Archivi giornalieri: 15 maggio 2021

Pace contributiva e riscatto studi universitari: chiarimenti e scadenze

Pace contributiva e riscatto studi universitari: chiarimenti e scadenze

L’INPS, con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1921, fornisce alcuni chiarimenti sulla nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”) e sul diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4).

L’Istituto precisa che le disposizioni precedentemente illustrate nella circolare INPS 25 luglio 2019, n. 106 (commi da 1 a 5, articolo 20, d.l. 4/2019) riguardano esclusivamente questa nuova tipologia di riscatto e non si estendono agli altri tipi di riscatto previsti dalla normativa vigente. Pertanto, solo la presentazione della domanda di riscatto cd. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019-2021: il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021.

L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi di studio universitari con le modalità “agevolate” (comma 5-quater , art. 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184) è invece attivabile anche negli anni successivi al 2021.

Decontribuzione Sud: chiarimenti per le agenzie di somministrazione

Decontribuzione Sud: chiarimenti per le agenzie di somministrazione

Facendo seguito al messaggio 31 marzo 2021, n. 1361, l’INPS precisa ulteriormente, con il messaggio del 13 maggio 2021, n. 1914, le modalità con le quali le agenzie di somministrazione, per i rapporti di lavoro con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno, possono recuperare le eventuali quote di decontribuzione attinenti all’esonero cosiddetto “Decontribuzione Sud” per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021.

La valorizzazione all’interno del percorso indicato nel messaggio potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità da aprile a giugno 2021.

Pensionati all’estero: accertamento esistenza in vita 2021

Pensionati all’estero: accertamento esistenza in vita 2021

La verifica dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero è effettuata ogni anno dall’istituto di credito Citibank NA, il fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale per conto dell’INPS.

L’emergenza epidemiologica in atto e le conseguenti misure di contenimento del contagio hanno inciso profondamente sulle attività di verifica dell’esistenza in vita dei pensionati e hanno richiesto una nuova programmazione delle attività, concordata con Citibank.

Il messaggio 13 maggio 2021, n. 1917 riporta nel dettaglio i tempi della verifica per area geografica di residenza dei pensionati, i criteri di esclusione per gruppi di pensionati dall’accertamento dell’esistenza in vita, le attestazioni richieste e le modalità di invio (cartaceo o via internet) della prova dell’esistenza in vita per il 2021.

A supporto dei pensionati che necessitino di assistenza è attivo – dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 (ora italiana) – il servizio della banca contattabile tramite:

Aree di crisi industriale complessa: istruzioni per mobilità in deroga

Aree di crisi industriale complessa: istruzioni per mobilità in deroga

La legge di bilancio 2021, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS

Cassa integrazione guadagni straordinaria.

) e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa che non è stato possibile autorizzare per mancanza di copertura finanziaria, ha previsto l’istituzione di un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021.

Il messaggio 13 maggio 2021, n. 1912 informa che, con decreto interministeriale 26 marzo 2021, n. 17, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse tra Marche, Lazio e Molise, sulla base dei fabbisogni comunicati dalle regioni e nel rispetto del limite di spesa.

Il messaggio fornisce le istruzioni contabili e le indicazioni per l’erogazione della prestazione di mobilità in deroga ai lavoratori delle aree interessate.

Sant’ Isidoro l’agricoltore

 

Sant’ Isidoro l’agricoltore


Nome: Sant’ Isidoro l’agricoltore
Titolo: Laico
Nascita: XI Secolo, Madrid, Spagna
Morte: XII Secolo, Madrid, Spagna
Ricorrenza: 15 maggio
Tipologia: Commemorazione

Le origini e i particolari della vita di S. Isidoro si perdono nell’oscurità del Medio Evo, e a noi non giunsero che poche notizie e aneddoti: poche, ma più che sufficienti per rivelarcene la santità. Dio stesso volle manifestare la gloria di questo. santo col conservarne il corpo incorrotto fino ad oggi, e coll’innalzarlo alla gloria degli altari, accanto a quattro dei più insigni astri di santità. Quando infatti nel 1522 Gregorio XV canonizzava solennemente S. Ignazio di Loyola, S. Francesco Saverio, S. Teresa di Gesù e S. Filippo Neri, dava, a compagno della loro gloria, un povero agricoltore di Madrid, S. Isidoro.

Questo Santo visse nel secolo XI Lavorava da contadino presso un possidente di Madrid. Prima del lavoro egli pensava all’anima e ogni mattina si recava anzitutto a Messa poi ai campi. La supplica più ardente e che spesso innalzava a Dio era che lo preservasse da ogni peccato. I giorni di festa li impiegava alla gloria di Dio e al bene del prossimo.

