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ARGOMENTI
CONTENUTI DELLA PAGINA
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Cosa sono
Le comunicazioni obbligatorie (CO) sono quelle che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono trasmettere ai sistemi informativi dei Servizi provinciali per l’impiego nel cui territorio è collocata la sede di lavoro, in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro. Il Sistema telematico sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l’impiego (CPI), all’INPS, all’INAIL e al Ministero del lavoro, introducendo la compilazione di un unico modello.
In particolare le comunicazioni datoriali sono relative a rapporti di lavoro:
- autonomo in forma coordinata e continuativa (agenti e rappresentanti di commercio, collaborazioni coordinate e continuative)
- socio lavoratore di cooperativa (L. 142/2001)
- associazione in partecipazione con apporto lavorativo (art. 2549 c.c.)
- tirocinio di formazione e di orientamento e altre tipologie lavorative assimilate
Destinatari
I soggetti che hanno l’obbligo di inviare le Co sono:
- datori di lavoro privati
- pubbliche amministrazioni
- enti pubblici economici
- agenzie di somministrazione
Sono previsti inoltre altri soggetti abilitati, che possono effettuare le comunicazioni obbligatorie per conto dei datori di lavoro:
- consulenti del lavoro
- avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali qualora abbiano dato comunicazione alle Direzioni Provinciali del Lavoro del territorio in cui intendono svolgere l’attività
- servizi istituiti presso le Associazioni di categoria per le aziende artigiane, nonché per le altre piccole aziende, anche in forma cooperativa
- associazioni di categoria delle imprese agricole
- associazioni di categoria dei datori di lavoro
- agenzie per il lavoro
- soggetti promotori di tirocini
Quando e a chi
La comunicazione di assunzione deve essere effettuata, entro il giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, ai servizi informativi dei Centri per l’Impiego e deve contenere le seguenti informazioni minime:
- dati anagrafi ci del lavoratore (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio)
- data di assunzione (coincide con la data di iscrizione del lavoratore nei libri obbligatori)
- data di cessazione (salvo il caso di rapporto a tempo indeterminato)
- esatta tipologia contrattuale tra quelle previste dall’ordinamento
- qualifica professionale attribuita al lavoratore al momento dell’assunzione
- trattamento economico e normativo riconosciuto (indicazione del CCNL applicato ed inquadramento nel livello retributivo)
La comunicazione di trasformazione o di cessazione di un rapporto di lavoro deve essere effettuata dal datore di lavoro entro i cinque giorni successivi alla modificazione o cessazione del rapporto di lavoro.
Da questa pagina è possibile accedere ai servizi e alle funzioni che la Regione Lazio ha realizzato, attraverso il Nodo Regionale del Sistema Informativo Lavoro ( SIL), allo scopo di consentire ai datori di lavoro ed alle altre strutture autorizzate di adempiere agli obblighi di comunicazione relativi al lavoro, integrando le risorse degli operatori dei Centri per l’impiego e delle altre strutture autorizzate/accreditate e svolgendo da nodo regionale per l’invio delle comunicazioni datoriali al Ministero del Lavoro, INPS, INAIL.