Archivi giornalieri: 13 maggio 2020

Pensione anticipata

Pensione anticipata con opzione donna

Fra le prime deroghe tutt’ora applicabili introdotte dalla riforma “Fornero” troviamo quella riferita alla cosiddetta opzione donna [2].

Si tratta di una pensione di anzianità che inizialmente poteva essere raggiunta con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti, elevati a 58 anni di età per le lavoratrici autonome, in cambio del ricalcolo interamente contributivo dell’assegno.

Il trattamento, previsto in via sperimentale, è stato prorogato da diversi provvedimenti, da ultima la legge di Bilancio 2020. Ad oggi, possono accedere alla pensione con l’opzione donna le lavoratrici che al 31 dicembre 2019, oltre a far valere i 35 anni di contribuzione, hanno compiuto l’età di:

  • 58 anni se lavoratrici dipendenti;
  • 59 anni se lavoratrici autonome.

Stabilita la data in cui risultano perfezionati i requisiti, per la decorrenza della pensione devono poi trascorrere 12 mesi di finestra per le lavoratrici dipendenti e i 18 mesi per le lavoratrici autonome.

La pensione così conseguita viene calcolata col sistema interamente contributivo: il trattamento non è però considerato conseguito nel regime contributivo a tutti gli effetti, in quanto si può applicare l’integrazione al minimo. Qui la Guida al calcolo contributivo della pensione.

Pensione anticipata per gli addetti ai lavori usuranti

Un’altra possibilità di accesso alla pensione in deroga all’anticipata Fornero è quella prevista per gli addetti ai lavori usuranti o ai turni notturni.

Questa pensione di anzianità si può raggiungere con un minimo di 35 anni di contributi e di 61 anni e 7 mesi di età.

Nel dettaglio, per ottenere la pensione di anzianità, è necessario che il lavoratore maturi i seguenti requisiti, validi sino al 31 dicembre 2026 (non si applicano sino a questa data gli adeguamenti alla speranza di vita):

  • quota (somma di età e contribuzione) pari a 97,6, con:
  • almeno 61 anni e 7 mesi d’età;
  • almeno 35 anni di contributi.

Hanno diritto alla pensione d’anzianità anche i lavoratori adibiti a turni notturni, ma le quote sono differenti a seconda del numero di notti lavorate nell’anno:

  • per i lavoratori notturni che prestano attività per almeno 78 notti l’anno è richiesta una anzianità contributiva di almeno 35 anni, associata ad un’età di almeno 61 anni e 7 mesi, nonché il raggiungimento di una quota derivante dalla sommatoria dei due requisiti pari a 97,6;
  • per i lavoratori notturni che prestano attività per un numero di notti compreso fra 72 e 77 notti l’anno sono richiesti 35 anni di contributi ed almeno 62 anni e 7 mesi di età, nonché il raggiungimento di una quota pari a 98,6;
  • per i lavoratori notturni che prestano attività per un numero di notti compreso fra 64 e 71 notti l’anno sono richiesti 35 anni di contributi ed almeno 63 anni e 7 mesi di età, nonché il raggiungimento di una quota pari a 99,6.

Se l’interessato possiede anche contributi da lavoro autonomo, i requisiti sono aumentati di un anno. Per il riconoscimento del beneficio deve essere presentata un’apposita istanza preventiva all’Inps.

Per saperne di più: Pensione addetti ai lavori usuranti ed ai turni notturni.

Pensione anticipata per i lavoratori precoci

La pensione per i lavoratori precoci spetta, in presenza di 41 anni di contributi, a coloro che appartengono a specifiche categorie tutelate, possiedono contribuzione anteriore al 1996 e hanno svolto attività lavorative prima del compimento del 19° anno di età per almeno 12 mesi.

Fanno parte delle categorie destinatarie del beneficio i lavoratori:

  • licenziati, dimessi per giusta causa o con risoluzione consensuale, che abbiano esaurito da almeno 3 mesi gli ammortizzatori sociali;
  • che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ai sensi della Legge 104; possono accedere alla misura anche coloro che assistono un disabile portatore di handicap grave convivente, familiare entro il 2° grado, qualora i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.
  • che possiedono un’invalidità uguale o superiore al 74%;
  • addetti ai lavori gravosi per almeno 6 anni negli ultimi 7 prima del pensionamento, o per almeno 7 anni nell’ultimo decennio, facenti parte dell’elenco di professioni di seguito indicato:
    • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
    • conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    • conciatori di pelli e di pellicce;
    • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    • conduttori di mezzi pesanti e camion;
    • professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
    • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    • professori di scuola pre-primaria;
    • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
    • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
    • pescatori;
    • lavoratori marittimi;
    • operai agricoli;
    • operai degli impianti siderurgici;
  • addetti ai lavori usuranti o ai turni notturni.

Per i pensionati vige il divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma durante il periodo in cui opera l’anticipazione: il limite decade nel momento in cui l’interessato raggiunge il requisito teorico per la pensione anticipata secondo le regole della riforma Fornero (come osservato, 42 anni e 10 messi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Per il riconoscimento del beneficio deve essere presentata un’apposita istanza preventiva all’Inps. Si applica una finestra pari a 3 mesi, a partire dalla maturazione dei 41 anni di contributi.

Lavoro e Diritti

Lavoro e Diritti: Bonus vacanze, Decreto Rilancio: misure per il settore Turismo

Bonus vacanze, Decreto Rilancio: misure per il settore Turismo

Posted: 13 May 2020 07:39 AM PDT

Cos’è e come funziona il Bonus Vacanze? Il decreto Rilancio (ex decreto maggio e prima ancora aprile) che sta per essere varato dal Governo contiene un insieme di misure in favore del settore del Turismo. Si va infatti dal tax credit vacanze al credito d’imposta per i fitti pagati nel mese di marzo aprile e […]

L’articolo Bonus vacanze, Decreto Rilancio: misure per il settore Turismo proviene da Lavoro e Diritti – La tua guida facile su lavoro, pensioni, fisco e welfare.

Modello 730, visto di conformità: cos’è, come funziona e responsabilità

Posted: 13 May 2020 03:26 AM PDT

I Caf o i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale sul modello 730 ordinario o precompilato, sono tenuti ad apporre il visto di conformità. Visto, con il quale viene attestata la correttezza e la veridicità dei dati riportati in dichiarazione. Ecco in chiaro quali sono i controlli posti in essere da chi presta assistenza fiscale […]

L’articolo Modello 730, visto di conformità: cos’è, come funziona e responsabilità proviene da Lavoro e Diritti – La tua guida facile su lavoro, pensioni, fisco e welfare.

Bonus 600 euro aprile e 1000 euro a maggio: le novità del Decreto Rilancio

Posted: 13 May 2020 02:09 AM PDT

Cos’è e come funziona il Bonus 600 euro aprile e 1000 euro a maggio previsto dal Decreto Rilancio? Dopo una lunga attesa il cosiddetto Decreto-Legge Rilancio (ex decreto di maggio) si appresta ad essere varato e al suo interno, come annunciato, ci saranno molteplici misure che aiuteranno lavoratori, imprese e famiglie a uscire dalla crisi […]

L’articolo Bonus 600 euro aprile e 1000 euro a maggio: le novità del Decreto Rilancio proviene da Lavoro e Diritti – La tua guida facile su lavoro, pensioni, fisco e welfare.

 

Pensioni

Sondaggio
Cosa pensi della regolarizzazione dei migranti?

Pensioni ultime notizie: uscita anticipata a 62 anni, come funzionerebbe

Pubblicato il 13 Maggio 2020 alle 08:13 Autore: Daniele Sforza
 

Pensioni ultime notizie: Quota 100 scadrà a dicembre 2021, ma si parla già di una nuova soluzione flessibile in uscita intorno ai 62 anni di età.

Pensioni ultime notizie uscita anticipata 62 anni
 
 
Pensioni ultime notizie: uscita anticipata a 62 anni, come funzionerebbe

Pensioni ultime notizie: uscita anticipata a 62 anni, come Quota 100, ma senza Quota 100. Come ben sapete, la misura di pensione anticipata che si può sfruttare una volta raggiunti almeno i 62 anni di età e i 38 anni di contributi andrà in scadenza il 31 dicembre 2021. A partire dal 1° gennaio 2022 si tornerà all’ordinario, eppure sarebbe troppo dover affrontare uno scalone di circa 5 anni (questa la distanza tra la pensione Quota 100 e la pensione ordinaria di vecchiaia o anticipata). Inoltre, prima dell’emergenza sanitaria, si stava parlando concretamente di una riforma generale del sistema pensionistico. Riprenderà quel dibattito alla fine della crisi sanitaria? E come?

 

Pensioni ultime notizie: nuova uscita anticipata a 62 anni dopo Quota 100

L’obiettivo dei sindacati è quello di confermare l’uscita anticipata a 62 anni, o comunque intorno a questa età, anche dopo che la scadenza naturale di Quota 100. Questo è quanto ha affermato il segretario confederale Uil Domenico Proietti. Ma sono diversi gli scenari post-Quota 100. Come è noto il dibattito previdenziale è fermo e anche dopo che l’emergenza sarà finita, o comunque si avvierà verso la fine, le priorità saranno ben altre (c’è un Paese da far ripartire con politiche del lavoro ed economiche).

