Francia

Il regime francese di protezione sociale III – Pensione

2020

In Francia la pensione di base è integrata, per i dipendenti del settore privato, dalla pensione complementare obbligatoria ARRCO-AGIRC, ugualmente basata sul meccanismo della ripartizione.

A – Regime di base

Le pensioni di base del regime generale sono erogate dai seguenti enti:

  • le casse (regionali) di assicurazione per la pensione e di salute sul lavoro (CARSAT),
  • la cassa regionale di assicurazione vecchiaia d’Île-de-France – CRAMIF (nella regione parigina),
  • le casse generali di sicurezza sociale – CGSS (nei dipartimenti francesi d’oltremare),
  • la CSS a Mayotte.

1 – Diritto dell’assicurato

a) Età pensionabile

Per ulteriori informazioni:

Sito di Union Retraite: Calcolare l’età pensionabile

  • Età pensionabile: 62 anni

L’interessato non è tenuto a formulare la domanda al compimento di tale età. Infatti, continuando a lavorare dopo l’età pensionabile e oltre l’anzianità assicurativa richiesta per ottenere la liquidazione della pensione ad aliquota piena, può ottenere una maggiorazione della pensione (bonus).

  • Età pensionabile con pensione ad aliquota piena: 67 anni* (età pensionabile + 5 anni).

* per i nati dal 1° gennaio 1955 in poi.

Il prepensionamento è possible in caso di handicap, lunga carriera o gravosità del lavoro.

b) Calcolo della pensione (carriera solo nel regime generale)

L’importo della pensione dipende da tre elementi:

  • stipendio di base o stipendio medio annuo (SAM): lo stipendio medio annuo rappresenta gli stipendi (rivalutati) sui quali sono stati versati i contributi. Lo stipendio medio annuo è calcolato sulla base dei 25 anni migliori della carriera;
  • aliquota di liquidazione: l’aliquota massima del 50% è modificata da un coefficiente di minorazione determinato in funzione del numero di trimestri mancanti per usufruire dell’aliquota piena, prendendo in considerazione l’anzianità assicurativa e l’età; viene scelto l’importo più favorevole per l’interessato. L’aliquota minima è fissata al 37,5%;
  • anzianità assicurativa, compresi i periodi equiparati, che permette di determinare l’aliquota di liquidazione della pensione tra l’età pensionabile e l’età di attribuzione automatica dell’aliquota piena (tra i 62 e i 67 anni per i nati dopo il 1° gennaio 1955). L’aliquota piena del 50% è data dall’anzianità assicurativa (tra i 166 e i 172 trimestri, a seconda dell’anno di nascita), dall’età (67 anni per i nati dal 1° luglio 1955 in poi) o dall’appartenenza ad una specifica categoria (inabili al lavoro, reduci e prigionieri di guerra, operaie madri di famiglia che abbiano allevato tre o più figli).

La determinazione dell’aliquota di liquidazione della pensione dipende dall’anzianità assicurativa, la quale include i periodi convalidati a titolo di contributi nei vari regimi di base in vigore sul territorio francese (articolo L. 351–1 CSS) e i periodi assimilati a periodi assicurativi. Si tratta di periodi d’assenza dal lavoro per: malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, servizio militare, disoccupazione, ecc.

Periodi lavorativi compiuti all’estero:

I periodi di attività lavorativa compiuti all’estero in uno Stato legato alla Francia da un accordo di sicurezza sociale possono, a determinate condizioni, essere contabilizzati per determinare l’aliquota di liquidazione della pensione.

Per la normativa francese, i periodi di attività lavorativa compiuti all’estero prima del 1° aprile 1983 che possono, o avrebbero potuto, essere riscattati, sono inclusi nel calcolo in quanto periodi equiparati per determinare l’aliquota di liquidazione della pensione a partire dall’età pensionabile (articolo R. 351-4 del codice della Sécurité Sociale).

L’anzianità assicurativa rappresenta l’anzianità assicurativa reale nel regime pensionistico (periodi contributivi e periodi assimilati). Nel corso delle riforme, l’anzianità assicurativa richiesta per ottenere l’aliquota piena della pensione è andata aumentando progressivamente per corrispondere a 166 trimestri per i nati tra il 1955 e il 1957. L’anzianità assicurativa richiesta aumenta ancora di un trimestre per ogni fascia di 3 generazioni, fino a raggiungere i 172 trimestri per i nati nel 1973 o dopo.

