Inps – Pagamento delle indennità di malattia, maternità, permessi ex art. 33 L. 104/92 e congedo straordinario per handicap

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Nuove indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il recente messaggio Inps (n. 28997/2010) tratta nuovamente la questione del pagamento diretto da parte dell’Istituto delle indennità di malattia, di maternità, dei permessi e del congedo straordinario retribuito per handicap, nei casi non compresi nelle disposizioni della legge 33/80.

L’Istituto previdenziale infatti, pressato dai quesiti provenienti dalle proprie sedi relativi a situazioni diversificate, aveva inoltrato un quesito al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in merito alla possibilità di procedere alla corresponsione diretta delle indennità di malattia, maternità, permessi ex L. 104/1992 e congedo straordinario anche nei casi in cui, per legge, detta corresponsione dovrebbe avvenire a cura del datore di lavoro.

Il Ministero, nell’interpello n. 9/2010 ha ribadito l’esclusione, salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di categoria, della corresponsione diretta agli aventi diritto da parte dell’Inps, poiché “non si ritiene possibile individuare ulteriori eccezioni alla disciplina vigente”.

Questa situazione ha comportato non poche difficoltà per i lavoratori ai quali non è stata corrisposta la prestazione economica da parte del datore di lavoro, nè l’Inps, finora, si è sostituito nel “pagamento diretto”, in caso di datore di lavoro inadempiente con l’avviamento di un percorso di contenzioso.            
Qualche giorno fa una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n. 5/11/2010) ha dettato ulteriori indicazioni per il pagamento diretto dell’Inps, nel caso di dimostrata mancata anticipazione delle summenzionate indennità  da parte del datore di lavoro  modificando l’indirizzo precedentemente assunto.

Le ipotesi nelle quali l’Inps può effettuare il pagamento diretto al lavoratore della prestazione economica dovuta sono:

– il datore di lavoro é stato sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);

– l’Inps sta effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione, anche in deroga;

– la Direzione provinciale del lavoro, accertato l’inadempimento del datore di lavoro, dispone il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps;

– l’omessa anticipazione riguarda eventi indennizzabili insorti nel corso dell’attività di azienda successivamente cessata;

– aziende tuttora attive che rifiutano espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto.

Inps – Pagamento delle indennità di malattia, maternità, permessi ex art. 33 L. 104/92 e congedo straordinario per handicapultima modifica: 2010-11-28T11:49:04+01:00da vitegabry
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