Tuttavia un dibattito sulle pensioni si rende ancora necessario e tra le ipotesi al vaglio spicca quella che prevede una pensione anticipata totalmente contributiva. Una soluzione che però non farebbe comodo ai lavoratori di oggi e a tutti quelli che hanno avuto carriere discontinue durante il loro percorso lavorativo.

Secondo Proietti, tuttavia, bisogna insistere sulla strada della flessibilità in uscita, possibilmente intorno ai 62 anni di età. “Si tratta di un intervento che oltre a riallineare il sistema previdenziale italiano a quello che avviene in Europa, si configura come uno strumento importante per garantire una tutela alle persone che saranno espulse dal mercato del lavoro a causa delle conseguenze economiche del coronavirus“, le sue dichiarazioni riportate da affaritaliani.it. Inoltre, per il segretario Uil risulta indispensabile “prevedere una misura a favore delle pensioni in essere, estendendo il beneficio della quattordicesima a quelle fino a 1.500 euro mensili”.

Protezione sociale Francia

Il regime francese di protezione sociale dei lavoratori dipendenti

2020

Introduzione

  • Organizzazione, Finanziamento, Portata

I. Malattia, maternità, paternità, invalidità, decesso

  1. Assicurazione malattia, maternità e paternità
  2. Assicurazione invalidità
  3. Assicurazione decesso

II. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

  1. Prestazioni in caso d’incapacità temporanea
  2. Prestazioni in caso d’incapacità permanente: le rendite

III. Pensione

  1. Regime di base
  2. Regimi pensionistici integrativi obbligatori

IV. Prestazioni familiari

  1. Prestazioni generali di mantenimento
  2. Prestazioni legate alla nascita e alla custodia della prima infanzia
  3. Prestazioni ad assegnazione speciale

V. Assicurazione disoccupazione

Allegati

Francia

Il regime francese di protezione sociale III – Pensione

2020

In Francia la pensione di base è integrata, per i dipendenti del settore privato, dalla pensione complementare obbligatoria ARRCO-AGIRC, ugualmente basata sul meccanismo della ripartizione.

A – Regime di base

Le pensioni di base del regime generale sono erogate dai seguenti enti:

  • le casse (regionali) di assicurazione per la pensione e di salute sul lavoro (CARSAT),
  • la cassa regionale di assicurazione vecchiaia d’Île-de-France – CRAMIF (nella regione parigina),
  • le casse generali di sicurezza sociale – CGSS (nei dipartimenti francesi d’oltremare),
  • la CSS a Mayotte.

1 – Diritto dell’assicurato

a) Età pensionabile

Per ulteriori informazioni:

Sito di Union Retraite: Calcolare l’età pensionabile

  • Età pensionabile: 62 anni

L’interessato non è tenuto a formulare la domanda al compimento di tale età. Infatti, continuando a lavorare dopo l’età pensionabile e oltre l’anzianità assicurativa richiesta per ottenere la liquidazione della pensione ad aliquota piena, può ottenere una maggiorazione della pensione (bonus).

  • Età pensionabile con pensione ad aliquota piena: 67 anni* (età pensionabile + 5 anni).

* per i nati dal 1° gennaio 1955 in poi.

Il prepensionamento è possible in caso di handicap, lunga carriera o gravosità del lavoro.

b) Calcolo della pensione (carriera solo nel regime generale)

L’importo della pensione dipende da tre elementi:

  • stipendio di base o stipendio medio annuo (SAM): lo stipendio medio annuo rappresenta gli stipendi (rivalutati) sui quali sono stati versati i contributi. Lo stipendio medio annuo è calcolato sulla base dei 25 anni migliori della carriera;
  • aliquota di liquidazione: l’aliquota massima del 50% è modificata da un coefficiente di minorazione determinato in funzione del numero di trimestri mancanti per usufruire dell’aliquota piena, prendendo in considerazione l’anzianità assicurativa e l’età; viene scelto l’importo più favorevole per l’interessato. L’aliquota minima è fissata al 37,5%;
  • anzianità assicurativa, compresi i periodi equiparati, che permette di determinare l’aliquota di liquidazione della pensione tra l’età pensionabile e l’età di attribuzione automatica dell’aliquota piena (tra i 62 e i 67 anni per i nati dopo il 1° gennaio 1955). L’aliquota piena del 50% è data dall’anzianità assicurativa (tra i 166 e i 172 trimestri, a seconda dell’anno di nascita), dall’età (67 anni per i nati dal 1° luglio 1955 in poi) o dall’appartenenza ad una specifica categoria (inabili al lavoro, reduci e prigionieri di guerra, operaie madri di famiglia che abbiano allevato tre o più figli).

La determinazione dell’aliquota di liquidazione della pensione dipende dall’anzianità assicurativa, la quale include i periodi convalidati a titolo di contributi nei vari regimi di base in vigore sul territorio francese (articolo L. 351–1 CSS) e i periodi assimilati a periodi assicurativi. Si tratta di periodi d’assenza dal lavoro per: malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, servizio militare, disoccupazione, ecc.

Periodi lavorativi compiuti all’estero:

I periodi di attività lavorativa compiuti all’estero in uno Stato legato alla Francia da un accordo di sicurezza sociale possono, a determinate condizioni, essere contabilizzati per determinare l’aliquota di liquidazione della pensione.

Per la normativa francese, i periodi di attività lavorativa compiuti all’estero prima del 1° aprile 1983 che possono, o avrebbero potuto, essere riscattati, sono inclusi nel calcolo in quanto periodi equiparati per determinare l’aliquota di liquidazione della pensione a partire dall’età pensionabile (articolo R. 351-4 del codice della Sécurité Sociale).

L’anzianità assicurativa rappresenta l’anzianità assicurativa reale nel regime pensionistico (periodi contributivi e periodi assimilati). Nel corso delle riforme, l’anzianità assicurativa richiesta per ottenere l’aliquota piena della pensione è andata aumentando progressivamente per corrispondere a 166 trimestri per i nati tra il 1955 e il 1957. L’anzianità assicurativa richiesta aumenta ancora di un trimestre per ogni fascia di 3 generazioni, fino a raggiungere i 172 trimestri per i nati nel 1973 o dopo.

Per esempio, per un assicurato nato nel 1957, la formula di calcolo della pensione è:

  • Stipendio medio annuo (25 anni migliori) X aliquota (tra il 37,5 e il 50%) X anzianità assicurativa nel regime generale / 166 trimestri (anzianità assicurativa massima contabilizzata per la generazione 1957).
La pensione anticipata

È possibile andare in pensione prima dell’età pensionabile senza l’applicazione del coefficiente di minorazione, nei seguenti casi:

  • Pensione per gravosità del lavoro, che permette di anticipare il pensionamento fino a un massimo di due anni rispetto all’età pensionabile (ovvero 60 anni invece di 62). Infatti, 8 trimestri possono essere accreditati a colui che accumuli punti sul conto professionale di prevenzione (C2P) per l’esposizione a uno o più fattori di rischio professionale su un dato periodo.

Il conto professionale di prevenzione comprende 6 fattori di esposizione:

  • attività lavorativa in ambiente iperbarico,
  • temperature estreme,
  • rumore,
  • lavoro notturno,
  • lavoro a squadre successive che si alternano sugli stessi posti di lavoro (a turni),
  • lavoro ripetitivo.
  • Pensione per lunga carriera, che offre la possibilità di andare in pensione a 60 anni o prima a condizione di aver maturato un’anzianità assicurativa minima e un’anzianità contributiva e di aver iniziato a lavorare molto giovani. I requisiti di anzianità assicurativa variano a seconda dell’anno di nascita, dell’età al pensionamento e dell’età in cui si è cominciata l’attività lavorativa.
  • Pensione per disabilità, che consente al lavoratore di andare in pensione tra i 55 e i 59 anni, a condizione di poter dimostrare un’incapacità permanente di almeno il 50 % o di essere riconosciuto lavoratore disabile prima del 31 dicembre 2015, a patto di aver maturato una determinata anzianità assicurativa (di cui una minima parte avrà portato a contributi per attività lavorativa) per il periodo di handicap. I requisiti di anzianità assicurativa variano a seconda dell’anno di nascita e dell’età prevista di pensionamento.

Per ulteriori informazioni sul prepensionamento per disabilità: lassuranceretraite.fr

La pensione ad aliquota minorata (decurtazione)

A coloro che chiedono la liquidazione della pensione di vecchiaia senza aver maturato l’anzianità necessaria per ottenere una pensione ad aliquota piena, viene applicata una decurtazione, ovvero un’aliquota minorata. Il coefficiente di minorazione è calcolato in funzione del numero di trimestri mancanti e della generazione alla quale appartiene il lavoratore: l’1,625 % per i nati nel 1950, l’1,5 % per i nati nel 1951, l’1,375 % per i nati nel 1952 e l’1,25 % per i nati nel 1953 o dopo (il che equivale ad una diminuzione dello 0,625 per ogni trimestre mancante). La definizione della pensione con applicazione della decurtazione è definitiva.

Bonus della pensione (prolungamento dell’attività oltre i 62 anni)

Coloro che abbiano maturato la durata assicurativa richiesta, a seconda dell’anno di nascita, per ottenere la liquidazione della pensione ad aliquota piena e continuino a lavorare dopo l’età pensionabile, godono di una maggiorazione di pensione. Vengono applicate aliquote diverse a seconda del momento in cui sono stati maturati i periodi lavorativi. Per i periodi posteriori al 1°gennaio 2009 l’aliquota di maggiorazione è fissata all’1,25% per ogni trimestre supplementare.

c) Maggiorazione dell’anzianità assicurativa

Maggiorazione per figli

I genitori possono usufruire della maggiorazione dell’anzianità assicurativa fino a 8 trimestri per ogni figlio:

  • 4 trimestri a titolo della maternità (90 giorni di indennità giornaliere convalidano un trimestre) o di adozione,
  • 4 trimestri a titolo dell’educazione del figlio, durante i 4 anni successivi alla nascita o all’adozione.

Per i figli nati dopo il 1° gennaio 2010 i trimestri di maggiorazione per adozione ed educazione possono essere spartiti tra i genitori, i quali hanno la possibilità di dichiarare il beneficiario delle maggiorazioni o la divisione dei trimestri tra di loro entro 6 mesi dal quarto compleanno o dal quarto anniversario d’adozione.

Maggiorazione per figli disabili

Per far crescere un figlio affetto da incapacità permanente all’80%, beneficiario di assegno per l’educazione del figlio disabile (AEEH), può essere concessa una maggiorazione al massimo di 8 trimestri.

Posticipazione della data di pensionamento

L’assicurato può aver compiuto l’età pensionabile ad aliquota piena (67 anni) ma non aver maturato l’anzianità assicurativa richiesta per ottenere una pensione ad aliquota piena (nell’insieme dei regimi di base): può aumentare l’anzianità assicurativa posticipando oltre tale età la data di pensionamento (continuando o meno a svolgere un’attività lavorativa). L’anzianità assicurativa sarà allora maggiorata del 2,5% per ogni trimestre posticipato.

d) Maggiorazione dell’importo della pensione

La pensione può subire varie maggiorazioni.

  • Maggiorazione per figli: colui che abbia allevato tre figli per almeno nove anni prima del loro 16° compleanno usufruisce di una maggiorazione del 10% dell’importo della pensione di vecchiaia. La maggiorazione per figli è concessa a ciascun genitore titolare di pensione.
  • La maggiorazione per coniuge a carico non è più attribuita dal 1° gennaio 2011. Per le persone che ne usufruivano prima di tale data e che posseggono ancora i requisiti per l’attribuzione essa continua ad essere erogata (€ 609,80 / anno).
  • La maggiorazione per l’assistenza di terzi è erogata ai titolari di una pensione di vecchiaia sostituitasi ad una pensione d’invalidità ed ai titolari di pensione di vecchiaia per inabilità al lavoro, o revisionata per inabilità al lavoro, che posseggano i requisiti per il diritto alla maggiorazione prima dell’età di acquisizione dell’aliquota piena (67 anni). Per ottenere tale maggiorazione deve essere necessaria l’assistenza di terzi per l’espletamento degli atti della vita quotidiana. Dal 1° aprile 2020 l’importo non può essere inferiore a € 1.125,29 al mese.

e) Importo minimo e massimo della pensione

  • L’Assegno di solidarietà agli anziani (ASPA) è una prestazione mensile erogata ai pensionati che vivono in Francia e dispongono di scarsi redditi. Si tratta di un assegno differenziale il cui importo è determinatao dai redditi e dalla situazione familiare. Per un nucleo familiare con un unico componente l’importo mensile dell’assegno è pari a € 903,20.
  • Minimo contributivo: erogato agli assicurati che abbiano versato contributi su redditi bassi e soddisfino i requisiti per l’accesso ad una pensione ad aliquota piena. L’importo è fissato a € 642,93 al mese, cui possono aggiungersi integrazioni legate all’anzianità assicurativa o ad altri fattori. In ogni caso, il minimo non può innalzare l’importo totale delle pensioni dirette (di base o integrative) al di sopra di un dato importo mensile (euro 1.191,57).

L’importo della pensione di base non può oltrepassare il 50 % del tetto della Sécurité Sociale francese (€ 1.714 al mese nel 2020).

f) Multipensionati: la definizione unica dei regimi pensionistici detti “allineati” sulle regole di calcolo del regime generale (Lura)

In vigore dal 1° luglio 2017, la Lura non si applica:

  • agli assicurati che abbiano ottenuto prima di tale data una delle loro pensioni dello stesso tipo in uno dei regimi pensionistici “allineati”,
  • ai coltivatori diretti, ai liberi professionisti, ai regimi pensionistici speciali che non fanno parte dei regimi “allineati”,
  • ai nati prima del 1953

La riforma delle pensioni del 20 gennaio 2014 ha instaurato il dispositivo della definizione unica delle pensioni (“liquidation unique des retraites”, Lura) per le persone che abbiano appartenuto ad almeno due dei seguenti regimi pensionistici detti “allineati”:

  • regime generale dei dipendenti (RG),
  • regime dei dipendenti agricoli (SA),
  • regime degli autonomi (artigiani, commercianti, industriali).

La Lura permette a tali persone, chiamate anche “multipensionati”, di fare una sola domanda di pensionamento e di ricevere una sola pensione (invece di molte come succedeva prima).

L’assicurato può chiedere la pensione a uno qualunque degli enti presso i quali ha versato contributi, i quali enti si scambiano gli elementi necessari all’istruzione della pratica e al calcolo della pensione.

Il regime pensionistico competente per il calcolo e l’erogazione della pensione è, in linea di principio, l’ultimo al quale l’assicurato era iscritto. Tuttavia, derogano a tale principio delle regole di priorità: per esempio, se per ultimo l’assicurato era iscritto, contemporaneamente, a due regimi “allineati”, oppure se era appartenuto per ultimo ad un regime pensionistico non incluso nel sistema “Lura”.

La pensione viene in seguito calcolata da tale regime competente, in funzione delle modalità e regole di liquidazione che gli sono proprie.

Formula di calcolo:

  • Pensione = Reddito medio annuo X aliquota X anzianità assicurativa maturata / anzianità assicurativa massima contabilizzata.
  • Reddito medio annuo: somma di stipendi e redditi medi dei 25 anni migliori, nell’insieme dei regimi pensionistici allineati. Tale somma non deve eccedere l’importo del tetto annuo della Sécurité Sociale francese in vigore durante l’anno considerato.
  • Aliquota: tra il 37,5 e il 50%. Quando l’aliquota è determinata in funzione dell’anzianità assicurativa, si tiene conto sia dell’anzianità assicurativa che dei periodi equiparati maturati nei regimi allineati interessati oltreché negli altri regimi obbligatori presso i quali l’assicurato è stato iscritto. Il numero di trimestri maturati nei suddetti regimi non può essere superiore a 4 per ogni anno civile.
  • Anzianità assicurativa maturata: insieme dei trimestri maturati nei regimi pensionistici allineati interessati.

2 – Diritti dei superstiti

Sia le pensioni di reversibilità che l’assegno di vedovanza vengono erogati dai seguenti enti:

  • le casse (regionali) di assicurazione per la pensione e di salute sul lavoro (CARSAT),
  • la cassa regionale di assicurazione vecchiaia d’Île-de-France – CRAMIF (nella regione parigina),
  • le casse generali di sicurezza sociale – CGSS (nei dipartimenti francesi d’oltremare),
  • la CSS a Mayotte.

a) Pensioni di reversibilità

La pensione di reversibilità è destinata ai coniugi o agli ex coniugi superstiti*. La sua attribuzione non è automatica ma subordinata a requisiti anagrafici e reddituali:

  • il coniuge superstite o l’ex coniuge divorziato devono avere compiuto 55 anni (51 anni se la morte è sopraggiunta prima del 1° gennaio 2009);
  • i suoi redditi personali e quelli del nuovo nucleo familiare in caso di nuovo matrimonio, di PACS [Patto Civile di Solidarietà] o di convivenza more uxorio non devono oltrepassare un determinato tetto (€ 21.112 all’anno per una persona che viva da sola).

L’importo della pensione di reversibilità non può superare il 54% dell’importo della pensione percepita dall’assicurato o che l’assicurato avrebbe potuto avere.

Se il coniuge morto si era sposato più volte, la pensione di reversibilità viene divisa fra i coniugi superstiti in misura proporzionale agli anni di matrimonio.

Qualora il coniuge superstite abbia a carico almeno un figlio di età inferiore ai sedici anni e non percepisca una pensione diretta, può venire attribuita una maggiorazione per figlio a carico pari a € 97,36 al mese.

Inoltre, l’importo della pensione è maggiorato del 10% se il titolare ha allevato almeno tre figli.

Il beneficiario che, avendo maturato l’età richiesta per la pensione ad aliquota piena, abbia fatto valere il proprio diritto ad una pensione, può godere di una maggiorazione dell’11,1 % dell’importo della pensione di reversibilità a condizione che il totale delle sue pensioni non superi € 865,24 al mese.

* Né il Pacs né la convivenza more uxorio permettono di accedere alla pensione di reversibilità.

b) Assegno di vedovanza

L’assegno di vedovanza può essere erogato per due anni ad ogni persona di età inferiore ai 55 anni i cui redditi personali siano inferiori a € 2.335,58 per trimestre e il cui coniuge abbia versato contributi all’assicurazione vecchiaia per almeno 3 mesi (consecutivi o meno) durante l’anno precedente la morte.

L’importo dell’assegno di vedovanza ammonta a € 622,82 al mese.

Maggiori informazioni, sito dell’Assicurazione Pensione.

c) Orfani

La pensione di base del regime generale non prevede pensioni per orfani. Ne esistono, tuttavia, nell’ambito del regime pensionistico complementare e in certi regimi spéciali.

B – Regimi pensionistici complementari obbligatori

La pensione complementare è obbligatoria per tutti i dipendenti assoggettati, a titolo obbligatorio, all’assicurazione vecchiaia del regime generale della sicurezza sociale, o della mutualità sociale agricola o del regime minerario.

Per i dipendenti del settore privato, essa è gestita dal regime Agirc-Arrco, nato dalla fusione, il 1° gennaio 2019, dei due regimi Arrco (Associazione per il regime pensionistico complementare dei subordinati) per l’insieme dei dipendenti e Agirc (Associazione generale degli istituti pensionistici del personale quadro) per i quadri.

Il sistema è detto “per repartizione”, come la pensione di base: i contributi pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro permettono di pagare immediatamente le pensioni agli attuali pensionati.

Esso funziona a punti: ogni anno, i contributi vengono trasformati in punti pensione che alimentano un conto individuale. Per conoscere l’importo della pensione occorre moltiplicare il numero di punti per il valore del punto fissato ogni anno.

1 – Contributi

I contributi della pensione complementare vengono calcolati sugli elementi di retribuzione che costituiscono l’imponibile contributivo della Sécurité Sociale. Dal 1° gennaio 2019 il nuovo regime Agirc-Arrco prevede un imponibile contributivo composto di due fasce di stipendio. Ad ogni fascia di stipendio si applica un’aliquota contributiva, anch’essa suddivisa tra il datore di lavoro (il 60%) e i dipendenti (il 40%).

Imponibile Aliquota lavoratore Aliquota datore di lavoro Totale Aliquota di calcolo dei punti
Fascia 1: tra € 0 e 3.428 (1 volta il tetto massimo della Sécurité Sociale) 3,15% 4,72% 7,87% 6,2%
Fascia 2: tra € 3.428 e 27.424 (8 volte il tetto massimo della Sécurité Sociale) 8,64% 12,95% 21,59% 17%

L’aliquota di applicazione (o aliquota effettiva) corrisponde all’aliquota contributiva contrattuale (o aliquota di calcolo dei punti) moltiplicata per 127. I punti attribuiti ai lavoratori a fronte dei contributi pagati (parte a carico del lavoratore + parte a carico del datore di lavoro) vengono calcolati sui contributi che risultano dall’applicazione dell’aliquota di calcolo dei punti. L’eccedente contributivo prodotto dall’aliquota di applicazione contribuisce al finanziamento del regime Agirc-Arrco.

Vengono prelevati ancora altre contribuzioni, due o tre, a seconda che il lavoratore sia quadro o no:

  • CEG: contribuzione di equilibrio generale, destinata a compensare le spese dei pensionamenti prima dei 67 anni,
  • la CET: contribuzione di equilibrio tecnico che si applica ai dipendenti con stipendio superiore al tetto massimo della Sécurité Sociale,
  • Apec (Associazione per l’occupazione del personale quadro).

Vedasi anche: tabella delle aliquote e dei massimali contributivi di sicurezza sociale

2 – Acquisizione dei punti

Le pensioni complementari vengono calcolate in “punti”.

Per determinare i punti vengono presi in considerazione non solo i punti acquisiti grazie ai contributi ma anche quelli attribuiti senza versamento di contributi, cioè:

  • periodi lavorativi anteriori all’applicazione del regime pensionistico,
  • periodi di inabilità al lavoro di durata superiore ai 60 giorni consecutivi per i quali l’interessato ha percepito indennità giornaliere per malattia, maternità o per infortuni sul lavoro,
  • periodi di percezione di pensione d’invalidità,
  • periodi di percezione di indennità di disoccupazione.

Entrano nel computo dei punti pensione tre elementi: l’imponibile contributivo, l’aliquota di calcolo dei punti e il prezzo del punto.

Numero di punti = Imponibile previdenziale x Aliquota di acquisizione dei punti / Prezzo del punto

3 – Definizione della pensione

Età

La possibilità di avere una pensione integrativa ad aliquota piena è concessa:

  • a chi abbia compiuto l’età pensionabile, ovvero i 62 anni, e maturato il numero di trimestri richiesto per la pensione di base ad aliquota piena.
  • a chi abbia compiuto un’età minima, compresa tra i 65 e i 67 anni, a seconda dell’anno di nascita, indipendentemente dall’anzianità lavorativa.

È possibile usufruire di pensione integrativa prima dei 62 anni ad aliquota piena a condizione che la pensione di base risulti da lunga carriera lavorativa o da incapacità permanente.

Importo

Il regime unificato Agirc-Arrco ha istaurato, il 1° gennaio 2019, un dispositivo di maggiorazione/minorazione temporanea dell’importo della pensione destinato ad incoraggiare il proseguimento dell’attività al di là dell’età di maturazione dei requisiti per accedere alla pensione ad aliquota piena.

Tale dispositivo si applica solamente alle persone nate dal 1° gennaio 1957 in poi che soddisfino le condizioni per accedere alla pensione Agirc-Arrco ad aliquota piena dopo il 1° gennaio 2019.

Le tre situazioni di maggiorazione/minorazione sono:

  • Richiesta di pensione integrativa alla data di accesso all’aliquota piena nel regime di base: applicazione della minorazione del 10 % dell’importo della pensione integrativa per 3 anni. La pensione cessa di essere ridotta quand il pensionato compie 67 o più anni.
  • Richiesta di pensione integrativa un anno dopo la data di accesso all’aliquota piena nel regime di base: la minorazione non è applicata; viene concessa la totalità della pensione integrativa.
  • Richiesta di pensione integrativa almeno due anni dopo la data di accesso alla pensione ad aliquota piena nel regime di base: maggiorazione di pensione integrativa per un anno pari a:
    • il 10% se la liquidazione della pensione integrativa viene ritardata di due anni,
    • il 20% se viene ritardata di tre anni,
    • il 30% se viene ritardata di quattro anni.

L’importo lordo della pensione integrativa è calcolato come segue:

  • Importo lordo della pensione = Totale dei punti x Valore del punto
  • Il 1° novembre 2019 il valore del punto AGIRC-ARRCO era di € 1,2714.

L’importo della pensione è proporzionale ai redditi da lavoro dell’insieme della carriera e non solo, come nel regime di base, ai redditi dei 25 anni migliori.

4 – Maggiorazioni per carichi di famiglia

Esistono due maggiorazioni sulla base dei figli:

  • la maggiorazione per coniuge a carico,
  • la maggiorazione per figli nati o allevati. Le maggiorazioni per figli a carico non sono cumulabili con le maggiorazioni per figli nati o allevati. Entrambi i genitori possono usufruire di maggiorazioni sulla pensione integrativa.

Chi possiede i requisiti per ottenere tutt’e due i tipi di maggiorazione riceve la maggiorazione più elevata.

Ulteriori informazioni: www.agirc-arrco.fr

5 – Pensione di reversibilità

Coniuge superstite

Il coniuge superstite, o l’ex coniuge superstite, non risposato, possono usufruire di una pensione di reversibilità. Né il Pacs né la convivenza more uxorio permettono di accedere alla pensione di reversibilità.

Requisiti d’età:

  • senza requisiti anagrafici se al momento della morte dell’assicurato l’interessato ha due figli a carico oppure è invalido,
  • dai 55 anni in poi se la morte del lavoratore o del pensionato è sopravvenuta in data non precedente il 1° gennaio 2019,
  • Se la morte è sopravvenuta prima, si applicano i requisiti di età previsti dai precedenti regimi Agirc e Arrco:
  • Dai 55 anni in poi per la pensione di reversibilità Arrco se la morte del lavoratore o del pensionato è sopravvenuta in data non precedente il 1° luglio 1996,
  • Dai 60 anni in poi per la pensione di reversibilità Agirc se la morte del lavoratore o del pensionato è sopravvenuta in data non precedente il 1° marzo 1994. L’età può essere anticipata a 55 anni: in tale caso, la pensione di reversibilità Agirc viene minorata, salvo se l’interessato percepisce una pensione di reversibilità del regime di base.

Contrariamente al regime di base, la pensione di reversibilità non è subordinata a requisiti reddituali.

L’importo della pensione ammonta al 60% dei diritti acquisiti nel regime dal coniuge deceduto.

Orfani

Nel regime Agirc-Arrco l’orfano di entrambi i genitori può percepire una pensione di reversibilità:

  • se ha meno di 21 anni alla data della morte dell’ultimo genitore,
  • o se ha meno di 25 anni ed è a carico dell’ultimo genitore al momento del decesso,
  • oppure, senza limiti di età, se è stato riconosciuto invalido prima dei 21 anni, a prescindere dall’età al momento del decesso.

