Archivi giornalieri: 15 maggio 2014

La solidarieta’

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Il welfare del nostro Paese si fonda sul valore della solidarietà. Tutti contribuiscono in ragione dei propri mezzi economici per poter usufruire poi delle prestazioni al momento del bisogno.

Questo vale, naturalmente, anche per le prestazioni erogate dall’Inps dalle pensioni alle varie indennità come la cassa integrazione e la disoccupazione, dall’assegno per il nucleo familiare alle invalidità civili e dall’Inpdap, con il suo sistema creditizio e i suoi servizi alla persona, che vanno dall’assistenza agli anziani – case albergo, assistenza domiciliare e in strutture specializzate, ecc. – alle attività per i giovani, quali borse di studio, convitti, master e vacanze studio.

La prima forma di previdenza in Italia risale alla fine del XIX° secolo, quando venne costituita la Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai.

Si trattava di un’assicurazione volontaria a cui contribuivano in parte anche lo Stato e gli imprenditori. In sostanza, una forma solidale di previdenza per venire incontro alle esigenze dei lavoratori in stato di bisogno.

Circa vent’anni dopo, l’assicurazione da volontaria divenne obbligatoria, in quanto fu riconosciuto il carattere sociale della previdenza.

La Costituzione , nel sancire definitivamente le basi dello Stato sociale, stabilì alcuni principi fondamentali, come il principio di eguaglianza.

In base a tale principio, tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese e lo Stato ha il compito di rimuovere tutti gli ostacoli che possano impedire tale diritto, fornendo ai cittadini mezzi, anche economici, adeguati alle esigenze di vita.

Nella Carta Costituzionale, quindi, l’interesse del singolo rappresenta un interesse condiviso da tutta la collettività.

Ciò costituisce il nucleo della sicurezza sociale nel nostro Paese, e si sostanzia principalmente nel concetto di solidarietà, fondato a sua volta sull’equità redistributiva garantita dalla nostra Costituzione.

La solidarietà consente di superare la disparità tra fondi e gestioni creando una sorta di vaso comunicante tra quelli temporaneamente in attivo e quelli temporaneamente in passivo, ridistribuendo così le risorse disponibili in modo da garantire la continuità nell’erogazione dei servizi.

Il valore della solidarietà si concilia con quello della responsabilità personale: ciascuno è protagonista della propria storia previdenziale, nella misura in cui versa i contributi pensionistici.

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Comunicati stampa

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Le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo Unico maternità/paternità (di seguito denominato semplicemente T.U.)

 

 

LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

  

A CHI SPETTA

  • alle lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità
    (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo
  • alle disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 24 T.U.):alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.)
    • il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro
    • il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità  di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all’Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l’inizio del congedo stesso
  • alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno
    26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)
  • alle lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.)
  • alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui all’art. 65 del T.U.)

 

Non spetta alle lavoratrici dipendenti da Amministrazioni Pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti dai soppressi enti Inpdap ed Enpals) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono (artt.  2 e  57 del T.U.)
 

COSA SPETTA

Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende (artt. 16 e seguenti del T.U.):

 

prima del parto
  • i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
  • i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)

dopo il parto

  • i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta 
  • i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)

 

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

 

In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, la lavoratrice può differire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità post partum al momento dell’ingresso del neonato nella casa familiare, sempreché le condizioni di salute della lavoratrice stessa ne consentano il rientro a lavoro (sentenza Corte Costituzionale n. 116/2011).

 

L’interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come “parto”. Pertanto, in tale caso, la lavoratrice è tenuta ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.Lgs. 119/2011).

 

In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge 184/1983 il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno  dell’ingresso stesso (adozioni o affidamenti).

 

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell’ingresso in Italia. Fermo restando il periodo complessivo di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia del minore in Italia, è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo. I periodi di permanenza all’estero, non seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, non possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità, ma devono essere giustificati ad altro titolo. Per i periodi di permanenza all’estero è previsto anche un congedo non retribuito, nè indennizzato (art. 26, comma 4, T.U. maternità/paternità).

 

In caso di affidamento non preadottivo  di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.

Per ulteriori approfondimenti può essere consultata la circolare Inps 16/2008 di attuazione dell’art. 26 del T.U.

 

Il congedo di paternità (artt. 28 e seguenti del T.U.) è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice. Il congedo di paternità spetta in caso di: 

  • morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale 
  • abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L’affidamento esclusivo dev’essere comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso
  • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia  è attestata dal richiedente mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica

 

Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre. In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto. In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere differito, in tutto o in parte, alla data di ingresso del bambino nella casa familiare.