Da alcuni malevoli invidiosi venne accusato presso il padrone quale infingardo, come se non facesse fruttificare la terra che in minima parte, per attendere alle sue bigotterie: di conseguenza il pio agricoltore ebbe rimproveri e minacce. Umilmente egli fece al suo padrone una proposta: se al tempo della raccolta i frutti del podere da lui coltivato fossero meno abbondanti di quello dei contadini del vicinato, gli venisse pure diminuito il salario. La proposta fu accettata. Ma i frutti superarono ogni aspettazione, e il raccolto di Isidoro fu il più abbondante.

L’avanzo del salario era sempre dei poveri: anzi, spesso si privava non solo del superfluo, ma anche del necessario. Dio volle premiare alcune volte tali privazioni, sacrifici ed eroismi con miracoli. Recandosi un giorno d’inverno

Isidoro al mulino, vide stormi d’uccelli affamati che pigolavano mestamente: mosso a compassione, donò ad essi parte notevole del grano del suo sacco. Chi lo vide rise di tale ingenuità. Ma al mulino la farina di Isidoro non risultò diminuita. S. Isidoro aveva per moglie una certa Maria, che venne onorata col titolo di beata. Da essa ebbe un figlio che educò nel santo timor di Dio. Morì circa l’anno 1090 ed è veneratissimo specialmente in Spagna.

PRATICA. Facciamo sempre e prima di tutto le nostre pratiche di pietà.

PREGHIERA. Dio, amante delle anime nostre, concedici, te ne preghiamo, che ad esempio e intercessione del tuo santo Isidoro, possiamo correre per la via della perfezione e santificarci.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Madrid sant’Isidòro agricoltore, il quale, illustre per miracoli, dal Papa Gregòrio decimoquinto fu iscritto nel catalogo dei Santi, insieme coi santi Ignazio, Francèsco Savèrio, Terèsa e Filippo Neri.

Diritto alla disconnessione: novità sulla tutela del lavoratore in smart working

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Diritto alla disconnessione: novità sulla tutela del lavoratore in smart working

Il diritto alla disconnessione del lavoratore in smart working deve essere regolato nell’accordo individuale di lavoro agile. Novità.

Diritto alla disconnessione nello smart working: cos’è e come funziona? Questa particolare modalità di svolgimento di lavoro da casa è sottoposto ad un contratto o accordo individuale tra azienda e dipendente che si accordano per organizzare la prestazione secondo fasi, cicli e obiettivi senza precisi vincoli di orario e luogo di svolgimento. La libertà riconosciuta al dipendente nell’organizzare i ritmi lavorativi deve tuttavia rapportarsi con le esigenze aziendali e produttive.

Tuttavia anche qui c’è un limite: lavorare da casa non significa essere sempre connessi e pronti a rispondere al cellulare o sulla chat aziendale a qualsiasi ora. La legge che disciplina il lavoro agile (Legge numero 81/2017) prevede l’obbligo di stipulare un accordo scritto tra azienda e dipendente in cui disciplinare, tra le altre cose, anche il diritto alla disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni di lavoro.

Aggiornamento: nella legge 61/2021, di conversione del decreto legge 30/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio, è stata inserita una norma specifica sul diritto a disconnettersi per il lavoratore. La Legge disciplina fra gli altri, il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici per i lavoratori agili. Si conferma che il diritto a “staccare” va sempre regolato dall’accordo individuale di lavoro agile.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

Accordo individuale di smart working

Eccezion fatta per il periodo di emergenza Covid, in caso di ricorso al lavoro agile, datore e dipendente devono stipulare un apposito accordo individuale. Questo deve avere forma scritta ai fini della prova e deve contenere:

  • La disciplina riguardante lo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali aziendali;
  • Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell’azienda;
  • I mezzi tecnologici ed in generale le strumentazioni utilizzate dal dipendente;
  • I tempi di riposo;
  • Gli accorgimenti tecnico-organizzativi per assicurare la disconnessione del lavoratore;
  • Il diritto all’apprendimento permanente;
  • Le sanzioni disciplinari irrogabili dall’azienda a fronte di comportamenti del lavoratore nell’esecuzione dell’attività in regime di smart working.

Copia dell’accordo dev’essere inviata al Ministero del lavoro, utilizzando la piattaforma presente sul portale “Cliclavoro” (sezione “Aziende” sottosezione “Smart working”).

L’invio della documentazione deve avvenire entro il giorno precedente quello di decorrenza dell’accordo.

