Archivi giornalieri: 5 novembre 2015

Inca

La legge 104/92 e il dlgs 151/01, poi modificati con legge 183/2010 e con dlgs 119/2011, dispongono agevolazioni lavorative per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. 
Le possibilità di assentarsi dal lavoro riguardano i genitori (anche affidatari o adottivi) con figli portatori di handicap in situazione di gravità, i parenti o affini entro il 2° grado di persone con grave handicap, ed infine, i lavoratori essi stessi disabili. 
I permessi e congedi sono concessi purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati a meno che siano gli stessi sanitari a richiedere la presenza di un familiare. Per la fruizione dei permessi non é richiesta la convivenza. 
Sono esclusi da questi benefici i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici.

FIOM

Fiom – Iniziativa a Padova sul ruolo del sindacato nei processi di integrazione degli immigrati

“Fino a quando il colore della pelle non sarà considerato come il colore degli occhi noi continueremo a lottare” – Ernesto Che Guevara

A Padova, c/o il Centro Congressi Luciani – Via Forcellini 170/a, dalle ore 9.30 alle 16.30, si terrà il prossimo 9 novembre, l’iniziativa “Scopri la differenza – Il ruolo del sindacato nei processi di integrazione degli immigrati” che presenterà l’inchiesta svolta dalla Fiom sul ruolo culturale ed educativo che deve svolgere il sindacato per facilitare i processi di integrazione. 

E’ stato infatti “…durante un’assemblea di coordinamento della Fiom,  alla quale hanno partecipato delegati italiani e migranti è emerso, soprattutto da parte di quei lavoratori che hanno vissuto sulla loro pelle il bisogno di emigrare, la necessità che il sindacato svolga un ruolo culturale ed educativo a fine di fornire un’informazione corretta ai lavoratori. Da qui è partita la necessità di avviare un’inchiesta sulla rappresentanza dei migranti nel sindacato e la necessità di fornire un primo strumento per delegate e delegati “Diritti senza frontiere”, in collaborazione con il patronato Inca (n.d.r), che si pone l’obiettivo di diventare uno strumento agile in mano ai delegati sindacali per permettere loro di conoscere, dare risposte e indirizzare i lavoratori e le lavoratrici straniere”. di Roberta Turi su Imec.

Nel corso dell’iniziativa sono previsti oltre l’intervento di Laura Boldrini, presidente della Camera, le comunicazioni di Eliana Como, ufficio studi Fiom, Fabio Perocco, Università Cà Foscari, Claudio Piccinini, Inca nazionale, Grazia Naletto, Lunaria, don Albino Bizzottto, Beati costruttori di pace, Vera Lamonica, Cgil nazionale. Concluderà Maurizio Landini, segretario generale Fiom

Esonero contributivo

Esonero contributivo triennale, altre precisazioni INPS

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DI  IN 5 NOVEMBRE 2015INPS
Ulteriori chiarimenti INPS sull’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato del 2015

Con la Circolare numero 178 del 3 novembre l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al cosiddetto esonero contributivo triennale, introdotto dalla legge di stabilità 2015 e valido per il solo anno in corso.

Con questa circolare l’INPS fornisce indicazioni e chiarimenti in ordine ai datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici ed ai giornalisti iscritti all’INPGI ammessi a fruire del beneficio di esonero contributivo triennale in oggetto. Fornisce, inoltre, rispetto a quanto già previsto con circolare n. 17 del 2015, ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti all’esonero contributivo in oggetto.

La prima parte della circolare, riguarda la legittimazione e le modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici ed i giornalisti assicurati all’INPGI, consigliamo la lettura della circolare.

La seconda parte è più generica e fornisce ulteriori chiarimenti riguardanti la legittimazione a fruire del beneficio per i datori di lavoro privati, ovvero tratta alcuni casi particolari riguardo alle condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo, la durata dello sgravio, il coordinamento con altri incentivi e l’esonero contributivo e riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate.

Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari.

  1. l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente in nessun caso la fruizione dell’esonero contributivo;
  2. nei part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;
  3. anche nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero;
  4. l’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi;
  5. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;
  6. la fruizione dell’esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente nei casi di trasferimento d’azienda.
  7. il lavoratore che nel trimestre fisso (1.10.2014-31.12.2014) abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro – o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato – potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre condizioni legittimanti, alla fruizione dell’esonero triennale;

Durata dello sgravio.

  1. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
  2. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Coordinamento con altri incentivi.

L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere (Legge n. 92/2012).

A tal proposito, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Esonero contributivo e riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all’art. 9 della L. 67/1988.

L’esonero contributivo previsto per il settore agricolo dall’articolo 1, comma 119, della legge di stabilità 2015 non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate.

 

 

Pertanto, in applicazione del principio di specialità, per i lavoratori ammessi all’incentivo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, i datori di lavoro agricoli potranno usufruire del solo regime ordinario previsto dall’articolo 9 della legge n. 67 del 1988.

  Circolare INPS numero 178 del 03-11-2015 (326,3 KiB, 4 hits)

Circolare numero 170 del 13-10-2015

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Circolare numero 170 del 13-10-2015

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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito 
Roma, 13/10/2015
Circolare n. 170
Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l’accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

   
OGGETTO: Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito.
SOMMARIO: 1.Premessa.  2. Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito.  2.1  Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità.  2.2 Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la NASPI.  2.3 Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola.  2.4 Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione guadagni.

 

 

1.           Premessa.  

 

Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno 2015, agli articoli 48-50, ridefinisce il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio, prevedendo all’articolo 55, comma 1, lett. d), tra l’altro, l’abrogazione della previgente normativa di cui agli articoli 70 -73 del Decreto legislativo n. 276 del 2003.

Di seguito si descrive, in maniera sintetica, l’istituto del lavoro accessorio.

L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che, per  prestazioni di lavoro accessorio, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

L’articolo in esame conferma che, fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro, per anno civile, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative rese col sistema dei buoni lavoro possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.

Per lo svolgimento di lavoro accessorio i committenti acquistano, esclusivamente attraverso modalità’ telematica, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.

 

Il valore nominale dei buoni orari è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nelle more dell’emanazione del decreto, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro; nel solo settore agricolo il valore è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative sul piano nazionale.

 

 

2.           Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito

 

L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al secondo comma, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”

Dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 81 citato emerge come l’intento del legislatore sia stato quello di rendere strutturale la misura sperimentale (prevista per gli anni precedenti), che ha consentito ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile. 

Pertanto la nuova disciplina, che fa riferimento a redditi percepiti nel corso dell’intero anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), deve essere interpretata, nell’ottica costituzionalmente orientata di tutela del lavoratore, come applicabile anche alle fattispecie in esame sorte già nel periodo del 2015 precedente la sua entrata in vigore.

Tanto anche al fine di garantire un’equiparazione tra lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito che abbiano percepito redditi tramite voucher tra il 1 gennaio 2015 e il 24 giugno 2015 e quelli che abbiano percepito tali redditi fino al 31 dicembre 2014 e a partire dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2015).

Si precisa che con successivo messaggio saranno specificate le modalità operative relative alla contribuzione figurativa.

 

2.1       Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità

 

In relazione all’indennità di mobilità, si precisa quanto segue.

Dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991 (cfr. circolare Inps n. 229 del 1996).

Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio.

 

2.2       Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la NASPI.

 

In riferimento al regime di compatibilità del lavoro accessorio con la NASpI si rinvia a quanto già precisato con la Circolare INPS n. 142 del 29.7.2015, al punto 9.1.

 

2.3       Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola.

 

Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola l’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 conferma la compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio. Il diritto di cumulo dell’indennità in argomento con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione è possibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per quanto riguarda l’applicazione della norma in argomento, si ritiene utile rammentare, in considerazione del fatto che l’indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.

 

2.4       Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione Guadagni.

 

Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), si applicherà quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015 che ripropone le abrogate disposizioni (v. articolo 46, comma. 1 lettera L, decreto legislativo n. 148/2015) di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo  8 della legge n. 160/88. Quindi, le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione (cfr. circolare Inps n. 130 del 2010). Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015. Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con le circolari nn. 75/2007 e 57/2014).

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi

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Circolare n. 178 del 03-11-2015

Oggetto: Circolare 17/2015. Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Legittimazione e modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici ed i giornalisti assicurati all’INPGI. Ulteriori chiarimenti riguardanti la legittimazione a fruire del beneficio per i datori di lavoro privati.

 

 

 

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Circolare n. 177 del 03-11-2015

Oggetto: Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Produttori Agricoli delle Marche (COPAGRI MARCHE) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

 

 

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Circolare n. 176 del 03-11-2015

Oggetto: Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Cassa Edile Autonoma Nazionale – Artigianato ed Industria (C.E.A.N.) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento della Cassa

 

 

 

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Circolare n. 175 del 27-10-2015

Oggetto: Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale Nazionale EBILAV (EBILAV) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale

 

 

 

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Circolare n. 174 del 27-10-2015

Oggetto: Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (E.N.Bi.Art) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale

 

 

 

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Circolare n. 173 del 23-10-2015

Oggetto: Llavoratori assicurati ex Ipsema. Anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia. Istruzioni operative e determinazione delle competenze territoriali.

 

 

 

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Circolare n. 172 del 16-10-2015

Oggetto: Decentramento delle attività di iscrizione e gestione degli Istituti scolastici statali ai fini degli adempimenti relativi alla gestione dipendenti pubblici.

 

 

 

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Circolare n. 171 del 16-10-2015

Oggetto: Procedure e modalità operative per la gestione delle entrate contributive dei datori di lavoro dipendenti pubblici.

 

 

 

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Circolare n. 170 del 13-10-2015

Oggetto: Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito.

 

 

 

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Circolare n. 168 del 09-10-2015

Oggetto: Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35, in vigore dal 1° agosto 2015.

 

 

 

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PMI

PMI.it giovedì 5 Novembre 2015
 
Sistemi

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Eventi

Future Decoded 2015
Roma – 12/10/2015

Conferenza Microsoft per sviluppatori, professionisti IT e studenti chiamati a raccolta da tutta Italia per scoprire assieme il futuro, grazie al digitale e alle nuove tecnologie. »

Festival ICT
Milano – 11/11/2015

Terzo appuntamento con il Festival dedicato al mondo ICT »

Trasportare oggi
Milano – 11/11/2015

Il futuro del trasporto »

IoE talks
Roma – 17/11/2015

“Crescere Digitaliani” per capire le potenzialità di IoE »

Global Summit Logistics & Manufacturing
Verona – dal 18/11/2015 al 19/11/2015

Terzo appuntamento per parlare di logistica »

Lavoratori stagionali e NASpI

Il decreto legislativo n. 148/2015 oltre alle novità sui trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, contiene al suo interno due interventi sulla NASpI (Nuova Assicurazione Speciale per l’Impiego).

In particolare viene estesa la durata massima della NASpI a 24 mesi anche dopo il 2016 e fino al 2024. Inoltre vengono introdotti, solo per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 ed esclusivamente per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, dei criteri più favorevoli per la determinazione della durata della Nuova Assicurazione Speciale per l’Impiego (NASpI).

Le sedi dell’Inca, dislocate su tutto il territorio nazionale (www.inca.it) sono a disposizione per fornire utili e più approfondite informazioni al riguardo.

NEWSLETTER LAVORO n. 702 del 5 novembre 2015

 

NEWSLETTER LAVORO

n. 702 del 5 novembre 2015

 
 
     
 
 

Jobs Act

 
03-11
 

L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, con il quale fornisce alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

 
03-11
 

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito internet un approfondimento circa la possibilità di fruire del congedo parentale a ore anche in mancanza di una specifica previsione contrattuale.

 
03-11
 

La Scuola di formazione IPSOA presenta il Roadshow Wolters Kluwer per il professionista, un ciclo di incontri di formazione realizzati in collaborazione con Vodafone, dedicati ai professionisti che nei prossimi mesi saranno impegnati a dar seguito alle più recenti novità normative.

Autorevoli esperti affronteranno il tema del riordino dei contratti di lavoro, soffermandosi sui rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato e sulla nuova disciplina del mutamento di mansioni. Inoltre, l’incontro ha l’obiettivo di analizzare le criticità presenti in queste disposizioni legislative e di fornire soluzioni per una corretta gestione del rapporto di lavoro finalizzata ad incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Per consultare le sedi, il programma completo e iscriverti on line >> clicca qui

 
 

Novità in materia di Lavoro

 
03-11
 

L’Inps, con la circolare n. 178 del 3 novembre 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015.

 
03-11
 

Diretto principalmente alla redazione degli atti e dei contratti di lavoro raccoglie i principali contratti di assunzione, le collaborazioni, il contratto di agenzia, le transazioni, il contratto dei dirigenti, le trasferte e i trasferimenti, i benefit, la gestione del personale, i premi, il licenziamenti, le procedure disciplinari.
Allegato al libro il CD-ROM che contiene tutte le formule ricercabili e personalizzabili.
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02-11
 

L’Inps ha pubblicato i dati relativi al lavoro parasubordinato per l’anno 2014.

 
02-11
 

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che se la distanza percorsa in auto dal dipendente dalla propria abitazione alla località di missione è inferiore rispetto a quella calcolata partendo dalla sede di servizio ed al dipendente viene riconosciuto, in base alla c.d. tabella ACI, un rimborso chilometrico minore rispetto a quello che sarebbe spettato partendo dalla sede, questo è escluso dalla tassazione.

 
29-10
 

Con sentenza n. 4699 del 13 ottobre 2015 della terza sezione, il Consiglio di Stato ha affermato che, seppur conveniente sotto l’aspetto economico, l’aggiudicazione di un appalto ove il costo del personale si basa su tariffe, più basse, di contratti collettivi sottoscritti da associazioni sindacali che non sono comparativamente più rappresentative, non è possibile.

 
29-10
 

Padova, dal 19 novembre
Roma, dal 20 novembre
Reggio Emilia, dal 27 novembre

ll Jobs Act e i successivi decreti attuativi hanno apportato numerose modifiche al diritto del lavoro e si propongono di diminuire in modo considerevole il contenzioso giudiziario tra aziende e collaboratori, attraverso lo strumento della conciliazione stragiudiziale.
Il Master si propone di illustrare le principali novità in tema di contenzioso stragiudiziale con il lavoratore, soffermandosi anche sul processo del lavoro e i procedimenti speciali, per chiudere con l’esame della tutela amministrativa e della gestione del contenzioso giudiziario contro Inps, Inail e DTL.

Per gli utenti del sito c’è uno sconto del 5% sulla quota di partecipazione. Il codice sconto da utilizzare è:  000721-708034.

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29-10
 

L’Inps comunica l’avvenuto rilascio delle necessarie implementazioni al modello di Denuncia Aziendale (D.A.) trasmessa tramite il sito internet dell’Istituto, al fine di consentire al Referente Unico di poter presentare la denuncia connessa alla fattispecie delle assunzioni congiunte in agricoltura.

 
 

Approfondimenti

 
28-10
 

approfondimento di Roberto Camera

 
03-11
 

approfondimento di Eufranio Massi

 
03-11
 

approfondimento di Eufranio Massi

 
02-11
 

approfondimento di ConfprofessioniLavoro

 
 

Sentenze di Cassazione

 
30-10
 

sentenza n. 22150 del 29 ottobre 2015

 
29-10
 

sentenza n. 21875 del 27 ottobre 2015

Rassegna Sindacale

del 05/11/2015

Incidenti lavoro: muore travolto dal trattore a Vibo Valentia

04 novembre 2015 ore 19.19

Lazio: siglato accordo per lavoratori Cup

Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl: “Una buona intesa che difende i posti di lavoro” 
04 novembre 2015 ore 19.10

Regione Lazio, accordo per lavoratori Cup

04 novembre 2015 ore 18.56

Sicilia: sindacati, ora serve un governo autorevole

04 novembre 2015 ore 18.50

Roma: anche la Slc Cgil alla fiera della piccola e media editoria

“Più libri più liberi”: appuntamento dal 4 all’8 dicembre a Roma, al Palazzo dei Congressi dell’Eur 
04 novembre 2015 ore 18.39

Sanità: sindacati Roma e Lazio, pesanti ricadute tagli per la capitale

04 novembre 2015 ore 18.17

Dopo il job, ora serve il lavoro

Un risultato molto lontano da quello che servirebbe per rispondere alla massa enorme di disoccupati e scoraggiati. La dimensione raggiunta dal non lavoro richiede che gli incentivi siano destinati a coloro che creano nuova e buona occupazione 
04 novembre 2015 ore 17.55

Filt Cgil: 9 e 10 novembre assemblee candidati Rsu e Rls a Roma e Milano

04 novembre 2015 ore 17.49

Modena: Fp Cgil, difendere competenza personale infermieristico

04 novembre 2015 ore 17.49

Liguria: permane lo stato di agitazione dei lavoratori dell’edilizia

La denuncia di Fillea, Filca e Feneal: “Le istituzioni e le imprese rifiutano di farsi carico, almeno in parte, di questo grave problema sociale che investe la regione” 
04 novembre 2015 ore 17.37

Processo Aemilia: sindacati ammessi come parti civili

La presenza delle organizzazioni sindacali sarà fondamentale per mettere in luce la stretta connessione tra illegalità e violazione dei diritti dei lavoratori 
04 novembre 2015 ore 17.29

La trappola dei voucher

Una mappa dell’utilizzo dei buoni lavoro in Italia. Dal 2013 al 2015 +311%. Un lungo processo di deregolamentazione ha formalizzato ciò che fino a qualche anno fa sarebbe stato considerato un sopruso. Emersione o fregatura per le fasce più deboli? 
04 novembre 2015 ore 17.18

Ikea, in corso consultazione dei lavoratori

Filcams: un risultato raggiunto grazie alle lotte dei lavoratori e dopo un negoziato serrato e difficile 
04 novembre 2015 ore 17.09

Istruzione: Flc, serve vero sistema nazionale di valutazione

04 novembre 2015 ore 17.04

Campania: Tavella (Cgil), semplificazione può creare economia di scala

04 novembre 2015 ore 16.50

Porto di Palermo, 300 posti a rischio

Scendono in piazza i lavoratori delle due società sotto sequestro “Portitalia” e “Clp G.Tutrone”, con una manifestazione unitaria che si terrà il 12 novembre 
04 novembre 2015 ore 16.42

Pensioni, prosegue la campagna informativa di Filctem e Inca

Una serie di incontri con iscritti e lavoratori per aggiornarsi su tutto quello che è utile sapere 
04 novembre 2015 ore 16.41

Boehringer, in lotta per il posto di lavoro

Prosegue la protesta contro il “taglio” di 176 dipendenti fra impiegati e informatori scientifici del farmaco, su un totale di 694 occupati. Filctem Lombardia: “Stanno smantellando quella che un tempo era una multinazionale etica” 
04 novembre 2015 ore 16.17

La campagna degli studenti: più istruzione e meno diseguaglianze

Domani, 5 novembre, gli studenti medi ed universitari, in concomitanza con il lancio della campagna “+ Uguale”, manifesteranno in diverse città del paese fuori da Regioni, prefetture, enti per il diritto allo studio 
04 novembre 2015 ore 15.34

La crescita dimenticata

La legge di stabilità, ha detto Danilo Barbi (Cgil) a RadioArticolo1, non porterà a nessun aumento di occupazione, in particolare tra i giovani. Duri i colpi inferti a Regioni ed enti locali. Per i Comuni incognita gettito Tasi 
04 novembre 2015 ore 15.27

Ducati, nella selezione attenzione ai lavoratori di aziende in crisi

Firmato un verbale sull’andamento produttivo. Ducati Motor garantisce un’attenzione particolare ai lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale o iscritti al Centro per l’impiego di Bologna. Fiom: “Segnale importante” 
04 novembre 2015 ore 15.18

Grande distribuzione, Filcams Toscana: 30.000 lavoratori pronti a sciopero

04 novembre 2015 ore 15.16

Dalla Puglia riparte la vertenza Mezzogiorno

Sei iniziative – dal 3 al 13 novembre – in cui la Cgil si confronterà con il mondo delle istituzioni, dell’università e delle imprese per individuare le emergenze da affrontare per invertire il segno di una crisi che si fa sempre più pesante 
04 novembre 2015 ore 15.06

Stress in polizia, lavoratori lasciati soli

Sofferenza e burn-out sono molto diffuse, e troppo spesso sfociano nel suicidio. Ma l’assistenza psicologica è inefficace, la valutazione perlopiù non viene realizzata, gli Rls sono esclusi dai gruppi di lavoro e gli operatori restano privi di tutele 
04 novembre 2015 ore 14.37

Filt Cgil: no a moratoria scioperi durante Giubileo

04 novembre 2015 ore 14.27

Trafomec, Fiom-Fim Perugia: prosegue sciopero a oltranza

I sindacati: “I lavoratori meritano rispetto, l’azienda accetti l’incontro senza pregiudiziali” 
04 novembre 2015 ore 14.17

Camusso, bisogna abolire i buoni

Un paese che vuole fare del turismo il suo volano di rilancio, non può puntare solo sul lavoro accessorio, casuale, senza formazione né specializzazione 
04 novembre 2015 ore 14.16

Sindacati medici, no a contrattazione decentrata su orario di lavoro

04 novembre 2015 ore 13.09

Le linee guida per le pratiche radiologiche sono inadeguate

La Fp Cgil e le altre sigle del pubblico impiego giudicano: “insoddisfacenti gli indirizzi emanati dal ministero della Salute”. 
04 novembre 2015 ore 12.53

Precari senza stipendio, Flc Modena: ecco la Buona scuola!

04 novembre 2015 ore 12.43

San Guido Maria Conforti

 

 


San Guido Maria Conforti

Nome: San Guido Maria Conforti
Titolo: Fondatore dei Miss. Saveriani
Ricorrenza: 05 novembre

Dalla sua aveva una volontà di ferro, una passione travolgente per la diffusione del Vangelo e tanti sogni che illuminavano le sue giornate, ma non la salute. Nelle sue condizioni — soffriva di epilessia e sonnambulismo — chiunque sarebbe rimasto ai blocchi di partenza; lui invece s’è lanciato con foga e tenacia, giungendo dove sognava di arrivare, cioè a riprendere l’evangelizzazione della Cina dal punto in cui il grande missionario gesuita, san Francesco Saverio, era stato costretto a fermarsi dalla morte, che l’aveva colto nel 1552. Non lo farà di persona, perché la malattia continuerà a segnare e a porre limiti alla sua vita, ma attraverso i confratelli della congregazione missionaria cui darà vita. Non solo, ma riuscirà a reintrodurre nella vita della chiesa lo spirito evangelico della missione ad gentes, per diversi motivi fortemente appannato. 

Guido Conforti nasce il 30 marzo 1865 a Casalora di Ravadese, nel parmense. È l’ottavo dei dieci figli di Rinaldo e Antonia Adorni. Dopo aver studiato dai Fratelli delle scuole cristiane e superato le perplessità del papà, non troppo felice per la sua scelta, Guido entra nel seminario di Parma. La sua vocazione è legata a un episodio che, diventato vescovo, ricorderà spesso. Nella chiesa della Pace in Borgo delle Colonne, sulla strada che percorre per andare a scuola, c’è un Crocifisso davanti al quale si ferma spesso a pregare: «Io lo guardavo e lui guardava me e mi pareva che dicesse tante cose», racconterà assicurando che la sua vocazione sacerdotale è nata lì. 

A diciassette anni, i primi sintomi della malattia, che potrebbe sbarrargli la strada verso il sacerdozio, ma il rettore, monsignor Andrea Ferrari (futuro arcivescovo di Milano e santo) lo rincuora e lo guida fino all’ordinazione sacerdotale, che avviene nel santuario di Fontanellato (Parma) il 22 settembre 1888. Dopo l’ordinazione, don Guido ritorna in seminario a proseguire nell’incarico di vicerettore, che monsignor Ferrari gli ha affidato da chierico e che ha svolto con intelligenza e cuore dimostrando di essere un buon educatore. A ventotto anni è eletto vicario generale della diocesi parmense. 

In seminario, il giovane Conforti ha letto una biografia di san Francesco Saverio e rimane affascinato dal suo spirito e dalle sue imprese missionarie. La prematura conclusione della missione dell’eroico gesuita accende il lui il sogno di riprenderla e proseguirla. Si sente missionario e vuole fare il missionario, ma con la malattia che si ritrova nessun istituto dedito alla missione è disposto ad accettarlo. 

E allora che cosa fa? Il 3 dicembre 1895 (festa di san Franceso Saverio) ne fonda uno per conto suo, che chiama Istituto emiliano per le missioni estere, tre anni dopo ufficialmente riconosciuto come Congregazione di san Francesco Saverio per le missioni estere. 

All’inizio ha pochi alunni e un solo prete che lo aiuta, ma assai presto può consegnare la croce ai primi due missionari saveriani diretti in Cina, Gaio Rastelli e Odoardo Mainini. Conforti a questo punto è in una situazione delicata: mentre è vicario generale della diocesi di Parma, prepara preti da mandare in missione, e questo in un momento storico in cui la missione è vista come una sottrazione di elementi al clero locale, e lui ha il suo bel daffare per convincere i confratelli che la chiesa è per la sua stessa natura missionaria. 

Intanto nel 1902, a trentasette anni, è nominato arcivescovo di Ravenna, ma sulla cattedra di Sant’Apollinare resta un solo anno, costretto al ritiro dall’acuirsi della sua malattia. Nel frattempo, uno dei suoi missionari in Cina muore e l’altro ritorna in Italia. In questo periodo Conforti si dedica alla formazione dei giovani aspiranti missionari. 

Un periodo beve, perché Pio X lo nomina coadiutore del vescovo di Parma e nel 1907 successore del presule defunto. Reggerà la diocesi parmense per quasi venticinque anni, sempre attivissimo: indìce due sinodi, visita per cinque volte ciascuna delle trecento parrocchie, avendo al vertice delle sue preoccupazioni pastorali l’istruzione religiosa dei fedeli. Istituisce e promuove l’Azione cattolica, soprattutto tra i giovani. Intanto i suoi missionari saveriani fanno ritorno in Cina e nel 1912 uno di loro, padre Luigi Calza, è nominato vescovo di ChengChow e a consacrarlo nella cattedrale di Parma è monsignor Conforti. 

Nello stesso anno, assieme a don Giuseppe Allamano, fondatore a Torino dei Missionari della Consolata, si fa promotore di una campagna per ridestare nella chiesa la sua connaturata vocazione missionaria. I due lanciano un appello al papa, che non cade nel vuoto: la Giornata missionaria mondiale, che sarà istituita poi nel 1926 da papa Pio XI, è frutto anche dell’interesse suscitato dall’appello. 

Ecco altre due date importanti nella vita di monsignor Conforti e del suo istituto: 1921 e 1928. Il 15 agosto 1921 sono definitivamente approvate dal papa le costituzioni dell’Istituto saveriano che regolano la vita delle comunità. Nel 1928 Conforti è in Cina a far visita ai suoi missionari e a consolidare il legame di comunione fra la comunità cattolica di Parma e la giovane chiesa dell’Honan occidentale, il sogno di Francesco Saverio avverato… 

Monsignor Conforti trova nella missione ottimi motivi per essere un eccellente pastore della sua diocesi, che rievangelizza attraverso la catechesi e la carità, vissuta in tutte le direzioni, in particolar modo nell’assistere le famiglie colpite dai lutti e dai disagi della prima guerra mondiale, impegno riconosciuto anche dal governo italiano che gli conferisce un’alta onorificenza. 

Tornato dalla Cina, monsignor Conforti riprende la sua attività, ma il suo fisico tanto provato, pur sorretto da un’indomita volontà, cede irrimediabilmente. Il 5 novembre 1931, accompagnato dai confratelli e confortato dal sacramento degli infermi, si addormenta nel Signore. 

Nel 1995 Giovanni Paolo II lo proclama beato, mentre Benedetto XVI il 23 ottobre 2011 lo cinge dell’aureola dei santi.

PRATICA. I dolori di Gesù e di Maria si imprimano nel nostro cuore, vi rimangano profondamente scolpiti, ci ispirino ripugnanza al peccato e siano indelebile sigillo di amore

PREGHIERA O Dio, che ti sei degnato di rendere mirabile San Guido Maria nel predicare la passione del tuo Unigenito e nel superare tutte le avversità, concedici per la sua intercessione che, muniti contro le subdole insidie dei nemici, godiamo pienamente del frutto del divino Sangue