 

 

ASTENSIONE DEL PADRE LAVORATORE

La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la seguenti misure a sostegno della genitorialità:

  1. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
  2. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Al padre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Congedi papà”  dedicata a quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012  e dalla successiva Circolare INPS n.40 del 14 marzo 2013.

 

QUANTO SPETTA

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (art. 22 e seguenti del T.U.).

 

CHI PAGA

Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

 

L’indennità è pagata direttamente dall’Inps alle:

  • lavoratrici stagionali 
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato)
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
  • lavoratrici disoccupate o sospese

 

Il pagamento diretto viene effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

 

LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Il congedo di maternità (art. 64 T.U. e relativi decreti ministeriali) è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice ha diritto all’indennità economica in sostituzione del compenso.

Le libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps non hanno tale obbligo di astensione; tuttavia la permanenza al lavoro comporta la perdita del diritto all’indennità di maternità.

Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

 

A CHI SPETTA

Alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps e non pensionati, tenuti quindi a versare alla gestione separata il contributo con l’aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità/paternità.

 

Il diritto all’indennità di maternità/paternità spetta a condizione che nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità (o paternità) risultino effettivamente accreditati alla gestione separata almeno 3 contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata.

 

COSA SPETTA

Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende (artt. 16 e seguenti del T.U.):

prima del parto

  • i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
  • i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)

dopo il parto

  • i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta 
  • i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)

 

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

 

In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, la lavoratrice può differire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità post partum al momento dell’ingresso del neonato nella casa familiare, sempreché le condizioni di salute della lavoratrice stessa ne consentano il rientro a lavoro (sentenza Corte Costituzionale n. 116/2011).

 

L’interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come “parto”. Pertanto, in tale caso, la lavoratrice è tenuta ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non scelga di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U.  modificato dal D.Lgs. 119/2011).

 

In caso di adozione o affidamento di minore di cui alla legge 184/1983 il diritto al congedo spetta per i cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore stesso (sentenza Corte Costituzionale n.257/2012), a condizione che questi non abbia superato i sei anni di età, in caso di adozione/affidamento nazionale, oppure i 18 anni  di età in caso di adozione/affidamento internazionale.

 

Il congedo di paternità  è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice. Il congedo di paternità spetta in caso di: 

  • morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale 
  • abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L’affidamento esclusivo dev’essere comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso
  • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia  è attestata dal richiedente mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica

 

CHI PAGA

L’indennità e’ pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

 

LAVORATRICI AUTONOME

L’indennità di maternità (artt. 66 e seguenti del T.U.) è riconosciuta alle lavoratrici autonome per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data medesima.

L’indennità è riconosciuta anche in caso di adozione o affidamento di minore (legge 184/1983) per i tre mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore stesso a condizione che questi non abbia superato i sei anni di età, in caso di adozione/affidamento nazionale, oppure i 18 anni  di età in caso di adozione/affidamento internazionale.

L’indennità non comporta comunque obbligo di astensione dall’attività lavorativa autonoma.

L’indennità non spetta ai padri lavoratori autonomi.

 

A CHI SPETTA

Alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici

agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni, iscritte alla gestione dell’INPS in base all’attività svolta ed in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità (due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa).

 

L’indennità può essere richiesta anche nei casi in cui l’iscrizione alla propria gestione sia avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità.

Si possono verificare i seguenti casi:

  • iscrizione richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall’inizio dell’attività negli altri casi): qualora l’attività sia iniziata in data precedente alla data di inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta, alle condizioni sopra indicate (effettiva copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità), per l’intero periodo di maternità. Nel caso in cui l’attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, successivamente all’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per il periodo successivo all’inizio dell’attività stessa;
  • iscrizione richiesta oltre i termini di legge: l’indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alle gestione di appartenenza.

 

QUANTO SPETTA

Per i periodi di maternità spettanti in caso di parto (due mesi precedenti la data del parto e tre mesi successivi alla data medesima) ed in caso di adozione/affidamento (tre mesi dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) spetta un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.

In caso di interruzione di gravidanza verificatasi oltre il terso mese dall’inizio della gestazione, l’indennità è corrisposta per un periodo di 30 giorni. L’interruzione verificatasi dopo il 180simo giorno, invece, è considerata a tutti gli effetti “parto”.

 

CHI PAGA

L’indennità e’ pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

LA DOMANDA

La domanda di maternità (o paternità) deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line); 
  • Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; 
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

 

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

 

Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto.

 

La domanda telematica prevede la possibilità di allegare documentazione utile per la definizione della domanda (provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata, provvedimenti di adozione o affidamento, autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via).

 

Documentazione da presentare in forma cartacea

Il certificato medico di gravidanza ed ogni altra certificazione medico sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di maternità/paternità dev’essere presentata in originale alla Struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.

Sulla busta contenente la certificazione medico sanitaria è utile apporre:

  • il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio online
  • la dicitura “documentazione domanda di maternità/paternità – certificazione medico sanitaria” (ai fini della legge sulla privacy).

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL’INDENNITÀ

Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità). Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore interessati presentino all’Inps (prima dello scadere dell’anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento della indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).


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Francesco Masala

FRANCESCO MASALA POLITICO

Francesco-Masala

 

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Iglesias organizza sabato  prossimo (ore 17, Via Roma 84) un Seminario di studio in memoria di Francesco Masala. Io parlerò di Masala politico.

FRANCESCO MASALA POLITICO di Francesco Casula

La concezione politica, culturale ed etica, per così dire la sua visione del mondo è interamente espressa e rappresentata nelle sue opere: nei suoi romanzi come nelle sue poesie e nei suoi saggi.

E’ dentro Quelli dalle labbra bianche: in quei poveri, affamati, denutriti e anemici, che non portavano le labbra coralline ma bianche appunto, perché hanno sempre mangiato il prodotto di piante frumentacee e poca carne e pesce, destinati ai piatti dei ricchi.

Dentro quei nove sardi caduti nella steppa russa : in guerra. Sardi – dirà Masala –  cattivi banditi in tempo di pace, ma eroi buoni in tempo di guerra: in guerre nelle patrie trincee, in pace nelle patrie galere.

E’ dentro “Serafina, la vedova del caporale Efisio Pestamuso” che in chiesa, durante la celebrazione di una messa funebre in memoria dei nove sardi defunti, “sta rigida da­vanti al candelabro del defunto marito. Non ha alcuna voglia di sen­tire quello che grida Prete Fele” Perché “Non le interessano le ferite riportate dal Cristo nero. Quelle di suo marito nessuno le ha contate”.

E’ nel romanzo Il dio petrolio, ambientato a Sarrok (Cagliari), città simbolo dell’industria petrolchimica (de s’ozu de pedra: dell’olio di pietra), che secondo Masala avvelenerà e devasterà alcuni fra gli angoli più suggestivi della Sardegna, sconvolgendo anche a livello antropologico le popolazioni.

E’ nei saggi di Riso sardonico, in cui afferma apoditticamente che “La storia di necessità è storia dei vincitori, i vinti non hanno storia…gli storici insomma scrivono la storia con la complicità degli archivi (sos papiros) lasciati dai vincitori: i vinti non possono lasciare mai nulla negli archivi”.

E’ in S’Istoria (Condaghe in limba sarda, come sottotitolo) nel quale Masala riprende e amplia nel tempo la vicenda di un paese simbolo della Sardegna, Biddafraigada. E’ in  Sa limba est s’istoria de su mundu storia di un villaggio malefadadu di contadini e pastori.

E’ nelle sue poesie: in Littera  de sa muzere de s’emigradui, in cui la moglie dell’emigrato appunto rivolgendosi al marito : Prenda mia istimàda,/cando torras,/ si mai has a torrare, /no mi pèdas ue est s’aneddu ‘e oro:”est diventadu pane a fizu tou, gli annuncia.

E’ in s’Innu nou contra a sos feudatarios in cui canta : Trabagliade, trabagliade,/minadores de Carbonia,/in sos puttos de ludràu:/cras bos toccat sa pensione,/unu pagu ‘e silicosi/e unu pagu de cannàu.

Ma è soprattutto nella sua attività di militante e combattente per il Bilinguismo. Iniziò la sua battaglia quando su Comitadu pro sa limba  elaborò la proposta di legge che fu sottoscritta con firme autenticate da 13,650 elettori sardi. Fu Masala stesso, come Presidente di quel Comitato a presentare la proposta il 17 Giugno del 1978 al presidente del Consiglio regionale. da Francesco Masala.

Da allora lo scrittore sarà sempre più impegnato sul fronte della difesa e della valorizzazione della Lingua sarda e dunque della necessità di introdurre nell’Isola il Bilinguismo perfetto, con la parificazione giuridica e pratica del Sardo con l’Italiano, ad iniziare dall’introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado della lingua sarda nell’insegnamento e dunque nei curricula scolastici.

Ma possiamo anche parlare di Masala “politico”,sensu stricto come militante nel PSI prima e nello PSIUP poi. Nel PSI si iscrisse agli inizi degli anni ’60 per uscirne subito dopo, nel 1964, seguendo l’amico Lussu nel  Partito socialista di unità proletaria. Questo Partito nacque in seguito alla scissione del PSI, accusato di aver tradito gli ideali socialisti, dopo l’ingresso nel Governo di centro-sinistra, voluto da Nenni e guidato dal democristiano Aldo Moro.

Nello PSIUP fa parte del Comitato regionale: ma per poco tempo. Inizia infatti a muovere forti critiche alla forma-Partito e ai Partiti italioti in genere al loro  al suo rapportarsi con la Sardegna in forme di colonialismo politico e culturale..

“Presi coscienza – scriverà – che la scissione era stata un’operazione di vertice e, anche e soprattutto, che la dirigenza sarda dello PSIUP (purtroppo tutti figli e nipoti politici di Lussu) nella quasi totalità, altro non era che la filiale isolana della fabbrica politica italiota, cioè si limitava a importare nell’Isola i manufatti politici prodotti in Continente:insomma una grave forma di centralismo burocratico, di colonialismo politico-culturale, senza nessun approfondimento né della Questione sarda né della grande lezione del sardismo lussiano”.

Scrive dunque una lettera a Lussu. Eccone alcuni scampoli:”I padroni del Partito, cioè i baroni delle tessere, hanno adottato una tattica adoperata in Sardegna già nel periodo dei Nuraghi:i cacciatori nuragici avevano scoperto che, riunendosi in gruppo, potevano cacciare meglio, cioè potevano procurarsi maggior cibo, nei territori di caccia. Naturalmente i moderni cacciatori, a differenza dei clan nuragici, non usano le clave ma le tessere. Esse le ttesere contano più di qualunque corretta ideologia…esse le tessere procurano ai baroni un maggior peso e un maggior potere…dentro le riserve di caccia del Partito – continua la lettera –  di necessità i clan devono darsi battaglia fra di loro, litigare insomma, per il maggior cibo, su futili pretesti ideologici e senza comprensibili motivazioni politiche: prima si stabilisce di essere contro e poi si inventano le motivazioni per cui si è contro. Così l’ideologia diventa aria fritta, nebbia, catrame e il Partito stesso diventa un cane che si morde la coda. Insomma questi baroni delle tessere fanno come il figlio Giove col padre saturno:per paura di essere divorati dal padre (il Partito), essi i figli espropriano il potere egualitario di tutto il Partito, cioè si divorano il padre. E non basta. I padroni del Partito, oltre a uccidere il padre, ammazzano anche la madre, la Sardegna, distrutta dalla logica del centralismo burocratico italiota. Caro Lussu – conclude Masala – c’è veramente del marcio in Danimarca!”.

Lussu rimase molto male: Masala voleva distruggere, ammazzare la sua creatura prediletta: lo PSIUP sardo. Lussu, rispondendo a Masala che voleva portare al mattatoio tutti gli psiuppini sardi, afferma che li vorrebbe tutti in Consiglio regionale…

Ormai il dissenso fra i due è totale, almeno per quanto atteneva al Partito. Masala riscrive a Lussu un’altra lettera che servirà a aumentare il solco profondo che ormai li separa, non solo in merito al Partito ma  anche su altre questioni importanti.

Scrive Masala:

1.Lo PSIUP in Sardegna come tutti gli altri Partiti italioti, è funzionale allo Stato accentratore;

2. L’Italia è uno Stato ma non una Nazione, mentre la Sardegna è unaNazione ma non è uno Stato;

3. La cosiddetta Autonomia è una perfetta Eteronomia;

4. L’esperienza sarda dimostra che lo stato, comunque esso sia è unnemico. Lussu risponde in modo secco e acre, quasi indispettito: in merito allo Stato ma non solo. Il modo in cui rievochi lo Stato – scrive Lussu –  fa pensare che tu sia con gli anarchici non con Marx.

Altrettanto secca è la nuova lettera di Masala:”A pensarci bene – scrive – l’ultimo e più felice stadio di una società comunista è l’anarchia, cioè una società di liberi e uguali, senza governanti e governati, senza dominatori e senza dominati, senza vincitori né vinti.

Per conto mio – prosegue  Masala – non sono per l’anarchia borghese ma per l’etnia egualitaria, cioè per una comunità etnica che produce beni materiali e culturali da distribuire in parti uguali. Se è vero come è vero che la proprietà privata ha creato il codice per legalizzare e sacralizzare le disuguaglianze, allora è vero che per desacralizzare la proprietà, per decodificare lo Stato è necessario ritornare alle etnie egualitarie.Inoltre Masala, pur sapendo che Lussu come una malabestia odiava il separatismo, conclude la lettera affermando che: ”A pensarci proprio bene l’Italia non è la nostra madrepatria ma è la nostra matrigna e non è più una donna giovane e bella, con la corona in testa, come appare nelle carte bollate postrisorgimentali, ma è una vecchia che puzza, non c’è quindi da addolorarci molto se l’etnia sarda comincia a prendere le distanze da questa salma”.

A questo punto la polemica epistolare fra Lussu e Masala si interrompe. Anche perché in una ultima, provocatoria e “cattiva” lettera Masala ricorda a Lussu alcune posizioni del passato che a suo dire sarebbero in contraddizione con quelle del presente. In modo particolare un articolo  contro le leggi antiebraiche in Italia, pubblicato in Giustizia e Libertà del 21-10-1940, in cui il cavaliere dei Rossomori aveva parlato di “Repubblica sarda indipendente”.

Nonostante le scaramucce epistolari rimarrà comunque intatta la stima e l’ammirazione di Masala nei confronti di Lussu.

Dopo l’esperienza politica nello PSIUP Masala – è lui stesso a sottolinearlo più volte –  non aderirà più ad alcun Partito politico e sarà un libero “cane sciolto”. Con l’esplosione del Movimento del ’68 simpatizzerà con gli studenti e gli extraparlamentari ma anche a loro rimprovererà forme di colonialismo politico: con l’importazione in Sardegna di gruppi e gruppuscoli da Milano e altre città italiane e relativi programmi e proposte.

La sua battaglia politico-culturale (scriverà oltre saggi, romanzi, poesie, moltissimi articoli su Quotidiani e riviste, in modo particolare nel periodico Nazione sarda, con Lilliu, Eliseo Spiga, Antonello Satta, Elisa Nivola) sarà sempre più incentrata nella difesa della lingua sarda e dunque nella rivendicazione del Bilinguismo perfetto. Lingua sarda – me lo ripeteva fino all’ossessione –  la cui salvezza e salvaguardia dipendeva soprattutto dal suo insegnamento, come materia curriculare, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Non aderirà neppure ai Movimenti e Partiti indipendentisti: pur essendo ormai la sua posizione di critica radicale all’Italia (un cadavere che puzza) da cui dunque occorreva allontanarsi al più presto.

Rassegna Stampa del 15/05/2014

Politica
Onorevoli pagati per non lavorare
Ganau gelala commissione: “Non posso revocare i vitalizi”
Pd-FI pensano ad un teswto unitario
Consiglio, record di dirigenti. Ma ne vogliono assumere altri
Ora uno scatto d’orgoglio
Cari ex consiglieri, anche un diritto acquisito si può rinegoziare
Consiglio. Oggi seduta serale con un’anteprima
Incontro fra Ganau e la Corte dei conti
Europee, la campagna entra nel vivo
Europee. Moni Ovadia in scena per Tsipras
Nomine. C’è l’ex consigliere comunale di Forza Italia
“No alla burocrazia, sì alla limba”
Giustizia
Spissu: «Sentenza ingiusta e inquietante, non la rispetto»
La Finanza al TeatroLirico
Energia
Nonal Galsi, Cisl all’attacco. “Mancano le alternative”
Clivati: «Abbiamo già un piano alternativo»
Porto Torres e Sulcis per i rigassificatori
Nel nord dell’isola se ne parla da 30 anni
Lavori pubblici/Urbanistica
Erriu in commissione: Ppr pronto in tempi rapidi
Alluvione, altro scivolone. No della Camera ai fondi
Economia
Sulcis, nasce la zona franca urbana
Industria
La Saras viaggia col freno a mano
Igea, Gregumette tutti d’accordo
Trasporti
Uil: «Subito l’Authority dei trasporti»
«Fenosu? Non ha futuro»
Deiana: collaudiamo i pendolini nell’isola
Enti locali
I Comuni al voto. Un futuro in rosa 
Contro vincoli e abbandono, inseguendo il sogno turismo
Pesca
Pagati gli indennizzi
Cultura/Sport/Spettacolo
Mont’e Prama e il santuario: il georadar ne svela i segreti
Barracciu: «Sì a Berlinguer»