Leggi anche: Smart working: contratto, retribuzione, tutele e diritti del lavoro da casa

Diritto alla disconnessione: cos’è e come funziona

L’articolo 19 comma 1 della Legge numero 81 stabilisce espressamente che l’accordo di smart working contenga, oltre ai periodi di riposo del lavoratore, anche

le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni di lavoro”.

Di conseguenza, all’interno dell’accordo di lavoro agile sarà necessario prevedere:

  • Tempi di riposo del lavoratore;
  • Misure tecniche ed organizzative tali da garantire al dipendente la possibilità di interrompere i collegamenti internet e disattivare i dispositivi elettronici.

Un’obbligo, quello citato, che si ritiene di dover rispettare anche nel periodo dell’emergenza COVID-19, pur in assenza dell’obbligatorietà di un accordo scritto disciplinante il lavoro agile.

Diritto alla disconnessione dipendenti pubblici

Nella legge 61/2021, di conversione del decreto legge 30/2021 è stata inserita una norma che sancisce e rafforza il diritto alla disconnessione per i dipendenti pubblici. Si tratta dell’articolo 2 comma 1-ter, il quale recita testualmente:

Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.

L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Quali sono le fasce di reperibilità dello smart worker

Un’applicazione del diritto alla disconnessione è certamente la previsione, all’interno dell’accordo, di una serie di fasce di reperibilità nell’arco della giornata in cui il dipendente dev’essere:

  • Collegato con gli strumenti tecnologici a sua disposizione;
  • Impegnato nello svolgere la prestazione lavorativa.

Eventuali modifiche a quanto indicato nell’accordo dovranno essere preventivamente autorizzate dal datore di lavoro / responsabile, nel rispetto di un termine di preavviso anch’esso riportato per iscritto.

Al di fuori delle fasce di reperibilità il dipendente è libero di organizzare i propri tempi di lavoro e di riposo.

La scelta delle fasce di reperibilità è rimessa agli accordi tra azienda e dipendente, tenuto conto di:

  • Esigenze produttive;
  • Mansione ricoperta dal lavoratore;
  • Esigenze personali, sociali e familiari del dipendente.

Divieto a contattare il lavoratore in smart working

L’accordo può prevedere il divieto per il datore di lavoro, il responsabile e più in generale qualsiasi collega o cliente, di contattare il dipendente al di fuori delle fasce di reperibilità.

In deroga al blocco delle chiamate, le parti possono concordare che, in presenza di esigenze urgenti e imprevedibili, esclusivamente il datore di lavoro o il responsabile siano autorizzati a contattare il dipendente, via telefono o e-mail.

Mancato rispetto delle fasce di reperibilità di lavoro agile

Nella sezione dedicata alle responsabilità disciplinari, l’accordo può prevedere particolari richiami o sanzioni nei confronti del dipendente che, senza alcuna giustificazione, non si rende reperibile nelle fasce orarie pattuite.

Ricordiamo che, a seconda della condotta di cui si rende responsabile il lavoratore, il codice disciplinare interno (a cui l’accordo di smart working deve fare riferimento) prevede sanzioni variabili in base alla gravità del comportamento contestato. Queste ultime vanno infatti dal semplice richiamo verbale sino ad arrivare, nei casi più gravi, al licenziamento disciplinare senza obbligo di rispettare il preavviso.

E in caso di assenza del lavoratore?

Se nell’accordo non vengono previste fasce di reperibilità, il diritto alla disconnessione può essere garantito preavvertendo il datore di lavoro o il diretto responsabile dei periodi della giornata in cui si è offline o comunque non raggiungibili telefonicamente.

Una soluzione, quest’ultima, che presenta difficoltà organizzative superiori rispetto alla semplice previsione delle fasce di reperibilità.

Come usare le chat aziendali e il cellulare

Per garantire al dipendente di non essere disturbato durante i periodi di riposo, nell’accordo si devono prevedere sistemi telematici per comunicare la disconnessione dal lavoro. Si pensi ad esempio ad una chat aziendale o ad un sistema di messaggistica; questi consentono infatti di impostare lo status dell’utente su “offline” o “non disturbare”.

Per quanto riguarda invece il cellulare aziendale, l’accordo può consentire al lavoratore di spegnerlo durante i periodi di riposo.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro agile

Il tema della disconnessione si collega alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in smart working, posta a carico dell’azienda.

A tal proposito, è fatto obbligo al datore di lavoro di consegnare al dipendente in lavoro agile e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), un’informativa sui rischi connessi allo svolgimento dello smart working. Copia firmata da entrambe le parti (dipendente ed Rls) dev’essere restituita all’azienda.