Archivi giornalieri: 24 novembre 2010

Comunicazione telematica del prospetto informativo dei disabili

Notizie

24 novembre 2010

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2010 il Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010, a firma congiunta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, relativo alla comunicazione telematica del prospetto informativo dei disabili.

Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010 (formato .pdf 23,33 Kb)decreto.pdf
Allegati (formato .zip 1,78 Mb) DI_02112010_Allegati.zip

Cumulabilità indennità ammortizzatori sociali e reddito da lavoro

Due nuove circolari dell’Inps

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La crisi occupazionale non accenna a diminuire e le ore di cassa integrazione hanno superato il miliardo; ne fanno le spese i lavoratori delle aziende in crisi che, sospesi,  spesso non vogliono arrendersi all’inattività e cercano qualche lavoretto per tenersi impegnati e per   arrotondare la magra indennità che sostituisce la retribuzione.

Sulla compatibilità e la cumulabilità di indennità erogate attraverso gli “ammortizzatori in deroga”  con altri redditi da lavoro intervengono due recenti circolari dell’Inps, che chiariscono aspetti importanti.

Innanzi tutto l’Inps ribadisce che il lavoratore è obbligato ad inviare una  comunicazione preventiva all’Istituto prima di iniziare qualsiasi attività, pena la decadenza dal diritto a percepire le indennità legate agli ammortizzatori in deroga.

Se il nuovo contratto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato, il lavoratore decadrà dal beneficio a percepire l’indennità  in quanto  la nuova occupazione  sostituirà a tutti gli effetti quella precedente, che aveva dato origine al diritto all’integrazione del reddito.

In caso diverso, se il lavoratore lavora solo per qualche ora la settimana, l’indennità sarà cumulabile con il reddito da lavoro nella misura in cui mettendo insieme le ore lavorate e le ore indennizzate non venga superato il limite dell’orario massimo settimanale di lavoro.

L’Istituto previdenziale chiarisce che il lavoratore in cassa integrazione, a seguito della sospensione di un rapporto di lavoro a tempo pieno,  può cumulare parzialmente, fino a concorrenza con l’importo dell’indennità, il reddito derivante da un successivo lavoro part time, anche se a tempo indeterminato e  anche se tale attività venga a sovrapporsi,  in termini temporali, con il lavoro che ha dato luogo all’integrazione salariale.

Per quanto riguarda la cumulabilità delle indennità legate agli ammortizzatori sociali con il reddito derivante da lavoro autonomo, l’Inps precisa che, per ovviare al problema della difficoltà di collocare temporalmente il reddito  da lavoro autonomo, spetterà al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione  nel tempo, al fine di acquisire  l’eventuale differenza tra importo dell’indennità e reddito conseguito con il lavoro autonomo.

Si tratta di disposizioni complesse e di obblighi a cui il lavoratore o la lavoratrice non possono sfuggire, pena la perdita dei loro diritti. L’Inca é al servizio di tutti gli interessati, in un momento tanto difficile del loro percorso lavorativo e delle loro condizioni di vita.