Archivi giornalieri: 22 giugno 2010

Bando di gara

21 giugno 2010

Bando di gara 
Affidamento di servizi di supporto operativo ed assistenza tecnica nell’ambito del Programma Anno Europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale

Pubblicato, nella Sezione Europa Lavoro, il Bando di gara per l’affidamento di servizi di supporto operativo ed assistenza tecnica nell’ambito del Programma Anno Europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

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Sgravi per la contrattazione di II livello

Sgravi per la contrattazione di II livello
Data pubblicazione: 18/06/2010

Testo NewsCon il  Messaggio numero 16214 del 18-06-2010.pdfsi comunica alle Aziende e ai Consulenti che dalle ore 15,00 del 21 giugno alle ore 23,00 del 11 luglio 2010, sarà possibile trasmettere via internet le domande utili a richiedere lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2009. Sono autorizzati all’utilizzo dell’applicazione i Consulenti e le Aziende che sono abilitati alla trasmissione dei flussi DM/UNIEMENS o dei DMAG.

Amianto – Ordinanza di sospensione TAR Lazio

NEWS

Benefici previdenziali esposti amianto

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Nel 1992 il Parlamento ha previsto una sorta di misura riparatoria in favore dei lavoratori che sono stati esposti per significativi periodi di tempo alla inalazione e/o contatto con le polveri d’amianto.

Il protocollo sul welfare del 2007 ha disposto che i lavoratori dipendenti o ex dipendenti delle aziende interessate dagli Atti d’indirizzo ministeriali, con i quali venivano chiariti i destinatari dei benefici previdenziali, possono ottenere le certificazioni della loro esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica. Generalmente però gli Atti si riferiscono a periodi compresi entro il 1992 basandosi sul presupposto che dopo l’entrata in vigore della legge che ne vietava l produzione e la commercializzazione non si sarebbe più usato amianto e anzi sarebbero dovute iniziare le operazioni di bonifica. Purtroppo sia le bonifiche le la cessazione dell’utilizzo dell’amianto sono avvenute con molto ritardo e il legislatore ha esteso ai dipendenti delle aziende interessate da questi ritardi la possibilità di accedere a questi benefici di legge, correggendo il periodo temporale di copertura degli Atti di indirizzo già emanati.

Il Ministero del lavoro e l’Inail però sono intervenuti con una serie di decreti e di circolari che in maniera del tutto arbitraria e interpretando le legge in modo restrittivo, hanno limitato l’accesso ai benefici previdenziali ai soli dipendenti di quindici aziende che avrebbero dovuto produrre il loro curriculum lavorativo entro il 30 giugno 2010.

L’Inca ha subito denunciato l’inspiegabile restrizione del diritto, invitando le proprie strutture a presentare le domande per tutti i lavoratori dipendenti dagli stabilimenti interessati dagli Atti d’indirizzo perché i provvedimenti avrebbero leso i diritti di tutti coloro che non rientravano nella tipologia prevista dal Ministero del lavoro e dall’Inail e che invece avrebbero potuto vantare i vantaggi previsti dalla legge.

Il patronato della Cgil ha deciso, in collaborazione con l’INCA e la FIOM di Caserta e con il patrocinio dei suoi legali di ricorrere al TAR chiedendo l’annullamento della circolare emanata dall’INAIL in data 5/03/10.

Il ricorso ha ottenuto un primo successo, in quanto il TAR del Lazio, con ordinanza del 10 giugno, ha sospeso cautelativamente gli effetti della circolare INAIL, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sul ricorso.

Il TAR nella sua decisione sostiene che le disposizioni previste dal comma 9bis della legge 25/10 devono riferirsi a tutti i siti di cui agli atti di indirizzo e che “… /la stessa non ha effetto di precludere l’iter ordinario di verifica da parte dell’INAIL in ordine ai differenti casi/,…”. Inoltre, insiste il TAR passando ad esaminare la circolare INAIL del marzo scorso, è da ritenersi ingiustificata la definizione “necessariamente” negativa delle domande presentate ai sensi del decreto ministeriale 12 marzo 2008, da parte dei lavoratori dipendenti da aziende non comprese nell’elenco allegato alla circolare stessa.

Per ora, quindi, l’effetto pratico dell’ordinanza si traduce nell’obbligo, per l’INAIL, di dover considerare *tutte* le domande presentate ai senso del comma 20 della legge 247/07, non potendo, per le motivazioni addotte dal TAR, respingere tout-court le domande dei lavoratori non dipendenti dalle aziende in elenco.

Manovra finanziaria – Riduzione della spesa in materia di invalidità

Diminuzione delle tutele nei confronti dei disabili

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L’articolo 10 del decreto legge 78 del 31 maggio 2010 (manovra finanziaria) interviene in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.

Per quanto riguarda l’aumento della percentuale di invalidità per il diritto all’assegno mensile la nuova percentuale aumenta di ben 11 punti quella previgente (74%) e  si applica alle domande di invalidità civile presentate dal 1°giugno 2010.
Per le domande presentate prima del 1° giugno continuerà a trovare applicazione la previgente disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, decreto legislativo 509 (74%).
L’individuazione del regime applicabile, quindi, secondo la nuova previsione, è opportunamente attribuito alla sola data di presentazione della domanda amministrativa. Sebbene la disposizione dell’articolo 10 disponga  l’applicazione della nuova e più restrittiva percentuale d’invalidità alle domande presentate dal 1° giugno, è doveroso sottolineare che in alcuni casi la sola presentazione della domanda entro il 31 maggio 2010 non garantisce la possibilità di accedere all’assegno con un’invalidità del 74%.
Infatti, oltre alla domanda presentata nei suddetti termini, è necessario che,  in sede di accertamento sanitario, il requisito risulti esistere alla data della domanda.  Inoltre, anche se il requisito sanitario è accertato come esistente a far data dalla domanda (presentata entro il 31 maggio 2010) ma la concessione della prestazione è negata all’ origine, con decreto di reiezione notificato all’interessato, per insussistenza del requisito reddituale,  in sede di nuovo accertamento, si terrà conto della nuova percentuale d’invalidità dell’85%.
La nuova domanda amministrativa coinvolge anche i casi di revoca dell’assegno mensile per superamento del limite reddituale. In tali casi, infatti, secondo le indicazioni dell’Inps,l’eventuale istanza di “riesame”  negli anni successivi assume valore di nuova domanda amministrativa e quindi nuovo accertamento sanitario con conseguente applicazione della nuova percentuale di invalidità. 
Di fronte alle forti reazioni sociali suscitate dall’incremento della percentuale minima di invalidità necessaria per ottenere il diritto al riconoscimento dei benefici economici, secondo notizie di stampa il governo sarebbe intenzionato a fare marcia indietro, avendo anche verificato con l’Inps che persone prive di arti, affetti dalla sindrome di down o con patologie gravi si collocherebbero al di sotto dell’ 80% di invalidità….

Estensione alle prestazioni di invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità e alle invalidità di natura previdenziale della “rettifica per errore”
 
La disposizione prevede l’applicazione della revisione per errore di cui all’art. 9 del dlgs 38/2000 –  relativa all’assicurazione infortunistica INAIL – alle prestazioni economiche che conseguono ad un riconoscimento del requisito sanitario di minorazione civile, handicap ed disabilità. Come per l’INAIL, la disposizione si dovrebbe applicare soprattutto nel caso di errore riguardante requisiti amministrativi (es. età anagrafica, convivenza, ricovero in istituto, limite reddituale, incompatibilità tra prestazioni, ecc.).
Non è chiaro se e come si possa applicare tale dispositivo a quei riconoscimenti che non danno luogo direttamente all’erogazione di una prestazione. Ad esempio, il riconoscimento della disabilità non dà, diritto a prestazioni economiche, ma, in base al collocamento mirato, può aver comportato l’assunzione del lavoratore disabile, garantita dalla legge 68/99.  
Sembrerebbe chiaro che in sede di verifica sanitaria, straordinaria e ordinaria, qualora venga riscontrato un errore di valutazione riferibile al primo accertamento effettuato dalla Commissione Asl, si debba applicare tale norma sulla rettifica e quindi non si può procedere a una modificazione peggiorativa della prestazione, se non nei limiti previsti di 10 anni. Tale criterio non è applicabile nel caso di dolo o colpa grave che rimane perseguibile anche oltre il decennio. Naturalmente la norma ribadisce il principio consolidato secondo cui se per errore si intende uno sbaglio di diagnosi, esso non potrà essere dimostrato utilizzando metodiche strumentali non esistenti all’epoca del primo accertamento.

 
Sanzioni nei confronti nei confronti dei medici

Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari sono applicate le norme sanzionatorie, già in vigore per i pubblici dipendenti che giustificano l’assenza dal servizio con una certificazione medica falsa o una certificazione che attesta falsamente uno stato di malattia. In questi casi, il dipendente pubblico è punito con il carcere e con una multa. Al medico e a  “chiunque concorra alla commissione del delitto” viene applicata la stessa sanzione.

Potenziamento del programma di verifica

Il comma 2 dell’articolo 20 della legge 102/2009 viene così modificato: “L’INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari dei confronti dei titoli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari dei benefici economici di invalidità civile”.
Un osservazione nel merito rispetto alla rettifica per errore per la quale, pensiamo, possa essere attivata anche in sede delle 500.000 verifiche previste dal 2010 al 2012.

Alunno in condizione di handicap

Le novità introdotte dal dl 78/10 riguardano:
l’accertamento collegiale dell’handicap per il quale i componenti del collegio medico sono “responsabili di ogni eventuale danno erariale proveniente da un errata valutazione di handicap o di handicap grave”; la formulazione del PEI (piano educativo individualizzato), per il quale i genitori dell’alunno, gli operatori della ASL, il personale insegnante specializzato della scuola e l’insegnante operatore psico-pedagogico, devono anche individuare le risorse necessarie e il numero delle ore di sostegno finalizzate esclusivamente all’educazione e all’istruzione; le ulteriori risorse professionali e materiali previste dal PEI sono a carico di altri soggetti istituzionali (comune, regione, provincia? Altri?)
In tema di alunni con disabilità va ricordata la recentissima sentenza della Corte Costituzionale (n. 80/2010) che ha stabilito l’illegittimità costituzionale della norma che fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed esclude  la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga quando nelle classi vi sono alunni con disabilità gravi.
Secondo l’Alta Corte, l’amministrazione scolastica non può compromettere il diritto del disabile ad una effettiva assistenza didattica. Nella sentenza viene inoltre ricordato che la legge 449/97 (art. 40) dispone che venga assicurata l’integrazione scolastica agli alunni disabili con interventi adeguati al tipo ed alla gravità dell’handicap, compresa la possibilità di assumere, in deroga al rapporto docenti alunni,  insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato quando vi sono alunni con handicap particolarmente gravi.
La manovra proposta prevede un congelamento degli organici di sostegno 2009/2010 anche per il nuovo anno scolastico stabilendo l’esclusione dal computo di ogni eventuale richiesta di adeguamento dell’organico in relazione all’aumento delle richieste.
Inoltre, al comma 5 dell’articolo è inserita una disposizione  dedicata ai collegi medici deputati all’accertamento della condizione di handicap che è all’origine del percorso di individuazione delle cattedre di sostegno. Questa disposizione potrebbe comportare una netta diminuzione dei riconoscimenti di handicap, anche nei casi più gravi, con la conseguente netta diminuzione degli insegnanti di sostegno. 
Va osservato, che il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale potrebbe comportare una tutela più garantita agli alunni con handicap avente carattere di gravità, ed una tutela inferiore nei confronti degli alunni con handicap meno gravi, cioè con disagi minori.

Immigrazione – Cure anche per i malati irregolari

Permesso soggiorno provvisorio per malattia

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Se un cittadino straniero irregolare, ha una malattia grave, non curabile nel suo Paese, ha diritto ad usufruire delle cure sanitarie urgenti e essenziali in Italia, ottenendo pertanto un permesso provvisorio per la terapia. Lo ha stabilito una sentenza del Tar Sicilia e lo rende noto il centro studi e documentazione sulle migrazioni del comune di Palermo.

Protagonista della storia è una cittadina nigeriana che aveva chiesto alla questura di Palermo il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi umanitari, essendo affetta da sindrome Hiv. ‘

‘La medicine somministrate in Italia non erano presenti nel paese di origine della malata”, afferma il centro studi. A questa richiesta la questura di Palermo non ha dato alcuna risposta. La signora ha presentato ricorso al silenzio dell’amministrazione. Il Tar lo ha accolto ritenendo ”illegittimo il silenzio della questura per violazione della legge che disciplina l’assistenza sanitaria pergli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale” e ha stabilito che ”ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche’ continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”.

Rendita ai superstiti

NEWS

Ruolo causale o concausale della silicosi nel determinare il decesso

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Nell’ultima newsletter dell’Inca si fa riferimento alla sentenza della Cassazione ( n.11249 depositata il 10 maggio 2010) che riconferma la necessità, in sede di ricorso giudiziario, di indicare gli elementi clinico- diagnostici e medico-legali  che permettano di dimostrare come la morte del lavoratore sia derivata dalla silicosi (e/o asbestosi)  in concorso concausale con la malattia associata.

E’ sufficiente per la Suprema Corte che la silicosi o comunque una sua conseguenza diretta abbiano avuto, nel determinare la morte dell’assicurato, il ruolo di mera concausa (pur se minimo) del decesso, anche solo accelerando il decorso della malattia verso l’esito letale…. “la silicosi è concausa efficiente di morte quando agisca sull’evento facendolo evolvere in tempi significativamente più brevi di quelli attesi cioè anticipandoli”.

E in tema di malattie professionali, la concausa assume dignità di causa quando agisce sull’evento facendolo evolvere in tempi significativamente più brevi di quelli attesi.

19° 2010 newsletter

Il contenzioso previdenziale e assistenziale dell’Inca

Umbria e Toscana – Una giornata con i legali

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Nella sede della Cgil di Firenze, il 18 giugno scorso si  è tenuto il  convegno dei legali del dell’Umbria e della Toscana.
Dopo  la presentazione dell’iniziativa del Coordinatore Inca Toscana Luciano Nacinovich, i legali delle due regioni hanno svolto le loro relazioni sviluppando le problematiche derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (riforma del processo civile  e del   lavoro) e  dai nuovi modelli organizzativi da attuare per una migliore gestione del contenzioso legale.

Nel merito delle tematiche relative al contenzioso con l’Inail e al danno differenziale, ha relazionato l’avv.to Catia Mosconi, consulente legale dell’Inca Cgil Umbria;
per l’Inca della Toscana, l’avv. Gabriella del Rosso, ha illustrato la   legislazione di riferimento e la giurisprudenza di maggiore importanza sul tema della    “maternità”  ai vari livelli di giudizio;
le problematiche e la giurisprudenza in corso sul tema “amianto” sono state affrontate dall’avv.  Costanza Leone, legale Inca di Livorno;
l’attuale giurisprudenza riguardante le “deroghe all’innalzamento del requisito della   contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia” previste dall’articolo 2, comma 3, del    decreto legislativo 503/1992 è stata esaminata dall’avv. Giovanni Solimeno, legale Ica di Prato;
l’avv. Paoletti della sede di Pisa ha preso in esame    la giurisprudenza riguardante la “prescrizione della contribuzione da lavoro dipendente”    rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.6173 del 2008.
Le conclusioni sono state affidate a Franca Gasparri, coordinatore regionale Inca Cgil Umbria