Rassegna della stampa sarda

Rassegna della stampa nazionale

Archivio Rassegne

Gli speciali

Rassegna.it

Electrolux: siglato l’accordo, niente licenziamenti (14/05/2014 19:32)

  Soddisfazione da azienda, istituzioni e sindacati per l’intesa raggiunta che salvaguarda l’occupazione e prevede nuovi investimenti del gruppo in Italia. Landini (Fiom): intesa modello, che arriva dopo più di 150 ore di sciopero

Cisl: Bonanni lancia nuova categoria lavoro pubblico (14/05/2014 18:30)

Tirreno Power: Cgil Savona, subito confronto su territorio(14/05/2014 17:50)

Ituc, domenica a Berlino al via il congresso (14/05/2014 16:42)

È la terza assise del sindacato mondiale. Per l’Italia ci saranno Camusso Bonanni e Angeletti

Protesta mondiale dei lavoratori nei fast food (14/05/2014 16:11)

Il 15 maggio, mobilitazioni, proteste, presidi e cortei in tutto il mondo. La protesta è partita dagli Usa, ma aderiscono Filippine, Corea del Sud, Marocco, Malawi, Argentina e Brasile. L’adesione della Filcams Cgil

Decreto lavoro, riforme a perdere (14/05/2014 15:40)

  L’intervento del governo Renzi si muove nel solco liberista, in base al quale condizione necessaria e sufficiente per attivare l’occupazione e migliorare le condizioni di vita dei lavoratori è la continua deregolamentazione di contratti e forme di accesso

Dl lavoro, i punti principali / scheda (14/05/2014 15:37)

Ideal Standard: sindacati, ritirare mobilità e proseguire cig(14/05/2014 15:34)

  “Decisione azienda è anticamera licenziamento per 399 lavoratori”

Sicilia: consorzio Corfilac verso chiusura, 48 posti a rischio(14/05/2014 14:43)

  Flc Cgil: “Scelta gravissima, conferma la mancanza di progetti per la regione”

Ag. Entrate: bonus 80 euro a cassintegrati e disoccupati(14/05/2014 13:15)

  La circolare dell’Agenzia: sarà automatico il bonus anche per chi percepisce cig e sussidi, considerati redditi. Fuori dal conto restano le somme percepite a titolo di incremento della produttività, che godono di un’imposta sostitutiva al 10%

450 licenziamenti, Ideal Standard abbandona il tavolo (14/05/2014 12:39)

  L’azienda non ritira la procedura di mobilità a Orcenico (PN). Regione Fvg, sdegno per abbandono tavolo Mise. Serracchiani: “Una presa di posizione oltre ogni possibile immaginazione”. Sindacati: “Una rigidità che appare incomprensibile”

Rai, sindacato a Renzi: vendita Raiway colpo mortale (14/05/2014 11:00)

Medici: «Riformare le cure primarie e l’assistenza territoriale»(14/05/2014 10:11)

  La Fp Cgil Medici chiede “una riforma radicale e coraggiosa”. Presentata la bozza di piattaforma per il rinnovo della convenzione della medicina generale, in vista del nuovo incontro del 15 maggio. Le proposte del sindacato

La Rai verso lo sciopero (14/05/2014 09:00)

Dopo le assemblee contro i tagli, giornalisti e sindacati insieme preparano la protesta. Mandato alle segreterie di indire una giornata di sciopero, con una manifestazione pubblica contro le decisioni del governo

ULTIMISSIME LAVORO – FISCALE15/05/2014

 

GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA

CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 07 maggio 2014, n. 116FISCALE

Società – Controllo giudiziario sulla gestione delle società per azioni – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci nella società a responsabilità limitata – Codice civile, artt. 2409 e 2476.

CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 09 maggio 2014 n. 123FISCALE

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Prescrizione e decadenza – Sospensione della prescrizione tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

SENTENZA

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 09 maggio 2014, n. 121FISCALE

Edilizia e urbanistica – Introduzione della disciplina sulla “Segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA) e diretta sostituzione di essa alla preesistente normativa statale e regionale in materia di “Denuncia di inizio attività” (DIA). – Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49, comma 4-ter

CORTE DI APPELLO

ORDINANZA

CORTE DI APPELLO TRIESTE – Ordinanza 17 ottobre 2013LAVORO, FISCALE

Previdenza e assistenza – Lavoratori autonomi e liberi professionisti – Contribuzione volontaria – Divieto per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati – Violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza – Violazione del principio di tutela del lavoro – Incidenza sulla garanzia previdenziale – Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, art. 6, comma 2 – Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, comma secondo.

