Agricoli stagionali

Sorveglianza sanitaria, formazione e informazione semplificate per agricoli stagionali e occasionali

Con comunicato del ministero del Lavoro (pubblicato in GU del 12 aprile 2013 n. 86), è stata ufficializzata la pubblicazione del decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.

Il decreto porta nuove semplificazioni per gli adempimenti, con attenzione alle specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo. 

Le semplificazioni riguardano (art. 1) le aziende che impiegano i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. 

Il decreto si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e s.s. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

Per tutti i soggetti citati all’articolo 1, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, mediante visita medica preventiva (Art. 2), da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL, senza aggravi di costi per i lavoratori.

Tale visita preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. L’esito della visita deve risultare da apposita certificazione ed il datore deve acquisirne copia.

Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva, ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici.

In presenza di una convenzione, il medico competente, incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. Il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

La seconda semplificazione riguarda (Art.3) gli adempimenti di informazione e formazione, che si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL, ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.

Il ministero raccomanda anche che ai lavoratori provenienti da altri Paesi sia garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

Per una maggiore comprensibilità delle altre figure di lavoratori assoggettati si cita anche il D.L.vo appresso indicato:

Articolo 70 e s.s. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
(Definizione e campo di applicazione)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell’insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà
e bis) dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del CC, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi (e ter) dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

Agricoli stagionaliultima modifica: 2013-04-28T08:35:43+02:00da vitegabry
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