Per esempio, per un assicurato nato nel 1957, la formula di calcolo della pensione è:

  • Stipendio medio annuo (25 anni migliori) X aliquota (tra il 37,5 e il 50%) X anzianità assicurativa nel regime generale / 166 trimestri (anzianità assicurativa massima contabilizzata per la generazione 1957).
La pensione anticipata

È possibile andare in pensione prima dell’età pensionabile senza l’applicazione del coefficiente di minorazione, nei seguenti casi:

  • Pensione per gravosità del lavoro, che permette di anticipare il pensionamento fino a un massimo di due anni rispetto all’età pensionabile (ovvero 60 anni invece di 62). Infatti, 8 trimestri possono essere accreditati a colui che accumuli punti sul conto professionale di prevenzione (C2P) per l’esposizione a uno o più fattori di rischio professionale su un dato periodo.

Il conto professionale di prevenzione comprende 6 fattori di esposizione:

  • attività lavorativa in ambiente iperbarico,
  • temperature estreme,
  • rumore,
  • lavoro notturno,
  • lavoro a squadre successive che si alternano sugli stessi posti di lavoro (a turni),
  • lavoro ripetitivo.
  • Pensione per lunga carriera, che offre la possibilità di andare in pensione a 60 anni o prima a condizione di aver maturato un’anzianità assicurativa minima e un’anzianità contributiva e di aver iniziato a lavorare molto giovani. I requisiti di anzianità assicurativa variano a seconda dell’anno di nascita, dell’età al pensionamento e dell’età in cui si è cominciata l’attività lavorativa.
  • Pensione per disabilità, che consente al lavoratore di andare in pensione tra i 55 e i 59 anni, a condizione di poter dimostrare un’incapacità permanente di almeno il 50 % o di essere riconosciuto lavoratore disabile prima del 31 dicembre 2015, a patto di aver maturato una determinata anzianità assicurativa (di cui una minima parte avrà portato a contributi per attività lavorativa) per il periodo di handicap. I requisiti di anzianità assicurativa variano a seconda dell’anno di nascita e dell’età prevista di pensionamento.

Per ulteriori informazioni sul prepensionamento per disabilità: lassuranceretraite.fr

La pensione ad aliquota minorata (decurtazione)

A coloro che chiedono la liquidazione della pensione di vecchiaia senza aver maturato l’anzianità necessaria per ottenere una pensione ad aliquota piena, viene applicata una decurtazione, ovvero un’aliquota minorata. Il coefficiente di minorazione è calcolato in funzione del numero di trimestri mancanti e della generazione alla quale appartiene il lavoratore: l’1,625 % per i nati nel 1950, l’1,5 % per i nati nel 1951, l’1,375 % per i nati nel 1952 e l’1,25 % per i nati nel 1953 o dopo (il che equivale ad una diminuzione dello 0,625 per ogni trimestre mancante). La definizione della pensione con applicazione della decurtazione è definitiva.

Bonus della pensione (prolungamento dell’attività oltre i 62 anni)

Coloro che abbiano maturato la durata assicurativa richiesta, a seconda dell’anno di nascita, per ottenere la liquidazione della pensione ad aliquota piena e continuino a lavorare dopo l’età pensionabile, godono di una maggiorazione di pensione. Vengono applicate aliquote diverse a seconda del momento in cui sono stati maturati i periodi lavorativi. Per i periodi posteriori al 1°gennaio 2009 l’aliquota di maggiorazione è fissata all’1,25% per ogni trimestre supplementare.

c) Maggiorazione dell’anzianità assicurativa

Maggiorazione per figli

I genitori possono usufruire della maggiorazione dell’anzianità assicurativa fino a 8 trimestri per ogni figlio:

  • 4 trimestri a titolo della maternità (90 giorni di indennità giornaliere convalidano un trimestre) o di adozione,
  • 4 trimestri a titolo dell’educazione del figlio, durante i 4 anni successivi alla nascita o all’adozione.

Per i figli nati dopo il 1° gennaio 2010 i trimestri di maggiorazione per adozione ed educazione possono essere spartiti tra i genitori, i quali hanno la possibilità di dichiarare il beneficiario delle maggiorazioni o la divisione dei trimestri tra di loro entro 6 mesi dal quarto compleanno o dal quarto anniversario d’adozione.

Maggiorazione per figli disabili

Per far crescere un figlio affetto da incapacità permanente all’80%, beneficiario di assegno per l’educazione del figlio disabile (AEEH), può essere concessa una maggiorazione al massimo di 8 trimestri.

Posticipazione della data di pensionamento

L’assicurato può aver compiuto l’età pensionabile ad aliquota piena (67 anni) ma non aver maturato l’anzianità assicurativa richiesta per ottenere una pensione ad aliquota piena (nell’insieme dei regimi di base): può aumentare l’anzianità assicurativa posticipando oltre tale età la data di pensionamento (continuando o meno a svolgere un’attività lavorativa). L’anzianità assicurativa sarà allora maggiorata del 2,5% per ogni trimestre posticipato.

d) Maggiorazione dell’importo della pensione

La pensione può subire varie maggiorazioni.

  • Maggiorazione per figli: colui che abbia allevato tre figli per almeno nove anni prima del loro 16° compleanno usufruisce di una maggiorazione del 10% dell’importo della pensione di vecchiaia. La maggiorazione per figli è concessa a ciascun genitore titolare di pensione.
  • La maggiorazione per coniuge a carico non è più attribuita dal 1° gennaio 2011. Per le persone che ne usufruivano prima di tale data e che posseggono ancora i requisiti per l’attribuzione essa continua ad essere erogata (€ 609,80 / anno).
  • La maggiorazione per l’assistenza di terzi è erogata ai titolari di una pensione di vecchiaia sostituitasi ad una pensione d’invalidità ed ai titolari di pensione di vecchiaia per inabilità al lavoro, o revisionata per inabilità al lavoro, che posseggano i requisiti per il diritto alla maggiorazione prima dell’età di acquisizione dell’aliquota piena (67 anni). Per ottenere tale maggiorazione deve essere necessaria l’assistenza di terzi per l’espletamento degli atti della vita quotidiana. Dal 1° aprile 2020 l’importo non può essere inferiore a € 1.125,29 al mese.

e) Importo minimo e massimo della pensione

  • L’Assegno di solidarietà agli anziani (ASPA) è una prestazione mensile erogata ai pensionati che vivono in Francia e dispongono di scarsi redditi. Si tratta di un assegno differenziale il cui importo è determinatao dai redditi e dalla situazione familiare. Per un nucleo familiare con un unico componente l’importo mensile dell’assegno è pari a € 903,20.
  • Minimo contributivo: erogato agli assicurati che abbiano versato contributi su redditi bassi e soddisfino i requisiti per l’accesso ad una pensione ad aliquota piena. L’importo è fissato a € 642,93 al mese, cui possono aggiungersi integrazioni legate all’anzianità assicurativa o ad altri fattori. In ogni caso, il minimo non può innalzare l’importo totale delle pensioni dirette (di base o integrative) al di sopra di un dato importo mensile (euro 1.191,57).

L’importo della pensione di base non può oltrepassare il 50 % del tetto della Sécurité Sociale francese (€ 1.714 al mese nel 2020).

f) Multipensionati: la definizione unica dei regimi pensionistici detti “allineati” sulle regole di calcolo del regime generale (Lura)

In vigore dal 1° luglio 2017, la Lura non si applica:

  • agli assicurati che abbiano ottenuto prima di tale data una delle loro pensioni dello stesso tipo in uno dei regimi pensionistici “allineati”,
  • ai coltivatori diretti, ai liberi professionisti, ai regimi pensionistici speciali che non fanno parte dei regimi “allineati”,
  • ai nati prima del 1953

La riforma delle pensioni del 20 gennaio 2014 ha instaurato il dispositivo della definizione unica delle pensioni (“liquidation unique des retraites”, Lura) per le persone che abbiano appartenuto ad almeno due dei seguenti regimi pensionistici detti “allineati”:

  • regime generale dei dipendenti (RG),
  • regime dei dipendenti agricoli (SA),
  • regime degli autonomi (artigiani, commercianti, industriali).

La Lura permette a tali persone, chiamate anche “multipensionati”, di fare una sola domanda di pensionamento e di ricevere una sola pensione (invece di molte come succedeva prima).

L’assicurato può chiedere la pensione a uno qualunque degli enti presso i quali ha versato contributi, i quali enti si scambiano gli elementi necessari all’istruzione della pratica e al calcolo della pensione.

Il regime pensionistico competente per il calcolo e l’erogazione della pensione è, in linea di principio, l’ultimo al quale l’assicurato era iscritto. Tuttavia, derogano a tale principio delle regole di priorità: per esempio, se per ultimo l’assicurato era iscritto, contemporaneamente, a due regimi “allineati”, oppure se era appartenuto per ultimo ad un regime pensionistico non incluso nel sistema “Lura”.

