Amianto – Ordinanza di sospensione TAR Lazio

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Benefici previdenziali esposti amianto

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Nel 1992 il Parlamento ha previsto una sorta di misura riparatoria in favore dei lavoratori che sono stati esposti per significativi periodi di tempo alla inalazione e/o contatto con le polveri d’amianto.

Il protocollo sul welfare del 2007 ha disposto che i lavoratori dipendenti o ex dipendenti delle aziende interessate dagli Atti d’indirizzo ministeriali, con i quali venivano chiariti i destinatari dei benefici previdenziali, possono ottenere le certificazioni della loro esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica. Generalmente però gli Atti si riferiscono a periodi compresi entro il 1992 basandosi sul presupposto che dopo l’entrata in vigore della legge che ne vietava l produzione e la commercializzazione non si sarebbe più usato amianto e anzi sarebbero dovute iniziare le operazioni di bonifica. Purtroppo sia le bonifiche le la cessazione dell’utilizzo dell’amianto sono avvenute con molto ritardo e il legislatore ha esteso ai dipendenti delle aziende interessate da questi ritardi la possibilità di accedere a questi benefici di legge, correggendo il periodo temporale di copertura degli Atti di indirizzo già emanati.

Il Ministero del lavoro e l’Inail però sono intervenuti con una serie di decreti e di circolari che in maniera del tutto arbitraria e interpretando le legge in modo restrittivo, hanno limitato l’accesso ai benefici previdenziali ai soli dipendenti di quindici aziende che avrebbero dovuto produrre il loro curriculum lavorativo entro il 30 giugno 2010.

L’Inca ha subito denunciato l’inspiegabile restrizione del diritto, invitando le proprie strutture a presentare le domande per tutti i lavoratori dipendenti dagli stabilimenti interessati dagli Atti d’indirizzo perché i provvedimenti avrebbero leso i diritti di tutti coloro che non rientravano nella tipologia prevista dal Ministero del lavoro e dall’Inail e che invece avrebbero potuto vantare i vantaggi previsti dalla legge.

Il patronato della Cgil ha deciso, in collaborazione con l’INCA e la FIOM di Caserta e con il patrocinio dei suoi legali di ricorrere al TAR chiedendo l’annullamento della circolare emanata dall’INAIL in data 5/03/10.

Il ricorso ha ottenuto un primo successo, in quanto il TAR del Lazio, con ordinanza del 10 giugno, ha sospeso cautelativamente gli effetti della circolare INAIL, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sul ricorso.

Il TAR nella sua decisione sostiene che le disposizioni previste dal comma 9bis della legge 25/10 devono riferirsi a tutti i siti di cui agli atti di indirizzo e che “… /la stessa non ha effetto di precludere l’iter ordinario di verifica da parte dell’INAIL in ordine ai differenti casi/,…”. Inoltre, insiste il TAR passando ad esaminare la circolare INAIL del marzo scorso, è da ritenersi ingiustificata la definizione “necessariamente” negativa delle domande presentate ai sensi del decreto ministeriale 12 marzo 2008, da parte dei lavoratori dipendenti da aziende non comprese nell’elenco allegato alla circolare stessa.

Per ora, quindi, l’effetto pratico dell’ordinanza si traduce nell’obbligo, per l’INAIL, di dover considerare *tutte* le domande presentate ai senso del comma 20 della legge 247/07, non potendo, per le motivazioni addotte dal TAR, respingere tout-court le domande dei lavoratori non dipendenti dalle aziende in elenco.

Amianto – Ordinanza di sospensione TAR Lazioultima modifica: 2010-06-22T09:40:42+02:00da vitegabry
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