No alla sospensione dell’Indennità di accompagnamento

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Inca e Spi contro la riduzione dei diritti  delle persone più deboli
L’indennità di accompagnamento non può essere sospesa se la persona invalida viene ricoverata in ospedale per periodi brevi, inferiori a 30 giorni.  Così aveva già stabilito  la Corte Costituzionale  nel 1991 con la sentenza n. 183  che fissava “la non frazionabilità” dell’indennità, tenuto conto che il breve ricovero non riduce in modo significativo il bisogno di assistenza.

L’invalido  che, periodicamente, subisce ricoveri  gratuiti della durata inferiore  a 30 giorni presso istituti o centri di riabilitazione pubblici, dunque,non può avere la decurtazione dell’indennità.

Va ricordato che i titolari di prestazioni assistenziali sono tenuti a compilare annualmente una dichiarazione amministrativa, da  inviare all’Inps, che in passato veniva  redatta su un modulo cartaceo.

L’anno passato l’Inps, giustamente, ha deciso di passare alla trasmissione telematica e ha affidato ai  Caf  il compito di trasmettere le dichiarazioni.

Tuttavia, nelle indicazioni per la compilazione dei moduli  fornite ai Centri di assistenza fiscale, l’Istituto chiedeva di indicare tutti i periodi di ricovero ospedaliero gratuito, anche quelli di breve durata, effettuati nelle strutture pubbliche o convenzionate per poi procedere, obiettivo non dichiarato ma conseguente,  al cumulo dei periodi di ricovero ed alla riduzione delle indennità.

Questo orientamento aveva determinato la reazione immediata dei sindacati dei pensionati e dei patronati sindacali, alimentando nel contempo perplessità e  difficoltà operative da parte dei Caf.

Secondo i patronati sindacali ed i Sindacati pensionati di Cgil,Cisl e Uil, l’Inps non doveva richiedere informazioni sui ricoveri brevi in quanto in seguito non avrebbe potuto, ai sensi della legge e della pronuncia della Corte Costituzionale, né ridurre l’importo mensile dell’indennità di accompagnamento né sommare i periodi  brevi per raggiungere o superare i 30 giorni, termine oltre  il quale é possibile la sospensione dell’indennità.

Le resistenze dei patronati e dei sindacati hanno conseguito un buon risultato: l’Inps ,con  una recente circolare (messaggio n. 18291 del 26 settembre scorso ,) ha dovuto precisare che l’Istituto non é interessato a rilevare i  periodi brevi  di ricovero ospedaliero; l’eventuale decurtazione , dunque, sarebbe scorretta.

Il patronato Inca ed il Sindacato dei pensionati Cgil accolgono con favore la decisione dell’Istituto, in un momento di crisi economica nel quale il governo sembra particolarmente impegnato a ridurre i diritti sociali delle persone più deboli.

No alla sospensione dell’Indennità di accompagnamentoultima modifica: 2011-10-14T10:45:23+02:00da vitegabry
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