Modifiche alla richiesta di astensione anticipata dal 1° aprile 2012

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Il cosiddetto “ Decreto semplificazioni”, D.L.5/2012, interviene anche sui provvedimenti di astensione anticipata per le lavoratrici madri, modificando le competenze e quindi la procedura per la richiesta di astensione anticipata.

Nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose, in una parola quando la gestante ha problemi di salute personali, diventa la ASL in via assoluta  la responsabile di tutta la procedura per l’interdizione anticipata, dall’autorizzazione iniziale  alla durata del periodo o dei periodi. Le Asl quindi devono attrezzarsi perchè dal 1° aprile 2012 va indirizzata a queste strutture   la richiesta per l’autorizzazione e l’iter completo di  questo tipo di domande.

Per le situazioni di lavorazioni nocive e dannose alla salute della gestante e del feto, nonchè nell’impossibilità del datore di lavoro di spostare le lavoratrici ad altre mansioni, la competenza è delle Direzioni territoriali del lavoro. Sono stati quindi modificati i commi 2, 3, 4, 5 del citato articolo 17 del Testo Unico, con la finalità di rendere meno complessa e burocratica questa  procedura, per le lavoratrici che si trovano in un momento delicato per la loro salute e quella del loro bimbo.

Le  Sedi del patronato Inca dislocate sul territorio nazionale (www.inca.it/dovetrovarci.htm) sono a disposizione per fornire ulteriori e più approfondite informazioni al riguardo.

Modifiche alla richiesta di astensione anticipata dal 1° aprile 2012ultima modifica: 2012-03-27T09:49:29+02:00da vitegabry
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