Archivi giornalieri: 10 giugno 2015

Cgil

Cgil – A Firenze, ultimi preparativi per le Giornate del lavoro

Venerdì prossimo, 12 giugno, prenderà il via a Firenze la seconda edizione delle ”Giornate del Lavoro” organizzate dalla Cgil. Una tre giorni di incontri, dibattiti, iniziative pubbliche e manifestazioni culturali animeranno la città toscana dal 12 al 14 giugno col lo slogan ”Il futuro del lavoro”. Una grande manifestazione politica e culturale, un’occasione per far dialogare il mondo delle istituzioni con i cittadini. Sono attese infatti personalità di rilievo del mondo della politica, della cultura e dell’imprenditoria. Non mancheranno momenti di svago con concerti, spettacoli e proiezioni di film.

Ad aprire la kermesse, venerdì alle 15 in piazza Santissima Annunziata, saranno il segretario confederale della Cgil, Nino Baseotto e il sindaco di Firenze Dario Nardella che porterà il saluto della città. A seguire la proiezione di una video intervista a Giorgio Napolitano a cura del giornalista Rai Gerardo Greco. L’ultimo appuntamento è previsto per domenica 14 giugno alle ore 18.30, quando in piazza Santissima Annunziata il direttore de ”Il Sole 24 Ore”, Roberto Napoletano, intervisterà il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso.

Contrattazione, lavoro minorile, alimentazione, scuola, legalità, periferie, ambiente, made in Italy, welfare, democrazia e austerità: sono solo alcuni dei temi al centro dei numerosi dibattiti in programma a Firenze e che vedranno la partecipazione, tra gli altri, di tutti i segretari confederali della Cgil, dei ministri Giuliano Poletti e Maurizio Martina, del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, degli imprenditori Alfio Marchini e Oscar Farinetti, del Direttore Generale di Confindustria Marcella Panucci e del Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Marco Gabriele Gay, della Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Rosy Bindi, del sindaco di Torino Piero Fassino, del Presidente di ”Libera” don Luigi Ciotti, del Presidente della Commissione Episcopale della CEI Giancarlo Maria Bregantini, dell’architetto Massimiliano Fuksas, del geologo  Mario Tozzi, dei Vice Ministri delle infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini e dell’Economia, Enrico Morando, dei professori Luigi Berlinguer, Stefano Rodotà,  Massimo Cacciari, e del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco.  Video e cinema.

”Lunghi e lunghissimi: il lavoro si racconta” è la rassegna di film prodotti dalla Cgil che verranno proiettati durante le tre giornate presso l’Odeon Cinehall in Piazza Strozzi, mentre la Camera del Lavoro ospiterà la rassegna ”Corti e cortissimi: le storie del lavoro raccontate dalla Cgil”, un loop (dalle ore 10 alle 16) di video prodotti dalle strutture della Confederazione in collaborazione con la Web Tv della Cgil Lombardia. Spazio alla gastronomia, con degustazioni di prodotti tipici toscani e non, a cura di Flai Cgil e Alpaa, oltre ad iniziative per bambini e mostre. Anche tanta musica per la tre giorni fiorentina: piazza SS. Annunziata ballerà a suon di folk rock e combat: sul palco, infatti, tre band che negli anni hanno espresso al meglio lo spirito del genere in Italia, gli Après la Classe, i Modena City Ramblers e la Bandabardò. Si esibiranno rispettivamente il 12, 13 e 14 giugno a partire dalle ore 22.00. Ad accompagnare l’apertura della kermesse, nel pomeriggio di venerdì 12 giugno, sarà il ritmo balcanico della street band Zastava Orkestar.

Nei luoghi in cui si svolgeranno le iniziative (piazza Santissima Annunziata, Istituto degli Innocenti, Teatro del Sale, Camera del lavoro, cinema Odeon, auditorium palazzo Panciatichi e Palazzo Vecchio) i cittadini potranno partecipare alla riflessione lanciata dalla Cgil sul nuovo Statuto dei lavoratori tramite post-it, urne per suggerimenti e video box. Sarà possibile seguire la seconda edizione de ”Le Giornate del Lavoro” su Cgil.it, Rassegna.it, in diretta audio-video su RadioArticolo1.it, e sui socialnetwork Facebook e Twitter. Si può consultare il programma completo sul sito di rassegna e sul portale della Cgil nazionale, oltre che su quello di Radio Articolo 1.

Linfoma

Linfoma Non-Hodgkin da pesticidi, riconosciuto e tabellato come malattia professionale in Francia

Con un Decreto pubblicato lo scorso 9 giugno, di modifica delle tabelle delle malattie professionali del regime agricolo, viene ammessa alla tutela previlegiata  (che in Francia ha un valore più stringente che nel nostro regime assicurativo  ) il Linfoma Non-Hodgkin, insorto in conseguenza dell’esposizione a pesticidi.

Il testo che crea una nuova voce tabellare  (la numero 59) relativa alle emopatie maligne provocate dai pesticidi, revisiona e completa le tabelle delle malattie professionali contenute negli annessi al libro VII del codice rurale.

In particolare il decreto prevede che l’esposizione a pesticidi avvenga non solo nell’ambito dei comuni lavori agricoli di applicazione  e manipolazione da parte degli utilizzatori ma anche  a seguito del contatto con le culture (i famosi tempi di rientro), le superfici ma anche per contatto con gli animali trattati ed infine nelle attività di manutenzione e riparazione dei macchinari agricoli destinati alla applicazione dei pesticidi.

n 24 2015 numero newsletter.doc

Nel decreto viene precisato che il termine massimo indennizzabile, o come indica la normativa francese il termine temporale per la presa in carico, è fissato in dieci anni a fronte di una esposizione lavorativa di almeno 10 anni.

Patronati

Patronati – decreto direttoriale sugli standard di qualità

I parametri che verranno utilizzati per misurare gli standard qualitativi dei patronati sono contenuti nel decreto direttoriale del 4 giugno 2015, pubblicato ieri dal ministero del Lavoro.

Sono dodici gli indicatori che fanno riferimento a tre aree di valutazione: l’attività svolta; il personale impiegato; l’organizzazione.

Il decreto completa un percorso avviato con la legge di stabilità 2013 che, modificando la legge 152/2001, ha legato in modo più esplicito la ripartizione del finanziamento dei patronati alla qualità dei servizi prestati dagli stessi. Tuttavia, per il 2015, i parametri di misurazione individuati dal decreto, saranno utilizzati in via sperimentale. Ciò significa che le rilevazioni serviranno solo per valutare la congruità dei parametri individuati e i risultati non verranno utilizzati per l’attribuzione dei finanziamenti.

Decreto direttoriale 4 giugno 2015.pdf

Ilo

Ilo, 12 giugno giornata mondiale contro il lavoro minorile

Il 12 giugno si celebra la Giornata mondiale contro il lavoro minorile. A istituirla, nel 2002, l’Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro) per focalizzare l’attenzione sulla portata globale di questo fenomeno e sulle azioni e gli sforzi necessari per eliminarlo.

Così, ogni anno il 12 giugno, la Giornata mondiale riunisce i governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, la società civile e milioni di persone di tutto il mondo con l’obiettivo di mettere in luce la triste condizione dei minori lavoratori e ciò che può essere fatto per aiutarli.

Giovedì, alle 11.30, Kailash Satyarthi e Corinne Vargha, capo del dipartimento dell’Ilo sui Principi e i diritti fondamentali nel Lavoro, terranno una conferenza stampa al Palais des Nations di Ginevra per presentare il ”Rapporto mondiale sul lavoro minorile 2015: aprire la strada al lavoro dignitoso per i giovani”. Lo studio esamina la doppia sfida dell’eliminazione del lavoro minorile e del lavoro dignitoso per i giovani.

In conclusione dell’evento, Salissou Ada, ministro dell’Impiego, del lavoro e della sicurezza sociale del Niger, lancerà una campagna per la ratifica del protocollo dell’Ilo sul lavoro forzato adottato dalla Conferenza internazionale del lavoro a giugno 2014.

Nonostante le sfide, ammette l’Ilo “si registrano alcuni progressi, ma c’è anche spazio per progressi ulteriori. Da 10 anni, il lavoro minorile tende a diminuire mentre si registra un aumento della frequenza scolastica. Ma resta ancora molto da fare per eliminare del tutto il lavoro minorile. La cosa più urgente ora è di trarre vantaggio dalle esperienze positive per poter agire con più rapidità”.

Fra le azioni urgenti più necessarie, sempre secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro: provvedere all’istruzione gratuita, obbligatoria e di qualità; garantire a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi un ambiente educativo sicuro e di qualità; fornire opportunità ai più grandi che non hanno avuto la possibilità di studiare, di seguire programmi mirati di formazione professionale che forniscano anche le basi dell”istruzione; garantire l’applicazione di una legislazione coerente in materia di lavoro minorile e di frequenza scolastica.

E ancora promuovere politiche di protezione sociale per favorire la frequenza scolastica; garantire l’adeguata formazione, la professionalità e la competenza degli insegnanti, assicurando loro condizioni di lavoro dignitoso fondato sul dialogo sociale; proteggere i giovani lavoratori durante la transizione dalla scuola al lavoro, impedendo che essi vengano intrappolati in forme di lavoro inaccettabili.

Welfare

Welfare: Asti, contributo ai papà che si prendono cura dei piccoli nel primo anno di vita

Un contributo di 400 euro mensili per i papà che si prendono cura dei loro piccoli nel primo anno di vita: è quello previsto dalla Regione Piemonte, nell’ambito dei progetti per le pari opportunità. La Consigliera di parità della Provincia di Asti Chiara Cerrato informa che è stata prorogata al 30 novembre 2015 la scadenza per la presentazione delle domande di contributo, in attuazione del bando regionale ”Insieme a papà…cresce”, promosso per incentivare i padri all’utilizzo del congedo parentale .

