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Archivi giornalieri: 18 ottobre 2016
Lavoro a chiamata, nota del Ministero del Lavoro
Lavoro a chiamata vietato dal CCNL: parere del Min. Lavoro
Con la nota n. 18194 del 4 ottobre scorso, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo del lavoro a chiamata o intermittente.
Il Ministero ha risposto ad una richiesta di parere della DTL di Trieste e Gorizia, sul mancato rispetto dei limiti imposti dalla contrattazione collettiva per l’utilizzo del lavoro intermittente.
La richiesta di un parere da parte del Ministero ha riguardato alcuni accertamenti ispettivi dai quali è emersa la circostanza che una società ha stipulato contratti di lavoro intermittente in violazione delle previsioni del contratto collettivo di categoria, che aveva espressamente stabilito il divieto dell’utilizzo di tale forma contrattuale.
Per il MInistero appare corretto ritenere che le parti sociali, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possano decidere legittimamente di non far ricorso affatto al lavoro a chiamata intermittente.
Nella nota il Ministero specifica che, in caso di mancanza della previsione contrattuale, così come previsto dall’art. 13 del D.lgs 81/2015 che demanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente, il contratto a chiamata può essere attivato solo se l’attività da avviare rientra in quelle previste dal RD 2657/1923, oppure nel caso vi siano i requisiti soggettivi da parte del lavoratore, ovvero il lavoratore ha meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno) o ha più di 55 anni.
Lavoro a chiamata illegittimo se escluso dal CCNL
La violazione del CCNL che esclude il ricorso al lavoro intermittente determina, se non ricorrono i requisiti soggettivi come detto sopra, la mancanza delle basi per l’uso di questo tipo di contratto e in conseguenza si avrà l’applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, così come chiarito nella circolare n. 20/2012.
Lavoro a chiamata, nota del Ministero del Lavoro (332,9 KiB, 33 download)
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Voucher
Comunicazione dei Voucher, istruzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato la Circolare numero 1/2016 del 17 ottobre, con la quale fornisce le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione dei voucher, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher.
Con l’entrata in vigore, lo scorso 8 ottobre, del cosiddetto Decreto correttivo del Jobs Act, ovvero del D.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016, il Ministero del Lavoro ha infatti introdotto un nuovo obbligo di comunicazione per committenti imprenditori e professionisti che usano voucher per il pagamento delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, allo scopo di averne una piena tracciabilità.
L’entrata in vigore della nuova norma, ha generato molta confusione tra aziende, professionisti e gli altri operatori del settore, in quanto nel decreto non è ben specificato a chi dovesse essere inviata la nuova comunicazione obbligatoria. Noi abbiamo suggerito da subito di procedere, come di consueto, con l’attivazione dei voucher all’INPS e successivamente di comunicare, almeno 60 minuti prima, i dati obbligatori relativi alla prestazione, tramite email alle rispettive Direzioni Territoriali del Lavoro.
L’Ispettorato informa comunque, che il personale ispettivo terrà conto dell’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore della nuova norma e la specifica circolare.
Leggi anche: Decreto correttivo del Jobs Act in Gazzetta Ufficiale, in vigore dall’8 ottobre
La nuova comunicazione dei voucher andrà quindi inviata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione agli indirizzi email delle sedi territoriali competenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro, indicati nella circolare che alleghiamo a fondo pagina e dovrà indicare:
- per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore di ogni prestatore;
- il luogo della prestazione;
- il giorno di inizio della prestazione;
- l’ora di inizio e di fine della prestazione.
- per gli imprenditori agricoli:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- la durata della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro garantisce inoltre che una maggiore semplificazione degli adempimenti sarà assicurata attraverso l’emanazione di un nuovo apposito decreto con il quale il Ministero del Lavoro potrà, fra l’altro, definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.
Circolare INL numero 1/2016 (431,7 KiB, 338 download)
Circolare 1/2016 del 17 ottobre
Comunicazione dei Voucher, istruzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato la Circolare numero 1/2016 del 17 ottobre, con la quale fornisce le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione dei voucher, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher.
Con l’entrata in vigore, lo scorso 8 ottobre, del cosiddetto Decreto correttivo del Jobs Act, ovvero del D.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016, il Ministero del Lavoro ha infatti introdotto un nuovo obbligo di comunicazione per committenti imprenditori e professionisti che usano voucher per il pagamento delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, allo scopo di averne una piena tracciabilità.
L’entrata in vigore della nuova norma, ha generato molta confusione tra aziende, professionisti e gli altri operatori del settore, in quanto nel decreto non è ben specificato a chi dovesse essere inviata la nuova comunicazione obbligatoria. Noi abbiamo suggerito da subito di procedere, come di consueto, con l’attivazione dei voucher all’INPS e successivamente di comunicare, almeno 60 minuti prima, i dati obbligatori relativi alla prestazione, tramite email alle rispettive Direzioni Territoriali del Lavoro.