L’orfano può percepire una pensione a titolo di entrambi i genitori.

Se la morte dell’ultimo genitore è sopravvenuta in data non precedente al 1° gennaio 2019, l’importo della pensione di reversibilità per gli orfani Agirc-Arrco è pari al 50% dell’importo spettante per un genitore o per entrambi.

Se la morte dell’ultimo parente è sopravvenuta in data precedente al 1° gennaio 2019:

  • Pensione di reversibilità Arrco per gli orfani: il 50% dell’importo spettante.
  • Pensione di reversibilità Agirc per gli orfani: il 30 % dell’importo spettante.

STORIA DELLA SICUREZZA SOCIALE SVIZZERA

Unternavigation

 

Vecchiaia

La questione di come garantire un reddito adeguato alle persone anziane è oggetto di intense controversie per tutto il 20° secolo. Visti le ingenti risorse che mobilita e il numero di persone che ne dipendono, la previdenza per la vecchiaia è uno dei punti nevralgici del sistema di sicurezza sociale.

 

La presa a carico della vecchiaia prima del 1914

Nella seconda metà del 19° secolo, in seguito a una prima fase di invecchiamento demografico, occorre ridefinire la posizione delle persone anziane nella società svizzera. In questo periodo, la questione delle pensioni è strettamente legata a quella dell’invalidità o della malattia, due rischi che aumentano con l’età e accrescono conseguentemente l’incertezza di poter conseguire un reddito sufficiente. L’interrogativo di come garantire un’esistenza adeguata alle persone anziane emerge allora come uno degli aspetti fondamentali della questione sociale. Prima del 1914, infatti, esistono solo pochissime casse pensioni presso le amministrazioni pubbliche e qualche impresa all’avanguardia. Alcuni Cantoni, come Vaud e Neuchâtel nel 1907, predispongono sistemi di risparmio facoltativi per la pensione e le organizzazioni caritative forniscono un aiuto mirato alle persone anziane indigenti o invalide. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle persone anziane lavora fino alla morte e può contare esclusivamente sul sostegno dall’assistenza pubblica e della famiglia. Non esiste ancora, infatti, il concetto di pensionamento come l’inizio di una fase specifica della vita, con una forma di  reddito regolare. 

Le basi per il dibattito sulle pensioni sono poste a partire dagli anni 1890. Se la necessità di agire a favore delle persone anziane è pressoché incontestata, la gamma di opzioni possibili in materia di previdenza per la vecchiaia è molto ampia: occorre approntare un’assicurazione per la vecchiaia o accontentarsi di prevedere prestazioni assistenziali nei casi difficili e, di conseguenza, incoraggiare le persone a premunirsi individualmente contro gli imprevisti della vecchiaia, in particolare mediante il risparmio? Chi deve essere incaricato dell’organizzazione di questa forma di aiuto: lo Stato federale, i Cantoni, le imprese o le singole persone? Si può finanziare un tale programma con le imposte, con i contributi riscossi sui salari o con i redditi da risparmio? Quale sarà il livello delle prestazioni versate e come si potrà garantire la perennità del sistema adottato? Questi interrogativi sono una costante nel corso del 20° secolo e lo rimangono anche all’inizio del 21°. Tuttavia, la previdenza per la vecchiaia è relegata in secondo piano tra il 1890 e il 1914, un periodo in cui i dibattiti sulla sicurezza sociale si concentrano sull’assicurazione contro gli infortunil’assicurazione malattie. Dopo una breve interruzione dovuta alla Prima Guerra mondiale, la questione delle pensioni torna rapidamente al centro dell’agenda politica. 

L’affermazione delle casse pensioni e il progetto AVS, 1918-1938

Alla fine della Grande Guerra, l’istituzione di un’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è una delle principali rivendicazioni del movimento operaio, in particolare in occasione dello sciopero generale del 1918. Il progetto di una tale assicurazione avrà un destino tormentato nel periodo tra le due Guerre mondiali. I primi tentativi di istituire un sistema di pensioni a livello federale risalgono al 1919, ma si dovrà attendere fino al 1925 perché una revisione costituzionale spiani la strada a un progetto di legge. Quest’ultimo è elaborato sotto l’egida del consigliere federale radicale Edmund Schulthess nella seconda metà degli anni 1920. Noto con il nome di «Lex Schulthess», il progetto per un’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è accolto nel 1929 dalle Camere federali, ma non supera lo scoglio del referendum, lanciato dagli ambienti conservatori ostili all’assicurazione sociale: la Lex Schulthess è respinta il 7 dicembre 1931. Tra il 1918 e il 1931, il progetto è già rielaborato più volte, in particolare per ridurre gli importi delle rendite previste e abbandonare il pacchetto relativo all’introduzione di un’assicurazione invalidità. La questione del finanziamento parziale delle rendite mediante le imposte costituisce uno dei punti più controversi nei dibattiti e suscita una serie di resistenze in seno ai partiti borghesi, reticenti di fronte all’eventualità di un maggiore intervento della Confederazione. Un’altra fonte di timori, soprattutto negli ambienti padronali, è la questione della collaborazione o della concorrenza tra il futuro sistema pensionistico federale e gli enti previdenziali esistenti. La Lex Schulthess finisce quindi con il prevedere rendite molto basse, in modo da non comportare alcuna concorrenza con le prestazioni delle casse pensioni, e un finanziamento basato essenzialmente sui contributi salariali e quelli provenienti dalle imposte sul tabacco e sull’alcol. 

Se il primo progetto sull’AVS subisce un netto fallimento, la situazione delle casse pensioni è ben diversa. L’ambito della previdenza privata registra infatti una prima fase di espansione nell’immediato primo Dopoguerra e resta praticamente estranea alle controversie che interessano il progetto federale. Le casse pensioni controllate dai datori di lavoro o gestite dagli assicuratori sulla vita si sviluppano a livello decentralizzato, favorite dalle esenzioni fiscali e dal loro crescente impiego per controllare e fidelizzare la manodopera. I rappresentanti delle casse pensioni esistenti hanno opinioni contrastanti sulla Lex Schulthess, ma il suo fallimento nel 1931 lascia un vuoto che andrà a loro vantaggio, consentendo loro di continuare a sviluppare le proprie casse senza dover temere alcuna concorrenza dello Stato. Queste tendenze contrastanti (l’espansione della previdenza privata da un lato e il fallimento dell’assicurazione sociale dall’altro) segneranno le tappe successive dello sviluppo della previdenza per la vecchiaia, prefigurazione del carattere misto del sistema pensionistico che si consoliderà nella seconda metà del 20° secolo.

L’AVS come «evento del secolo», 1938-1948

Il plebiscito trionfale a favore dell’AVS del 6 luglio 1947 (80 % di voti favorevoli, con una partecipazione del 79 %) passa alla storia come l’«evento del secolo» in Svizzera. L’AVS diventa infatti rapidamente il simbolo identitario dello Stato sociale svizzero, un successo tutt’altro che scontato alla vigilia della Seconda Guerra mondiale

Nel 1941 la manciata di AVS cantonali esistenti copre appena il 5 per cento della popolazione e l’invecchiamento demografico fa emergere l’insufficienza delle strutture d’aiuto e delle iniziative delle organizzazioni caritative disponibili. A partire dal 1938, una mozione del consigliere nazionale radicale Arnold Saxer riporta all’ordine del giorno la questione della realizzazione dell’AVS. Nel 1939, però, nell’ambito della protezione sociale si dà priorità alle indennità per perdita di guadagno (IPG) per i soldati mobilitati. È solo nel corso del 1943, in un contesto segnato dalla svolta della guerra a favore degli Alleati e dal moltiplicarsi dei progetti di sicurezza sociale a livello internazionale, come il Piano Beveridge in Gran Bretagna, che l’AVS torna al centro dell’agenda politica. Sull’onda della popolarità delle IPG, diverse iniziative cantonali e l’iniziativa federale «Vecchiaia assicurata» (che gode di un ampio sostegno politico) si esprimono a favore di una rapida introduzione dell’AVS. Da questo momento in poi, i tempi si accelerano. Nel 1944, il radicale Walther Stampfli, consigliere federale incaricato della questione, riunisce le varie richieste provenienti da più parti e fa redigere in seno all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali un progetto di legge sull’AVS che riprende le strutture (casse di compensazione) e il sistema di finanziamento mediante contributi salariali (principio di ripartizione) delle IPG. In base al principio di ripartizione le entrate correnti, sostanzialmente costituite dai contributi versati dagli assicurati in funzione del salario, finanziano direttamente le prestazioni assicurative. La legge è accolta alla fine del 1946 dall’Assemblea federale e trionfa nel 1947 contro un referendum della destra conservatrice. Anche diversi altri Paesi dell’Europa occidentale introducono dopo il 1945 rendite di base, finanziate mediante contributi in funzione del salario o tramite il gettito fiscale.

