n. 223 del 1991, deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, ex art. 8 comma 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa.

 

I lavoratori di cui al presente punto possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

 

Si specifica infine che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola.

 

3.5.1. Precisazioni

 

La norma riguarda – in via esclusiva – i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari o che hanno presentato la domanda di prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147/2013 (v. punto 3.5.2) e che perfezionino mediante il versamento della contribuzione volontaria i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità – di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

Pertanto, agli stessi soggetti è limitata l’applicazione della deroga contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge n. 147 del 2013 alle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

 

Al riguardo, si precisa che i versamenti volontari potranno essere consentiti oltre i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione per periodi in relazione ai quali non si riscontrino cause ostative e, comunque, successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità di cui l’assicurato beneficiava alla data del 4 dicembre 2011.

 

Le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate successivamente al 4 dicembre 2011 e ancora giacenti, dovranno essere riesaminate alla luce delle disposizioni in argomento. Facendo riferimento alla medesima disciplina dovranno essere riesaminate, a domanda, le richieste di autorizzazione ai versamenti volontari già accolte o erroneamente respinte.

 

Peraltro, all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari è necessario prima di consentire l’effettuazione dei relativi versamenti anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione che sia verificata la possibilità in capo all’assicurato di raggiungere il diritto a pensione, secondo le regole appena illustrate.

 

Relativamente ai soggetti che rientrino nell’ambito soggettivo della normativa in esame e la cui domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si già stata accolta, al fine di consentire il versamento della contribuzione volontaria anche oltre i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, si dovrà procedere alla riemissione del bollettino MAV.

 

Si ricorda, infine, quanto già chiarito nell’ambito della circolare n. 150/2003 in merito ai versamenti relativi al semestre anteriore alla domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

La facoltà di versare i contributi per i sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione costituisce un’estensione delle possibilità conseguenti all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria la cui decorrenza giuridica resta fissata al primo sabato successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

Considerato che il presupposto per il versamento in esame è costituito dall’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la prestazione pensionistica dovrà essere liquidata con decorrenza successiva a quella “giuridica” dell’autorizzazione; la liquidazione della pensione da data precedente determinerebbe infatti una condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione, la cui revoca darebbe luogo, come ovvio, all’annullamento ed al rimborso dei versamenti volontari pregressi, con conseguente perdita del requisito contributivo che aveva fatto sorgere il diritto alla prestazione stessa.

 

 

3.5.2. Modalità e termine di presentazione delle istanze

 

L’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo.

 

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.

 

Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.

 

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

 

Per gli scritti INPS Gestione dipendenti pubblici si rinvia alle istruzioni fornite al punto 3.1.2 del presente messaggio.

 

         

3.6. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data (art. 1, comma 194, lett. f)

 

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 9.000 unità.

 

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

 

3.6.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze

 

L’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo.

 

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.

 

Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.

 

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Per gli scritti INPS Gestione dipendenti pubblici si rinvia alle istruzioni fornite al punto 3.1.2 del presente messaggio.

 

4. Commissioni competenti istituite presso le DTL

 

L’articolo 6 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 dispone che, competenti ad esaminare le istanze presentate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 194, dell’articolo 1, della legge n. 147 del 2013, sono le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre 2012 e del 22 aprile 2013.

 

Si richiamano, al riguardo, le istruzioni già fornite con i messaggi n. 13343 del 9 agosto 2012, n. 4678 del 18 marzo 2013 e n. 12577 del 2 agosto 2013.

 

La partecipazione alle Commissioni in parola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

 

Le suddette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.

 

Si precisa che, il funzionario dell’Inps componente di Commissione, ove richiesto dal Presidente della stessa, dovrà fornire ogni informazione risultante dagli archivi dell’Istituto.

 

Le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

Qualora il lavoratore sia iscritto alla Gestione dipendenti pubblici, le decisioni di accoglimento delle Commissioni dovranno essere comunicate al seguente indirizzo di posta elettronica:salvaguardia_gestdippubb-GDP@inps.it

Avverso i provvedimenti delle Commissioni gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.

 

Tutto ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano – al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i potenziali beneficiari della salvaguardia in parola – alle strutture dell’Istituto, in attesa della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni previgenti il decreto legge n. 201 del 2011, ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.
5. Monitoraggio
Con successivo messaggio saranno illustrate le modalità applicative del monitoraggio relativo alle disposizioni di salvaguardia in argomento.

 

6. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio

 

Come più volte precisato, anche con messaggi n. 12577 del 2013 e n. 522 del 2014 e con circolare n. 76 del 2013, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui al presente messaggio, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.

                              

7. Ampliamento contingente terza salvaguardia

 

In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 191, della legge n. 147 del 2013, il contingente numerico della categoria di lavoratori di cui all’art. 1, comma 231, lettera b), della legge n. 228 del 2012 (prosecutori volontari) è stato incrementato di n. 6.000 unità. Al riguardo, si rinvia alle istruzioni già fornite con i messaggi n. 12577 del 2013 e 12998 del 2013 sulla c.d. terza salvaguardia,  rammentando che per la categoria di lavoratori in argomento va verificata la condizione del mancato superamento, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, dei 7.500,00 euro annui lordi di reddito da attività lavorativa.

 

8. Punto di Consulenza “Sportello Amico”
Come noto, con i messaggi n. 12196 e n. 12310 del 2012 sono state fornite le istruzioni operative per l’attivazione e gestione dei Punti di Consulenza “Sportello Amico” in favore dei lavoratori interessati alle salvaguardie di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 ed all’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012.
A tale proposito, si precisa che le sopracitate disposizioni sono confermate, per quanto riguarda la gestione privata, anche per le tipologie di lavoratori interessati alle salvaguardie in argomento.

 

Relativamente agli utenti della gestione pubblica, si rappresenta che gli stessi potranno ugualmente fare riferimento al numero verde 803164 da rete fissa oppure allo 06/164164 da telefono cellulare a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico; tuttavia sarà cura dell’operatore del CCM fornire un’informazione sulla base degli elementi a sua disposizione e, qualora necessario, provvedere:

 

  • a fissare un appuntamento presso lo Sportello Amico per le sedi già integrate;
  • ad invitare  l’utente a recarsi presso la competente sede territoriale della gestione pubblica, che dovrà, comunque, dedicare una particolare attenzione alla problematica in esame considerato la tipologia di utenza coinvolta.  

 

9. Sinergie
Per quanto riguarda le sinergie tra le Sedi Inps delle varie gestioni previdenziali e le Direzioni territoriali del lavoro, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei punti 3 e 3.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012, nel punto 2 del messaggio 14907 del 14.9.2012, nel punto 6 del messaggio n. 4678 del 18.03.2013 e nel punto 6 del messaggio n. 12577 del 02.08.2013.
In particolare, al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio di cui al precedente punto 5, i funzionari Inps componenti delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro trasmettono tempestivamente ai propri referenti regionali i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto di lavoro) dei soggetti interessati alla salvaguardia di cui al presente messaggio, le cui domande di accesso alla salvaguardia sono state accolte dalle predette Commissioni.
I referenti regionali provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati identificativi dei predetti soggetti ed all’invio dello stesso alla Direzione Centrale Pensioni, tramite la casella di posta elettronica di cui al successivo punto.
Resta fermo l’obbligo – di cui all’art. 7, comma 1, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 – delle Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro di comunicare all’Inps, anche con modalità telematica e preferibilmente a mezzo PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze di accesso alla salvaguardia presentate dai soggetti interessati.

 

10. Caselle di posta elettronica
I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alla già istituite caselle di posta elettronica, prive di rilevanza esterna, di seguito indicate:

 

a) salvaguardia17@inps.it;

b)NormativaPensioni-GDP@inps.it per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.

 

Per la categoria di lavoratori di cui al punto 7. del presente messaggio, i quesiti devono essere inoltrati alle seguenti caselle di posta elettronica:

 

a) salvaguardia10130@inps.it;

b)NormativaPensioni-GDP@inps.it per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.

 

Al riguardo, si fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

                                                                         

 

Riduzione fiscale

Sgravi fiscali alle famiglie: un primo passo per far ripartire il Paese

Il presidente nazionale delle Acli Gianni Bottalico sul piano di riforme del governo Renzi

“Le misure di riduzione fiscale decise oggi del governo Renzi vanno nella direzione che le Acli hanno sempre auspicato, quella di dare maggiore capacità di spesa alle famiglie, a cominciare da quelle con reddito medio basso, per iniziare a rilanciare la domanda interna”. Lo afferma Gianni Bottalico, presidente nazionale delle Acli.

“Si tratta solo di un primo passo, ma se si concretizzerà, nei tempi rapidi annunciati dal governo, in maggiori risorse che rimangono in busta paga, e senza che gli effetti di tali sgravi siano annullati dall’introduzione di nuovi balzelli o dal taglio di servizi pubblici essenziali, allora si potrà iniziare a sperare in quell’effetto di scossa sull’economia e di iniezione di ottimismo, che tutti auspichiamo.

Il piano di taglio delle tasse appare di dimensioni percepibili. La priorità viene data alle famiglie con reddito medio-basso. Occorre pensare anche ad aumentare le detrazioni per le famiglie che risultano più in difficoltà per l’assistenza di anziani, malati e disabili e quelle con maggiori familiari a carico. Inoltre crediamo vadano rafforzati gli assegni familiari per gli incapienti, prese misure anche in favore dei giovani a partita iva e dei pensionati a basso reddito. Valutiamo positivamente anche l’istituzione di un fondo di 500 milioni per le imprese sociali.

Del piano di riforme presentato questo pomeriggio dal presidente del Consiglio apprezziamo in particolare due aspetti. Il primo è la fretta, una sana ricerca della rapidità, perché i poveri ed i ceti medio bassi impoveriti, che costituiscono ormai i due terzi della popolazione, non possono più aspettare. L’altro aspetto importante è la visione d’insieme che porta ad attuare contestualmente riforme nel campo del lavoro, nelle politiche economiche e di bilancio, nella pubblica amministrazione. Apprezziamo anche la proposta di definire un tetto alle retribuzioni dei manager pubblici, limite che noi auspichiamo venga esteso anche a quelli privati, per porre un limite alle crescenti disuguaglianze.

Occorre altresì osservare – conclude Bottalico – che la via che il governo Renzi sembra aver imboccato, di ridare un po’ di ossigeno ai bilanci familiari ed alle imprese, l’unica via in grado di far ripartire l’economia, si troverà presto di fronte al nodo dell’allentamento delle politiche di austerità. Lì si capirà se il taglio alle tasse iniziato oggi sarà solo un provvedimento estemporaneo ed isolato, la cui efficacia presto svanirebbe, oppure, come crediamo, frutto di una strategia volta a portare la pressione fiscale a dei livelli più “umani” e sopportabili da lavoratori, imprese e famiglie. Su questo, non solo il governo, ma il Paese si gioca tutto.

Messaggi e circolari

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ULTIMISSIME LAVORO – FISCALE07/05/2014

GIURISPRUDENZA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

SENTENZA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AOSTA – Sentenza 28 gennaio 2014, n. 7FISCALE

Tributi – IRPEF – Detrazione per familiari a carico – Genitori naturali non conviventi – Accordo tra i genitori di affidamento ad uno di loro – Verbale di udienza del pretore – Validità – Detrazione totale al genitore affidatario – Sussiste

CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2014, n. 9687LAVORO

Previdenza e assistenza – Invalidi civili – Domanda di revisione della rendita – Assenza di un aggravamento delle condizioni dell’assicurato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2014, n. 9712FISCALE

Tributi – Accertamento – Studi di settore – Avviso di accertamento – Motivazione dell’atto – Necessità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2014, n. 9722FISCALE

Tributi – Imposte sui redditi – Impresa cessata – Rimborsi assicurativo – Attività svolta in nero – Sussiste

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2014, n. 9727FISCALE

Tributi – Imposte sui redditi – Accertamento – Studi di settore – Attività di agente generale di assicurazione – Certificazioni della società preponente – Insufficiente – Compensi a dipendenti e costi per beni strumentali e servizi eccessivi – Incongruenza fra gli standard

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2014, n. 9728FISCALE

Tributi – Accertamento – Avviso di accertamento – Redditometro – Annualità differenti rispetto al periodo contestato – Sussiste

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 aprile 2014, n. 7556LAVORO

Previdenza – Contributi assicurativi – Pensione di vecchiaia – Gestione autonoma commercianti – Ripristino del trattamento illegittimamente decurtato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2014, n. 18698FISCALE

Tributi – Reati fiscali – Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture false – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Schede carburante false

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2014, n. 18715FISCALE

Tributi – Reati fiscali – Dichiarazione infedele – Sequestro dei conti – Movimenti sospetti – Indizio utilizzabile – Sussiste

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2014, n. 9639LAVORO

Lavoro – Previdenza e assistenza – Lavoratore 65enne – Richiesta di mantenere il servizio – Lavori usuranti – Esigenze di servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2014, n. 9654LAVORO

Lavoro – Licenziamento per giusta causa – Procedimento disciplinare – Aggressione in danno del dirigente – Assoluzione in sede penale – Assenza del movente dell’aggressione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2014, n. 9677LAVORO, FISCALE

Contratti d’opera – Incarico professionale – Compenso – Parcella tassata dall’Ordine di appartenenza

LEGISLAZIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO

AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 06 maggio 2014, n. 62309/2014LAVORO, FISCALE

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni ricadenti nell’obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013 e successive modificazioni

UE

DIRETTIVA

UE – Direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/55/UELAVORO, FISCALE

Relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

PRASSI

AGENZIA DELLE DOGANE

CIRCOLARE

AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 06 maggio 2014, n. 5/DFISCALE

Determinazione direttoriale prot. 140839 del 4 dicembre 2013, concernente l’assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione per i microbirrifici.

AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICATO

AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 06 maggio 2014LAVORO, FISCALE

Attenzione ai tentativi di phishing. E-mail truffa sui rimborsi fiscali

BANCA D`ITALIA

PROVVEDIMENTO

BANCA D’ITALIA – Provvedimento 21 gennaio 2014FISCALE

Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM.

CONSIGLIO NAZIONALE CDL

CIRCOLARE E PROVVEDIMENTO

FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 05 maggio 2014, n. 11LAVORO, FISCALE

BONUS IRPEF, LUCI ED OMBRE

INPS

CIRCOLARE

INPS – Circolare 06 maggio 2014, n. 57LAVORO

Art. 9, comma 5, decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99 – Validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI. SOMMARIO:

MESSAGGIO

INPS – Messaggio 05 maggio 2014, n. 4389LAVORO

Lavoratori autonomi agricoli – Chiusura archivio di gestione per l’avvio delle attività relative alla tariffazione anno 2014.

GIURISPRUDENZA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

SENTENZA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AOSTA – Sentenza 28 gennaio 2014, n. 7FISCALE

Tributi – IRPEF – Detrazione per familiari a carico – Genitori naturali non conviventi – Accordo tra i genitori di affidamento ad uno di loro – Verbale di udienza del pretore – Validità – Detrazione totale al genitore affidatario – Sussiste

CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2014, n. 9687LAVORO

Previdenza e assistenza – Invalidi civili – Domanda di revisione della rendita – Assenza di un aggravamento delle condizioni dell’assicurato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2014, n. 9712FISCALE

Tributi – Accertamento – Studi di settore – Avviso di accertamento – Motivazione dell’atto – Necessità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2014, n. 9722FISCALE

Tributi – Imposte sui redditi – Impresa cessata – Rimborsi assicurativo – Attività svolta in nero – Sussiste

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2014, n. 9727FISCALE

Tributi – Imposte sui redditi – Accertamento – Studi di settore – Attività di agente generale di assicurazione – Certificazioni della società preponente – Insufficiente – Compensi a dipendenti e costi per beni strumentali e servizi eccessivi – Incongruenza fra gli standard