L’Ispettorato informa comunque, che il personale ispettivo terrà conto dell’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore della nuova norma e la specifica circolare.
Leggi anche: Decreto correttivo del Jobs Act in Gazzetta Ufficiale, in vigore dall’8 ottobre
La nuova comunicazione dei voucher andrà quindi inviata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione agli indirizzi email delle sedi territoriali competenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro, indicati nella circolare che alleghiamo a fondo pagina e dovrà indicare:
- per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore di ogni prestatore;
- il luogo della prestazione;
- il giorno di inizio della prestazione;
- l’ora di inizio e di fine della prestazione.
- per gli imprenditori agricoli:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- la durata della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro garantisce inoltre che una maggiore semplificazione degli adempimenti sarà assicurata attraverso l’emanazione di un nuovo apposito decreto con il quale il Ministero del Lavoro potrà, fra l’altro, definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.
Circolare INL numero 1/2016 (431,7 KiB, 338 download)
GIORNALE DI BRESCIA
Lavoro e Diritti
Lavoro e Diritti: Comunicazione dei Voucher, istruzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro |
Comunicazione dei Voucher, istruzioni dell’Ispettorato Nazionale del LavoroPosted: 17 Oct 2016 07:26 AM PDT
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato la Circolare numero 1/2016 del 17 ottobre, con la quale fornisce le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione dei voucher, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher. Con l’entrata in […] Link all’articolo originale: Comunicazione dei Voucher, istruzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
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Contratti di Solidarietà nel decreto correttivo del Jobs Act
Posted: 17 Oct 2016 03:51 AM PDT Il decreto correttivo del Jobs Act è intervenuto, tra gli altri, anche sul D.lgs 148 del 2015. Vediamo dunque quali sono le conseguenze per i Contratti di Solidarietà. Il Decreto Legislativo 185 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre scorso, integra e modifica le disposizioni previste dal Jobs Act attraverso i decreti 81, […] Link all’articolo originale: Contratti di Solidarietà nel decreto correttivo del Jobs Act
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San Luca
L’Evangelista S. Luca nacque in Antiochia di Siria, dà genitori pagani. Imparò la scienza medica e, allo scopo di perfezionare le sue cognizioni, intraprese diversi viaggi nella Grecia e nell’Egitto. Si portò poi a Troade per esercitarvi la sua professione: ma qui il Signore l’attendeva per un’altra missione più grande. Essendo passato di là l’apostolo Paolo a predicare il S. Vangelo, Luca, conquistato dalla verità, volle seguirlo nel sacro ministero e gli fu compagno fedelissimo fino alla morte.
Verso il 60, mentre S. Paolo si trovava prigioniero a Cesarea, Luca scrisse, per divina ispirazione, il terzo Vangelo in lingua greca, che si distingue per la sua chiarezza ed eleganza.
Questo Vangelo è dedicato a Teofilo, che era un famoso cristiano di Antiochia, ma nello stesso tempo è indirizzato a tutti i Cristiani e a tutti quelli che vogliono salvarsi, siano essi ebrei o pagani: il regno di Dio è aperto a tutti. Egli voleva dimostrare la bontà e la misericordia di Dio, e perciò racconta gli episodi e le parabole più commoventi.
Eloquentissime sono le parabole del buon samaritano, della pecorella smarrita, del fariseo e del pubblicano, di Zaccheo e del figliuol prodigo, che ci manifestano l’infinita misericordia di un Dio morto per noi sulla croce e che perdona agli stessi suoi crocifissori: « Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno ».
Il santo evangelista si diede anche alla predicazione ed evangelizzò la Macedonia, la Dalmazia, l’Italia e la Gallia. Durante la prigionia di S. Paolo in Roma scrisse gli « Atti degli Apostoli » in cui narra la storia dei primi anni della Chiesa e particolarmente i viaggi di S. Paolo. Ma la tradizione ci dice che S. Luca, oltre che medico, era pure pittore. Devotissimo della Madonna, è tra gli Evangelisti quello che ne parla più diffusamente. Non può non averla vista, non averle parlato: lo dimostrano anche le belle immagini della Vergine che ci furono tramandate sotto il suo nome.
Mori nella Bitinia, all’età di 84 anni. Le sue venerate spoglie vennero deposte nella città di Costantinopoli, assieme a quelle di S. Andrea, nella basilica dedicata ai dodici Apostoli. Giunsero poi a Padova, dove tuttora si trovano nella Basilica di Santa Giustina.
S. Paolo lo chiama « medico carissimo » e « fratello, la cui Mele è nel Vangelo ».
Il suo simbolo è un toro alato, perché il primo personaggio che introduce nel suo Vangelo è il padre di Giovanni Battista, Zaccaria, sacerdote del tempio e responsabile del sacrificio di tori.
PRATICA Il Vangelo sia la regola della nostra vita.
PREGHIERA. Deh! Signore, interceda per noi il tuo evangelista S. Luca, il quale ad onor del tuo nome portò continuamente nel suo corpo la mortificazione della croce.