Il successo dell’AVS è dovuto in particolare al fatto che questo nuovo programma sociale non mette in discussione gli istituti di previdenza esistenti. Al contrario, l’entità modesta delle pensioni federali (nel 1948 pari a circa il 10 % del salario di un operaio di fabbrica) servirà da trampolino di lancio per le casse pensioni, che registreranno una nuova fase di espansione nel corso della Seconda Guerra mondiale. Ancora una volta, il mondo delle casse pensioni, fulcro della politica sociale padronale, si evolve dietro le quinte. Pur essendo oggetto di dibattiti appassionati tra gli esperti, la ripartizione dei compiti tra un’AVS minima e istituti di previdenza che propongono prestazioni complementari non è esplicitamente menzionata nella legge. Arrivare a una tale impostazione costituisce dunque un obiettivo fondamentale non solo per Walther Stampfli, ma anche per gli assicuratori sulla vita, che ritengono accettabile solo un’AVS in grado di garantire l’autonomia e lo sviluppo della previdenza privata. 

L’estensione delle pensioni e il principio dei tre pilastri, 1949-1985

Nei decenni di crescita del Dopoguerra, si assiste a uno sviluppo parallelo della previdenza per la vecchiaia pubblica e di quella privata. La sfida principale di questo periodo è la delimitazione e la ripartizione dei compiti tra questi due ambiti.Per quanto riguarda l’AVS, si discute su come aumentare la modesta rendita di base. A partire dagli anni 1950-1960, anche altri Paesi dell’Europa occidentale si chiedono come si possa innalzare il modesto livello delle assicurazioni statali di base per la previdenza per la vecchiaia tramite assicurazioni complementari. Le misure adottate variano da Paese a Paese. In Francia le rendite vengono integrate con “regimi speciali”, che si differenziano a seconda del settore e dell’impresa in questione. Sia le rendite di base che quelle complementari sono finanziate in base al principio di ripartizione. Anche Germania, Austria e Italia optano per questo sistema per le rendite complementari. I Paesi Bassi e la Gran Bretagna scelgono invece, come la Svizzera, la via delle casse pensioni, gestite da singole imprese o amministrate da società di assicurazione sulla vita. In questo sistema i contributi alle casse pensioni accumulati in base al principio di capitalizzazione vengono investiti per poter finanziare le rendite future. Anche nei Paesi scandinavi la capitalizzazione riveste un ruolo importante, ma i fondi previdenziali sono controllati direttamente dallo Stato.

Tra il 1951 e il 1975, l’AVS è oggetto di otto revisioni, che determinano un miglioramento delle prestazioni (le rendite passano da circa il 10 % di un salario medio nel 1948 al 35 % nel 1975) e un aumento del livello dei contributi salariali, principale fonte di finanziamento delle pensioni federali. Tutte queste revisioni sono in parte dovute al fatto che, contrariamente a quanto accade in Paesi limitrofi quali la Germania (1957), si dovrà aspettare a lungo prima che le rendite dell’AVS siano adeguate al costo della vita (la prassi dell’«indicizzazione» delle rendite AVS risale al 1979). Questa fase di espansione dell’AVS è rimasta nella memoria collettiva come «ritmo Tschudi», dal nome del popolarissimo consigliere federale socialista Hans Peter Tschudi, a capo del Dipartimento federale dell’interno dal 1960 al 1973. Lo sviluppo dell’AVS contribuisce inoltre a quello della previdenza privata: il numero delle casse pensioni e dei loro affiliati aumenta regolarmente. Gli assicuratori sulla vita assumono quindi un ruolo centrale sul mercato della previdenza e gestiscono un numero crescente di casse pensioni, soprattutto per le piccole e medie imprese. 

L’espansione dell’AVS e delle casse pensioni contribuisce a modificare il concetto di vecchiaia nella società. La nozione di «vecchiaia indigente» che ha caratterizzato l’inizio del secolo è quindi progressivamente sostituita da quella di «vecchiaia assicurata». Con la diffusione generalizzata delle rendite, il «pensionamento» si afferma come l’inizio di una fase specifica della vita. Questa evoluzione profonda è accompagnata da maggiori richieste sociali nei confronti del sistema di previdenza per la vecchiaia e da una discussione di fondo sulla sua auspicabile entità. Già nel 1965, l’introduzione delle prestazioni complementari all’AVS colma alcune lacune delle pensioni federali. Inizialmente presentate come misura transitoria, le prestazioni complementari mettono in evidenza il fatto che, nonostante l’ampliamento della previdenza, sono molte le persone che devono far fronte a ristrettezze economiche e precarietà. Le casse pensioni contribuiscono solo in parte a risolvere questo problema. Gli istituti di previdenza esistenti, infatti, si rivolgono allora a una cerchia ancora ristretta di salariati e salariate e assicurano solo poche donne e persone con redditi modesti. (Statistica

Le prestazioni dell’AVS devono restare a un livello minimo oppure, al contrario, essere estese in modo da rappresentare una parte più significativa dei redditi conseguiti in precedenza? Invece di sviluppare le pensioni statali, non bisognerebbe piuttosto generalizzare l’affiliazione alle casse pensioni? Queste due opzioni mettono potenzialmente in discussione la ripartizione informale dei compiti tra AVS e casse pensioni, facendo emergere al contempo la crescente interdipendenza tra questi due ambiti. Nel corso degli anni 1960, questi dibattiti si consolidano con l’insorgere del cosiddetto «principio dei tre pilastri». Quest’ultimo, sostenuto in particolare dai fautori della previdenza privata e soprattutto dagli assicuratori sulla vita, è volto a canalizzare lo sviluppo dell’AVS (primo pilastro), riaffermando al contempo il ruolo chiave delle casse pensioni (secondo pilastro) e della previdenza individuale (terzo pilastro). Questo principio si oppone in particolare alla nozione delle «pensioni popolari» che emerge nello stesso periodo nelle file dell’estrema sinistra e nell’ala sinistra del partito socialista. I progetti di «pensioni popolari» preconizzano un’estensione massiccia delle prestazioni AVS, criticano la gestione privata dei fondi previdenziali ed esigono una maggiore regolamentazione delle casse pensioni, se non addirittura la loro abolizione. Le pensioni popolari sono ben lungi dal trovare consenso unanime a sinistra: Hans Peter Tschudi e numerosi sindacati, che tengono particolarmente alla gestione paritetica delle casse, vi si oppongono fermamente. 

Tra il 1969 e il 1979, queste due prospettive antagoniste si affrontano in occasione di tre iniziative popolari contrastanti: una (sostenuta dalla destra, dagli assicuratori sulla vita e dal padronato) a favore dei tre pilastri e altre due (sostenute dalla sinistra) che propongono varianti delle pensioni popolari. Il controprogetto ufficiale elaborato da Hans Peter Tschudi accetta il principio di fondo dei tre pilastri, ovvero lo sviluppo di un secondo pilastro obbligatorio, proponendo al contempo un incremento significativo delle rendite AVS per contrastare le richieste dei fautori delle pensioni popolari. Il controprogetto è accettato dal Popolo con un risultato schiacciante il 3 dicembre 1972. 

Questa votazione ribadisce e consolida la ripartizione dei compiti tra l’AVS e la previdenza privata, ma non risolve la questione dell’attuazione concreta del secondo pilastro obbligatorio. Frenato dalla crisi economica, il progetto di legge iniziale è confrontato a una serie di resistenze da parte della lobby della previdenza privata, ben decisa a ridurre al minimo l’ingerenza statale nelle casse pensioni. La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) sarà approvata dall’Assemblea federale nel 1982 ed entrerà in vigore nel 1985. Si tratta di una legge quadro minima che, pur aumentando in modo significativo il numero di persone (soprattutto donne) assicurate dalle casse pensioni, preserva ampiamente l’autonomia di queste ultime, in termini sia di fissazione delle prestazioni che di collocamento dei fondi previdenziali. La legge non stabilisce nemmeno il livello minimo delle prestazioni che le casse pensioni devono fornire. 

 

Le pensioni e la politica della vecchiaia verso il terzo millennio

Dal 1985, l’impostazione di fondo del sistema della previdenza non ha subìto modifiche strutturali: il principio dei tre pilastri è ormai un punto fermo. Tuttavia, bisognerà attendere l’inizio del 21° secolo perché il futuro dell’AVS e quello della previdenza professionale siano presi in considerazione congiuntamente. In entrambi gli ambiti, la questione della perennità delle rendite assume un’importanza sempre maggiore nei dibattiti. 

