Certificazione di malattia

 

La normativa vigente, come si sa, impone l’invio telematico della certificazione medica in caso di malattia dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e di quello privato; inoltre, stabilisce l’obbligo per la quasi totalità dei datori di lavoro di ricevere l’attestato di malattia non più in forma cartacea.

Nel settore privato, come in quello pubblico, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni, e comunque nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell’anno solare, vige l’obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Ssn o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata. Certificazione che, sino all’adeguamento del sistema di trasmissione telematica, potrà essere prodotta in forma cartacea.

Al lavoratore, dipendente pubblico o privato, resta il solo obbligo di comunicare al datore di lavoro, secondo le modalità stabilite dal contratto, l’assenza per malattia.

L’Inps, adesso,  ha messo in campo un nuovo servizio per i lavoratori, che prevede l’invio di un sms al proprio cellulare o comunque su un numero telefonico preventivamente indicato con l’identificativo dell’attestato di malattia.

Tale servizio può essere attivato:
per i cittadini in possesso di PIN, selezionando la nuova funzionalità introdotta nel menu della consultazione dei certificati di malattia;

inoltrando richiesta tramite posta certificata rilasciata in base alle norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 (www.postacertificata.gov.it).

La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta Certificata di una struttura territoriale Inps indicando i propri dati anagrafici completi di codice fiscale e del numero telefonico.

Certificazione di malattiaultima modifica: 2012-03-09T09:47:24+01:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo