Archivi giornalieri: 23 novembre 2010

Danni alla persona – Esperienze giurisprudenziali – Malattie da amianto

NEWS

Associazione Bepi Ferro  – Convegno sui danni alla persona

Danni alla persona – Esperienze giurisprudenziali – Malattie da amianto

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Il convegno, organizzato dalla Fondazione vittime dell’amianto “Bepi Ferro” con il patrocinio della Cgil e del patroanto Inca di Padova, si terrà il 3 dicembre p.v. a Padova presso l’Auditorium Centro culturale S. Gaetano in Via Altinate 71.

L’iniziativa, come le tante altre promosse dall’Associazione che è sorta a Padova nel 2008, si pone l’obiettivo di fornire informazioni sulla tutela giuridica delle malattie neoplastiche dovute all’esposizione ad amianto.

Interverranno docenti universitari, legali e medici legali che  approfondiranno la tematica alla luce delle nuove esperienze giurisprudenziali in materia.

Al convegno parteciperà anche la Consulenza medico legale dell’Inca Cgil nazionale.

Locandina

Maxi sanzione per datori di lavoro che impiegano manodopera in nero

NEWS

Nuova circolare del Ministero del lavoro

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Con la circolare n. 38 del 12 novembre 2010 il Ministero del Lavoro fornisce  le prime istruzioni operative in materia di maxisanzione contro il lavoro sommerso.

Cambiano anche le sanzioni civili connesse all’impiego di personale irregolare e i soggetti competenti ad irrogare la sanzione. 

La circolare precisa che l’attuale formulazione normativa prevede due distinte ipotesi sanzionatorie: la prima riguarda il “lavoro nero”, ricorrente quando vengano impiegati lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che importa la sanzione da 1.500 a 12.000 euro.

La seconda ricorre quando il datore di lavoro ha regolarizzato il rapporto solo dopo l’instaurazione e solo in parte ed è attenuata, comportando una sanzione da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare.

Per quanto riguarda le sanzioni civili previdenziali connesse all’evasione dei contributi, in entrambe le ipotesi l’importo è aumentato del 50%. Le sanzioni civili si applicano nei casi in cui, al momento dell’accesso ispettivo, siano scaduti i termini per il pagamento dei contributi e dei premi con riferimento al periodo di lavoro irregolare

Al Senato un ddl per il lavoro delle donne

 

Un’azione positiva in favore delle donne

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Sono passati dieci anni dall’approvazione a Lisbona del programma Ue di riforme economiche che prevedeva entro il 2010 il raggiungimento del 60% dell’occupazione femminile.

I risultati però non sono confortanti. Oggi in Italia è al 46,1% (di 12 punti inferiore alla media europea) e non è stato centrato nemmeno l’obiettivo intermedio del 57% per il 2005. Il tasso d’occupazione femminile distribuito sul territorio mostra che la parte più significativa delle lavoratrici è concentrata al Centro e al Nord Italia (55,6% nel Nordovest e 56,9% nel Nordest) mentre nel Mezzogiorno è fermo al 30,8%.

Non solo. Le donne del Sud, anche le più giovani, in molti casi hanno smesso di cercare lavoro sfuggendo, così, alle rilevazioni del tasso di disoccupazione. Le statistiche, inoltre, ci informano che le donne in Italia sono più istruite dei maschi, ma difficilmente raggiungono ruoli direttivi. E anche quando ci riescono le loro retribuzioni sono pari a tre quarti circa di quelle dei loro colleghi maschi: una dirigente, infatti, guadagna mediamente il 26,3% in meno. La crisi economica in corso, infine, sta provocando un evidente arretramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione femminile.

Per fronteggiare questa situazione, è all’esame della commissione Finanze e tesoro di Palazzo Madama un disegno di legge presentato dall’opposizione che introduce un incentivo fiscale diretto a promuovere il lavoro delle donne. La misura, secondo i proponenti, “non può essere qualificata come discriminatoria in ragione del genere dei lavoratori, dal momento che essa è – tutt’al contrario – esplicitamente mirata a superare un assetto socioeconomico produttivo di effetti discriminatori a carico delle donne: essa può e deve dunque essere qualificata come ‘azione positiva’ volta a raggiungere un obiettivo al cui perseguimento la Repubblica italiana è vincolata dall’Unione europea”.

Il provvedimento prevede che, a parità di reddito percepito, il prelievo Irpef su quello della contribuente lavoratrice alla prima occupazione (lavoro dipendente o autonomo) sia significativamente inferiore a quello esercitato sul reddito identico del lavoratore maschio. Le aliquote Irpef, perciò, sono ridotte per i cinque periodi d’imposta successivi all’avvio dell’attività lavorativa. L’agevolazione è estesa anche alle donne che riprendono a lavorare dopo almeno tre anni di inattività. Il taglio, concentrato in prevalenza sul primo scaglione di reddito (fino a 15mila euro), comporta una riduzione d’imposta per tutti i redditi da lavoro, di qualunque natura e importo.

L’entità della riduzione, in rapporto al reddito netto, diventa maggiore per i redditi fino a 28mila euro, cioè per la fascia in cui si concentra a il maggior numero di contribuenti donne. Il beneficio, quindi, dovrebbe comportare un incremento del reddito disponibile di circa il 30% per i redditi sotto i 15mila euro, del 24% per quelli compresi tra 15mila e 28mila euro e del 15% per chi guadagna fino a 55mila euro, riducendosi ulteriormente per i redditi maggiori.

Infine, per le donne in posizione di particolare svantaggio territoriale o professionale (cioè residenti nelle aree o occupate nei settori in cui il tasso di partecipazione al lavoro è inferiore per almeno il 25% al tasso medio nazionale), è prevista, in aggiunta al regime fiscale agevolato, l’applicazione di una specifica detrazione forfettaria d’imposta sul reddito personale articolata secondo tre fasce di reddito, entro il limite dei 40mila euro annui.

da Rassegna.it

La rinosinusite come malattia professionale

Situazioni lavorative che espongono al freddo

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Nel recente Convegno dei medici INAIL è stata presentata una interessante relazione sulle  situazioni lavorative con esposizione al freddo, le cui conclusioni, assumono particolare valenza per la nostra attività di tutela.

Alle lavorazioni al freddo sono esposti diverse categorie di lavoratori come i lavoratori della grande distribuzione che operano in celle frigorifere nonché i banconisti (macellai);  lavoratori del comparto metalmeccanico che operano sulla analisi e controlli di qualità dei sistemi meccanici a basse temperature (ingegneri meccanici); lavoratori dell’edilizia (muratori, carpentieri) che operano sopratutto in alcune latitudini sfavorevoli e/o in zone montane; lavoratori dell’industria conserviera e dei surgelati (settore agroalimentare ma anche della pesca a bordo navi). 
La relazione ha posto particolare attenzione al tema della rinosinusite che può essere considerata una patologia a genesi multifattoriale. Particolari condizioni climatiche di freddo ed umidità, esposizione ad inquinanti atmosferici, fumo ecc. rappresentano condizioni in grado di modificare la motilità ciliare con conseguente riduzione dell’attività di clearance muco-ciliare e facile ristagno di secrezioni naso-sinusali favorendo la moltiplicazione virale e batterica nell’apparato respiratorio.
L’Autore conclude la sua relazione affermando che “sopratutto per quei lavoratori affetti da rinosinusite, che espletano lavori in celle frigorifere, se l’esposizione lavorativa è stata qualitativamente e quantitativamente valida (tempo di esposizione superiore almeno a 3 anni), se sono documentate in atti, ricadute e/o recrudescenza dei sintomi rinosinusitici riconosciuti con ITA, ricorrono gli estremi medico-legali come causalità diluita nel tempo, rappresentata da noxae lavorative intrinseche alla lavorazione stessa, per richiedere il riconoscimento di malattia professionale”.
Per giungere a tale conclusione l’Autore ricorda come: “ è ormai consolidata in materia di previdenza l’applicazione della regola contenuta nell’art. 41 c.p.  Il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio della equivalenza delle condizioni. Il rapporto causale con l’evento dannoso va riconosciuto ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta o remota, alla produzione dell’evento. Solo se può essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa di per sé sufficiente a produrre l’infermità deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”

35° 2010 numero newsletter-1.doc

Contratti pubblici: validità DURC

Contenuto

  • Con la circolare n. 35/2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto la validità trimestrale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nelle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche, ai fini dell’iscrizione all’Albo dei fornitori e per le attestazioni SOA. Il Ministero, pertanto, sulla base della determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 dell’Autorità di Vigilanza in materia di contratti pubblici, e tenuto conto delle recenti pronunce giurisprudenziali in merito, ha dettato le indicazioni sulla validità temporale del DURC in materia di contratti pubblici. Tali indicazioni sono illustrate in dettaglio nella circolare n. 145 del 17 novembre 2010.