La pensione viene in seguito calcolata da tale regime competente, in funzione delle modalità e regole di liquidazione che gli sono proprie.

Formula di calcolo:

  • Pensione = Reddito medio annuo X aliquota X anzianità assicurativa maturata / anzianità assicurativa massima contabilizzata.
  • Reddito medio annuo: somma di stipendi e redditi medi dei 25 anni migliori, nell’insieme dei regimi pensionistici allineati. Tale somma non deve eccedere l’importo del tetto annuo della Sécurité Sociale francese in vigore durante l’anno considerato.
  • Aliquota: tra il 37,5 e il 50%. Quando l’aliquota è determinata in funzione dell’anzianità assicurativa, si tiene conto sia dell’anzianità assicurativa che dei periodi equiparati maturati nei regimi allineati interessati oltreché negli altri regimi obbligatori presso i quali l’assicurato è stato iscritto. Il numero di trimestri maturati nei suddetti regimi non può essere superiore a 4 per ogni anno civile.
  • Anzianità assicurativa maturata: insieme dei trimestri maturati nei regimi pensionistici allineati interessati.

2 – Diritti dei superstiti

Sia le pensioni di reversibilità che l’assegno di vedovanza vengono erogati dai seguenti enti:

  • le casse (regionali) di assicurazione per la pensione e di salute sul lavoro (CARSAT),
  • la cassa regionale di assicurazione vecchiaia d’Île-de-France – CRAMIF (nella regione parigina),
  • le casse generali di sicurezza sociale – CGSS (nei dipartimenti francesi d’oltremare),
  • la CSS a Mayotte.

a) Pensioni di reversibilità

La pensione di reversibilità è destinata ai coniugi o agli ex coniugi superstiti*. La sua attribuzione non è automatica ma subordinata a requisiti anagrafici e reddituali:

  • il coniuge superstite o l’ex coniuge divorziato devono avere compiuto 55 anni (51 anni se la morte è sopraggiunta prima del 1° gennaio 2009);
  • i suoi redditi personali e quelli del nuovo nucleo familiare in caso di nuovo matrimonio, di PACS [Patto Civile di Solidarietà] o di convivenza more uxorio non devono oltrepassare un determinato tetto (€ 21.112 all’anno per una persona che viva da sola).

L’importo della pensione di reversibilità non può superare il 54% dell’importo della pensione percepita dall’assicurato o che l’assicurato avrebbe potuto avere.

Se il coniuge morto si era sposato più volte, la pensione di reversibilità viene divisa fra i coniugi superstiti in misura proporzionale agli anni di matrimonio.

Qualora il coniuge superstite abbia a carico almeno un figlio di età inferiore ai sedici anni e non percepisca una pensione diretta, può venire attribuita una maggiorazione per figlio a carico pari a € 97,36 al mese.

Inoltre, l’importo della pensione è maggiorato del 10% se il titolare ha allevato almeno tre figli.

Il beneficiario che, avendo maturato l’età richiesta per la pensione ad aliquota piena, abbia fatto valere il proprio diritto ad una pensione, può godere di una maggiorazione dell’11,1 % dell’importo della pensione di reversibilità a condizione che il totale delle sue pensioni non superi € 865,24 al mese.

* Né il Pacs né la convivenza more uxorio permettono di accedere alla pensione di reversibilità.

b) Assegno di vedovanza

L’assegno di vedovanza può essere erogato per due anni ad ogni persona di età inferiore ai 55 anni i cui redditi personali siano inferiori a € 2.335,58 per trimestre e il cui coniuge abbia versato contributi all’assicurazione vecchiaia per almeno 3 mesi (consecutivi o meno) durante l’anno precedente la morte.

L’importo dell’assegno di vedovanza ammonta a € 622,82 al mese.

Maggiori informazioni, sito dell’Assicurazione Pensione.

c) Orfani

La pensione di base del regime generale non prevede pensioni per orfani. Ne esistono, tuttavia, nell’ambito del regime pensionistico complementare e in certi regimi spéciali.

B – Regimi pensionistici complementari obbligatori

La pensione complementare è obbligatoria per tutti i dipendenti assoggettati, a titolo obbligatorio, all’assicurazione vecchiaia del regime generale della sicurezza sociale, o della mutualità sociale agricola o del regime minerario.

Per i dipendenti del settore privato, essa è gestita dal regime Agirc-Arrco, nato dalla fusione, il 1° gennaio 2019, dei due regimi Arrco (Associazione per il regime pensionistico complementare dei subordinati) per l’insieme dei dipendenti e Agirc (Associazione generale degli istituti pensionistici del personale quadro) per i quadri.

Il sistema è detto “per repartizione”, come la pensione di base: i contributi pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro permettono di pagare immediatamente le pensioni agli attuali pensionati.

Esso funziona a punti: ogni anno, i contributi vengono trasformati in punti pensione che alimentano un conto individuale. Per conoscere l’importo della pensione occorre moltiplicare il numero di punti per il valore del punto fissato ogni anno.

1 – Contributi

I contributi della pensione complementare vengono calcolati sugli elementi di retribuzione che costituiscono l’imponibile contributivo della Sécurité Sociale. Dal 1° gennaio 2019 il nuovo regime Agirc-Arrco prevede un imponibile contributivo composto di due fasce di stipendio. Ad ogni fascia di stipendio si applica un’aliquota contributiva, anch’essa suddivisa tra il datore di lavoro (il 60%) e i dipendenti (il 40%).

Imponibile Aliquota lavoratore Aliquota datore di lavoro Totale Aliquota di calcolo dei punti
Fascia 1: tra € 0 e 3.428 (1 volta il tetto massimo della Sécurité Sociale) 3,15% 4,72% 7,87% 6,2%
Fascia 2: tra € 3.428 e 27.424 (8 volte il tetto massimo della Sécurité Sociale) 8,64% 12,95% 21,59% 17%

L’aliquota di applicazione (o aliquota effettiva) corrisponde all’aliquota contributiva contrattuale (o aliquota di calcolo dei punti) moltiplicata per 127. I punti attribuiti ai lavoratori a fronte dei contributi pagati (parte a carico del lavoratore + parte a carico del datore di lavoro) vengono calcolati sui contributi che risultano dall’applicazione dell’aliquota di calcolo dei punti. L’eccedente contributivo prodotto dall’aliquota di applicazione contribuisce al finanziamento del regime Agirc-Arrco.

Vengono prelevati ancora altre contribuzioni, due o tre, a seconda che il lavoratore sia quadro o no:

  • CEG: contribuzione di equilibrio generale, destinata a compensare le spese dei pensionamenti prima dei 67 anni,
  • la CET: contribuzione di equilibrio tecnico che si applica ai dipendenti con stipendio superiore al tetto massimo della Sécurité Sociale,
  • Apec (Associazione per l’occupazione del personale quadro).

Vedasi anche: tabella delle aliquote e dei massimali contributivi di sicurezza sociale

2 – Acquisizione dei punti

Le pensioni complementari vengono calcolate in “punti”.

Per determinare i punti vengono presi in considerazione non solo i punti acquisiti grazie ai contributi ma anche quelli attribuiti senza versamento di contributi, cioè:

  • periodi lavorativi anteriori all’applicazione del regime pensionistico,
  • periodi di inabilità al lavoro di durata superiore ai 60 giorni consecutivi per i quali l’interessato ha percepito indennità giornaliere per malattia, maternità o per infortuni sul lavoro,
  • periodi di percezione di pensione d’invalidità,
  • periodi di percezione di indennità di disoccupazione.

Entrano nel computo dei punti pensione tre elementi: l’imponibile contributivo, l’aliquota di calcolo dei punti e il prezzo del punto.

Numero di punti = Imponibile previdenziale x Aliquota di acquisizione dei punti / Prezzo del punto

3 – Definizione della pensione

Età

La possibilità di avere una pensione integrativa ad aliquota piena è concessa:

  • a chi abbia compiuto l’età pensionabile, ovvero i 62 anni, e maturato il numero di trimestri richiesto per la pensione di base ad aliquota piena.
  • a chi abbia compiuto un’età minima, compresa tra i 65 e i 67 anni, a seconda dell’anno di nascita, indipendentemente dall’anzianità lavorativa.

È possibile usufruire di pensione integrativa prima dei 62 anni ad aliquota piena a condizione che la pensione di base risulti da lunga carriera lavorativa o da incapacità permanente.

Importo

Il regime unificato Agirc-Arrco ha istaurato, il 1° gennaio 2019, un dispositivo di maggiorazione/minorazione temporanea dell’importo della pensione destinato ad incoraggiare il proseguimento dell’attività al di là dell’età di maturazione dei requisiti per accedere alla pensione ad aliquota piena.

Tale dispositivo si applica solamente alle persone nate dal 1° gennaio 1957 in poi che soddisfino le condizioni per accedere alla pensione Agirc-Arrco ad aliquota piena dopo il 1° gennaio 2019.

Le tre situazioni di maggiorazione/minorazione sono:

  • Richiesta di pensione integrativa alla data di accesso all’aliquota piena nel regime di base: applicazione della minorazione del 10 % dell’importo della pensione integrativa per 3 anni. La pensione cessa di essere ridotta quand il pensionato compie 67 o più anni.
  • Richiesta di pensione integrativa un anno dopo la data di accesso all’aliquota piena nel regime di base: la minorazione non è applicata; viene concessa la totalità della pensione integrativa.
  • Richiesta di pensione integrativa almeno due anni dopo la data di accesso alla pensione ad aliquota piena nel regime di base: maggiorazione di pensione integrativa per un anno pari a:
    • il 10% se la liquidazione della pensione integrativa viene ritardata di due anni,
    • il 20% se viene ritardata di tre anni,
    • il 30% se viene ritardata di quattro anni.

L’importo lordo della pensione integrativa è calcolato come segue:

  • Importo lordo della pensione = Totale dei punti x Valore del punto
  • Il 1° novembre 2019 il valore del punto AGIRC-ARRCO era di € 1,2714.

L’importo della pensione è proporzionale ai redditi da lavoro dell’insieme della carriera e non solo, come nel regime di base, ai redditi dei 25 anni migliori.

4 – Maggiorazioni per carichi di famiglia

Esistono due maggiorazioni sulla base dei figli:

  • la maggiorazione per coniuge a carico,
  • la maggiorazione per figli nati o allevati. Le maggiorazioni per figli a carico non sono cumulabili con le maggiorazioni per figli nati o allevati. Entrambi i genitori possono usufruire di maggiorazioni sulla pensione integrativa.

Chi possiede i requisiti per ottenere tutt’e due i tipi di maggiorazione riceve la maggiorazione più elevata.

Ulteriori informazioni: www.agirc-arrco.fr

5 – Pensione di reversibilità

Coniuge superstite

Il coniuge superstite, o l’ex coniuge superstite, non risposato, possono usufruire di una pensione di reversibilità. Né il Pacs né la convivenza more uxorio permettono di accedere alla pensione di reversibilità.

Requisiti d’età:

  • senza requisiti anagrafici se al momento della morte dell’assicurato l’interessato ha due figli a carico oppure è invalido,
  • dai 55 anni in poi se la morte del lavoratore o del pensionato è sopravvenuta in data non precedente il 1° gennaio 2019,
  • Se la morte è sopravvenuta prima, si applicano i requisiti di età previsti dai precedenti regimi Agirc e Arrco:
  • Dai 55 anni in poi per la pensione di reversibilità Arrco se la morte del lavoratore o del pensionato è sopravvenuta in data non precedente il 1° luglio 1996,
  • Dai 60 anni in poi per la pensione di reversibilità Agirc se la morte del lavoratore o del pensionato è sopravvenuta in data non precedente il 1° marzo 1994. L’età può essere anticipata a 55 anni: in tale caso, la pensione di reversibilità Agirc viene minorata, salvo se l’interessato percepisce una pensione di reversibilità del regime di base.

Contrariamente al regime di base, la pensione di reversibilità non è subordinata a requisiti reddituali.

L’importo della pensione ammonta al 60% dei diritti acquisiti nel regime dal coniuge deceduto.

Orfani

Nel regime Agirc-Arrco l’orfano di entrambi i genitori può percepire una pensione di reversibilità:

  • se ha meno di 21 anni alla data della morte dell’ultimo genitore,
  • o se ha meno di 25 anni ed è a carico dell’ultimo genitore al momento del decesso,
  • oppure, senza limiti di età, se è stato riconosciuto invalido prima dei 21 anni, a prescindere dall’età al momento del decesso.

L’orfano può percepire una pensione a titolo di entrambi i genitori.

Se la morte dell’ultimo genitore è sopravvenuta in data non precedente al 1° gennaio 2019, l’importo della pensione di reversibilità per gli orfani Agirc-Arrco è pari al 50% dell’importo spettante per un genitore o per entrambi.

Se la morte dell’ultimo parente è sopravvenuta in data precedente al 1° gennaio 2019:

  • Pensione di reversibilità Arrco per gli orfani: il 50% dell’importo spettante.
  • Pensione di reversibilità Agirc per gli orfani: il 30 % dell’importo spettante.
Franciaultima modifica: 2020-05-13T17:07:00+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo