Archivi giornalieri: 13 marzo 2012

Rivalutazione 2012 della misura e dei requisiti economici ANF e assegno maternità

 

I base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato nella misura del 2,7%, sono stati rivalutati per il 2012 sia  gli importi dell’assegno al nucleo familiare e dell’assegno di maternità, sia i relativi valori della situazione economica ai fini del diritto.

Assegno al nucleo familiare

L’importo dell’assegno a un nucleo familiare numeroso con almeno tre figli minori,  spettante per tredici mensilità, è per il 2012 pari a  €. 135,43  mensili ( €. 1.760,59 annui). Di conseguenza aumentano anche i valori economici riparametrati per i nuclei di diversa composizione. Ad esempio per un  nucleo base, composto da 5 persone, l’importo  è per il 2012 pari a  €  24.377,39.

L’ importo dell’ assegno spetta in misura intera se il reddito Isee del nucleo richiedente è uguale o inferiore alla differenza tra il valore della situazione economica relativa al nucleo e l’importo annuo dell’assegno stesso. La  prestazione non spetta se il reddito Isee del nucleo è superiore al valore della situazione economica corrispondente al nucleo stesso.

La domanda, da presentare al Comune di residenza, deve essere inoltrata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione. L’assegno è erogato dall’INPS con cadenza semestrale posticipata sulla base dei dati che il Comune deve trasmettere all’Istituto almeno 45 giorni prima dello scadere dei 6 mesi.
    
Per gli assegni non ancora erogati, relativi al 2011, continuano ad applicarsi i valori previsti  per il medesimo anno 2011.
  
L’ assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è totalmente cumulabile con gli altri trattamenti di famiglia eventualmente erogati dagli Enti locali e dall’INPS e con l’assegno di maternità; è erogato ai cittadini italiani e agli stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria. Non ne hanno diritto, quindi,  gli extracomunitari anche se  muniti di titolo di soggiorno. 
 
A questo proposito, sottolineiamo che,  recentemente il Tribunale di Roma, su ricorso dell’Inca, ha riconosciuto il diritto alla prestazione ad un cittadino straniero in possesso del permesso CE-SLP in base al  principio di parità affermato dalla Direttiva Comunitaria 109/2003. 

Assegno di maternità di base

La stessa variazione ISTAT ha aumentato l’importo dell’assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento relativi al periodo  1.1.2012-  31.12.2012.

Per l’anno in corso, quindi, tale importo è pari ad €  324,79  mensili per complessive cinque mensilità pari a € 1.623,95.

Ricordiamo che l’assegno in questione spetta sia alle donne non lavoratrici sia a quelle che percepiscono una prestazione previdenziale di maternità di importo inferiore all’assegno stesso. In tal caso l’assegno è concesso in misura pari alla differenza tra l’importo della prestazione previdenziale e quello dell’assegno.

Inoltre, l’assegno di maternità spetta, oltre che alle cittadine comunitarie residenti e alle straniere con lo status di  rifugiate politiche e protezione sussidiaria, anche alle extracomunitarie con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Ai fini del diritto all’assegno di maternità, il valore della situazione economica del    nucleo base composto da 3 persone  è per il 2012 di € 33.857,51. Aumentano pertanto anche i valori della situazione economica riparametrati  per i nuclei di diversa composizione.

Gli uffici dell’Inca, dislocati su tutto il territorio nazionale, sono a disposizione per fornire, nel merito, informazioni più dettagliate.