Sul fronte dell’AVS, dalla metà degli anni 1970 si assiste a un doppio cambiamento di ritmo e di prospettiva. Contrariamente alle prime otto revisioni, accettate a ritmo sostenuto tra il 1948 e il 1972, all’insegna dell’espansione delle pensioni federali, le tre revisioni successive sono infatti distanziate nel tempo e si concentrano sul miglioramento delle prestazioni (soprattutto per tener meglio conto dei percorsi di vita delle donne nell’AVS) e, dal 2000, su misure di risparmio. Il rallentamento generale della crescita, l’accentuarsi dell’invecchiamento demografico e la reviviscenza di una critica liberale della sicurezza sociale influenzano notevolmente i dibattiti. Contrariamente alle revisioni precedenti, inoltre, le ultime tre suscitano una conflittualità crescente: dopo un primo referendum contro la 9a revisione dell’AVS (accettata nel 1979), la 10a dura oltre un decennio e provoca intense controversie. L’aumento dell’età di pensionamento delle donne, proposto dalla consigliera federale socialista Ruth Dreifuss come contromisura necessaria per compensare il significativo miglioramento della situazione delle donne nel sistema federale, fa dunque parte di un pacchetto di riforme che sarà accettato solo nel 1995. Le misure di risparmio proposte nel quadro dell’11a revisione dell’AVS dal consigliere federale radicale Pascal Couchepin incontrano un’opposizione durissima: anch’essa contrastata con il referendum dalla sinistra e dai sindacati, l’11a revisione è respinta prima dal Popolo nel 2004 e poi dal Parlamento nel 2010. A dispetto di questi ostacoli, l’AVS dà prova di grande stabilità, malgrado le crisi economiche, l’invecchiamento demografico e il raddoppio del numero di beneficiari di rendite (che passa da 1 a 2 milioni tra il 1980 e il 2010). Tra il 1975 e il 2005, le uscite dell’AVS segnano un aumento di meno del 20 per cento, passando dal 5,6 al 6,6 per cento del PIL. 

Fino agli anni 2000, l’ambito della previdenza professionale prosegue il suo sviluppo fuori dall’agenda politica. Tra il 1978 e il 2008, il numero di persone affiliate a una cassa pensioni passa dal 50 all’85 per cento della popolazione attiva e quello dei beneficiari di una rendita LPP da 300 000 a 900 000 persone (rispettivamente, il 30 e il 50 % dei beneficiari di una rendita AVS). Questo aumento di oneri spiega la crescita delle spese legate alla LPP: dal 2,8 per cento del PIL nel 1975, queste aumentano di oltre il doppio, fino ad arrivare al 7,7 per cento nel 2005, superando così quelle dell’AVS. Nello stesso periodo, il numero di casse pensioni si riduce a un quarto (da 10 000 a 2400) e i fondi previdenziali s’impongono come investitori istituzionali indispensabili. In trent’anni, il patrimonio delle casse passa quindi da 82 (il 54 % del PIL) a 660 miliardi di franchi (123 %). Dal 2000, l’affermazione della previdenza professionale e la sua importanza crescente nel sistema pensionistico contribuiscono a una sempre maggior politicizzazione, in un contesto caratterizzato dall’invecchiamento demografico e da una forte instabilità dei mercati finanziari. Nel 2003, la 1a revisione della LPP, che propone al contempo un migliore accesso alla previdenza per le persone con salari modesti e una prima riduzione dell’aliquota di conversione per il calcolo delle rendite, è approvata senza referendum.Nel 2010, una nuova riduzione dell’aliquota di conversione suscita un’ampia opposizione della sinistra e fallisce in votazione popolare. A lungo confinati a settori tecnocratici e specializzati, i parametri della LPP sono ormai al centro di intense controversie. 

Le interazioni tra AVS e casse pensioni (la previdenza individuale resta un ambito marginale) sono una costante della storia centenaria della previdenza per la vecchiaia. Eppure, questi due settori sono stati raramente trattati insieme nell’arena politica. In questa prospettiva, il progetto di riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» proposto nel 2013, che prevede una riforma congiunta del primo e del secondo pilastro, mette in evidenza la necessità che i dibattiti sul futuro delle pensioni siano condotti in modo sempre più parallelo e coordinato. Questo progetto di riforma, che propone un aumento dell’imposta sul valore aggiunto, la flessibilizzazione del pensionamento, un innalzamento dell’età di pensionamento per le donne e una riduzione dell’aliquota minima di conversione nel secondo pilastro, viene respinto dal Popolo nel settembre del 2017. Dopo il fallimento dell’11a revisione dell’AVS, ci si ritrova in una situazione di stallo delle riforme.

> La previdenza per la vecchiaia in cifre

 

Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Matthieu Leimgruber, Solidarity without the state? Business and the shaping of the Swiss welfare state, 1890–2000, Cambridge 2008; Matthieu Leimgruber, La doctrine des trois piliers: Entre endiguement de la securité sociale et financiarisation des retraites, 1972-2010, Yverdon 2010. HLS / DHS / DSS: Assicurazione vecchiaia e superstiti; Previdenza per la vecchiaia; Casse pensioni.

Regione Lazio

 

 

La Regione vicina
Dalla Regione nuove misure per essere vicini alle persone e alle imprese.

Vicini ai lavoratori fragili con il piano ‘Nessuno escluso’

Bonus tirocinanti. 600 euro per tirocinanti che abbiano dovuto interrompere o sospendere il tirocinio a partire dal 23 febbraio 2020 a causa dell’emergenza Covid19. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it dal 4 maggio

Bonus colf-badanti. Da 300 a 600 euro per lavoratori domestici che abbiano subito una sospensione o cessazione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid19 dopo il 23 febbraio. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it

Bonus sicurezza rider. 200 euro per i lavoratori digitali per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per proteggersi dal Covid-19. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it

Bonus disoccupati e sospesi dal lavoro. 600 euro come contributo per persone in stato di disoccupazione o sospensione dal lavoro che non percepiscano altra forma di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza). Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it dal 7 maggio

Bonus connettività studenti. 250 euro per un contributo una tantum a studenti universitari per acquisto di PC/Notebook, tablet, schede SIM, strumentazione per il collegamento a Internet acquistati dal 1° febbraio 2020. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it

Per tutte le info vai su regione.lazio.it/nessunoescluso

Cultura, 8 milioni: contributi per lavori di ristrutturazione degli spazi culturali e per il funzionamento e le attività di musei, biblioteche, archivi, istituti culturali ed ecomusei. Risorse anche per le librerie indipendenti e a disposizione Buoni Libro spendibili presso le librerie indipendenti del Lazio destinati ai possessori della Lazio Youth Card. Info qui: regione.lazio.it/regionevicina

Cinema e spettacolo dal vivo

2 milioni di euro per l’efficientamento energetico e l’adozione di tecnologie digitali di sale teatrali e cinematografiche e sostegno all’affitto delle sale cinematografiche fino a un massimo del 40% dell’importo complessivo. Info qui: regione.lazio.it/regionevicina

1 milione per il sostegno all’affitto dei teatri privati fino a un massimo del 40% dell’importo complessivo e oltre 2 milioni di euro per i progetti annuali di spettacolo dal vivo che potranno svolgersi anche in streaming e mediante supporti digitali. Info qui: regione.lazio.it/regionevicina

Per conoscere tutte le altre misure economiche che la Regione sta mettendo in campo per far fronte all’emergenza vai qui: regione.lazio.it/regionevicina

Usura, 400mila euro di contributi a fondo perduto per rafforzare le misure già esistenti nella lotta a usura ed estorsione e fino a 3mila euro per famiglie e Pmi del Lazio vittime di usura o di estorsione a causa dell’emergenza Covid-19. Info: https://bit.ly/2WFS1vq

Vitamina G. Hai tra i 18 e i 35 anni e vuoi migliorare il territorio e la comunità in cui vivi?vCon Vitamina G puoi mettere in pratica la tua idea e trasformarla in un progetto con un contributo a fondo perduto fino a 25 mila euro. Per info vai su regione.lazio.it/vitaminag

Da oggi lunedì 11 maggio partiranno 300 mila test sierologici per effettuare l’indagine di sieroprevalenza su tutti gli operatori sanitari, delle forze dell’ordine, e sul personale e gli ospiti delle Rsa. È la più grande indagine di sieroprevalenza che si svolge in Italia: https://bit.ly/2SJniN0
Inoltre, a partire dal prossimo giugno, lo Spallanzani INMI inizia la sperimentazione sull’uomo del vaccino contro il covid. Dalla Regione investiti 5 milioni di euro.

“Un Paese ci vuole”, il nuovo bando dedicato ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Fino al 15 luglio potranno presentare progetti per valorizzare il proprio patrimonio culturale e ambientale locale, materiale e immateriale. Il contributo regionale in c/capitale sarà pari al 100% del costo totale ammissibile fino ad un importo pari a 40 mila euro per ciascuna proposta. Maggiori info qui: https://bit.ly/3diVW81

Attivo un nuovo servizio di assistenza psicologica per i cittadini. A disposizione il numero verde 800.118.800 Info su salutelazio.it/sostegno-psicologico

Fase 2: qui trovi le risposte alle domande più frequenti: https://bit.ly/2xG9ECL

Hai già scaricato la nuova App LAZIODRCOVID? Ora è attiva anche per tutti i cittadini che vogliono entrare in contatto con il proprio medico di famiglia da remoto. Info qui: https://bit.ly/2vFnpAM

 

 

Per restare sempre aggiornato sulle iniziative della Regione Lazio puoi seguire la pagina Facebook, l’account Twitter o il canale Linkedin

 

Questo messaggio viene inviato in osservanza della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018. Precisiamo che nella realizzazione di un eventuale file allegato sono state osservate tutte le norme di sicurezza al fine di garantire che il file sia libero da virus. Tuttavia, Internet non garantisce la totale neutralità dal punto di vista dei virus e affini, pertanto si declina ogni responsabilità in relazione alla trasmissione delle nostre e-mail. Per ogni necessità può scrivere all’indirizzo newsletter@regione.lazio.it. Se non è più interessato a ricevere la newsletter, può effettuare la cancellazione tramite il link apposito cancellami dalla lista.

Privacy © 2016 Regione Lazio

Beata Vergine Maria di Fatima

 

Beata Vergine Maria di Fatima


Nome: Beata Vergine Maria di Fatima
Titolo: Apparizione
Ricorrenza: 13 maggio
Tipologia: Commemorazione
Sito ufficiale: www.fatima.pt

Era il 13 maggio 1917 quando Lucia, Francesco e Giacinta, tre ragazzi di 10, 9 e 7 anni di un paesino di nome Fatima in Portogallo, videro su un leccio «una signora tutta vestita di bianco, più splendente del sole».

Il suo volto era molto bello, dalle mani giunte in atto di preghiera pendeva il rosario. La bianca Signora chiese ai ragazzi di tornare in quel luogo ogni tredici del mese da maggio a ottobre. Nel corso delle apparizioni, sei in totale, la Vergine, tramite i ragazzi, invitò pressantemente gli uomini alla preghiera, alla conversione e alla penitenza.

La Madonna rivelò inoltre tre segreti da far conoscere a tempo opportuno. I primi due riguardavano i ragazzi stessi, due dei quali, Francesco e Giacinta, furono presto chiamati alla casa del Padre. Il terzo segreto, invece, venne messo per iscritto da suor Lucia nel 1944 e venne reso pubblico nell’anno 2000 per volontà di Giovanni Paolo II, che all’intercessione della Madonna di Fatima attribuiva la sua sopravvivenza all’attentato del 13 maggio 1981.

Secondo quanto scriveva suor Lucia nel suo libro I ricordi, la Madonna fece vedere ai ragazzi l’orrore dell’inferno per mostrare il pericolo che incombeva sugli uomini. Vi si poteva sfuggire diffondendo nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria, che sconfiggerà i persecutori della Chiesa che uccidono il Papa, i vescovi, i fedeli.

Il cuore immacolato di Maria è totalmente impregnato dell’atteggiamento di accettazione del piano di Dio. La devozione al cuore immacolato significa accogliere e far proprio il piano di salvezza di Dio. È questo, secondo quanto scrisse l’allora cardinal Ratzinger, il senso vero del segreto e delle apparizioni di Fatima.

Dopo un’approfondito esame da parte del Vescovo Don José Alves Correia da Silva, il 13 ottobre del 1930 le apparizioni di Fatima vengono riconosciute ufficialmente annunciando i seguenti messaggi:

Dichiariamo degne di credenza, le visioni dei bambini pastori della Cova da Iria, avvenute nella parrocchia di Fátima, in questa diocesi, dal 13 maggio al 13 ottobre 1917

Permettiamo ufficialmente il culto della Madonna di Fátima

Nel corso degli anni successivi alle apparizioni furono costruiti una basilica e alcuni conventi, Fatima diventò uno dei più famosi e importanti santuari al mondo.

Madonna di Fatima

CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO della B.V. MARIA di FATIMA

Vergine Santa, Madre di Gesù e Madre nostra, che sei apparsa a Fatima ai tre pastorelli per recare al mondo un messaggio di pace e di salvezza, io mi impegno ad accogliere questo tuo messaggio.

Mi consacro oggi al tuo Cuore Immacolato, per appartenere così più perfettamente a Gesù. Aiutami a vivere fedelmente la mia consacrazione con una vita tutta spesa nell’amore di Dio e dei fratelli, sull’esempio della tua vita.

In particolare Ti offro le preghiere, le azioni, i sacrifici della giornata, in riparazione dei peccati miei e degli altri, con l’impegno di compiere il mio dovere quotidiano secondo la volontà del Signore.

Ti prometto di recitare ogni giorno il Santo Rosario, contemplando i misteri della vita di Gesù, intrecciati ai misteri della tua vita.

Voglio vivere sempre da vero figlio tuo e cooperare perchè tutti Ti conoscano e amino come Madre di Gesù, vero Dio e unico nostro Salvatore. Così sia. Ave Maria Cuore Immacolato di Maria, prega per noi.

SUPPLICA ALLA MADONNA DI FATIMA

per il 13 Maggio e il 13 Ottobre ore 12
Madonna di Fatima

O Vergine Immacolata, in questo giorno solennissimo, e in quest’ora memoranda, in cui apparendo per l’ultima volta nelle vicinanze di Fatima a tre innocenti pastorelli, vi dichiaraste per la Madonna del Rosario e diceste d’essere venuta appositamente dal cielo per esortare i cristiani a cambiar vita, a far penitenza dei peccati e a recitare ogni giorno il S. Rosario, noi animati dalla vostra bontà veniamo a rinnovarVi le nostre promesse, a protestarVi la nostra fedeltà e ad umiliarVi le nostre suppliche. Volgete, o Madre amatissima, su di noi il vostro sguardo materno ed esauditeci. Ave Maria

1 O Madre nostra, nel vostro Messaggio ci avete prevenuti: «Una propaganda empia diffonderà nel mondo i suoi errori, suscitando guerre e persecuzione alla Chiesa. Molti buoni saranno martirizzati. Il S. Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno annientate». Tutto purtroppo si va tristamente verificando. La S. Chiesa, nonostante le immense effusioni di carità sulle miserie accumulate dalle guerre e dall’odio, viene combattuta, oltraggiata, coperta di scherno, impedita nella sua divina missione. I fedeli con parole mendaci, ingannati e travolti nell’errore dai senza Dio. O Madre tenerissima, pietà di tanti mali, date forza alla S. Sposa del vostro Divin Figliolo, che prega, combatte e spera. Confortate il S. Padre; sostenete i perseguitati per la giustizia, date coraggio ai tribolati, aiutate i Sacerdoti nel loro ministero, suscitate anime d’Apostoli; rendete fedeli e costanti tutti i battezzati; richiamate gli erranti; umiliate i nemici della Chiesa; conservate i fervorosi, rianimate i tiepidi, convertite gli infedeli. Salve Regina

2 O Madre benigna, se l’umanità si è allontanata da Dio, se errori colpevoli e perversioni morali col disprezzo dei divini diritti e l’empia lotta contro il S. Nome, hanno provocato la Divina Giustizia, noi non siamo senza colpa. La nostra vita cristiana non è ordinata secondo gli insegnamenti della Fede del Vangelo. Troppa vanità, troppa ricerca del piacere, troppa dimenticanza dei nostri eterni destini, troppo attaccamento a ciò che passa, troppi peccati, hanno giustamente fatto gravare su di noi il pesante flagello di Dio. Diradate, o Madre, le tenebre del nostro intelletto, corroborate le nostre fiacche volontà, illuminateci, convertiteci e salvateci.

E pietà vi prenda anche delle nostre miserie, dei nostri dolori e dei nostri disagi per la vita quotidiana. O Madre buona, non guardate i nostri demeriti, ma la materna vostra bontà e venite in nostro soccorso. Otteneteci il perdono dei nostri peccati e dateci il pane per noi e le nostre famiglie: pane e lavoro, pane e tranquillità per i nostri focolari, pane e pace imploriamo dal vostro Cuore materno. Salve Regina

3 Si ripercuote nell’anima nostra il gemito del Vostro Cuore Materno: «Bisogna che si emendino, che domandino perdono dei peccati, che non offendano più Nostro Signore, che è già tanto offeso. Sì, è il peccato, causa di tante rovine. è il peccato che rende infelici i popoli e le famiglie, che semina di spine e di lacrime il sentiero della vita. O Madre buona, noi qui ai vostri piedi ne facciamo una promessa solenne e fervorosa. Ci pentiamo delle nostre colpe e siamo confusi nel terrore dei mali meritati in vita e nell’eternità. E invochiamo la grazia della S. Perseveranza nel buon proposito. Custoditeci nel vostro Cuore Immacolato per non cadere in tentazione. è questo il rimedio di salvezza che ci avete indicato. «Il Signore per salvare i peccatori, vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato».

Dunque al Vostro Cuore Immacolato Dio ha affidato la salvezza del nostro secolo. E noi in questo Cuore Immacolato ci rifugiamo; e vogliamo che tutti i nostri fratelli erranti e tutti gli uomini vi trovino asilo e salvezza. Sì, o Vergine Santa, trionfate nei nostri cuori e fateci degni di cooperare ai trionfi del vostro Cuore Immacolato nel mondo. Salve Regina

4 Permetteteci, o Vergine Madre di Dio, che noi rinnoviamo in questo momento la nostra Consacrazione e quella delle nostre famiglie. Sebbene tanto deboli noi promettiamo che lavoreremo, con l’aiuto Vostro, affinché tutti si consacrino al vostro Cuore Immacolato, che specialmente… (Trani) nostra diventi tutta un trionfo con la Comunione riparatrice nei primi sabati, con la consacrazione delle famiglie dei cittadini, con il Santuario, che dovrà sempre ricordarci le materne tenerezze della vostra Apparizione a Fatima.

E rinnovate su di noi e su questi nostri desideri e voti, quella materna Benedizione che ascendendo verso il Cielo, donaste al mondo.