Riforma del mercato del lavoro

Riforma del mercato del lavoro: voucher per baby sitting e contributo per gli asili nido

L’Inps, con la circolare n. 48 del 28.3.2013, detta le modalità e le procedure per accedere ai  voucher per baby sitting e il contributo per gli asili nido,  destinate alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato e alle parasubordinate.

Le due opportunità sono previste dalla legge di riforma del mercato del lavoro (L.92/2012, all’articolo 4, comma 24, lettera. Il successivo decreto interministeriale del 22 dicembre scorso ha definito i criteri di accesso e l’ambito di applicazione.

Nel dettaglio, il decreto ha specificato come ottenere un contributo da parte dell’Inps per i servizi per l’infanzia, pubblici o privati accreditati, oppure in voucher per baby-sitting, da utilizzare negli undici mesi successivi al termine del congedo obbligatorio di maternità e in alternativa al congedo parentale.

Il contributo della durata di sei mesi, pari a 300 euro mensili, sarà divisibile solo per frazioni mensili intere e la lavoratrice dovrà rinunciare al corrispettivo periodo di congedo parentale. Ad esempio, se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, quest’ultimo le verrà conteggiato come se avesse usufruito del voucher mensile e, dunque potrà accedere al contributo solo per un mese. Le rimarranno 29 giorni di congedo parentale.

Possono utilizzare questo strumento solo le lavoratrici dipendenti del settore privato e quelle iscritte alla gestione separata, comprese le libere professioniste, purché non siano assicurate ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate. Per quelle iscritte alla gestione separata il periodo massimo del contributo è di tre mesi, mentre sono escluse le lavoratrici autonome. 

Il contributo può essere richiesto anche per i bambini già nati, o entrati in famiglia o in Italia, cioé adottati ed affidati, e quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Il contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale. Per frazione mensile l’Inps intende un mese intero di congedo, che potrà essere richiesto sempre nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di maternità. Le lavoratrici part-time possono utilizzare il contributo in misura proporzionale alla loro parziale prestazione lavorativa.

IL BANDO PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

L’Inps è tenuto a comunicare con apposito messaggio l’imminente comunicazione del bando, sul proprio sito WEB. Nel bando devono essere stabiliti i tempi e gli adempimenti per le domande da parte delle lavoratrici madri, tutte le informazioni opportune, le modalità di formazione della graduatoria delle aventi diritto  e le procedure conseguenti.
Il Decreto applicativo 22.12.2012 prevede all’art.6 comma 5, che le graduatorie vengano pubblicate dall’Inps entro 15 gg. dalla scadenza del bando.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L ‘Inps prevede che le lavoratrici interessate presentino la domanda all’Inps in modo esclusivo attraverso il sito WEB nazionale, tramite il proprio PIN dispositivo. Il servizio di invio delle domande è disponibile sul portale Internet dell’Inps- www.inps.it – attraverso il seguente percorso :
 Al servizio del cittadino-Autenticazione con PIN-Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito-Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

La lavoratrice richiedente deve:

 a) indicare se sceglie il contributo per l’ asilo nido oppure i voucher per baby-sitting. Se sceglie il contributo per l’asilo nido, deve indicare qual è la struttura nella quale la lavoratrice ha effettuato l’iscrizione del minore;
b) indicare precisamente il numero dei mesi per i quali vuole utilizzare il beneficio;
c) dichiarare la rinuncia ai mesi corrispondenti di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. La dichiarazione ISEE ha la validità’ di un anno dall’attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti del nucleo familiare.

LA GRADUATORIA

La graduatoria infatti è basata sull’ISEE  ( Indicatore della Situazione Economica Equivalente)  con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE inferiore, ed a parità di ISEE, secondo l’ordine temporale di presentazione della domanda.  Farà fede la data e l’orario di invio, così  come recepiti dal sistema informatico dell’Inps e e trascritti nella ricevuta dello stesso invio. L’ISEE può essere compilato dai Caf.

 LE STRUTTURE PER L’INFANZIA

Se la lavoratrice sceglie il contributo per l’asilo nido, deve indicare  l’asilo nido scelto per ottenere il pagamento della retta. La struttura selezionata dalla lavoratrice deve presentare la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo dei 300 euro mensili previsti, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia, fino ad un massimo di sei. Il pagamento da parte dell’Inps avverrà direttamente alla struttura prescelta, se la documentazione presentata è accettata.

IL VOUCHER PER BABY-SITTING

Il contributo per il servizio di baby-sitting viene concesso con i buoni lavoro ( ex art.72 del decreto Legislativo 276 / 2003 e successive modifiche ).
I voucher sono esclusivamente cartacei. 

L’Inps eroga 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Ribadiamo che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili. Per esempio, se la lavoratrice ha richiesto due mesi di voucher, quindi 300 euro ( importo mensile)  più trecento euro per il secondo mese, per un totale di 600 euro, se utilizza  voucher  soltanto per 310 euro, e vuole rinunciare al beneficio residuo, non potrà più recuperare il secondo mese di congedo parentale, poiché l’utilizzo di voucher per più’ di 300 euro viene a cadere nella seconda mensilità che non può’ essere frazionata in giorni.
Richiamiamo di nuovo l’attenzione sulla rigidità’ del meccanismo, che rischia di inficiare il diritto per un giorno o due di uso improprio.
 Se la lavoratrice ha richiesto il beneficio e ritirato i voucher, ma poi dichiara la sua rinuncia on-line, é tenuta a riconsegnare i voucher ottenuti e non utilizzati. Se la lavoratrice non restituisce i voucher, la rinuncia non viene considerata valida : la lavoratrice non potrà più’ richiedere i periodi di congedo parentale cui aveva rinunciato per ottenere i voucher.
I voucher non restituiti verranno considerati come utilizzati. L’Inps provvede a comunicare al datore di lavoro tramite PEC la rinuncia al beneficio da parte della lavoratrice, indicando i periodi per i quali è avvenuta la rinuncia stessa. L’Inps effettuerà’ controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici che usufruiscono del beneficio.    

IL RITIRO DEI VOUCHERS
 
Il Decreto prevede che le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, possono recarsi all’Inps a ritirare i buoni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel bando nazionale (art.6 comma 6). 
La lavoratrice potrà ritirare i voucher, esclusivamente cartacei, per l’importo riconosciuto, presso la sede Inps territorialmente competente in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, in caso fosse diverso dalla residenza. Per domicilio temporaneo si intende il  trasferimento per un periodo. Potrebbe quindi diventare necessario iscriversi nello schedario della popolazione temporanea, ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 223/89, oppure produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000: come Cepa, chiederemo chiarimenti su questo punto.
La lavoratrice può ritirare i voucher che le spettano in un’unica soluzione oppure ritirarne solo una parte oppure optare per una scadenza mensile. 
La madre lavoratrice che intende utilizzare più contributi per più figli per i servizi di baby-sitting, al momento del ritiro dei voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
La madre, prima dell’inizio della prestazione lavorativa di baby-sitting è tenuta a comunicare preventivamente la data di inizio prestazione, il proprio codice fiscale, il codice fiscale di chi fa il baby-sitting il luogo di svolgimento della prestazione e le date di inizio e fine della attività lavorativa attraverso i seguenti canali:
• contact center  Inps/Inail, tel. 803164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare, tel.06164164, con tariffazione a carico di chi chiama
• numero di fax gratuito Inail 800.657657,utilizzando il modulo presente sul sito dell’Inail
• il sito www.inail.it/Sezione “punto cliente”
• la sede Inps

Ogni variazione di date per la prestazione, oppure di annullamento, deve ovviamente essere comunicata all’INAIL/INPS attraverso gli stessi canali indicati precedentemente.

Alla fine della prestazione lavorativa, la madre, in quanto datrice di lavoro, deve intestare ogni buono, negli appositi spazi, indicando il codice fiscale proprio, quello della baby sitter, il periodo di lavoro svolto, apporre la propria firma a convalida, e poi consegnare i voucher alla lavoratrice.
La baby-sitter, in quanto erogatrice del servizio, può riscuotere i buoni intestati e sottoscritti dalla committente, dopo averli firmati, presso un ufficio postale qualunque , con un documento valido di riconoscimento entro e non oltre 24 mesi dalla data di emissione dei voucher.

CONSIDERAZIONI

L’aspetto più preoccupante , oltre alla farraginosità delle procedure per ottenere il contributo, è la guerra “tra poveri” che si scatenerà  per entrare nelle liste, specie in considerazione del fatto che, a parità di ISEE, varrà la presentazione in ordine di tempo della domanda.  
I fondi messi a disposizione per questo esperimento triennale, sono 20 milioni di euro l’anno. Facendo un rapido calcolo, che preveda l’utilizzo di tutti i sei mesi da parte di ogni lavoratrice richiedente, quindi 1800 ( 300 x 6) euro,  il beneficio riguarderebbe solo circa 11.000 lavoratrici madri. 

Anche considerando che le richiedenti possono chiedere i contributi per periodi più brevi, non essendo obbligate a utilizzare tutti i sei mesi, il numero delle lavoratrici beneficiarie risulta ben al di sotto deli reali bisogni espressi.

L’altro aspetto preoccupante è che nel provvedimento volto a favorire la parità tra i generi, non viene nemmeno presa in considerazione l’idea che il baby-sitter possa essere maschio, né viene fornita in modo chiaro l’indicazione riferita ad eventuali rapporti di parentela tra la lavoratrice committente e la persona che svolge il baby-sitting (nonne, cugine, nipoti, zie….)

Riforma del mercato del lavoroultima modifica: 2013-04-17T18:22:28+02:00da vitegabry
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