La rinosinusite come malattia professionale

Situazioni lavorative che espongono al freddo

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Nel recente Convegno dei medici INAIL è stata presentata una interessante relazione sulle  situazioni lavorative con esposizione al freddo, le cui conclusioni, assumono particolare valenza per la nostra attività di tutela.

Alle lavorazioni al freddo sono esposti diverse categorie di lavoratori come i lavoratori della grande distribuzione che operano in celle frigorifere nonché i banconisti (macellai);  lavoratori del comparto metalmeccanico che operano sulla analisi e controlli di qualità dei sistemi meccanici a basse temperature (ingegneri meccanici); lavoratori dell’edilizia (muratori, carpentieri) che operano sopratutto in alcune latitudini sfavorevoli e/o in zone montane; lavoratori dell’industria conserviera e dei surgelati (settore agroalimentare ma anche della pesca a bordo navi). 
La relazione ha posto particolare attenzione al tema della rinosinusite che può essere considerata una patologia a genesi multifattoriale. Particolari condizioni climatiche di freddo ed umidità, esposizione ad inquinanti atmosferici, fumo ecc. rappresentano condizioni in grado di modificare la motilità ciliare con conseguente riduzione dell’attività di clearance muco-ciliare e facile ristagno di secrezioni naso-sinusali favorendo la moltiplicazione virale e batterica nell’apparato respiratorio.
L’Autore conclude la sua relazione affermando che “sopratutto per quei lavoratori affetti da rinosinusite, che espletano lavori in celle frigorifere, se l’esposizione lavorativa è stata qualitativamente e quantitativamente valida (tempo di esposizione superiore almeno a 3 anni), se sono documentate in atti, ricadute e/o recrudescenza dei sintomi rinosinusitici riconosciuti con ITA, ricorrono gli estremi medico-legali come causalità diluita nel tempo, rappresentata da noxae lavorative intrinseche alla lavorazione stessa, per richiedere il riconoscimento di malattia professionale”.
Per giungere a tale conclusione l’Autore ricorda come: “ è ormai consolidata in materia di previdenza l’applicazione della regola contenuta nell’art. 41 c.p.  Il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio della equivalenza delle condizioni. Il rapporto causale con l’evento dannoso va riconosciuto ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta o remota, alla produzione dell’evento. Solo se può essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa di per sé sufficiente a produrre l’infermità deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”

35° 2010 numero newsletter-1.doc

La rinosinusite come malattia professionaleultima modifica: 2010-11-23T11:42:50+01:00da vitegabry
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