Manovra finanziaria – Indennizzo L. 210/92 (sangue infetto)

Interpretazione autentica della normativa

Tra le numerose misure previste dal Governo nella manovra finanziaria 2010, finalizzate
ad un contenimento della spesa pubblica, una riguarda l’indennizzo per sangue infetto, ed in particolare la possibilità di ottenere, con un’azione legale, la rivalutazione monetaria di quella parte dell’importo corrispondente alla Indennità Integrativa Speciale.

Il comma 13 dell’art.11  si pone come interpretazione autentica della L. 210/92 laddove, afferma che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione. Non solo. Il decreto si spinge oltre. Infatti al comma 14 prevede  che, fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, “a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

In sostanza, da un lato il decreto interpreta il discusso articolo della L. 210/92, confermando alcune recenti sentenze della Cassazione Civile, escludendo la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale; dall’altro pone un limite temporale all’efficacia delle sentenze passate in giudicato, e ai successivi provvedimenti assunti alla luce di titoli esecutivi. L’efficacia di entrambi cesserebbe all’entrata in vigore del decreto legge.

In altre parole, con una legge il governo intende addirittura far cessare l’efficacia di sentenze passate in giudicato…
Attendiamo la formulazione definitiva del decreto per valutare e dare indicazioni in merito.

Manovra finanziaria – Indennizzo L. 210/92 (sangue infetto)ultima modifica: 2010-06-04T09:22:00+02:00da vitegabry
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