La legge 104/92 e il dlgs 151/01, poi modificati con legge 183/2010 e con dlgs 119/2011, dispongono agevolazioni lavorative per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Le possibilità di assentarsi dal lavoro riguardano i genitori (anche affidatari o adottivi) con figli portatori di handicap in situazione di gravità, i parenti o affini entro il 2° grado di persone con grave handicap, ed infine, i lavoratori essi stessi disabili.
I permessi e congedi sono concessi purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati a meno che siano gli stessi sanitari a richiedere la presenza di un familiare. Per la fruizione dei permessi non é richiesta la convivenza.
Sono esclusi da questi benefici i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici.