Pari opportunità e parità di trattamento in materia di occupazione e impiego

Buoni propositi

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Il Decreto 5/2010  tenta di ridisegnare una rete di norme  per attuare, con azioni positive, la parità uomo donna in tutti i campi. Il Dipartimento Pari opportunità della Cgil, ha dato un parere  critico del provvedimento, giudicandolo  più un’enunciazione generica di buoni propositi piuttosto che reali misure per combattere la discriminazione.

Il patronato Inca vuole aggiungere le proprie considerazioni sulle modifiche legislative al T.U. che hanno una ricaduta evidente sul suo lavoro di tutela:

in merito all’art. 2 del decreto 5/2010 dove si stabilisce che : “ ‘ E vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso,…..(omissis)..con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza , nonché di maternità o di paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”, il patronato della Cgil rileva che il contatto quotidiano con le lavoratrici lo pone costantemente in contatto con donne che vengono pesantemente discriminate sul posto di lavoro al rientro dal congedo obbligatorio, fino ad arrivare alla decisione  di licenziarsi, senza contare poi  sulle difficoltà nell’usufruire del congedo parentale o dei congedi per malattia  del figlio fino a tre anni. Se le nuove norme non venissero sostanziate, potrebbero rimanere  un’espressione di buone intenzioni, disattese nei fatti. Non servono, quindi, a nostro parere,  generiche invocazioni alla parità in un situazione economica e sociale come quella che stiamo vivendo, ma  concrete misure occupazionali e di welfare, assenti da questo provvedimento governativo;

in merito al divieto di licenziamento (c. 9, art. 54 T.U.)  il nuovo decreto aggiunge che
“In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione di proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell’invito per recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.” Rileviamo che la modifica in senso migliorativo di questo articolo del T.U., con l’aggiunta del testo citato, riflette l’attenzione e l’importanza  già attribuita alle adozioni ed agli affidamenti, nazionali ed internazionali, che ha elevato sia i limiti di età per le adozioni, sia la durata del congedo di maternità e paternità ci trova concordi, perché registriamo quotidianamente le difficoltà che si vengono a creare per le coppie di lavoratori all’estero, tra burocrazia e vari impedimenti;

in merito al DL n.  784,   la Cgil che ha partecipato ad un’audizione al Senato sul Disegno di legge n. 784 : “Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere”,  ha rilevato che nel testo del Decreto vi sono alcune  modifiche interessanti, come le misure di incentivazione del part-time al rientro della maternità  in alternativa al congedo parentale, il 100% della retribuzione per il congedo parentale invece dell’attuale 30%, il congedo di paternità esclusivo ed obbligatorio di dieci giorni, sgravi ed incentivi per l’imprenditoria femminile.

Pari opportunità e parità di trattamento in materia di occupazione e impiegoultima modifica: 2010-03-10T11:48:21+01:00da vitegabry
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