”L’intervento – spiega la Consigliera – prevede una specifica forma di contributo economico per i padri lavoratori, residenti o domiciliati in Piemonte, dipendenti del settore privato, che fruiscono del congedo parentale in tutto o in parte al posto della madre lavoratrice dipendente, nel primo anno di vita del bambino o, per i padri adottivi o affidatari, entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia”.

”Dopo aver inoltrato domanda all’Inps per la fruizione del congedo parentale – spiega Cerrato – il padre può presentare domanda alla Regione Piemonte. Il modulo per la richiesta è disponibile negli Uffici relazioni con il pubblico della Regione Piemonte oppure è scaricabile dal sito della Regione, al link Pari opportunità”.

Ancora Cerrato: ”Il contributo non viene concesso nel caso in cui il padre fruisca del congedo parentale nei mesi in cui la madre è in congedo di maternità (periodo di astensione obbligatoria del lavoro) oppure fruisca del congedo parentale”.

”Per presentare le domande di contributo – conclude Cerrato – c’è tempo fino al 30 novembre 2015. Il periodo di congedo parentale per il quale si può richiedere il contributo, deve avere inizio in data uguale o successiva al 1° aprile 2014 e può essere anche già stato utilizzato al momento della presentazione della domanda o essere successivo alla scadenza del bando, purché la domanda venga presentata entro il 30 novembre 2015”.

Gli indirizzi sono reperibili telefonando al numero verde 800333444 oppure consultando la pagina web della Regione Piemonte.

AdnKronos

Inps

Inps – Fp Cgil, partecipazione e trasparenza per nuova governance

“Una nuova governance dell’Inps ispirata a logiche di funzionamento,  servizio, trasparenza, legalità e merito, che assicuri la continuità dei servizi e migliori la vita dei cittadini e delle aziende, tanto più in un momento così complesso e delicato per il Paese”. Il segretario generale della Fp Cgil, Rossana Dettori, delinea così il perimetro di una nuova governance dell’Inps nella relazione introduttiva al convegno, organizzato dalla categoria dei pubblici della Cgil.

Un’impostazione, quella delineata da Dettori, che segue “quella teorica che il vertice dell’istituto sembrerebbe formalmente aver sposato e alla quale deve far seguito l’adozione di azioni chiare, nette, che consentano di riconsegnare all”istituto un ruolo di forte rilievo sociale, universalmente riconosciuto e nel quale i lavoratori possano ritrovarsi al meglio”. E che, soprattutto, “dopo passati comportamenti opachi e autoreferenziali, rappresentino l’auspicata discontinuità, tante volte richiesta dalla Cgil, rispetto a un sistema che, nei fatti, ha dimostrato il proprio esito fallimentare”.

Tre i punti indicati dalla segretaria generale della Fp Cgil da affrontare nel quadro di una nuova governance: gli effetti del Jobs Act, il tema della legalità, il fenomeno del contenzioso. La prossima creazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive e il lavoro, spiega, “imporranno all’Inps la necessità, condivisa fra le Pa interessate, di riprogettare i processi di collaborazione, integrazione e coordinamento nell’uso dei sistemi informativi, di grande complessità e delicatezza”. Un lavoro strategico, osserva, “che non potrà realizzarsi se l’approccio dell’Inps resterà quello dell’uso proprietario della banca dati”.

Secondo punto, la legalità. “Tutta l’attività negoziale dell’istituto – sottolinea Dettori – dovrebbe essere improntata a criteri di trasparenza e rispetto delle norme”. Una gestione non trasparente, rileva, “ha fatto peraltro sì che l’Anac aprisse numerose indagini che vedono interessato l’Inps”. Infine, aggiunge, “va recuperato il governo attivo del fenomeno del contenzioso, che rappresenta una delle maggiori criticità̀ per l’Inps. L’enorme numero delle cause che vedono coinvolti centinaia di migliaia tra lavoratori e imprese devono far riflettere”.

In questi mesi di presidenza affidata a Boeri, conclude Dettori, “abbiamo registrato un deciso cambio di rotta rispetto alle passate gestioni. Il governo di questa complessa eppur centrale ”istituzione” deve muoversi all’interno di due linee: partecipazione e trasparenza.

Va messa al bando una pratica fatta di opacità, di autoreferenzialità e di verticismo e praticare il cambiamento, quello che noi decliniamo a partire dalla centralità e dal valore del lavoro, che noi pensiamo possa e debba iniziare nella partecipazione dei lavoratori e nella trasparenza dei processi”.

AdnKronos

Migranti

Il manifatturieo salvato dai migranti, vero “valore aggiunto”ro italian

“Nelle provincie italiane in cui è raddoppiata la presenza dei migranti tra 1995 e 2006 c’è stato un aumento del valore aggiunto della manifattura tra il 13 e il 19 per cento rispetto a quello dei servizi”: è il dato emerso dallo studio “Migration, Labor Tasks and Production Structure” realizzato da Giuseppe De Arcangelis del dipartimento di Scienze sociali dell’Università la Sapienza di Roma con Edoardo Di Porto dell’Università di Napoli Federico II e Gianluca Santoni del Cepii di Parigi. 
“Dai dati dell’Isfol emerge che l’immigrazione non ha provocato una modifica del rapporto tra salari nella manifattura e nei servizi – spiega De Arcangelis – tuttavia si rileva che l’afflusso di manodopera, cresciuta di 3-4 volte nel periodo considerato, ha determinato in alcune provincie una modifica della struttura produttiva”. “Sono stati favoriti i settori che usano in maniera intensiva mansioni semplici, come il manifatturiero rispetto ai servizi che richiedono competenze avanzate in termini di conoscenza della lingua e istruzione”, afferma il professore de La Sapienza.

“L’aumento dei migranti considerato dallo studio è avvenuto a cavallo del 2000 in corrispondenza dell’introduzione dell’euro – sottolinea De Arcangelis – cosa che potrebbe aver aiutato a non peggiorare la situazione produttiva”, mentre l’industria italiana perdeva competitività a causa dal nuovo cambio fisso. La ricerca evidenzia che il rafforzamento del settore manifatturiero rispetto a quello dei servizi è stato favorito dall’aumento della disponibilità di lavoratori con competenze basse dal punto di vista delle conoscenze linguistiche e del grado di istruzione. Le informazioni sugli immigrati provengono dall’analisi dei permessi di soggiorno a livello provinciale.

La ricerca si inserisce nel filone aperto dal precedente studio “Immigration, Jobs and Employment Protection” di Francesco d’Amuri della Banca d’Italia e di Giovanni Peri dell’Università della California, pubblicato nel Journal of European Economic Association, che aveva mostrato come il raddoppio dei lavoratori stranieri tra 1996 e 2010 in 15 paesi europei tra cui l’Italia, non ha fatto perdere il lavoro ai nativi ma li ha spostati verso occupazioni più qualificate. Il nuovo studio, che considera il solo territorio italiano, mostra che non solo i lavoratori stranieri non hanno sostituito gli italiani nelle loro mansioni ma hanno provocato una modifica della struttura industriale del Belpaese a favore della manifattura rispetto ai servizi più avanzati.

da Redattore sociale

PENSIONI E PREVIDENZA SOCIALE

PENSIONI E PREVIDENZA SOCIALE

Le prestazioni previdenziali e assistenziali sono previste dalla legge con riferimento ad alcune situazioni di bisogno dei cittadini.
È opportuno conoscere la normativa al riguardo, per poterne usufruire nei casi previsti.
 

 
 Quali sono le prestazioni previdenziali?
Sono le pensioni, le indennità e gli assegni corrisposti ai lavoratori quando si verificano determinati eventi come l’infortunio, la malattia, la cessazione del lavoro per raggiunti limiti di età e per invalidità.
Spettano anche ai familiari alla morte del lavoratore assicurato.

 Chi ha diritto alla pensione?
Tutti i lavoratori che prestano lavoro dipendente retribuito, senza distinzione di sesso e nazionalità.
I datori di lavoro sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali.

 A quali enti si devono versare i contributi?
All’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e all’INAIL (Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro) per l’assicurazione infortuni e le malattie professionali.
Esistono anche altri enti e fondi per la copertura previdenziale di particolari categorie di lavoratori.

 Da che cosa sono costituite le pensioni?
Le pensioni erogate dall’INPS sono costituite dalla pensione base, dall’assegno per il nucleo familiare («assegni familiari») se spetta, e dalla tredicesima mensilità.
Le pensioni erogate dagli altri enti pubblici sono costituite dalla pensione base, dalle indennità integrative speciali, dalle quote di aggiunta di famiglia se spettano e dalla tredicesima mensilità.

 Che differenza c’è tra le pensioni dirette e quelle indirette?
Le pensioni dirette sono versate al pensionato in virtù di un precedente rapporto di lavoro; le pensioni indirette spettano ai familiari in caso di morte del lavoratore.

 Che cosa sono le pensioni di riversibilità?
Sono le pensioni indirette che, in caso di morte del lavoratore già pensionato, vengono corrisposte ai suoi familiari.

 Che cosa sono le pensioni ai superstiti?
Sono le pensioni indirette che spettano ai familiari del lavoratore deceduto in attività di servizio.

 Che differenza c’è fra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità?
Per il conseguimento della pensione di vecchiaia occorre avere maturato l’età stabilita e un minimo di contribuzione. Per la pensione di anzianità, occorrono determinati requisiti di età e di contribuzione.

