Tutela infortunistica nel pubblico impiego

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Causa di servizio e rischio improprio

La  tutela infortunistica nel pubblico impiego si è sempre esplicitata, in presenza di un evento dannoso verificatosi nel luogo di normale svolgimento dell’attività  lavorativa,attraverso il riconoscimento della cosiddetta “causa di Servizio.

La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 514/2010 ha modificato questa prassi,
affermando che, laddove non esistano “particolari fonti di pericolo”, è sufficiente un
normale livello di attenzione per evitare qualsiasi lesione e, quindi, rientrando l’occasione
di lavoro in un “rischio generico”, l’infortunio non può essere riconosciuto.

La sentenza richiamata infatti rileva che, mentre può essere riconosciuta l’indennizzabilità dell’infortunio anche in presenza di un “rischio improprio”, quale è quello che consegue ad attività strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del lavoratore, occorre però che l’infortunio sia direttamente collegabile a “situazioni rinvenibili nell’ambiente di lavoro” oppure alle “modalità della prestazione”.
La pronuncia tende dunque ad equiparare il concetto di “fatti di servizio”, propri del pubblico impiego e la valutazione del rischio professionale, che da esso deriva,
al concetto di “occasione di lavoro” presente nella tutela infortunistica del settore privato.

E’ opportuno quindi che i lavoratori si rivolgano ai nostri uffici che esamineranno con attenzione le circostanze che hanno determinato l’infortunio onde evitare contestazioni,
da parte dell’Istituto assicuratore, riguardanti l’esistenza del nesso causale tra l’atatività lavorativa e  l’infermità denunciata.

Tutela infortunistica nel pubblico impiegoultima modifica: 2010-03-12T11:39:41+01:00da vitegabry
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