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2014, n. 10429LAVORO

Lavoro – Selezione per l’incarico di funzionario – Perdita di chance – Requisiti soggettivi ed oggettivi – Violazione delle norme contrattuali – Accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2014, n. 19886FISCALE

Reati fiscali – Fatture false – Sequestro dell’IPad – Sussiste

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2014, n. 10424LAVORO

Lavoro – Mobbing – Risarcimento – Mancanza di prove di una condotta vessatoria da parte del datore

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2014, n. 10425LAVORO

Lavoro – Esposizione all’amianto – Patologia contratta nell’espletamento del rapporto di lavoro – Causa di servizio -Risarcimento biologico e morale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2014, n. 10452FISCALE

Perdite – In misura superiore al capitale sociale – Mancato scioglimento della società – Amministratori e sindaci – Responsabilità risarcitoria – Sussiste

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2014, n. 10469FISCALE

Tributi – Imposte dirette – Irpef – Credito – Dichiarazione congiunta – Solidarietà dei crediti – Non sussiste

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2014, n. 10472FISCALE

Reddito d’impresa – Associazione in partecipazione – Deducibilità – Limiti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2014, n. 10478FISCALE

Tributi – Accertamento – Avviso di accertamento – Scritture contabili – Assenza delle schede di lavorazione – Sussiste

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2014, n. 10489FISCALE

Tributi – Accertamento – Questionario – Presentazione per la prima volta in appello – Illegittimità.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2014, n. 19929LAVORO

Extracomunitario – Clandestino – Mancanza del permesso di soggiorno per brevi periodi – Matrimonio con cittadina italiana

LEGISLAZIONE

DECRETO MINISTERIALE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 30 aprile 2014LAVORO, FISCALE

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nelle unità produttive localizzate nei «Siti di bonifica di interesse Nazionale (SIN)» ricadenti nelle regioni dell’obiettivo «Convergenza»

PRASSI

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE

AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 14 maggio 2014 n. 9/ELAVORO, FISCALE

Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati – Ulteriori chiarimenti

AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 14 maggio 2014, n. 10/ELAVORO, FISCALE

Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata

COMUNICATO

AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 14 maggio 2014LAVORO, FISCALE

5 per mille 2014, 7,6% in più di aspiranti beneficiari – Disponibili online gli elenchi degli iscritti

INPS

CIRCOLARE

INPS – Circolare 14 maggio 2014, n. 61LAVORO

Supporto all’utenza debole nella presentazione delle domande telematiche di prestazione/servizio.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Circolare 12 maggio 2014LAVORO

Circolare relativa alle modalità attuative dell’articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16

ULTIMISSIME EDILIZIA – COOPERATIVE15/05/2014

GIURISPRUDENZA

CORTE DI APPELLO

ORDINANZA

CORTE DI APPELLO TRIESTE – Ordinanza 17 ottobre 2013COOPERATIVE, EDILIZIA

Previdenza e assistenza – Lavoratori autonomi e liberi professionisti – Contribuzione volontaria – Divieto per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati – Violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza – Violazione del principio di tutela del lavoro – Incidenza sulla garanzia previdenziale – Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, art. 6, comma 2 – Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, comma secondo.

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2014, n. 10425COOPERATIVE, EDILIZIA

Lavoro – Esposizione all’amianto – Patologia contratta nell’espletamento del rapporto di lavoro – Causa di servizio -Risarcimento biologico e morale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2014, n. 19929EDILIZIA

Extracomunitario – Clandestino – Mancanza del permesso di soggiorno per brevi periodi – Matrimonio con cittadina italiana

PRASSI

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE

AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 14 maggio 2014 n. 9/ECOOPERATIVE, EDILIZIA

Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati – Ulteriori chiarimenti

AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 14 maggio 2014, n. 10/ECOOPERATIVE, EDILIZIA

Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata

Sangue infetto

Sangue infetto: indennità trasfusi, Strasburgo incalza Italia

Le autorità italiane devono indicare urgentemente al comitato dei ministri del Consiglio d’Europa le misure che saranno prese a livello regionale per assicurare il pagamento della rivalutazione annuale sulla base del tasso d’inflazione dell’indennità integrativa speciale a chi è stato contaminato dal sangue infetto o da prodotti da questo derivati. Insieme alle misure da adottare il governo deve anche fornire un calendario della loro messa in atto.

La richiesta è contenuta nella decisione adottata dal comitato dei ministri del Consiglio d’Europa nella sua ultima riunione, tenutasi lunedì scorso. Nel documento si sottolinea che il termine per la presentazione scade il 3 giugno prossimo, così come stabilito dalla Corte europea dei diritti umani nella sua sentenza di condanna dell’Italia per il mancato pagamento della rivalutazione annuale dell’indennità integrativa speciale a 162 emofiliaci. Come per il caso Torreggiani, sul sovraffollamento carcerario, la Corte di Strasburgo ha imposto all’Italia una scadenza per la messa in atto di un piano per rimediare alla violazione riscontrata. Questo perché la questione del mancato pagamento della rivalutazione annuale dell’indennità integrativa speciale riguarda migliaia di persone infettate da Hiv, epatite B o C dopo una trasfusione o somministrazione di emoderivati, e circa mille hanno già presentato ricorso a Strasburgo.

Se il governo italiano non presenterà le misure richieste la Corte riprenderà l’esame di tutti i casi pendenti. Allo stato attuale il governo italiano ha presentato le misure prese sinora a livello nazionale e ha indicato che adotterà le restanti entro il 31 dicembre di quest’anno. Ma, come sottolineato dal comitato dei ministri del Consiglio d’Europa senza le misure a livello regionale, la questione rimane irrisolta.

Sant’ Isidoro l’agricoltore

Sant’ Isidoro l’agricoltore


Sant' Isidoro l'agricoltore

Nome: Sant’ Isidoro l’agricoltore
Titolo: Laico
Ricorrenza: 15 maggio

Le origini e i particolari della vita di S. Isidoro si perdono nell’oscurità del Medio Evo, e a noi non giunsero che poche notizie e aneddoti: poche, ma più che sufficienti per rivelarcene la santità. Dio stesso volle manifestare la gloria di questo. santo col conservarne il corpo incorrotto fino ad oggi, e coll’innalzarlo alla gloria degli altari, accanto a quattro dei più insigni astri di santità. Quando infatti nel 1522 Gregorio XV canonizzava solennemente S. Ignazio di Loyola, S. Francesco Saverio, S. Teresa di Gesù e S. Filippo Neri, dava, a compagno della loro gloria, un povero agricoltore di Madrid, S. Isidoro.

Questo Santo visse nel secolo xt. Lavorava da contadino presso un possidente di Madrid. Prima del lavoro egli pensava all’anima e ogni mattina si recava anzitutto a Messa poi ai campi. La supplica più ardente e che spesso innalzava a Dio era che lo preservasse da ogni peccato. I giorni di festa li impiegava alla gloria di Dio e al bene del prossimo. 

Da alcuni malevoli invidiosi venne accusato presso il padrone quale infingardo, come se non facesse fruttificare la terra che in minima parte, per attendere alle sue bigotterie: di conseguenza il pio agricoltore ebbe rimproveri e minacce. Umilmente egli fece al suo padrone una proposta: se al tempo della raccolta i frutti del podere da lui coltivato fossero meno abbondanti di quello dei contadini del vicinato, gli venisse pure diminuito il salario. La proposta fu accettata. Ma i frutti superarono ogni aspettazione, e il raccolto di Isidoro fu il più abbondante. 

L’avanzo del salario era sempre dei poveri: anzi, spesso si privava non solo del superfluo, ma anche del necessario. Dio volle premiare alcune volte tali privazioni, sacrifici ed eroismi con miracoli. Recandosi un giorno d’inverno 

Isidoro al mulino, vide stormi d’uccelli affamati che pigolavano mestamente: mosso a compassione, donò ad essi parte notevole del grano del suo sacco. Chi lo vide rise di tale ingenuità. Ma al mulino la farina di Isidoro non risultò diminuita. S. Isidoro aveva per moglie una certa Maria, che venne onorata col titolo di beata. Da essa ebbe un figlio che educò nel santo timor di Dio. Morì circa l’anno 1090 ed è veneratissimo specialmente in Spagna. 

PRATICA. Facciamo sempre e prima di tutto le nostre pratiche di pietà. 

PREGHIERA. Dio, amante delle anime nostre, concedici, te ne preghiamo, che ad esempio e intercessione del tuo santo Isidoro, possiamo correre per la via della perfezione e santificarci.