 A quale età, gli iscritti all’INPS o ad altri istituti previdenziali hanno diritto alla pensione di vecchiaia?
L’età è differenziata secondo il sesso e l’epoca del pensionamento, secondo la seguente tabella:

DECORRENZA DELLA PENSIONE

Dal 1.01.1998 al 30.06.1998
Dal 1.07.1998 al 31.12.1998
Dal 1.01.1999 al 31.12.1999
Dal 1.01.2000 al 31.12.2000
Dal 1.01.2001 in poi

  DONNE

58
59
59
60
60
  UOMINI

63
64
64
65
65

Tali requisiti non riguardano i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri, gli artigiani e i commercianti per i quali la legge già prevede l’età di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

 Con almeno quanti anni di contribuzione gli iscritti all’INPS o ad altri istituti previdenziali hanno diritto alla pensione di vecchiaia?
Dal 1° gennaio 1997, il requisito minimo contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia è di 18 anni.
Per gli anni successivi si applica la seguente tabella:

PERIODI DI RIFERIMENTO

Dal 1.01.1998 al 31.12.1998
Dal 1.01.1999 al 31.12.2000
Dal 1.01.2001 in poi

 

ANNI MINIMI DI CONTRIBUZIONE

18
19
20


 In quali casi si applicano requisiti contributivi più favorevoli?
Permane l’applicazione del requisito contributivo di 15 anni nei seguenti casi:
– per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano la «vecchia» età pensionabile e cioè 60 anni gli uomini e 55 le donne;
– per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato già i 15 anni,
– per coloro che al 31 dicembre 1992 erano autorizzati a versare i contributi volontari.

 Gli iscritti all’INPS o ad altri istituti previdenziali possono lavorare oltre l’età pensionabile?
Sì. Donne e uomini possono proseguire l’attività lavorativa fino al compimento dei 65 anni anche se hanno maturato i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia; in tal caso devono darne comunicazione al datore di lavoro almeno 6 mesi prima che siano maturati tali requisiti. In tal caso il calcolo della pensione sarà più favorevole.

 In quali casi è ridotta l’età pensionabile?
Nel caso dei lavoratori non vedenti e degli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento, nonché di particolari categorie indicate dalla legge.
I limiti di età sono anticipati di 2 mesi per ogni anno di occupazione per chi svolge attività usuranti fino ad un massimo di 5 anni.
Le attività usuranti, pur essendo individuate dalla legge, non sono state ancora del tutto definite.

 A quale età i dipendenti statali hanno diritto alla pensione di vecchiaia?
Gli uomini restano fino a 65 anni, le donne possono anticipare il pensionamento a 60 anni senza alcuna riduzione, salvo continuare a lavorare fino a 65 anni. Chi lo desidera può continuare il rapporto di lavoro fino a 67 anni, presentando richiesta alla propria amministrazione.

 A quali condizioni i lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione di anzianità?
Occorre cessare l’attività lavorativa dipendente, avere almeno 35 anni di contribuzione e determinati requisiti di età come da tabella che segue:

ANNO
DI PENSIONAMENTO

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

  ETÀ
E ANZIANITÀ

54 e 35
55 e 35
55 e 35
56 e 35
57 e 35
57 e 35
57 e 35
57 e 35
57 e 35
57 e 35
57 e 35

Si prescinde dall’età se si cessa l’attività lavorativa dipendente e si ha l’anzianità contributiva indicata nella tabella che segue:

ANNO

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

  ANZIANITÀ

36
37
37
37
37
37
38
38
39
39
40

 Sono previsti requisiti più favorevoli per la pensione di anzianità?
Sì. Per particolari categorie di lavoratori dipendenti è previsto un diverso requisito anagrafico in presenza di un’anzianità contributiva di 35 anni.
Si tratta dei lavoratori qualificati contrattualmente come operai e categorie ad essi equiparati, compresi gli addetti a lavori particolarmente usuranti e i lavoratori precari che hanno iniziato a lavorare tra i 14 e i 18 anni. A questi vanno aggiunti i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità e in prosecuzione volontaria.
I requisiti sono indicati nella tabella che segue:

ANNO DI PENSIONAMENTO

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

  CONTRIBUTI

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
  ETÀ

53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
57


 La pensione di anzianità può essere richiesta in qualunque momento?
L’esercizio non dipende soltanto dalla volontà del soggetto, ma è condizionato da precise scadenze stabilite dalla legge.
Per il 1998 sono state differite di tre mesi le varie «finestre» delle anzianità dei lavoratori dipendenti già previste nell’anno.
Ne sono esclusi i lavoratori in mobilità, in cassa integrazione straordinaria e in prosecuzione volontaria.
Soltanto chi ha maturato un’anzianità contributiva di 40 anni al 31 dicembre 1997 può ottenere la pensione di anzianità dal 1o gennaio 1998.

 In quali casi si può richiedere il pensionamento anticipato?
Quando il rapporto di lavoro cessa per motivi di salute del lavoratore.
In questo caso si può richiedere la pensione di invalidità e l’assegno di invalidità.

 Con almeno quanti anni di servizio i dipendenti statali hanno diritto alla pensione di vecchiaia?
Almeno 20 anni (minimo contributivo); se al compimento del 65o anno detto periodo non è maturato, possono chiedere di rimanere in servizio finché esso non sia compiuto.

 È possibile nel settore statale esercitare in anticipo il diritto alla pensione?
Dal 1° gennaio 1998, l’accesso al pensionamento è regolato dalle norme INPS e cioè non prima dei 35 anni di servizio con lo sconto di un anno sull’età anagrafica, 53 anni anziché 54.

 A quale età i lavoratori autonomi hanno diritto alla pensione di anzianità?
Fino al 2000 si conseguirà con almeno 35 anni di contribuzioni e 57 anni di età o in alternativa, al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
Dal 2001 in poi il diritto alla pensione di anzianità si conseguirà con 35 anni contribuzione e 58 di età o con il solo requisito di 40 anni di contribuzione.

 Come si calcola l’importo della pensione?
Per gli iscritti all’INPS o ad altri istituti previdenziali, il calcolo della pensione è distinto in due quote: una riferita all’anzianità contributiva maturata fino al 1992 e l’altra a quella maturata dal 1993 in poi.
Esso si determina in base a precise fasce di retribuzione e ad aliquote annue di rendimento con la precisazione che l’aliquota piena del 2% si applica soltanto a chi ha retribuzioni fino a 62.993.000, mentre per chi percepisce retribuzioni superiori sono previste aliquote ridotte.
Per i dipendenti statali si fa riferimento all’ultima retribuzione percepita, ma è in atto una progressiva equiparazione alla normativa prevista per l’INPS, in quanto la riforma del sistema pensionistico italiano prevede il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo per cui il calcolo della pensione non avrpiù come riferimento la retribuzione, ma i contributi versati da capitalizzare con appositi indici di à trasformazione.

 Che cosa è il sistema contributivo?
È il nuovo sistema introdotto dalla riforma pensionistica per il calcolo delle pensioni da liquidare ai lavoratori pubblici e privati assicurati dal 1o gennaio 1996.
Esso gradualmente sostituirà il sistema retributivo attualmente in vigore che continua ad essere applicato ai lavoratori che avevano maturato al 31 dicembre 1995 l’anzianità contributiva di 18 anni.
A quanti, invece, avevano un’anzianità inferiore ai 18 anni, al 31 dicembre 1995, si applicheranno i due sistemi (retributivo per i periodi sino al 1995 e contributivo dal 1o gennaio 1996).

 I periodi di congedo obbligatorio e facoltativo per maternità sono computati ai fini dall’anzianità contributiva?
Sì, alle seguenti condizioni:
– per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa in presenza di rapporto di lavoro, non viene richiesto alcun contributo precedente;
– per i periodi successivi al 1o gennaio 1994 l’astensione obbligatoria dal lavoro che si verifichi al di fuori del rapporto di lavoro, e cioè prima o dopo il rapporto, occorrono almeno 5 anni di contribuzione effettiva all’atto della domanda.

 Quali altri periodi sono automaticamente compresi nell’anzianità contributiva?
La malattia, il servizio militare, il servizio civile e i periodi di aspettativa per svolgere funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali.
La copertura assicurativa è concessa a domanda.

 È possibile il riscatto del corso legale di laurea ai fini dell’anzianità contributiva?
Sì, versando i relativi contributi secondo regole e condizioni diverse per ogni Fondo previdenziale.

 Sono possibili altri riscatti a pagamento?
Sì, relativamente ai periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1o gennaio 1994 di assenza facoltativa dal lavoro per maternità o di congedo per motivi familiari, chiesti per assistere e curare disabili in misura non inferiore all’80 per cento.
Il riscatto è possibile nella misura massima di 5 anni.
Condizione per la richiesta è la presenza di almeno 5 anni di contribuzione anche se successivamente non c’è più stato un rapporto di lavoro. Tale riscatto non può essere cumulato con quello relativo al corso di laurea. Per i lavoratori dipendenti iscritti all’INPS è possibile riscattare alcuni periodi di inoccupazione successivi al 31 dicembre 1996 come le aspettative non retribuite, i periodi di formazione professionale, i lavori temporanei, ecc.

 Se si hanno posizioni assicurative in enti diversi si può avere un unico trattamento di pensione?
Sì, su domanda dell’interessato agli enti di previdenza.

 Che cosa è il prepensionamento?
È la pensione anticipata che il lavoratore percepisce quando il settore in cui lavora è in crisi e devono ricorrere al pre-pensionamento dei dipendenti.

 In quali casi si può chiedere il supplemento di pensione?
Se si continua a lavorare dopo il pensionamento al termine dell’attività, l’INPS liquida, a domanda, in presenza di nuovi contributi un supplemento di pensione che può essere erogato anche ai superstiti, se la richiedono.

 Quando si ha diritto alla pensione di inabilità?
Quando si è colpiti da infermità fisica o mentale che comporta l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 In quali casi si ha diritto all’assegno di invalidità?
Quando la riduzione della capacità di lavoro supera i due terzi cioè varia dal 66, 67% al 99%.
Esso è soggetto a revisione da parte dell’INPS ogni 3 anni.

 I dipendenti statali hanno diritto al trattamento di inabilità?
Sì, esso spetta ai dipendenti pubblici che oltre ad avere i requisiti sanitari, abbiano versato un minimo di 5 anni di contributi di cui 3 nell’ultimo quinquennio e abbiano cessato il rapporto di lavoro.
È prevista anche una pensione di invalidità parziale con diversi requisiti (almeno 15 anni di servizio).
Per inabilità derivanti da causa di servizio è prevista la pensione privilegiata per inabilità.

 Chi ha diritto alla pensione indiretta in caso di morte del lavoratore assicurato o del pensionato?
Il coniuge superstite sia uomo sia donna, i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, i genitori se non c’è il coniuge o i figli; i fratelli celibi e le sorelle nubili inabili se non ci sono altri aventi diritto.

 Fino a quale età i figli hanno diritto alla pensione indiretta?
Fino all’età di 18 anni; fino a 21 anni se il figlio sta frequentando la scuola superiore; fino a 26 anni se il figlio sta frequentando l’Università. Non vi sono limiti per i figli inabili al lavoro in modo assoluto e permanente: il loro diritto alla pensione non cessa con il matrimonio.

 I figli adottivi hanno diritto alla pensione indiretta?
Sì, a meno che la domanda di adozione (se il genitore operava nel settore statale) sia stata presentata dopo il compimento del 60o anno di età dal genitore adottante.
Se i vedovi che percepiscono la pensione indiretta contraggono nuovo matrimonio, perdono il diritto alla pensione indiretta?
Sì, lo riacquistano solo nel caso di annullamento del matrimonio.
Tuttavia, presso l’INPS e i fondi sostitutivi si può ottenere, su domanda, se sussistono le condizioni, una indennità una tantum. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della morte del lavoratore assicurato.

 Il coniuge separato ha diritto alla pensione indiretta?
Sì, anche se la separazione è stata dichiarata per sua colpa cioè è stato riconosciuto responsabile del fallimento del matrimonio (vedere capitolo Separazione).
L’ex coniuge ha però diritto alla pensione solo se percepiva un assegno alimentare.

 Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione indiretta?
Sì, se non ha contratto nuovo matrimonio, se è titolare di assegno divorziale e se il rapporto di lavoro del coniuge deceduto da cui deriva la pensione è iniziato prima del divorzio.
Se il defunto non si era risposato e non c’è un altro coniuge, il divorziato può inoltrare direttamente domanda all’ente pensionistico allegando la documentazione necessaria (sentenza di divorzio, ecc.). Se c’è un nuovo coniuge o più coniugi divorziati è necessario un provvedimento del Tribunale che attribuirà la quota pensione considerando anche durata del matrimonio (vedere capitolo Divorzio).

 Influiscono i redditi del coniuge superstite sulla pensione diretta?
Sì, se il titolare della pensione indiretta lavora o ha comunque un reddito eccedente i limiti stabiliti dalla legge, la prestazione si riduce da un minimo del 25% ad un massimo del 50% come precisato nella tabella che segue:

AMMONTARE DEI REDDITI

fino a lire 27.210.300
da lire 27.210.300 a lire 36.280.400
da lire 36.280.400 a lire 45.350.500
da lire 45.350.501 in poi

 

 

PERCENTUALI DI RIDUZIONE

nessuna
25 per cento
40 per cento
50 per cento

La riduzione non si applica quando il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore etstudenti o inabili. Per i pensionati esiste un correttivo per il quale il trattamento derivante dal cumulo à, dei redditi con la pensione ai superstiti non può essere inferiore ad un certo limite.

 È possibile per i figli, separare la propria quota di pensione da quella del genitore?
Sì, presentando domanda agli uffici competenti, purché abbiano compiuto i 18 anni di età.

 A chi spetta l’indennità integrativa speciale in caso di più superstiti?
Spetta al coniuge se non lavora o non percepisce un’altra pensione.
Gli orfani, minori o maggiorenni, se non lavorano, ne hanno sempre diritto anche se il genitore non la percepisce.

 Che cosa succede se uno dei superstiti perde il diritto?
La pensione viene ricalcolata dall’inizio e agli altri superstiti vengono attribuiti tutti gli aumenti successivi compresi quelli riguardanti la scala mobile.

 Che cosa avviene se i familiari superstiti non hanno diritto alla pensione indiretta nel caso di morte dell’assicurato?
È prevista da parte dell’INPS una indennità una tantum di importo pari all’assegno sociale moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione versati dal defunto, a condizione che i familiari non godano di pensione ai superstiti o di rendite da infortunio e abbiano redditi compresi nei limiti fissati per la corresponsione dell’assegno sociale (v. assegno sociale).

 Quali prestazioni sono previste per le persone che pur non essendo coperte da assicurazioni sociali sono invalide o si trovano in stato di bisogno?
L’assegno di invalidità, la pensione di inabilità e l’indennità, l’assegno civile di accompagnamento, la pensione sociale e l’assegno sociale.

 Chi ha diritto all’assegno di invalidità o alla pensione di invalidità civile?
Le persone maggiorenni che sono affette da infermità fisica o mentale che deve essere riconosciuta da una speciale commissione medica.
Se l’infermità è totale si ha diritto alla pensione di inabilità; se è parziale si ha diritto all’assegno di invalidità.
Nel caso che l’invalido sia minorenne, frequenti la scuola dell’obbligo o corsi di addestramento particolare e non sia in grado di camminare ha diritto all’indennità mensile di frequenza.
Per la concessione di tali prestazioni oltre al riconoscimento dell’invalidità è necessario non superare determinati limiti di reddito che variano ogni anno e che sono esclusivamente quelli del soggetto invalido e non del coniuge o del nucleo familiare.
Per il 1998 il limite di reddito annuo per gli invalidi parziali è di L. 5.169.460, per gli invalidi totali è di L. 22.846.235 e per i ciechi civili decimisti e di L. 10.983.760.

 Che cosa è l’indennità di accompagnamento e a chi spetta?
È un beneficio economico che viene concesso senza limiti di età ai ciechi civili assoluti ed invalidi civili dichiarati totalmente inabili e aventi diritto alla pensione di inabilità. È concessa al solo titolo della minorazione (incapacità assoluta di muoversi e vivere da soli) indipendentemente da altri redditi e senza tener conto della presenza di altra pensione o assegno.

 Quali obblighi sono a carico degli invalidi civili?
Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento devono, entro il 31 marzo di ogni anno, presentare una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno dello stato di ricovero in Istituto.
Gli invalidi civili titolari di assegno mensile devono, entro la stessa data, presentare analoga dichiarazione relativa alla loro permanenza nelle liste speciali di collocamento.
La mancata presentazione della dichiarazione determina la sospensione immediata dell’erogazione del beneficio.
In caso di falsa dichiarazione, il titolare è tenuto alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite più gli interessi legali maturati.

 Da chi sono erogate le indennità per invalidità civile?
Dal ministero degli Interni, tramite la Prefettura, per le persone che non hanno compiuto il 65o anno di età.
Dopo questa età il pagamento passa di competenza all’INPS che continua a pagare in sostituzione l’assegno sociale.

 Che cos’è l’assegno sociale?
La riforma delle pensioni del 1995 ha introdotto dal 1o gennaio 1998, in sostituzione della pensione sociale, l’assegno sociale per il quale sono stabiliti requisiti diversi dalla prima.
La pensione sociale continua ad essere pagata a quanti ne sono titolari ed il suo importo dal 1o gennaio 1998 è di L. 5.169.450.

 Chi ha diritto all’assegno sociale?
È concesso, a domanda, dal l’INPS a tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 65 anni, che sono residenti nel territorio nazionale, che sono sprovvisti di reddito oppure ne sono titolari nei limiti previsti dalla legge.
Per la concessione si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura del richiedente e del coniuge, riferiti all’anno in cui si chiede la prestazione. Se questi sono inferiori al limite stabilito, l’assegno viene corrisposto in misura proporzionalmente ridotta.
Esso non è reversibile e ammonta per il 1998 a lire 9.070.100 annue per tredici mensilità.
L’assegno sociale viene concesso in via eccezionale anche ai rifugiati politici, ad alcuni stranieri, ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea ed ai familiari anche se questi non sono cittadini di un Paese comunitario, purché risiedano nel territorio nazionale italiano.

 Che cosa è l’assegno per il nucleo familiare?
È una prestazione economica concessa al lavoratore in servizio o pensionato o ai titolari di pensioni indirette che risiedono nel territorio nazionale, per i familiari a carico, in presenza di un determinato reddito.
I livelli di reddito sono maggiori per soggetti in determinate condizioni (vedovi, separati, divorziati, inabili ecc.).
È pagato dallo Stato per i suoi dipendenti in servizio e pensionati e dall’INPS per gli altri assicurati e pensionati.
Per i dipendenti in servizio è corrisposta tramite il datore di lavoro, al quale l’assegno deve essere richiesto.

 Se tutti e due i genitori lavorano a chi deve essere corrisposto l’assegno?
Può essere richiesto solamente da uno dei due.

 In caso di separazione o divorzio quale dei genitori percepisce l’assegno?
Il genitore a cui sono stati affidati i figli, anche se non lavora.

 Che cosa deve fare il coniuge separato o divorziato, avente diritto all’assegno, per ottenerlo?
Se il coniuge a cui sono stati affidati i figli (affidatario) ha in corso un rapporto di lavoro, per avere l’assegno deve inoltrare domanda al proprio datore di lavoro, allegando la sentenza di separazione o di divorzio unitamente agli altri documenti necessari per verificare il diritto.
Se il coniuge affidatario ha diritto all’assegno in base alla posizione di lavoratore dipendente o di pensionato dell’altro coniuge non affidatario, deve inoltrare domanda, unitamente ai documenti necessari o all’Amministrazione dello Stato se si tratta di dipendente o di pensionato statale o al datore di lavoro del coniuge o all’INPS se si tratta di pensionato.

 Che cosa è l’assegno per famiglie numerose?
Con 3 o più figli sotto i 18 anni e reddito del nucleo familiare inferiore a un certo limite (attualmente 36.000.000 annui), è previsto un assegno mensile, per un massimo di 13 mensilità, erogato dal Comune di residenza, al quale gli interessati devono fare domanda.

 La pensione è soggetta ad aumenti?
Sì. Gli aumenti per perequazione automatica (cioè la scala mobile) si applicano all’inizio di ogni anno e sono diversificati in base all’ammontare della pensione. Per il 1998 l’aumento dell’1,7% si applica alle pensioni di importo fino a 1.372.100 lire, mentre per quelle comprese tra lire 1.372.100 e 2.580.150 l’aumento è dell’1,53% e per quelle comprese tra tale importo e L. 3.430.250 è dell’1,275%.

 È possibile il cumulo della pensione con altri redditi?
Le pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti sono soggette alle norme sul divieto parziale o totale di cumulo. Le pensioni di anzianità sono incumulabili con reddito di lavoro dipendente e parzialmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo. In tale caso spetta un importo pari al minimo INPS (lire 698.000 mensili) più la metà della quota che eccede tale minimo.
Nel caso di lavoro part-time dei pubblici dipendenti è possibile il cumulo con la pensione di anzianità, in presenza di determinati requisiti di età e di anzianità contributiva.

 Si può delegare la riscossione della pensione ad un’altra persona?
Sì. Ogni anno gli enti che effettuano il pagamento delle prestazioni pensionistiche fanno controlli sulle deleghe per accertare la loro regolarità, onde evitare riscossioni indebite.

 Se è errato il calcolo della pensione come avviene il recupero delle somme pagate?
Per le pensioni INPS le somme pagate riguardanti periodi anteriori al 1o gennaio 1996 sono soggette ad una speciale sanatoria per la quale non viene recuperato l’indebito se il pensionato ha un reddito personale imponibile pari o inferiore a 16 milioni.
Se superiore a tale importo, non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
Se il pensionato ha agito con dolo deve restituire tutto.
Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

 La pensione è soggetta a imposte?
Sì, all’IRPEF che varia secondo l’ammontare della pensione, sul quale devono poi essere calcolate le detrazioni di imposta fissate dalla legge.

 Chi è in pensione deve versare la tassa sulla salute?
No, dal 1998 è stata abolita la trattenuta per i pensionati con pensioni superiori a 18 milioni di lire annue.

 Nei casi di «assenza» o di «morte presunta» del pensionato, quali diritti possono esercitare i superstiti?
Solo ai familiari del pensionato statale è consentito, nel caso di scomparsa, di conseguire a determinate condizioni la pensione che spetterebbe soltanto dopo la dichiarazione di morte presunta che può avvenire solo dopo 10 anni dalla scomparsa.

 È prevista la tutela previdenziale per le casalinghe?
Sì. Dal gennaio 1997 possono iscriversi ad un fondo istituito presso l’INPS donne e uomini che lavorano in casa senza vincolo di subordinazione, non prestino attività di lavoro autonomo o subordinato e non siano titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia e invalidità). Per ottenere la pensione che verrà calcolata con il sistema contributivo, sono necessari almeno 5 anni di contribuzione e una età tra 57 e 65 anni.
È prevista anche la pensione di inabilità quando sia intervenuta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 Che cosa sono i Fondi pensione? (o pensione complementare).
Oltre alla previdenza obbligatoria, sono previste nell’ordinamento italiano forme complementari di previdenza fondate su accordi volontari affinché il lavoratore autonomo o dipendente possa percepire al termine del rapporto di lavoro due pensioni.
La loro realizzazione non è però di facile attuazione anche per i costi elevati che dovrebbero sopportare più di tutti le nuove generazioni.

Circolare numero 16 del 01-02-2013

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Circolare numero 16 del 01-02-2013

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Direzione Centrale Pensioni 
Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap 
Direzione Prestazioni Previdenziali Gestione ex Enpals 
Roma, 01/02/2013
Circolare n. 16
Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l’accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1
 
OGGETTO: Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503:

deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione.

SOMMARIO: Chiarimenti.

1.   PREMESSA

 

Come è noto, l’art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

 

L’Istituto, con le circolari n. 35, n. 36 e n. 37 del 14.03.2012, ha fornito le istruzioni relative all’applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 214 del 2011, rispettivamente per quanto riguarda l’Istituto, la Gestione ex Enpals e la Gestione ex Inpdap.

 

Nelle predette circolari, con particolare riferimento al requisito contributivo, è stato precisato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 della legge n. 214 del 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

 

Ciò posto, essendo pervenute al riguardo istanze di chiarimento da parte dei lavoratori interessati e delle parti sociali, è emersa l’esigenza di approfondire se a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, sia attualmente ancora operante la disciplina delle deroghe di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto.

 

 

2.   Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992

 

Con circolare INPS n. 65 del 1995,  sono state illustrate le disposizioni  introdotte dal d.lgs, n. 503 del 1992 (allegato 1) che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

 

Peraltro, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di  un’anzianità contributiva minima  di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.

 

Al punto 2.1 della citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato che possono accedere alla pensione di vecchiaia, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di lavoratori:

 

 

a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente

 

I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1  gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.

 

b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992

 

L’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).

 

Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.

 

c) Lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare

 

L’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (articolo 2, comma 4, del decreto n. 503). Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore  a 52 settimane nell’anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell’anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane.

 

La deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l’intero anno ai quali venga attribuito, per l’anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.

 

d) Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa

 

Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1°  gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia, non  consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall’articolo 2 del decreto n. 503 nell’anno di compimento dell’età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.

 

In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1°  gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile.

 

Tutto ciò premesso, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri vigilanti, si è pervenuti alla considerazione che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 503 del 1992 operano anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’articolo 24 più volte citato.

 

Si precisa inoltre che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto di cui dall’art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011(v. circolare n. 35 del 2012 punto 1.1.1. e n. 37 del 2012) nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal D.L. n. 201 del 2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).

 

2.1. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo speciale dipendenti della ferrovie dello stato italiane s.p.a.

 

Le deroghe di cui all’ art. 2, comma 3, del Decreto legislativo n. 503/1992 non hanno mai trovato applicazione nei confronti degli iscritti al Fondo speciale FS, secondo quanto stabilito nel successivo art. 6, comma 1,.

Infatti, la normativa previgente alla data di entrata in vigore del citato Decreto, prevedeva, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, oltre al limite di età anagrafica, un requisito contributivo di almeno 25 o 30 anni a seconda del profilo professionale rivestito.

 

2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, lettera c, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo di quiescenza poste.

 

Nei confronti degli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste che maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, della legge 214 del 2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 trova applicazione la deroga prevista dall’art. 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 503/1992 nei termini specificati al paragrafo 2 lettera d) della presente circolare.

 

Pertanto, l’anzianità contributiva maturata entro il 31/12/1992 sommata a quella successiva a tale data fino al compimento dell’età pensionabile consente l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

 

2.3. Applicazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992 per gli iscritti alla gestione ex Inpdap

 

L’art. 6, comma 1, del D.lgs. 503/92 dispone che: “per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all’articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati”.

 

Per quanto sopra ed in considerazione della necessità di procedere all’armonizzazione applicativa delle regole sopra esposte nelle diverse gestioni previdenziali dell’Istituto, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nel regime misto, maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011 le deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dall’art. 2, comma 3, lettere a) e c) del citato decreto legislativo n. 503/92 trovano applicazione per gli iscritti alla gestione ex Inpdap nei termini specificati al paragrafo 2 lettere a) e d) della presente circolare.

 

 

2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti alla gestione ex enpals

 

 

I lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico iscritti alla gestione ex Enpals che:

 

  1. abbiano maturato al 31 Dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e contribuzione vigenti alla suddetta data per la pensione di vecchiaia;
  2. siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31.12.1992;
  3. possano far valere al 31.12.1992 un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1°  gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia, non  consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall’articolo 2 del decreto n. 503 nell’anno di compimento dell’età pensionabile

possono accede alla prestazione, con i requisiti assicurativi e contributivi di seguito riportati, sempre che abbiano maturato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti dal D.M. 6 Dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

 

 

REQUISITI VIGENTI AL 31.12.1992

 

 

a)   Lavoratori dello spettacolo

 

I lavoratori appartenenti alle categorie artistiche e tecniche indicate dal n.1 al n.14 dell’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, così come stabilito all’art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultano versati o accreditati n. 900 contributi giornalieri dei quali almeno due terzi si devono riferire ad effettive prestazioni nel campo dello spettacolo.

I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.15 al 23 del dell’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, così come stabilito dall’art.34 della legge 4. 4.1952 n.218 e dall’art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno 2.700 contributi giornalieri.  

 

b)   Sportivi Professionisti

 

Le categorie dei  sportivi professionisti collocate al n. 22 dell’elenco delle categorie assicurate all’Enpals di cui all’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive  modificazioni ed integrazioni, così come stabilito dall’art.3 della legge 14 giugno 1973 n.366 e dall’art.9 della legge 23 marzo 1981 n.91 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano trascorsi 20 anni dalla data del primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno 3.600 contributi giornalieri con la qualifica di sportivo professionista, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria nella gestione sportivi.

 

3.   Disciplina adeguamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi agli incrementi della speranza di vita (decreto 6 dicembre 2011, G.U. n. 289 del 13-12-2011)

 

Si precisa  che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche nei confronti dei soggetti rientranti nelle deroghe di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti con D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

4.   Adempimenti delle Sedi con riferimento alle domande di pensione già presentate

 

Eventuali domande di pensione di vecchiaia presentate dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. n. 503 del 1992 e in possesso dei requisiti anagrafici introdotti dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, che risultino pendenti alla data di pubblicazione della presente circolare, devono essere definite in conformità ai suddetti criteri applicativi.

 

Del pari, devono essere definite in conformità alle presenti istruzioni le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

 

Alla luce dei predetti principi devono altresì essere riesaminate tutte le domande già respinte dalle Sedi, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

Allegato N.1

                                                                                                                   

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503

  Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori

privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della  legge  23  ottobre

1992, n. 421.

 

 Vigente al: 25-1-2013 

 

TITOLO I
REGIME DELL’ASSICURAZIONE
GENERALE OBBLIGATORIA

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Visto l’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 17 novembre 1992;

  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 23 dicembre 1992;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il

Ministro del tesoro;

                              E M A N A

                  il seguente decreto legislativo:

 

                               omissis

                   

                                Art. 2.

Requisiti  assicurativi  e  contributivi  per  il  pensionamento   di

                              vecchiaia

 

  1.  Nel  regime  dell’assicurazione  generale  obbligatoria  per  i

lavoratori dipendenti  ed  i  lavoratori  autonomi  il  diritto  alla

pensione di vecchiaia e’ riconosciuto quando siano  trascorsi  almeno

venti anni  dall’inizio  dell’assicurazione  e  risultino  versati  o

accreditati  in  favore  dell’assicurato   almeno   venti   anni   di

contribuzione, fermi restando i requisiti previsti  dalla  previgente

normativa per le pensioni ai superstiti.

 

  2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono

stabiliti in base alla tabella B allegata.

 

  3. In deroga ai commi 1 e 2:

 

   a) continuano a trovare applicazione i requisiti di  assicurazione

e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei

soggetti che li abbiano maturati alla  data  del  31  dicembre  1992,

ovvero che  anteriormente  a  tale  data  siano  stati  ammessi  alla

prosecuzione volontaria  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive  modificazioni  ed

integrazioni;

 

    b)  per  i  lavoratori  subordinati  che   possono   far   valere

un’anzianita’ assicurativa di almeno venticinque anni,  occupati  per

almeno dieci anni per periodi di  durata  inferiore  a  52  settimane

nell’anno solare, e’ fatto salvo il  requisito  contributivo  per  il

pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;

 

   c) nei casi di lavoratori dipendenti  che  hanno  maturato  al  31

dicembre 1992 una anzianita’ assicurativa e  contributiva  tale  che,

anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta  data

e quella riferita all’eta’ per il  pensionamento  di  vecchiaia,  non

consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1  e  2,

questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite  minimo

previsto dalla previgente normativa.

 

omissis

TITOLO II
FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE
ED ESCLUSIVE

                               Art. 5.

               Eta’ per il pensionamento di vecchiaia

 

  1.  Per  le  forme   di   previdenza   sostitutive   ed   esclusive

dell’assicurazione generale obbligatoria  trova  applicazione  quanto

disposto dall’articolo 1, fermi restando, se piu’ elevati,  i  limiti

di eta’ per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla  data  del  31

dicembre 1992 e quelli per il collocamento  a  riposo  d’ufficio  per

raggiunti  limiti  di  eta’  previsto  dai  singoli  ordinamenti  nel

pubblico impiego.

 

  2. Per  gli  appartenenti  alle  Forze  armate,  per  i  lavoratori

iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente  da

aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31  ottobre  1988,  n.

480, per i lavoratori di cui all’articolo  5  della  legge  7  agosto

1990, n. 248, per  il  personale  viaggiante  iscritto  al  Fondo  di

previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,

di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di  cui

all’articolo 209 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi  relativamente  ai

casi di cui di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e  3,  e  31

della legge 26  luglio  1984,  n.  413,  per  i  lavoratori  iscritti

all’ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n.  1  al  n.  14

dell’articolo 3, del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello

Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,  con  modificazioni,  dalla

legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonche’ per i giocatori  di  calcio,

gli allenatori di  calcio  e  gli  sportivi  professionisti,  di  cui

rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla  legge  23

marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti  di  eta’  stabiliti  dalle

disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. (11)

 

  3. Per la cessazione dal servizio  del  personale  delle  Forze  di

polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale  dei  vigili  del

fuoco restano ferme  le  particolari  norme  dettate  dai  rispettivi

ordinamenti relativamente ai limiti di eta’ per il  pensionamento  di

cui al presente articolo. (5) (13) (15) ((19))

 

  4. In fase di  prima  applicazione,  per  le  forme  di  previdenza

sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono,  in  base

alle rispettive normative vigenti alla data  del  31  dicembre  1992,

requisiti di eta’ inferiori a quelli di cui al comma 1,  l’elevazione

dell’eta’ medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a

decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all’articolo 1,

  commi  2  e  3,  ove   esercitabili,   non   possono   determinare,

rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il

superamento  del  limite  massimo  del  coefficiente  di   rendimento

complessivo stabiliti dalle vigenti normative.

   

—————

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs.  23

dicembre 1993, n. 546, ha  disposto  (con  l’art.  6,  comma  5)  che

“L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.

503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad

ordinamento  civile,  va  interpretato  nel  senso  che  al  predetto

personale non si applica l’articolo 16 dello stesso decreto”.

—————

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 ha disposto (con l’art. 4,  comma

1) che  “A  partire  dal  1  gennaio  1997  per  i  lavoratori  dello

spettacolo di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 503, gia’ iscritti alla data del 31 dicembre  1995,

l’eta’ pensionabile e’ gradualmente elevata in  ragione  di  un  anno

anagrafico ogni 18 mesi fino  al  raggiungimento  dell’eta’  prevista

dall’assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto  disposto  dal

comma 2″.

—————

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto (con l’art. 5, comma 5)

che “L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia

ad ordinamento civile,  si  interpreta  nel  senso  che  al  predetto

personale non si applica l’articolo 16 dello stesso decreto”.

—————

AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l’art.  6,  comma

5) che “L’articolo 5, comma 3, del decreto  legislativo  30  dicembre

1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle  Forze  di

polizia ad  ordinamento  civile,  si  interpreta  nel  senso  che  al

predetto  personale  non  si  applica  l’articolo  16  dello   stesso

decreto”.

—————

 

   

AGGIORNAMENTO (19)

  La L. 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto (con l’art. 5, comma 1)

che “L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco si interpreta nel  senso  che  al  predetto  personale  non  si

applica l’articolo 16 del medesimo decreto legislativo”.

                             

 

 

Art. 6.

 

Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia

 

  1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive  del  regime

generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui  all’articolo  2

del presente decreto,  fermi  restando  i  requisiti  assicurativi  e

contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu’ elevati.

 

  2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della  annualita’

di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del  decreto

del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1420,  si

considera soddisfatto con riferimento a  120  contributi  giornalieri

per le categorie indicate dal n. 1  al  n.  14  dell’articolo  3  del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio  1947,

n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  1952,

n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le  altre

categorie previste dal medesimo articolo.

 

omissis

Circolare numero 35 del 14-03-2012

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 35 del 14-03-2012

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Direzione Centrale Pensioni 
Roma, 14/03/2012
Circolare n. 35
Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l’accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

   
OGGETTO: legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n.14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
SOMMARIO: dal 1° gennaio 2012 si applicano le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive  ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Premessa

1. Pensione di vecchiaia

    1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

       1.1.1 Requisito anagrafico

       1.1.2 Requisito contributivo

  1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

  1.3 Trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità

  1.4 Pensione supplementare e supplementi di pensione

  1.5 Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984

  1.6 Ripristino della pensione di invalidità sospesa

2. Pensione anticipata

   2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

   2.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

3. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche

4. Introduzione del sistema contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012

5. Soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo

6. Disposizioni eccezionali

7. Categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente

   7.1 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011

   7.2 Lavoratrici in regime sperimentale

   7.3 Altre categorie di lavoratori

      7.3.1 Lavoratori di cui all’art. 6 e 6-bis del decreto legge n.216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n.14 del 2012.

      7.3.2 Monitoraggio

      7.3.3 Clausola di salvaguardia

8. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati

9. Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio

10. Totalizzazione dei periodi assicurativi

11. Fondi speciali

   11.1 Soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

   11.2 Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

   11.3 Lavoratori marittimi

   11.4 Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

   11.5 Fondo di quiescenza Poste

   11.6 Fondo clero

   11.7 Altri fondi speciali

12. Contributo di solidarietà

13. Prestazioni assistenziali

14. Soppressione degli Enti INPDAP ed ENPALS – modalità di presentazione delle domande

  

Premessa

 

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

 

L’art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

 

Come esplicitato dalla stessa norma, le disposizioni ivi contenute sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo.

 

La norma in esame è ispirata ai principi e criteri di:

a)  equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

b)  flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c)  adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;

d) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

 

Tenuto conto delle considerazioni formulate, con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente alle disposizioni di cui all’articolo 24, ed alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento.

 

Dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata.

 

Le predette prestazioni pensionistiche si conseguono esclusivamente sulla base dei requisiti di seguito illustrati.

 

1. Pensione di vecchiaia(art. 24, commi 6 e 7)

 

1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti.

 

 

 

1.1.1 Requisito anagrafico

 

Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni  e 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni  e 3 mesi**

 

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

b)  per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**

 

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

c)  per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**

 

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

 

 

 

d) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**

 

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze

per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:

– non vedenti (art. 1, comma 6,  del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65  del 1995);

– invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995).

 

1.1.2 Requisito contributivo

 

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue  esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

 

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.

 

1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

 

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

 

a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno2012, a1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 335 del1995 inmateria di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180 del 1996, punto 2.2.1);

 

 

b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.

Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre2011. Inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

 

 

1.3 Trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge n. 222 del 1984)

 

L’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell’età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative dalla normativa in esame (punto 1.1.1. della presente circolare) in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente.

 

1.4 Pensione supplementare e supplementi di pensione

 

Per effetto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dall’art. 24 del decreto in esame, il diritto  alla pensione supplementare (art. 5, legge n. 1338 del 1962), si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici indicati al punto 1.1.1. della presente circolare.

 

I medesimi requisiti anagrafici trovano applicazione ai fini della liquidazione del supplemento di pensione,  laddove la relativa disciplina subordina il riconoscimento del diritto al compimento dell’età pensionabile o al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nella Gestione in cui deve essere liquidato il supplemento (art. 7, legge n. 155 del 1981).

 

1.5 Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984

 

Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 24, comma 2, del decreto in esame, per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale, di cui all’art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

 

Relativamente al calcolo della maggiorazione dell’anzianità contributiva, secondo le regole del sistema contributivo, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto 3.

 

1.6 Ripristino della pensione di invalidità sospesa

 

La nuova disciplina introdotta dall’art. 24 del decreto in esame, in materia di requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, trova applicazione nel caso di ripristino della pensione di invalidità sospesa ai sensi dell’art. 8, della legge 11 novembre 1983, n. 638, per coloro che al 31 dicembre 2011 non hanno raggiunto l’età pensionabile prevista dalla disciplina vigente a tale data.

Per le pensioni di invalidità sospese, da ripristinare al compimento dell’età successivamente al 31 dicembre 2011, devono essere osservati i nuovi limiti di età di cui al punto 1.1.1. della presente circolare.
 

2. Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11)

 

 

 

2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese

(pari a 2188 settimane)

41 anni e 1 mese

(pari a 2136 settimane)

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi*

(pari a 2205 settimane

41 anni e 5 mesi*

(pari a 2153 settimane)

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi*

(pari a 2210 settimane)

41 anni e 6 mesi*

(pari a 2158 settimane)

Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi**

(pari a 2210 settimane)

41 anni e 6 mesi**

(pari a 2158 settimane)

 

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il

contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

 

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

 

In altri termini, la riduzione è pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).

 

Nel caso in cui l’età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

 

La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:

 

– pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;

– inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

 

Al riguardo, si fa presente che il comma 2-quater  dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del2012 ha  stabilito che  le disposizioni  dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del2011, inmateria di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

 

Pertanto, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile  per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata  senza la riduzione in parola deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6.

 

2.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

 

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

 

a)

Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese

(pari a 2188 settimane)

41 anni e 1 mese

(pari a 2136 settimane)

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi*

 (pari a 2205 settimane)

41 anni e 5 mesi*

(pari a 2153 settimane)

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi*

 (pari a 2210 settimane)

41 anni e 6 mesi*

(pari a 2158 settimane)

Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi**

(pari a 2210 settimane)

41 anni e 6 mesi**

(pari a 2158 settimane)

 

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

 

Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.

 

b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l’anno2012 a2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Detto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

 

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

 

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

3. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche (art. 24, comma 5)

 

Ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).

 

Pertanto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

 

Per effetto dell’art. 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d. lgs. n. 503 del 1992 per la pensione di vecchiaia e per effetto dell’art. 22, comma 1, lett. c, della legge n. 153 del 1969 per la pensione anticipata (vedi circolare n. 89 del 2009).

 

4. Introduzione del sistema contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012(art. 24, comma 2)

 

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del decreto in esame, la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

 

La disposizione riguarda i lavoratori iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

 

Con riferimento a tali soggetti, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo anziché quello retributivo previsto dalla previgente normativa.

Pertanto, con riferimento ai lavoratori iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto e quindi l’importo  è  determinato  dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo;

b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.

 

Per le modalità di calcolo della quota relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, si richiamano le istruzioni contenute nelle circolari n. 14 del 16 gennaio 1996 e n. 180  del 14 settembre 1996.

 

Nulla è innovato con riferimento ai soggetti in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, per i quali trova applicazione il regime di calcolo misto.

 

5. Soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo

 

L’art. 24, comma 7, del decreto in esame, nel far salvo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n.417, hasoppresso il rinvio operato dall’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all’art. 1, comma 19, della legge n. 335/1995.

 

Pertanto, resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell’opzione, abbiano anche maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo.

 

Di conseguenza, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotte dall’art. 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1. della presente circolare).

 

6. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15-bis)

 

In via eccezionale:

 

a) i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni:

– possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012;

– maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punti 1.1 e 2.1);

 

b) le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all’A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente:

– al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1.

– al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un’età anagrafica di almeno 60 anni.

 

Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

 

Ai fini dell’identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro.

 

Al requisito anagrafico di 64  anni, si applica l’adeguamento agli  incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Per quanto riguarda la disciplina delle decorrenze rispettivamente della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia si fa rinvio a quanto illustrato al punto 3 della presente circolare.

 

7. Categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente

 

Ai sensi dell’art. 24, commi 3,14 e 15 del decreto in esame, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche, continuano a trovare applicazione le disposizione previgenti alle categorie di lavoratori che di seguito si illustrano.

 

7.1 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011

 

I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

 

Per quanto riguarda la certificazione del diritto si rinvia ai chiarimenti forniti con il messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011.

 

Detti lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 24, commi da6 a11, qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

 

7. 2 Lavoratrici in regime sperimentale

 

Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione  che  la decorrenza del trattamento pensionistico  si collochi entro il 31 dicembre 2015.

 

Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso,  le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008).

 

Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, inmateria di adeguamento alla speranza di vita.

 

7. 3 Altre categorie di lavoratori

 

Secondo quanto previsto dall’art. 24, commi 14 e 15, del decreto in esame, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2 ter, 2-quater e 2 septies, del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012,  continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, nei limiti delle risorse prestabilite, le disposizione previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti soggetti:

 

a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

 

b)  lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

 

c)  lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data

di entrata in vigore del presente decreto;

 

d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

 

e)  lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

7.3.1 Lavoratori di cui all’art. 6 e 6-bis del decreto legge n.216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012.

 

I commi  2-ter e 2-septies, dell’articolo 6 del decreto legge n.216 inoggetto hanno aggiunto altre categorie di lavoratori, oltre quelle  previste dall’art. 24, comma 14,  secondo le procedure stabilite e nei limiti delle risorse prestabilite di cui al comma 15 dell’articolo 24, che di seguito si illustrano.

 

Il comma 2-ter ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31dicembre2011, inragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore  del citato decreto legge n.201 del 2011 (6 dicembre 2011).

 

Il comma  2-septies, aggiungendo alla lettera e) del comma 14 dell’art. 24 la lettera e-bis, ha incluso i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

 

Per tale ultima categoria, si richiama la circolare n. 60 del 2008, con la quale  sono state illustrate le disposizioni dell’articolo 1, comma 6, lettera a) della legge n. 243 del 2004 come modificata dalla legge n. 247 del 2007, e  in particolare, nella prima parte – Diritto a pensione – è stato precisato tra l’altro che il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

 

7.3.2 Monitoraggio (art. 24, comma 15)

 

L’art. 24, comma 15, del decreto in esame ha stabilito che con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  da adottarsi entro tre  mesi  dall’entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del predetto decreto sono  definite  le  modalità  di attuazione del comma 14 ivi compresa  la  determinazione  del  limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini  della  concessione del  benefici  di  cui  al  comma  14  nel limite   delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019.

 

Il comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto n.216 hastabilito la proroga al 30 giugno 2012 del termine per l’emanazione del decreto ministeriale di cui sopra.

 

Il comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto n.216 hamodificato il limite   delle risorse predeterminate di cui sopra da 240 milioni di euro a 245 milioni di euro per l’anno 2013 e da  630 milioni di euro a 635 milioni di euro per l’anno 2014.

 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato con il citato decreto ministeriale, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione in esame. Nell’ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente al beneficio in esame e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’ articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di che trattasi i quali maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita.

 

Si fa riserva di ulteriori istruzioni per quanto attiene ai tempi e alle modalità dell’attività di monitoraggio.

 

7.3.3 Clausola di salvaguardia

 

L’art. 6-bis del decreto n. 216 prevedeuna clausola di salvaguardia qualora, in seguito all’inclusione dei lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

 

8. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati 

 

Nell’ottica del generale principio di armonizzazione cui si ispira la riforma  i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati,  a decorrere dal 1° gennaio 2012,  conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalità dei lavoratori (v.1.1.1, lettera c) della presente circolare).

 

Resta fermo che tali lavoratori possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del predetto requisito anagrafico anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo

 

Tale deroga non opera per i lavoratori extracomunitari che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto (circolare n. 45 del 2003).

 

9. Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio (art. 6 della legge n. 222 del 1984)

 

L’articolo 6 del decreto in esame abroga tra l’altro l’istituto della pensione privilegiata.

Da una lettura sistematica della norma si rileva che la disposizione non è riferita ai trattamenti previdenziali del regime generale.

Pertanto l’assegno privilegiato di invalidità, la pensione privilegiata di inabilità ed ai superstiti per cause di servizio, disciplinati dall’articolo 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, continueranno ad essere liquidati secondo le modalità già in vigore. 

 

10. Totalizzazione dei periodi assicurativi (art. 24, comma 19)

 

L’art. 24, comma 19, del decreto in esame, con effetto dal 1° gennaio2012, hasoppresso all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole “, di durata non inferiore a tre anni,”.

 

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 , è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni.

 

Tenuto conto che la disposizione di cui sopra ha solo soppresso il requisito contributivo minimo per l’accesso al regime di totalizzazione, nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al d. lgs n. 42 del 2006.

 

Peraltro, per tali prestazioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 122 del 2010 e trovano  applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, inmateria di adeguamento alla speranza di vita.

 

11. Fondi speciali

 

11.1 Soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

 

Le nuove disposizioni relative all’accesso alle prestazioni sopra indicate non si applicano ai lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestano la qualifica di “personale viaggiante”, non essendo stata  modificata la disposizione speciale di cui al comma 6 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996 che in materia di età pensionabile conferma le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ossia 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

 

Continua pertanto ad applicarsi alla suddetta categoria di lavoratori la disciplina introdotta dalla legge n. 122 del2010 inmateria di decorrenza del trattamento pensionistico;  continuano  altresì ad applicarsi, ai sensi della predetta legge n. 122 del 2010, le disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del2007 intema di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (messaggio n.  5891 dell’ 8 marzo 2011).

 

11.2 Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

 

11.2.1 Pensione di vecchiaia

 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 997, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.

Pertanto l’età anagrafica richiesta nel Fondo è quella ridotta di cinque anni rispetto a quella risultante in seguito alle innovazioni sopra descritte.

 

Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è quindi richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

 

a)    per le lavoratrici:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 57 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 57 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 58 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 60 anni e 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 61 anni  e 3 mesi**

 

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

b)    per i lavoratori:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 61 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 61 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 61 anni e 3 mesi **

 

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Inoltre, si rammenta che, ai sensi del comma 11 dell’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 1997, per i lavoratori iscritti al Fondo volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell’età pensionabile e per l’applicazione dei coefficienti di trasformazione, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni. Anche in tali casi, l’età anagrafica minima richiesta nel Fondo è quella ridotta fino a cinque anni rispetto a quella in vigore nel regime generale (vedi tabelle punto 1.1.1 della presente circolare). 

 

11.2.2 Pensione anticipata

 

I lavoratori iscritti al Fondo volo, ai sensi del comma 3 del d.lgs. n. 164 del 1997,  possono richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni.

 

11.3 Lavoratori marittimi

 

Continua a trovare applicazione la previgente normativa in materia di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 5, comma 2,  del D. Lgs. n. 503 del 1992, per le seguenti categorie di lavoratori marittimi: piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni presso i porti italiani, e il personale abilitato al pilotaggio ai sensi dell’articolo 96 del codice della navigazione, i quali conseguono il diritto a pensione di vecchiaia a 60 anni, gli uomini e a 55 anni, le donne.

 

Resta ferma, infine, la previsione di cui all’articolo 31 della legge n. 413 del 1984, secondo la quale i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia a 55 anni di età, a condizione cha facciano valere i requisiti previsti dalla citata norma.

 

Continua ad applicarsi ai lavoratori marittimi con qualifica di pilota di porto la disciplina introdotta dalla legge n. 122 del2010 inmateria di decorrenza del trattamento pensionistico;  continuano  altresì  ad applicarsi, ai sensi della predetta legge n. 122 del 2010, le disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del2007 intema di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (messaggio n.  1256 del 19 gennaio 2011).

 

11.4 Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

 

Ai sensi del comma 18 dell’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 2011 n. 214, le nuove disposizioni relative all’accesso alle prestazioni pensionistiche si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale Ferrovie.

 

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in relazione all’attività svolta (58, 60 o 62 per il personale “viaggiante” e di “macchina”; 65 o 66 per il restante personale), sono sostituiti dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne con la graduale elevazione fino a 66 anni (art. 24, comma 6). I predetti nuovi requisiti devono essere adeguati agli incrementi  della speranza di vita previsti dal 2013 per la generalità dei lavoratori.

 

Ne consegue che, in virtù dell’elevazione del limite di età, non trovano più applicazione, dal 1° gennaio 2012, gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti per quelle qualifiche che conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 o 60 anni.

 

L’anzianità contributiva minima necessaria, in presenza del requisito anagrafico, è pari a 20 anni (art. 24, comma 7).

 

Per l’accesso alla pensione anticipata si applicano le norme riportate al punto 2 della presente circolare.

 

Nei confronti degli iscritti al Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste trova, inoltre, applicazione l’articolo 6 del decreto legge 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che ha abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l’istituto della pensione privilegiata.

 

11.5 Fondo di Quiescenza Poste

 

Nei confronti degli iscritti al Fondo di quiescenza Poste trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, relative alle gestioni sostitutive dell’AGO.

 

Peraltro, nei confronti dei predetti soggetti trova applicazione l’articolo 6 del decreto in esame, che ha abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l’istituto della pensione privilegiata.

 

11.6 Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

 

 

Le innovazioni in oggetto non trovano applicazione nel Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

 

 

11.7 Altri Fondi speciali

 

Le disposizioni illustrate con la presente circolare trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti ai seguenti Fondi :

  • soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
  • soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dall’Enel e dalle aziende elettriche private;
  • Fondo di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo.

 

Infine, le innovazioni in oggetto si applicano anche ai fondi integrativi. Quindi gli iscritti alle gestioni di previdenza  per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, nonché gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale dell’ex Consorzio autonomo del porto di Genova e dell’ex Ente autonomo del porto di Trieste conseguono il trattamento pensionistico esclusivamente in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria, come sopra modificata.

 

12. Contributo di solidarietà

 

Ai sensi del comma 21 dell’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del2011, adecorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre  2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo  pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il  personale  di volo dipendente da  aziende  di  navigazione  aerea.

 

L’ammontare della misura del contributo è definito dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del  predetto decreto-legge ed è determinato  è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in  base  ai  parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.

 

Si riporta di seguito la tabella A di cui all’Allegato n. 1 del  predetto decreto-legge, con l’indicazione dei Fondi di previdenza interessati dal contributo e della misura dello stesso, articolata rispettivamente per pensionati e per lavoratori, facendo inoltre presente che il predetto contributo è determinato utilizzando  le  anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1995.

 TABELLA A  – Contributo di solidarietà

Anzianità contributive al 31/12/1995
Da 5 fino
 a 15 anni
Oltre 15 fino 
a 25 anni
Oltre 25 anni
Pensionati
 
 
 
Ex Fondo trasporti
0,3 %
0,6 %
1,0 %
Ex Fondo elettrici
0,3 %
0,6 %
1,0 %
Ex Fondo telefonici
0,3 %
0,6 %
1,0 %
Ex Inpdai
0,3 %
0,6 %
1,0 %
Fondo volo
0,3 %
0,6 %
1,0 %
Lavoratori
 
 
 
Ex Fondo trasporti
0,5 %
0,5 %
0,5 %
Ex Fondo elettrici
0,5 %
0,5 %
0,5 %
Ex Fondo telefonici
0,5 %
0,5 %
0,5 %
Ex Inpdai
0,5 %
0,5 %
0,5 %
Fondo volo
0,5 %
0,5 %
0,5 %
 
 
 
 
 

 Ai sensi della predetta norma, rimangono escluse dall’assoggettamento al contributo le  pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, nonché le pensioni e gli assegni di invalidità  e le pensioni di inabilità.

 

In ogni caso, il trattamento pensionistico, al netto del contributo di solidarietà, non  può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

 

Si evidenzia infine che per le pensioni a carico del Fondo volo l’imponibile su cui va calcolato il contributo è quello comprensivo della  quota  di  pensione capitalizzata.

 

13. Prestazioni assistenziali

 

A decorrere dal  1° gennaio 2018  il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995,  n. 335 e degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile (di cui agli artt. 10 delle Legge 26 maggio 1970 n. 381 e 19 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 ) è elevato a 66 anni.

 

Resta in ogni caso fermo, a decorrere dal 2013 (come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011),  il meccanismo  di adeguamento del requisito anagrafico di accesso alle suddette prestazioni  agli incrementi di speranza di vita introdotto dall’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge  n. 122  del 30 luglio 2010.

 

dal 1° gennaio 2013  al 31 dicembre 2015 65 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018 66 anni e 3 mesi**

 

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

14. Soppressione degli Enti INPDAP ed ENPALS – modalità di presentazione delle domande

 

La legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’art. 21, comma1, hadisposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

 

In attesa di successive indicazioni che saranno diramate a seguito dell’emanazione dei decreti interministeriali di natura non regolamentare previsti dal comma 2 del citato art. 21, le domande di prestazioni devono essere presentate, secondo le consuete modalità, dagli iscritti degli enti soppressi presso le rispettive strutture territoriali dell’INPDAP e dell’ENPALS.  

Le novità normative introdotte dall’art. 24 del decreto legge n. 211 convertito dalla legge n. 214 del 2011 e dagli articoli 6 e 6-bis del decreto legge n. 216 convertito dalla legge n. 14 del 2012, relative alle prestazioni erogate dalle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, verranno illustrate con distinte circolari.                                                       

  Il Direttore Generale  
  Nori