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2014, n. 9728FISCALE

Tributi – Accertamento – Avviso di accertamento – Redditometro – Annualità differenti rispetto al periodo contestato – Sussiste

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 aprile 2014, n. 7556LAVORO

Previdenza – Contributi assicurativi – Pensione di vecchiaia – Gestione autonoma commercianti – Ripristino del trattamento illegittimamente decurtato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2014, n. 18698FISCALE

Tributi – Reati fiscali – Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture false – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Schede carburante false

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2014, n. 18715FISCALE

Tributi – Reati fiscali – Dichiarazione infedele – Sequestro dei conti – Movimenti sospetti – Indizio utilizzabile – Sussiste

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2014, n. 9639LAVORO

Lavoro – Previdenza e assistenza – Lavoratore 65enne – Richiesta di mantenere il servizio – Lavori usuranti – Esigenze di servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2014, n. 9654LAVORO

Lavoro – Licenziamento per giusta causa – Procedimento disciplinare – Aggressione in danno del dirigente – Assoluzione in sede penale – Assenza del movente dell’aggressione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2014, n. 9677LAVORO, FISCALE

Contratti d’opera – Incarico professionale – Compenso – Parcella tassata dall’Ordine di appartenenza

LEGISLAZIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO

AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 06 maggio 2014, n. 62309/2014LAVORO, FISCALE

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni ricadenti nell’obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013 e successive modificazioni

UE

DIRETTIVA

UE – Direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/55/UELAVORO, FISCALE

Relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

PRASSI

AGENZIA DELLE DOGANE

CIRCOLARE

AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 06 maggio 2014, n. 5/DFISCALE

Determinazione direttoriale prot. 140839 del 4 dicembre 2013, concernente l’assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione per i microbirrifici.

AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICATO

AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 06 maggio 2014LAVORO, FISCALE

Attenzione ai tentativi di phishing. E-mail truffa sui rimborsi fiscali

BANCA D`ITALIA

PROVVEDIMENTO

BANCA D’ITALIA – Provvedimento 21 gennaio 2014FISCALE

Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM.

CONSIGLIO NAZIONALE CDL

CIRCOLARE E PROVVEDIMENTO

FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 05 maggio 2014, n. 11LAVORO, FISCALE

BONUS IRPEF, LUCI ED OMBRE

INPS

CIRCOLARE

INPS – Circolare 06 maggio 2014, n. 57LAVORO

Art. 9, comma 5, decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99 – Validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI. SOMMARIO:

MESSAGGIO

INPS – Messaggio 05 maggio 2014, n. 4389LAVORO

Lavoratori autonomi agricoli – Chiusura archivio di gestione per l’avvio delle attività relative alla tariffazione anno 2014.

Edilizia sociale

ULTIMISSIME EDILIZIA – COOPERATIVE07/05/2014

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2014, n. 9639COOPERATIVE, EDILIZIA

Lavoro – Previdenza e assistenza – Lavoratore 65enne – Richiesta di mantenere il servizio – Lavori usuranti – Esigenze di servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 maggio 2014, n. 9654COOPERATIVE, EDILIZIA

Lavoro – Licenziamento per giusta causa – Procedimento disciplinare – Aggressione in danno del dirigente – Assoluzione in sede penale – Assenza del movente dell’aggressione

LEGISLAZIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO

AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 06 maggio 2014, n. 62309/2014COOPERATIVE, EDILIZIA

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni ricadenti nell’obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013 e successive modificazioni

UE

DIRETTIVA

UE – Direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/55/UEEDILIZIA

Relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

PRASSI

CONSIGLIO NAZIONALE CDL

CIRCOLARE E PROVVEDIMENTO

FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 05 maggio 2014, n. 11COOPERATIVE, EDILIZIA

BONUS IRPEF, LUCI ED OMBRE

INPS

CIRCOLARE

INPS – Circolare 06 maggio 2014, n. 57COOPERATIVE, EDILIZIA

Art. 9, comma 5, decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99 – Validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI. SOMMARIO:

Politiche sociali

Ripartiti i fondi per le politiche sociali

Il decreto interministeriale del 21 febbraio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio u.s.. ha stabilito i fondi per l’anno in corso da destinare all’assistenza tecnica e scientifica del programma di prevenzione dell’allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine.

Il decreto dispone risorse pari a 297.417.713 euro ripartiti  per una quota pari a circa 258 milioni alle regioni; circa 4.400 mila euro per le province autonome di Trento e Bolzano e l’ultima quota pari a circa 35 milioni di euro attribuita al ministero del lavoro per gli interventi a carico dello stesso ministero e per la copertura  degli oneri di funzionamento.

Le regioni programmano gli impieghi delle risorse secondo macrolivelli e obiettivi di servizio: servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale; servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio; servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari (asili nido e altri servizi per la prima infanzia); servizi territoriali e carattere residenziale; misure di inclusione sociale – sostegno al reddito.

Uranio impoverito

Malattie da uranio impoverito: il Tar deciderà sui risarcimenti

Sarà il Tar di Rona e non il tribunale ordinario a decidere sui risarcimenti richiesti dai militari che si sono ammalati al rientro dalle missioni di pace all’estero, in seguito al contatto con l’uranio impoverito. Le Sezioni Unite hanno infatti stabilito che, essendo il danno lamentato direttamente collegato al lavoro svolto, la giurisdizione spetta al Tribunale amministrativo.

La vicenda riguarda i militari impegnati nelle missioni di pace in Bosnia Erzegovina e in somali che hanno citato in giudizio il ministero della Difesa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati loro dall’esposizione all’uranio impoverito e ad altre sostanze nocive.

sintesi dal Sole24Ore del 7.5.14

ULTIMISSIME LAVORO – FISCALE06/05/2014

 

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 aprile 2014, n. 9553FISCALE

Mancato pagamento – Cartella di pagamento – Agente della riscossione – Iscrizione ipotecaria – Opposizione – Giudice del lavoro – Competenza

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 maggio 2014, n. 18296LAVORO

Obblighi del datore di lavoro – D.Lgs. 81/2008 – Accertamento ispettivo – Ammenda – Cuffie di protezione individuale – Operazioni rumorose – Responsabile per il servizio di prevenzione con funzioni di vigilanza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 maggio 2014, n. 18311FISCALE

Confisca sui beni della società solo quando l’ente ha ottenuto un risparmio d’imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 maggio 2014, n. 9568FISCALE

Processo fiscale – Competenza – Giudice tributario – Curatore dell’eredità del de cuius – Opposizione a fermo amministrativo di veicolo – Credito Irpef – Sussiste

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 maggio 2014, n. 9597LAVORO

Lavoro – Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Sinistro stradale – Danno alla merce – Violazione dei doveri di cautela

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 maggio 2014, n.18309FISCALE

Reati fiscali – Evasione Iva – Pene accessorie – Patteggiamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 aprile 2014, n. 9425FISCALE

Detrazione per i costi del carburante in assenza di scheda dettagliata nonostante l’attività d’impresa preveda i trasporti – Non ammessa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 aprile 2014, n. 9441FISCALE

Tributi – Imposte dirette – Irpef – Contratto di locazione – Canone annuo – Assenza in dichiarazioni dei redditi provenienti da cespiti immobiliari – Sussiste

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 aprile 2014, n. 9457LAVORO

Lavoro – Previdenza e assistenza – Contributi assicurativi – Esposizione all’amianto ultradecennale – Periodi di mancata esposizione per collocamento in cassa integrazione guadagni – Computabilità

CORTE DI GIUSTIZIA CE – UE

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 30 aprile 2014, n. C-209/13FISCALE

Sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie – Autorizzazione di una cooperazione rafforzata a titolo dell’articolo 329, paragrafo 1, TFUE – Decisione 2013/52/UE – Ricorso di annullamento per violazione degli articoli 327 TFUE e 332 TFUE nonché del diritto internazionale consuetudinario

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 30 aprile 2014, n. C-250/13LAVORO

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 107, paragrafi 1 e 6 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 90 – Lavoratori migranti – Conversione valutaria – Presa in considerazione delle prestazioni familiari percepite in Svizzera nel calcolo, da parte di uno Stato membro, degli assegni per figli a carico – Integrazione differenziale – Data da prendere in considerazione per la conversione in euro delle prestazioni familiari svizzere»

TRIBUNALE

ORDINANZA

TRIBUNALE MILANO – Ordinanza 18 dicembre 2013, n. 62FISCALE

Reati tributari – Delitto di omesso versamento di IVA – Denunciata previsione, relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, di una soglia di punibilità di euro 50.000, inferiore a quelle previste per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, prima delle modifiche operate dal suddetto decreto-legge n. 138 del 2011 (rispettivamente, euro 103.291,38 ed euro 77.468,53) – Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, in relazione all’art. 10-bis del medesimo decreto legislativo – Costituzione, art. 3.

LEGISLAZIONE

LEGGE

LEGGE 02 maggio 2014, n. 68LAVORO, FISCALE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Delibera 11 aprile 2014LAVORO, FISCALE

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto

DECRETO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 17 gennaio 2014LAVORO, FISCALE

Riordino della materia del diritto connesso al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni

ORDINANZA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 24 aprile 2014, n. 165LAVORO, FISCALE

Attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50

PRASSI

INAIL

CIRCOLARE

INAIL – Circolare 05 maggio 2014 n. 24LAVORO

Contratto di inserimento lavorativo (artt. 54-59 del d.lgs. 276/2003). Decreto interministeriale 10.04.2013, numero repertorio 304/2013, recante l’individuazione delle aree geografiche di cui all’art. 54 c.1, lett. e) del d.lgs. 276/2003, relativamente agli anni 2009 – 2012.

NOTA

INAIL – Nota 18 aprile 2014, n. 2899LAVORO

Riduzione legge 147/2013. Aggiornamento programmi di calcolo dei premi per “Somministrazione di lavoro”.

INAIL – Nota 24 aprile 2014, n. 2996LAVORO, FISCALE

Eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014. Proroga al 31 ottobre 2014. Rilascio del codice di agevolazione 165.

INPS

MESSAGGIO

INPS – Messaggio 02 maggio 2014, n. 4373LAVORO

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica.

INPS – Messaggio 05 maggio 2014, n. 4411LAVORO

Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. Istruzioni per la gestione amministrativa delle domande per il finanziamento di interventi formativi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati di lavoratori collocati in CIGS/mobilità da un’azienda soggetta a procedura concorsuale per cessazione di attività. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

INPS: circolari e messaggi

Gentile Cliente,
Le inviamo gli ultimi Messaggi Hermes pubblicati sul sito www.INPS.it > Informazioni > INPS comunica > normativa INPS: circolari e messaggi

 

>>> Titolo:  Circolare numero numero 56 del 02-05-2014
Contenuto:  Art. 11 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013 n. 112, recante ?Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo?. Riduzione della misura delle sanzioni civili a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche in stato di crisi.
Tipologia:  CIRCOLARE

>>> Titolo:  Circolare numero numero 55 del 02-05-2014
Contenuto:  Convenzione per adesione tra l?Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l?Ente Bilaterale Metalmeccanici in breve ?E.B.M.? avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell?Ente Bilaterale.
Tipologia:  CIRCOLARE

>>> Titolo:  Circolare numero numero 54 del 02-05-2014
Contenuto:  Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 1° maggio 2014.
Tipologia:  CIRCOLARE

>>> Titolo:  Messaggio numero numero 4373 del 02-05-2014
Contenuto:  Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica.
Tipologia:  MESSAGGIO

>>> Titolo:  Circolare numero numero 53 del 30-04-2014
Contenuto:  Convenzione fra l?INPS e la CONF.A.L.P. ? Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell?art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Tipologia:  CIRCOLARE

>>> Titolo:  Messaggio numero numero 4325 del 30-04-2014
Contenuto:  Gestioni Pubbliche. Chiarimenti sull?obbligo di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Tipologia:  MESSAGGIO

>>> Titolo:  Messaggio numero numero 4294 del 28-04-2014
Contenuto:  Contributo di solidarietà di cui all?art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Tipologia:  MESSAGGIO