Assenze per malattie

Lavoro e assenze per visite mediche specialistiche. Interviene il Tar e dà ragione alla Flc Cgil

Il 17 aprile 2015, il Tar del Lazio (con la sentenza n. 5714/2015), sulla base di un ricorso presentato dalla Flc Cgil, ha annullato la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica che obbliga il lavoratore a presentare il certificato medico per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. 

Questo sta a significare che, per l’espletamento di prestazioni indicate dalla norma, è necessario richiedere un “permesso” (giustificato da certificazione medica), ovvero un giorno di assenza per motivi di salute anche se l’accertamento sanitario non è legato ad uno stato di malattia temporaneamente invalidante. 

Quindi, il lavoratore è costretto a utilizzare i tre giorni annui di permessi personali o, per patologie gravi con terapie e trattamenti lunghi, a chiedere giorni di ferie.

Per questa ragione, la Flc Cgil ha quindi presentato un ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento della applicazione della circolare ministeriale. per il personale della scuola. 

Con la sentenza 5714/2015, il Tar ha dato ragione alla Flc Cgil annullando la circolare impugnata “laddove impone alle amministrazioni pubbliche di avvalersi dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina contrattuale o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).
 
“I permessi regolamentati nei rispettivi contratti di comparto hanno infatti, così come sostenuto dal sindacato, una finalità del tutto diversa da quella relativa alla cura dello stato di salute e anche per la loro esiguità non possono essere estesi ad altri scopi”.

Ne consegue, ad opinione del Collegio, che la problematica oggetto di contenzioso  deve comportare, per la sua applicazione anche mediante circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento.

Per la Flc Cgil, quindi, la sentenza rende nulli anche tutti gli atti compiuti dall’amministrazione, laddove avessero “trasformato d’ufficio “ le richieste di assenze per malattia da parte dei lavoratori in permessi retribuiti o in permessi  brevi  o in ferie (riferimenti contrattuali CCNL /07). 

In attesa di trovare in sede negoziale soluzioni condivise (è in corso la trattativa all’ARAN), le assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, possono essere usufruiti come permessi aggiuntivi cosi come sono  da tempo aggiuntivi altri permessi previsti da specifiche norme di legge (ad esempio per la donazione del sangue).

Assenze per malattieultima modifica: 2015-06-09T17:51:37+02:00da vitegabry
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