Archivi giornalieri: 10 novembre 2010

n. 438 del 10 novembre 2010

NEWSLETTER LAVORO

n. 438 del 10 novembre 2010

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

   Il Collegato Lavoro                                                  

>    Parlamento: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Collegato Lavoro

E’ stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 262, la Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro). La norma diventerà operativa dal 24 novembre 2010.

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>    DPL Modena: la pagina dedicata al Collegato Lavoro

La Direzione provinciale del lavoro di Modena ha creato una pagina dedicata al Collegato Lavoro all’interno della quale, oltre alla Legge 183/2010, sono state inseriti gli approfondimenti e le leggi modificate dalla norma.

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ILO – Mercato del lavoro fragile

Cambio di rotta o coesione sociale a rischio

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Davanti a un “mercato del lavoro fragile”, caratterizzato da un persistente elevato livello di disoccupazione, una “stagnazione” della crescita dei posti di lavoro e da una diminuzione dei salari, l’Organizzazione internazionale del lavoro ha chiesto al G20 di concentrarsi maggiormente sulle “politiche a favore dell’occupazione produttiva e della crescita ad alta intensità di lavoro” nel corso del loro prossimo incontro a Seul, al quale dovrebbe prendere parte anche il direttore generale dell’Ilo, Juan Somavia.

In un aggiornamento statistico preparato in vista del vertice coreano, l’Ilo afferma che, rispetto al 2009, quest’anno la disoccupazione è aumentata in 10 paesi del gruppo dei 20, mentre per 8 paesi è diminuita. Al contrario, la maggior parte delle economie emergenti ha registrato un aumento dell’occupazione e una diminuzione della disoccupazione. L’organizzazione conferma che il numero di disoccupati nel mondo rimane al livello record di 210 milioni, 30 in più rispetto al periodo antecedente la crisi nel 2007, mentre i salari reali sono diminuiti in media del 4 per cento.

Le crescenti disuguaglianze di reddito e la debole, se non nulla, crescita dei salari della maggior parte dei lavoratori – si legge – si traducono fondamentalmente in una domanda aggregata insufficiente e in squilibri nel conto corrente della bilancia dei pagamenti”. Secondo i calcoli, entro il 2020 i paesi del G20 dovranno creare 21 milioni di posti di lavoro l’anno – circa la metà dei 44 milioni necessari a livello mondiale – soltanto per riuscire a compensare l’aumento della popolazione attiva.

“La disoccupazione non è l’unico problema – afferma Rafael Diez de Medina, direttore dell’Ufficio statistico dell’organizzazione, evidenziando come nelle economie ad alto reddito si sia registrata anche una diminuzione delle ore di lavoro e del tasso di partecipazione della forza lavoro, come anche un significativo aumento dei lavoratori scoraggiati. “Tutto ciò è abbastanza preoccupante, in quanto si tratta di aspetti che non rientrano nei dati sulla disoccupazione, ma che hanno un importante impatto in termini di coesione sociale”.

Rassegna.it

Rivalutazione delle rendite Inail nel settore industria e agricoltura

I nuovi importi

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Con quattro decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono state rivalutate le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010 nei settori industria, agricoltura e in favore di medici radiologi e tecnici radiologi autonomi.

La rivalutazione tiene conto della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta nell’anno 2009 rispetto all’anno 2008, calcolata dall’Istat, pari allo 0,75%.

Dal 1° luglio 2010, quindi, l’Inail dovrà procedere alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni a queste collegate.

In particolare, nel settore industria i nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita saranno i  seguenti:

limite minimo euro 14.456,40 (in precedenza euro 14.349,30);
limite massimo euro 26.847,60 (in precedenza euro 26.648,70).

Entro i predetti limiti saranno, pertanto, riliquidate le rendite in corso di godimento al 1° luglio 2010. Inoltre, per le quelle aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2009, alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione, a seconda del periodo in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale:
per il 2008 e precedenti = 1,0075
per l’anno 2009 e 1° semestre 2010  = 1,0000.

In agricoltura, la retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente, in godimento al 1° luglio 2010, è di euro 21.818.23.

Nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1° gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della Legge 26 febbraio 1982 n. 54, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale.

Inoltre, ai sensi dell’art. 14, lettera e), della Legge n. 243/1993 la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza dal 1° giugno 1993 in favore dei lavoratori di cui all’art. 205, comma primo, lettera b) del T.U. (autonomi), è di euro 14.456,40, pari, cioè, al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

Per i marittimi, invece, i nuovi massimali retributivi risultano i seguenti:

per i comandanti e capi macchinisti euro 38.660.54;
per i primi ufficiali di coperta e di macchina euro 32. 754.07;
per gli altri ufficiali euro 29.800.84.

L’ ”assegno per assistenza personale continuativa”, è elevato da euro 472,45 a euro 475,99 e l’assegno “una tantum” in caso di morte,  passa da euro 1.893,04 a euro 1907,24, per entrambi i settori industriale ed agricolo.

Sempre il 21 giugno 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha decretato – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010 – il nuovo importo da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

La retribuzione annua da assumersi a favore dei medici e dei loro superstiti, e’ fissata in euro 55.168,26 con  effetto  dal 1° luglio 2010.

 Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi la retribuzioni convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento dal 1° luglio 2010 è fissata in euro 24514,73 (eventi anno 2009 – 2010).