Archivi giornalieri: 5 novembre 2010

Le scadenze di maggiore interesse



Nella pagina vengono evidenziate le scadenze di maggiore interesse.

Novembre 2010

Scade il 15 novembre il termine per la richiesta di rateizzazione del canone Rai per i pensionati Inpdap con reddito da pensione non superiore a 18 mila euro.

La domanda, che ha validità annuale, va presentata alla Sede Inpdap di competenza che provvederà a rateizzare il pagamento del canone Rai in un numero massimo di 11 rate senza l’applicazione degli interessi.

Pensioni: il pagamento
Rateizzazione canone Rai

I pensionati titolari di un reddito da pensione non superiore a 18.000 euro possono chiedere all’ente previdenziale, che eroga il relativo trattamento, di rateizzare il pagamento del canone annuale RAI in un numero massimo di 11 rate senza l’applicazione degli interessi (art. 38 legge n. 122 del 30 luglio 2010, di conversione del decreto legge n. 78 del 31 maggio).
Le disposizioni attuative relative sia all’individuazione dei termini e delle modalità di versamento delle trattenute, sia alle modalità di certificazione, sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Requisiti necessari
Condizione per poter accedere a tale forma di pagamento rateale sul trattamento pensionistico è che il richiedente sia titolare di:

  • un abbonamento alla televisione;
  • un trattamento pensionistico in essere alla data della scadenza per la presentazione della domanda;
  • un reddito complessivo da pensione di importo lordo pari o inferiore a € 18.000 riferito all’anno precedente a quello della richiesta. Per coloro che non erano titolari di pensione nell’anno precedente la richiesta, il reddito di riferimento è quello corrispondente alla rata mensile percepita all’atto della presentazione domanda, rapportata ad anno (13 mensilità).

 

Cosa fare
I pensionati che intendono usufruire della rateizzazione del canone Rai possono presentare annualmente all’ente previdenziale, in qualità di sostituto d’imposta, la relativa domanda entro il termine del 15 novembre dell’anno precedente quello cui l’abbonamento annuale si riferisce. La richiesta del pensionato va presentata alla Sede Inpdap di competenza e ha validità annuale.
Se il richiedente è titolare di due o più trattamenti pensionistici, che complessivamente non superano i 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori a condizione che la pensione su cui viene effettuata la trattenuta consenta il recupero del canone annuale.
In caso di cessazione di erogazione della pensione o nel caso non sia completata nel mese di novembre la rateizzazione dell’intero importo del canone, l’Inpdap provvederà a comunicare al pensionato o ai suoi eredi l’importo delle rate trattenute fino al momento della cessazione e l’eventuale importo residuo.
Le modalità di versamento del debito residuo sarà comunicato al pensionato dall’Agenzia delle Entrate.

Cosa fa l’Inpdap
L’inpdap comunica al pensionato, entro il 15 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della richiesta, l’accoglimento o il rigetto della domanda in caso di mancanza dei requisiti richiesti.
In caso di accoglimento della domanda, una volta effettuato l’intero pagamento del canone Rai, l’Istituto provvede a comunicare al pensionato, in sede di invio del Cud, che è stato assolto il pagamento del canone di abbonamento.

Documentazione

Dicembre 2010

È stata prorogata al 31 dicembre 2010  la sospensione dell’ammortamento di mutui e prestiti erogati dall’Inpdap
a dipendenti, iscritti e pensionati residenti nei comuni dell’Abruzzo colpiti dal terremoto.

Concorsi e Gare

Le scadenze relative ai bandi di Concorsi e di Gare sono consultabili nelle pagine Bandi nuovi della Sezione Concorsi e Gare.

Danni morali per le morti causate da amianto

Stretta della Cassazione sulle morti dovute alla esposizione alle polveri di amianto.

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Possono chiedere direttamente anche i danni morali tutte le Associazioni di fatto che rappresentano i lavoratori, pure quelle nate successivamente. Non solo. Nei casi di gravi inadempienze sulla sicurezza ne risponde l’intero Consiglio di amministrazione.

Sono questi i punti fermi raggiunti dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010) sul tanto discusso tema dell’amianto e delle responsabilità delle aziende.

Il caso è scoppiato negli anni ’70, quasi dieci anni prima delle campagne di sensibilizzazione sulla pericolosità per la salute delle inalazioni delle polveri contenenti amianto.

In quasi ottanta pagine di motivazioni i giudici della Cassazione hanno confermato le condanne dei consiglieri di amministrazione e del direttore dello stabilimento a prescindere dalla conoscenza dell’epoca. Ma non solo. In questa interesante sentenza hanno
anche affermato con chiarezza, con prevedibili e pesanti ripercussioni sulle aziende in termini di risarcimento,  che le Associazioni di fatto dei lavoratori (in questo caso la Cgil) possono chiedere i danni morali. S

Sul punto in sentenza si legge infatti che “gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile in quanto la circostanza che i predetti Enti non abbiano personalità giuridica non è ostativa alla costituzione di parte civile, nè un’ostatività può dedursi dal fatto di non essere stati operativi al momento dei fatti in questione”.

E ancora, gli Enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l’interesse perseguito da un’Associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata…..”.

Pertanto, che si tratti di enti di fatto che rappresentano gli interessi dei lavoratori, ogni condotta del datore di lavoro idonea a ledere la salute deilavoratori, soprattutto nei casi in cui ciò si verifica in modo reiteraro (es. pluralità di decessi)  in conseguenza di condotte riconducibili a sistematiche e radicate violazioni delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, si determina, in danno diretto all’Ente. Esso può essere sia economico, per le eventuali diminuizioni patrimoniali conseguenti alal riduzione delle adesioni dei lavoratori per il venir meno della fiducia nella capacità rappresentativa dell’istituzione; sia danno non patrimoniale per la lesione del’interesse statutariamente perseguito di garantire la salute dei lavoratori nell’ambiente di lavoro.

da Cassazione,net