Archivi giornalieri: 4 giugno 2010

NEWSLETTER LAVORO n. 416 del 3 GIUGNO 2010

 

newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

Le Novità in materia di Lavoro

>    INPS: specifiche per le richieste di sgravio contributivo per la contrattazione di II livello

L’INPS ha chiarito le specifiche tecniche per la composizione dei flussi contenenti le richieste di sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2009.

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>    INPS: permessi ex lege n. 104/1992

L’INPS ha affermato che i permessi per assistenza del familiare disabile possono essere riconosciuti anche se quest’ultimo è ricoverato in una struttura e deve effettuare una visita specialistica al di fuori della struttura stessa.

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>    Governo: emanato il Decreto Legge sulla manovra finanziaria

E’ stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con il quale l’Esecutivo ha emanato la manovra finanziaria per il 2011 ed il 2012 di 24,9 miliardi di euro.

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>    Min.Lavoro: ripartizione delle risorse alle Regioni per attività di apprendistato – anno 2009

Il Ministero del Lavoro pubblica il Decreto Ministeriale 23 aprile 2010 relativo alla ripartizione delle risorse destinate al finanziamento delle attività di formazione per le attività di apprendistato alle Regioni e alle Province autonome per l’anno 2009.

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Le Sentenze della Corte di Cassazione in materia di lavoro

>    Ferie non godute e contribuzione

>    CIGS e comunicazione per la consultazione

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Gli Approfondimenti della DPL di Modena

>    Ricorsi amministrativi più snelli ed efficaci (dr. V. Lippolis)

>    Accesso agli atti e motivazione del verbale ispettivo (dr. A. Del Torto)

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Gli Eventi

>     Prov.Piacenza: convegno – L’intreccio tra politiche passive ed attive del lavoro

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UE – Alzare subito l’età pensionabile delle donne

 

NEWS

L’ultimatum della UE

 

Ultimatum della Commissione Ue all’Italia: se non equiparerà  immediatamente l’età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico sarà di nuovo deferita alla Corte di giustizia europea. Stavolta col serio rischio di vedersi comminata una multa molto salata.

L’avvertimento è contenuto in una nuova lettera che Bruxelles ha inviato a Roma, in cui si chiede alle autorità italiane di adeguarsi immediatamente alla sentenza della Corte europea di giustizia che gia’ nel 2008 chiedeva al nostro Paese di innalzare l’età pensionabile delle dipendenti pubbliche, portandola da 60 a 65 anni, lo stesso livello previsto per i colleghi maschi. Questo per eliminare una discriminazione tra i due sessi che, per la legislazione comunitaria, è illegale.

Per Bruxelles, insomma, le modifiche apportate dal governo italiano al sistema previdenziale pubblico, con le quali si alza gradualmente l’età pensionabile delle donne, portandola a 65 anni entro il 2018, non risolvono il problema. La richiesta è infatti quella di abolire il periodo di transizione previsto.

Nella missiva firmata dal vicepresidente dell’esecutivo europeo, Viviane Reding, si danno a Roma due mesi di tempo per rispondere. Dopo di che, senza sostanziali novita’, Bruxelles passerà alle fasi successive della procedura di infrazione.

“Speriamo che non si debba arrivare a una nuova condanna per l’Italia”, ha auspicato il portavoce del commissario Reding, ricordando come “l’Italia sia stata gia’ condannata due anni e mezzo fa. Ha cambiato la sua legge – ha aggiunto –  ma le modifiche non sono ancora conformi alla legislazione europea”.

L’affondo della Commissione Ue è stato accolto con una certa sorpresa a Roma. Il governo, infatti, pensava di aver risolto la questione con le nuove norme che progressivamente avrebbero portato l’età pensionabile delle statali a 65 anni entro il 2018. Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha comunque annunciato che lunedì vedrà a Lussemburgo il commissario Reding: “Cercherò di capire e di negoziare al meglio per una soluzione che vorremmo definitiva”, ha assicurato il ministro, che vuole rendersi conto di “quanto sia cogente la richiesta europea e quanto minacci di tradursi in infrazione”.

Intanto per il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, le modifiche chieste da Bruxelles potrebbero entrare nella manovra appena varata dal governo: “Ne parleremo  al prossimo Consiglio dei ministri” – ha detto Brunetta. “A Bruxelles abbiamo gia’ risposto otto mesi fa innalzando di un anno ogni due l’età di pensionamento di vecchiaia delle donne nella Pubblica amministrazione – ricorda quindi Brunetta – e adesso l’Ue ci dice che non basta. Aspettiamo di leggere e valutare le motivazioni. Poi il Governo risponderà in maniera collegiale”.

Per gli europarlamentari del Pd David Sassoli e Sergio Cofferati “il richiamo della Commissione Ue appare, per come formulato, un curioso aiuto all’esecutivo. Infatti, il vero problema – affermano i due europarlamentari – non è quello della parificazione a 65 anni, già deciso, ma della totale mancanza da parte del governo delle politiche e delle misure rivolte a garantire parità di trattamento tra donne e uomini in termini di retribuzione, di ingresso e di uscita dal mercato del lavoro, di progressione di carriera e di protezione sociale nel corso della vita lavorativa”.

Manovra finanziaria – Indennizzo L. 210/92 (sangue infetto)

Interpretazione autentica della normativa

Tra le numerose misure previste dal Governo nella manovra finanziaria 2010, finalizzate
ad un contenimento della spesa pubblica, una riguarda l’indennizzo per sangue infetto, ed in particolare la possibilità di ottenere, con un’azione legale, la rivalutazione monetaria di quella parte dell’importo corrispondente alla Indennità Integrativa Speciale.

Il comma 13 dell’art.11  si pone come interpretazione autentica della L. 210/92 laddove, afferma che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione. Non solo. Il decreto si spinge oltre. Infatti al comma 14 prevede  che, fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, “a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

In sostanza, da un lato il decreto interpreta il discusso articolo della L. 210/92, confermando alcune recenti sentenze della Cassazione Civile, escludendo la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale; dall’altro pone un limite temporale all’efficacia delle sentenze passate in giudicato, e ai successivi provvedimenti assunti alla luce di titoli esecutivi. L’efficacia di entrambi cesserebbe all’entrata in vigore del decreto legge.

In altre parole, con una legge il governo intende addirittura far cessare l’efficacia di sentenze passate in giudicato…
Attendiamo la formulazione definitiva del decreto per valutare e dare indicazioni in merito.

Manovra finanziaria – Indennizzo L. 210/92 (sangue infetto)

Interpretazione autentica della normativa

Tra le numerose misure previste dal Governo nella manovra finanziaria 2010, finalizzate
ad un contenimento della spesa pubblica, una riguarda l’indennizzo per sangue infetto, ed in particolare la possibilità di ottenere, con un’azione legale, la rivalutazione monetaria di quella parte dell’importo corrispondente alla Indennità Integrativa Speciale.

Il comma 13 dell’art.11  si pone come interpretazione autentica della L. 210/92 laddove, afferma che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione. Non solo. Il decreto si spinge oltre. Infatti al comma 14 prevede  che, fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, “a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

In sostanza, da un lato il decreto interpreta il discusso articolo della L. 210/92, confermando alcune recenti sentenze della Cassazione Civile, escludendo la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale; dall’altro pone un limite temporale all’efficacia delle sentenze passate in giudicato, e ai successivi provvedimenti assunti alla luce di titoli esecutivi. L’efficacia di entrambi cesserebbe all’entrata in vigore del decreto legge.

In altre parole, con una legge il governo intende addirittura far cessare l’efficacia di sentenze passate in giudicato…
Attendiamo la formulazione definitiva del decreto per valutare e dare indicazioni in merito.