Archivi giornalieri: 23 marzo 2010

Accertamento dei redditi dei pensionati residenti all’estero per il 2009

 
 
Testo della news
Accertamento dei redditi dei pensionati residenti all’estero per il 2009
Data pubblicazione: 22/03/2010

Testo NewsNell’ambito delle operazioni periodiche di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulle prestazioni pensionistiche, è stata avviata l’ operazione di accertamento dei redditi dei pensionati residenti all’estero relativi all’anno 2009.
Con il  
Messaggio numero 7977 del 19-03-2010.pdf     vengono dettate tutte le istruzioni necessarie per la compilazione dei modelli reddituali (MOD. RED/EST 2010), con l’indicazione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni, viene disciplinata l’attività degli Enti di Patronato e dei Consolati, e vengono fornite indicazioni sulle procedure per l’acquisizione e l’elaborazione delle dichiarazioni reddituali.

   

Indennità di malattia e di maternità

NEWS

Modalità operative

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In caso di malattia e maternità , l’Istituto previdenziale provvede al pagamento diretto delle prestazioni in favore dei seguenti lavoratori:

• agricoli (OTD-OTI), esclusi i dirigenti e gli impiegati;
• assunti a tempo determinato per i lavori stagionali;
• addetti ai servizi domestici e familiari (a questi lavoratori non spetta   l’indennità di malattia ma solo quella per maternità);
• disoccupati (purché l’evento insorga entro 60 giorni dalla cessazione);  
• sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni  (purché l’evento insorga entro 60 giorni dalla sospensione;
• a domicilio nel periodo intercorrente tra la data di riconsegna del lavoro affidato dal   committente e quella della nuova consegna (in tale periodo il lavoratore si considera   “sospeso”, l’evento quindi deve insorgere entro 60 giorni dalla riconsegna); 
• assunti a tempo determinato (che nei 12 mesi precedenti l’evento morboso non possono far  valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, oppure non possono essere indennizzati direttamente dal datore di lavoro poiché l’attività lavorativa svolta presso  quest’ultimo è inferiore ai periodi di malattia)

Nell’ambito delle figure descritte il pagamento diretto dell’indennità di malattia da parte dell’Inps potrebbe non intervenire,  quando anche i CCNL dovessero prevedere il pagamento anticipato da parte del datore di lavoro.

In ogni caso, quando il datore di lavoro non corrisponda l’indennità (malattia/maternità), o la corrisponda in ritardo, il lavoratore deve chiedere il pagamento all’INPS tenendo presente che il diritto si prescrive nel termine di un anno dalla data della sua insorgenza.

Il diritto all’indennità permane per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e si protrae per un ulteriore periodo di due mesi (o di 60 giorni se  più favorevole al lavoratore) successivo alla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro: per il predetto periodo di due mesi i lavoratori cessati  e quelli sospesi hanno conseguentemente diritto alla corresponsione dell’indennità.

Va inoltre precisato che ai fini della conservazione del diritto all’indennità, per lavoratore cessato deve intendersi il lavoratore licenziato o dimissionario anche se non iscritto alle liste di collocamento (presso i centri per  l’impiego).

Per lavoratore sospeso deve intendersi il lavoratore nei cui confronti il datore di lavoro non ha l’obbligo di corrispondere la retribuzione né il lavoratore quello di prestare attività lavorativa; (aspettativa non retribuita, periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge ecc.).

In caso di part time orizzontale, cioè quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro (ad es. una prestazione lavorativa di 4 ore al giorno a fronte di un orario normale di lavoro di 8 ore al giorno),  per la liquidazione della indennità di malattia e maternità obbligatoria (ordinaria – anticipata o posticipata) si prende a riferimento la retribuzione “teorica” del mese immediatamente precedente a quello di inizio del periodo indennizzabile; in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro quella del mese precedente la cessazione.

In caso di parti time verticale, cioè quando è previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno (ad es. 3 giorni di 8 ore lavorative nell’arco della settimana; 6 mesi a tempo pieno nel corso dell’anno); di tipo misto, quando le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa risultano dalla combinazione di part-time orizzontale e part-time verticale, potrebbe essere necessario, ai fini del calcolo delle indennità giornaliere di malattia e maternità, riproporzionare la retribuzione teorica di riferimento.

Suggeriamo, nei casi in cui il pagamento delle relative indennità avvenga direttamente da parte dell’Istituto, di verificare, con la collaborazione delle categorie e uffici vertenze, l’eventuale assenza di elementi retributivi rilevanti ai fini di una corretta liquidazione chiedendo, se necessario, il ricalcolo dei trattamenti.

Assegno di maternità alle cittadine extracomunitarie

Risolte le problematiche relative all’erogazione

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L’INPS, con la circ. n. 35 del 9.3.2010 chiarisce alcuni aspetti relativi all’erogazione dell’assegno di maternità concesso dai Comuni in favore di cittadine straniere che, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti per beneficiare dell’assegno, hanno presentato domanda di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, entro i sei mesi dalla nascita del bambino, (termine perentorio per la richiesta dell’assegno), ma non ne sono ancora fisicamente in possesso a causa dei gravi ritardi nella consegna dei titoli da parte delle Questure.

L’INPS  risolve questo problema, stabilendo che si potrà comunque presentare la domanda di richiesta dell’assegno, allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda sarà tenuta “in sospeso” dai Comuni anche oltre il termine dei 6 mesi dalla nascita del bambino, in attesa del rilascio del titolo di soggiorno e della sua esibizione (in forma elettronica o cartacea).

Una volta ottenuto il titolo di soggiorno, la straniera dovrà presentarne copia al Comune
competente, il quale a sua volta procederà a trasmettere all’INPS i dati relativi alle domande
sospese, ai fini del pagamento della prestazione.

Ricordiamo che l’assegno di maternità concesso dai Comuni spetta anche alle cittadine
comunitarie, in questo caso dovrà essere presentata l’attestazione di iscrizione anagrafica.

Per quanto concerne gli ulteriori requisiti, occorre precisare che l’assegno viene concesso alle
cittadine residenti in Italia per ogni figlio biologico e per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo. Lo straniero deve risultare residente nel nostro paese al momento dell’evento (parto o ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Il nucleo familiare di appartenenza della madre non deve superare i limiti di reddito stabiliti
annualmente con il criterio dell’ISE (Indicatore Situazione Economica).
A tale riguardo si precisa che  per lo svolgimento della pratica ISE, tutte le informazioni relative al possesso dei requisiti economici, alla compilazione del modello e all’inoltro dello stesso all’INPS ci si deve rivolgere alle sedi del CAAF.