Certificato di malattia

Certificato di malattia: obbligo di rettifica se si rientra prima al lavoro

Google++

Richiedi una consulenza su questo argomento

Le istruzioni INPS da seguire per il Certificato di Malattia in caso di rientro anticipato dalla malattia del lavoratore dipendente

L’INPS con la Circolare 79 del 2 maggio 2017 ha rilasciato le istruzioni sull’obbligo di rettifica del certificato di malattia.

L’INPS spiega cosa deve fare il lavoratore in caso di rientro anticipato dalla malattia, rispetto ai giorni di prognosi prevista.

Al contempo l’INPS ha lanciato un serio allarme, sul reiterato abuso da parte di alcuni datori di lavoro che, riammettono anzi tempo, il dipendente connivente, continuando a percepire la relativa indennità di malattia.

 

Poiché ogni certificato di malattia deve indicare la data di inizio e fine della prognosi prevista, si apre automaticamente (per le aziende ed i casi che vi rientrino) l’apertura del rimborso indennitario, attraverso la comunicazione telematica del certificato di malattia telematico.

Leggi anche: rientro anticipato dalla malattia

Tale prognosi, sotto il profilo medico sanitario ha carattere aleatorio, puramente previsionale, poiché potrà essere protratta con proroga del certificato di malattia o essere considerata una ricaduta.

Nello stesso modo anche l’anticipazione dei termini di prognosi, dovrà necessariamente essere certificata e comunicata.

Certificato di malattia del lavoratore, quali dati contiene

Si ricorda che nel certificato di malattia vengono riportati:

  • i dati identificativi del medico che rilascia il certificato (Nome, C.F. Asl);
  • Prognosi di inizio e termine;
  • se ricaduta o, continuazione, dati identificativi del lavoratore (nome, C.F, data e luogo di nascita);
  • residenza o domicilio eletto durante la malattia.

E’ fatto obbligo dunque, per il dipendente che intendesse rientrare anticipatamente al lavoro dopo l’evento di morbilità, recarsi dal proprio medico di base e farsi “rettificare” il certificato in corso, modificando i termini della prognosi, diverso quindi dal produrre un nuovo certificato che attesti la chiusura della malattia.

Naturalmente ricadrà sul medico certificatore la responsabilità di verificare che l’evento sia veramente concluso e che ciò non pregiudichi la riammissione in salute del lavoratore.

E qualora il dipendente decidesse di chiudere la malattia durante il fine settimana o quando il proprio medico sia assente, potrà rivolgersi al servizio di guardia medica che vaglierà la possibilità di effettuare la “rettifica” necessaria.

In questo modo, in tempo reale, sia l’INPS che il Datore di Lavoro, verranno edotti sullo stato di salute del soggetto e, solo a seguito del caricamento sul portale, il dipendente potrà essere riammesso al lavoro.

Ai sensi di quanto stabilito nell’Art. 20 del T.U. 81/2008, il Datore di lavoro che accetta la prestazione lavorativa effettuata da parte di un dipendente in malattia è perseguibile per inosservanza sulla normativa relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Come sottolinea la Circolare in oggetto è altresì perseguibile, continuando ad effettuare la compensazione dell’indennità, mettendo in atto una vera e propria truffa ai danni dell’INPS.

Per quanto riguarda il dipendente valgono le medesime sanzioni in caso di assenza durante gli orari di visita medica fiscale:

  • il 100% dell’indennità percepibile per i primi 10 giorni di malattia in caso di 1^ assenza;
  • il 50% del restante periodo per la 2^ assenza;
  • il 100% dell’intera indennità per irreperibilità alla 3^ visita.

Infatti nel caso in cui la ripresa al lavoro non venisse comunicata, l’INPS considererà la riammissione al lavoro “per fatti concludenti”, dal giorno precedente alla ripresa stessa, non erogando o richiedendo le somme di indennità di malattia già corrisposte, dandone segnalazione all’Ispettorato del Lavoro territoriale..

Certificato di malattiaultima modifica: 2017-05-25T19:34:41+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo