Rivalutazione delle rendite Inail nel settore industria e agricoltura

I nuovi importi

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Con quattro decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono state rivalutate le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010 nei settori industria, agricoltura e in favore di medici radiologi e tecnici radiologi autonomi.

La rivalutazione tiene conto della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta nell’anno 2009 rispetto all’anno 2008, calcolata dall’Istat, pari allo 0,75%.

Dal 1° luglio 2010, quindi, l’Inail dovrà procedere alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni a queste collegate.

In particolare, nel settore industria i nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita saranno i  seguenti:

limite minimo euro 14.456,40 (in precedenza euro 14.349,30);
limite massimo euro 26.847,60 (in precedenza euro 26.648,70).

Entro i predetti limiti saranno, pertanto, riliquidate le rendite in corso di godimento al 1° luglio 2010. Inoltre, per le quelle aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2009, alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione, a seconda del periodo in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale:
per il 2008 e precedenti = 1,0075
per l’anno 2009 e 1° semestre 2010  = 1,0000.

In agricoltura, la retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente, in godimento al 1° luglio 2010, è di euro 21.818.23.

Nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1° gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della Legge 26 febbraio 1982 n. 54, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale.

Inoltre, ai sensi dell’art. 14, lettera e), della Legge n. 243/1993 la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza dal 1° giugno 1993 in favore dei lavoratori di cui all’art. 205, comma primo, lettera b) del T.U. (autonomi), è di euro 14.456,40, pari, cioè, al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

Per i marittimi, invece, i nuovi massimali retributivi risultano i seguenti:

per i comandanti e capi macchinisti euro 38.660.54;
per i primi ufficiali di coperta e di macchina euro 32. 754.07;
per gli altri ufficiali euro 29.800.84.

L’ ”assegno per assistenza personale continuativa”, è elevato da euro 472,45 a euro 475,99 e l’assegno “una tantum” in caso di morte,  passa da euro 1.893,04 a euro 1907,24, per entrambi i settori industriale ed agricolo.

Sempre il 21 giugno 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha decretato – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010 – il nuovo importo da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

La retribuzione annua da assumersi a favore dei medici e dei loro superstiti, e’ fissata in euro 55.168,26 con  effetto  dal 1° luglio 2010.

 Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi la retribuzioni convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento dal 1° luglio 2010 è fissata in euro 24514,73 (eventi anno 2009 – 2010).

Rivalutazione delle rendite Inail nel settore industria e agricolturaultima modifica: 2010-11-10T08:33:19+01:00da vitegabry
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