Come attivare SPID Poste tramite App PosteID

Come attivare SPID Poste tramite App PosteID: quanto costa e cosa serve

Come attivare SPID Poste tramite la nuova procedura di Poste Italiane App PosteID: quanto costa, come fare e cosa serve per procedere.

Come attivare SPID poste tramite App PosteID, quanto costa e come fare? La generalità dei servizi della Pubblica Amministrazione prevedono ormai l’obbligo di avere SPID, oppure carta d’identità elettronica o CNS carta nazionale dei servizi per poter accedere online. Anche per usufruire di sgravi, bonus e agevolazioni come i vari Bonus Vacanze, bonus cultura 18appcashback di Stato AppIO è ormai obbligatorio avere una propria identità digitale. In questo periodo SPID, CNS e CIE servono anche per accedere al 730 precompilato e al controllo del cedolino pensione, oppure del proprio fascicolo previdenziale o infine per fare domanda di NASpI e Reddito di Emergenza.

Poste italiane per agevolare e velocizzare la procedura di rilascio dello SPID ha introdotto una nuova modalità per richiedere l’identità digitale direttamente dall’applicazione PosteID. Ma vediamo qui di seguito quali sono i requisiti per richiederla e la procedura per attivare lo SPID direttamente dall’applicazione App PosteId per Android (Telefoni Samsung, Huawei, Xiaomi ecc.) e iOS (Apple iPhone e iPad).

Come attivare SPID poste tramite app PosteID

Da qualche settimana è possibile attivare il proprio SPID direttamente dall’applicazione PosteID.

La nuova procedura ha come obiettivo quello di velocizzare e agevolare il rilascio dell’identità digitale senza l’obbligo di doversi recare presso uno sportello postale per l’attivazione ma effettuare l’intera procedura direttamente da casa.

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Bonifico SEPA SPID Poste Italiane o riconoscimento del documento

Per richiedere il rilascio dello SPID con la nuova modalità di Poste Italiane bisognerà scaricare l’applicazione PosteId e successivamente registrarsi.

La registrazione si può fare con i seguenti documenti:

  • passaporto;
  • carta di identità digitale;
  • bonifico SEPA.

In caso di utilizzo della carta di identità oppure passaporto per la registrazione, bisognerà fotografare il documento scelto e successivamente registrare un breve video in cui bisognerà pronunciare la frase che comparirà sullo schermo e successivamente scattare un selfie con il proprio documento in mano. Infine, fotografare il fronte e retro della propria tessera sanitaria.

Nel caso in cui non si è in possesso di uno dei documenti, è possibile fare un bonifico SEPA da un IBAN italiano intestato o cointestato al soggetto richiedente SPID. L’importo del bonifico è di una cifra simbolica di 1 € che verrà restituita dopo l’attivazione dello SPID in pochi giorni direttamente sul conto corrente.

Il bonifico dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si è terminata la procedura di attivazione. In caso contrario sarà necessario ripetere l’intera procedura.

SPID Poste cosa serve

Ricapitolando per la registrazione su App PosteID bisognerà avere:

  • tessera sanitaria o codice fiscale;
  • app poste ID su un dispositivo mobile;
  • connessione internet stabile;
  • documento di riconoscimento valido o conto corrente intestato o cointestato

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Costo attivazione SPID su PosteID

Con la procedura tramite PosteID l’attivazione di SPID è gratis al 100%. Infatti, non sono previsti costi di attivazione oppure costi mensili/annui da sostenere per poter tenere attivata la propria identità digitale su Poste Italiane.

Dove scaricare l’app PosteID

E’ possibile scaricare l’applicazione PosteId gratuitamente su GooglePlay per i dispositivi Android oppure su App Store per i dispositivi iOS.

Va precisato però, che per poter utilizzare la nuova modalità di attivazione dello SPID attraverso l’applicazione di Poste Italiane, è necessario essere in possesso di un dispositivo mobile Apple dalla versione iOS13 che sono abilitati alla lettura NFC ed Android  che sono dotati di una tecnologia NFC.

In caso contrario è possibile utilizzare altre modalità di attivazione dello SPID di poste Italiane elencate qui di seguito.

Altre modalità per attivare SPID di Poste Italiane

Poste Italiane mette a disposizione altre modalità per poter attivare in modo semplice, veloce e gratuito la propria identità digitale.

Di persona presso l’ufficio postale

Questa modalità consiste nell’attivare il proprio SPID effettuando la registrazione online e successivamente recandosi presso uno sportello postale per farsi riconoscere concludendo la procedura e attivando il proprio SPID di Poste Italiane. La procedura è molto semplice e non prevede alcun costo di attivazione

SMS sul cellulare

Tale procedura è rivolta solo per i titolari di un conto BancoPostaOnline oppure di una PostePay Evolution che hanno un numero di cellulare certificato. La procedura per il rilascio dello Spid con l’attivazione tramite SMS sul cellulare è davvero molto semplice. Infatti, bisognerà inserire le proprie credenziali poste.it e il codice di verifica che si riceverà via SMS sul numero di cellulare certificato. Anche in questo caso SPID è gratis.

Lettore BancoPosta

I possessori di un lettore Bancoposta e una carta Postamat possono attivare il proprio SPID attraverso l’utilizzo di tale dispositivo. Per l’attivazione è necessario inserire le credenziali di poste.it e il codice di verifica che verrà visualizzato sul lettore. Nessun costo di attivazione di SPID.

Carta Nazionale dei Servizi

I possessori di una carta nazionale dei servizi oltre a poter attivare lo SPID attraverso la nuova modalità di attivazione con l’app PosteID, possono procedere con l’attivazione dell’identità digitale collegando il lettore o la chiavetta USB al computer ed inserire il proprio PIN. SPID è gratis anche in questo caso.

Firma Digitale

E’ possibile attivare lo SPID di PosteItaliane utilizzando la propria firma digitale per firmare digitalmente il modulo di apertura SPID. Anche con questa procedura SPID è gratuito.

Riconoscimento presso il proprio domicilio da parte del Portalettere

In questo caso è possibile concludere la procedura di attivazione dello Spid chiedendo che il Postino venga al proprio domicilio per effettuare il riconoscimento di persona. In questo caso il costo di SPID è di 14.50 euro.

Blocco sfratti 2021, proroga al 30 settembre: emendamento in conversione Dl Sostegni

In fase di conversione in legge del Decreto Sostegni è stato approvato un emendamento che prevede la proroga al 30 settembre del blocco sfratti 2021. Si tratta di una misura sociale dettata da ragioni connesse alle difficoltà economiche dell’ultimo anno.

Infatti, covid e conseguente lockdown hanno condotto non pochi inquilini a non poter adempiere agli obblighi di pagamento legati al contratto di affitto. Al momento, ovvero prima della definitiva conversione in Legge del Dl Sostegni, la norma prevede nessuna esecuzione degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021.

Blocco sfratti 2021, proroga al 30 settembre. Ma non per tutti

In sede di conversione in legge del decreto sostegni, è stato approvato un emendamento che interviene ulteriormente sul blocco degli sfratti per morosità, al momento previsto fino al prossimo 30 giugno. Al momento la data di scadenza del blocco è fissata al 30 giugno; solo dopo la definitiva conversione in Legge del Dl Sostegni potremo affermare con certezza la sua proroga.

L’emendamento prevede comunque che la sospensione dell’esecuzione sia prorogata:

  • al 30 settembre 2021: per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
  • al 31 dicembre 2021: per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Di conseguenza il 30 giugno 2021 terminerebbe il blocco degli sfratti per i casi rimanenti.

N.B. La restante parte dell’articolo riguarda il blocco valido per ora fino al 30 giugno e sarà aggiornato in caso di approvazione definitiva della proroga.

Il dibattito persiste, anche tra i giuristi

In verità, la questione del blocco sfratti ha alimentato e sta alimentando un vivace dibattito, anche tra i giuristi. Con l’approvazione del decreto “Milleproroghe” 2021, infatti la liberazione coercitiva degli immobili è stata posticipata al 30 giugno 2021. C’è chi ha osservato che il citato decreto convertito in legge ha disposto la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per morosità, nella finalità di dare un aiuto concreto agli inquilini in difficoltà durante la pandemia. Pensiamo ad esempio ai tanti che hanno perso il lavoro perchè la la loro azienda o negozio ha dovuto chiudere i battenti causa pandemia.

Non sono mancati però gli interventi anche da parte degli esperti di diritto civile, i quali hanno parlato – in tema di blocco sfratti – di un bilanciamento non sempre garantito tra opposti interessi e diritti contrapposti: da una parte, la necessità di proteggere il conduttore – vale a dire la parte ‘debole’ del contratto di affitto; dall’altra, la “lesione” o comunque la compressione di alcuni diritti costituzionalmente garantiti del proprietario dell’immobile.

Non solo: c’è chi tra i giuristi, ha definito quella dello Stato una pesante incursione nel diritto privato di proprietà, e una limitazione al valore del provvedimento giudiziario di sfratto.

Tra i contrari alla scelta del blocco sfratti, è emersa anche la critica nei confronti di una normativa che, allo stato attuale, non prevede alcun indennizzo o risarcimento a favore dei proprietari, bloccati da lunghissimi iter non terminati. Ciò quasi a voler lasciare al singolo contribuente e non alla società tutto peso di un provvedimento di carattere assistenziale.

Contrapposizione tra proprietari e inquilini

Per completezza, rimarchiamo altresì che, da un punto di vista più professionale o tecnico, lo sfratto è da intendersi come l’iter giuridico con il quale il locatore/proprietario intima al conduttore/inquilino di lasciare il bene concesso in affitto. Ebbene, il provvedimento di cui al Milleproroghe, di fatto, incide pesantemente sul rapporto di affitto e sulle dinamiche che portano all’abbandono coattivo dell’abitazione.

L’iniziativa del blocco sfratti trova fondamento, come accennato,  nel voler dare una boccata d’ossigeno agli inquilini che si sono resi morosi, a causa delle difficoltà emerse durante la famigerata pandemia.

Dall’altra parte, però ci sono le ragioni dei proprietari degli immobili concessi in locazione, anch’essi alle prese con la difficile congiuntura economica prodotta dal Covid-19 e con l’assenza di tutele in ipotesi di mancato pagamento del canone. Infatti, sulla scorta delle norme emergenziali, ribadiamo che – in ipotesi di morosità – il proprietario dell’immobile non potrà riottenere disponibilità del bene, ma non riceverà neanche l’affitto. Tuttavia, dovrà continuare a sostenere i costi correlati alla proprietà dell’immobile, tra cui le spese condominiali.

Quali sfratti subiscono il blocco fino a fine giugno 2021?

E’ ben noto che il diritto di proprietà sia uno dei pilastri su cui si fonda la nostra società. Ciò però non toglie che sia intervenuto il decreto legge n, 183 del 31 dicembre 2020, che all’articolo 13 comma 13 dispone che sino al 30 giugno 2021 valga la sospensione o blocco dei provvedimenti di rilascio degli immobili, compresi quelli ad uso non abitativo.

La finalità della scelta, come accennato, sta nell’incidere temporaneamente sulla proprietà privata in modo che, nel particolare contesto socio-economico odierno, dare luogo al blocco sfratti possa avere un effetto utile per la collettività nel suo insieme e dunque anche un carattere di doverosità.

In particolare, il blocco sfratti di cui al Milleproroghe comporta la sospensione dell’esecuzione dei seguenti sfratti:

  • per morosità già emessi, in quanto il magistrato competente ha verificato l’effettivo stato di morosità dell’inquilino;
  • emessi dopo il pignoramento dell’immobile, con collegata richiesta di trasferimento del debitore e dei suoi familiari.

Gli sfratti esclusi dal provvedimento emergenziale: ecco quali sono

Tuttavia, occorre rimarcare che non tutti gli sfratti sono da considerarsi compresi nella decisione della sospensione fino a fine giugno di quest’anno. Infatti vi sono alcune tipologie di sfratto che, per la loro particolare natura, sono da considerarsi al di fuori dell’applicazione della disposizione di tutela, di cui al Milleproroghe. Quali sono? Vediamoli nell’elenco che segue:

  • gli sfratti per sopraggiunto termine della locazione, ossia quelli emessi verso gli inquilini arrivati a scadenza del contratto;
  • l’ingiunzione di rilasciare l’immobile trasferito all’aggiudicatario, nel caso non sia adibito ad utilizzo abitativo per il debitore e i membri della sua famiglia;
  • i provvedimenti di restituzione di immobili occupati senza alcun titolo – ci riferiamo ai casi di occupazione abusiva – o senza titolo valido.

Il proprietario dell’abitazione dovrà dunque prestare estrema attenzione al caso concreto, per capire se davvero la sua situazione risulta compresa tra quelle sulle quali interviene il blocco sfratti fino a fine giugno.

Unione inquilini: il blocco è un bene per le categorie economicamente più deboli

Come accennato, non sono mancati i contrasti tra inquilini e proprietari. I primi, in particolare, si sono espressi per il tramite dell’Unione Inquilini.

Secondo questa associazione, la sospensione degli sfratti risponde a una forma di tutela sanitaria. Non solo: non sarebbe giusto procedere alle esecuzioni di sfratto per decine di migliaia di famiglie, in un contesto in cui i Comuni non sono in grado di dare alcuna forma di assistenza; né di passaggio da casa a casa. Anzi, per l’Unione inquilini servono molte più case popolari, ma soprattutto politiche abitative pubbliche strutturali e adeguate.

Ciò allo scopo di poter dare un tetto a tutte le famiglie in grave difficoltà economica; e non più in grado di pagare le rate d’affitto. L’Unione pensa altresì che a sostegno degli inquilini, vada usata una percentuale dei soldi del Recovery Fund assegnato all’Italia.

Confedilizia si oppone e chiede almeno lo sblocco parziale degli sfratti

Tuttavia, c’è chi come Confedilizia ritiene preferibile sbloccare almeno una parte degli sfratti, ossia quelli collegati a morosità anteriori alla pandemia. Detta possibilità era stata già prospettata dalla maggioranza in Commissione alla Camera in fase di approvazione del decreto Milleproroghe. Il Governo, tuttavia, poi chiese alla maggioranza di eliminare questa proposta.

Lo sblocco parziale degli sfratti avrebbe quindi l’obiettivo di permettere ai proprietari di tornare nella piena disponibilità dell’immobile, ma ciò per Confedelizia non può bastare: sarebbe altresì necessario dare un po’ di sostegno ai proprietari, come minimo esonerandoli dal pagamento dell’IMU per quest’anno.

Il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa ha un punto di vista piuttosto limpido: “Per le situazioni invece di morosità talmente consolidate, se ci sono persone bisognose, se ne deve occupare il Comune; se ci sono dei truffatori, bisogna intervenire come necessario. Servono interventi seri, concreti e di sostegno a chi ha bisogno, proprietario o inquilino che sia”.

Cosa succederà dopo il 30 giugno?

Concludendo, staremo a vedere che cosa sarà deciso dalle forze politiche di maggioranza. Sta di fatto che un ulteriore allungamento della tutela per gli inquilini fino al 30 settembre è attesa a breve con la definitiva conversione in Legge del Dl Sostegni.


Anzianità contributiva nel part-time verticale e ciclico: istruzioni INPS sul calcolo

Come si calcola l’anzianità contributiva in caso di lavoro part time verticale o ciclico? A questa domanda ha dato risposto l’INPS con la Circolare numero 74 del 4 maggio 2021, recependo quindi le novità introdotte in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla Legge di Bilancio 2021.

In particolare le novità riguardano le modalità di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto per i contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in itinere o esauriti; per i quali si procederà al ricalcolo e al riconoscimento dell’anzianità contributiva per l’intera durata del rapporto di lavoro ovvero dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa.

La domanda dovrà essere presentata con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce e di uno dei seguenti documenti: attestazione del datore di lavoro; dichiarazione sostitutiva del lavoratore.

Nuove modalità di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto nel part-time verticale e ciclico

L’art. 1, co. 350, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) dispone che:

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.

A tal fine, il numero delle settimane utili ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato.

Con riferimento ai contratti a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato:

  • alla presentazione di apposita domanda dell’interessato,
  • corredata da idonea documentazione.

Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico: la disciplina

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è attualmente disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015. Con riferimento alla valorizzazione nella posizione assicurativa dei periodi di lavoro svolti con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, la disciplina previdenziale non ha consentito, sino ad oggi, all’Istituto di riconoscere, per le gestioni private, l’accredito pieno delle settimane di contribuzione.

Ciò in ragione dell’applicazione della normativa di carattere generale in materia di accreditamento dei contributi per il diritto a pensione.

Detto articolo dispone, infatti, che:

Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo […].

Conseguentemente, la “settimana retribuita” è risultata essere il parametro di misurazione del valore temporale accreditabile in estratto conto; pur se temperato dal rinvio al rispetto del minimale.

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Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in itinere

L’INPS procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi alla data di entrata in vigore della disciplina in commento.

Attesa l’esclusione, sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite:

  • PEC;
  • ovvero servizio online di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall’interessato. Nel documento bisogna indicare:

  • gli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione;
  • la copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.

Ciò consentirà all’Istituto di procedere al relativo accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico.

Leggi anche: part-time verticale

Contratti part-time di tipo verticale o ciclico esauriti

Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell’1 gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda; questa inoltre deve essere corredata da idonea documentazione.

In merito, si precisa che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono:

  • non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto;
  • ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno prima dell’entrata in vigore della norma.

INPS, Circolare numero 74 del 4 maggio 2021

In allegato la circolare INPS sulle nuove modalità di calcolo dell’anzianità contributiva nel part-time verticale e ciclico.

Come attivare SPID Poste tramite App PosteIDultima modifica: 2021-05-06T19:01:38+02:00da vitegabry
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