Archivi giornalieri: 23 dicembre 2014

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e

Atto Camera: 2680-B
Disegno di legge: S. 1699. – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017” (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2680-B)

 

Testi disponibili
C. 2680-B [ PDF ] [ EPUB Disegno di legge trasmesso dal Senato il 20 dicembre 2014

C. 2680-2679-bis-C [ PDF ] [ EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 21 dicembre 2014)GUERRA Mauro, Relatore per la maggioranza

1L.Stabiltà 2015

Legge di stabilità 2015: il testo definitivamente approvato

Disegno di legge approvato dalla Camera il 22.12.2014
 Con 307 voti favorevoli e 116 contrari la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la Legge di Stabilità 2015. Il testo è comporto da un unico articolo e ben 735 commi, la manovra  ammonta a complessivi 32 miliardi di euro. Il provvedimento è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ecco i punti principali della manovra:

  • 80 euro in busta paga: la misura diventa definitiva;
  • bollo auto storiche: sparisce l’esenzione per le auto comprese tra 20 e 30 anni di età mentre resta quella per le auto con più di 30 anni;
  • bonus bebè: 80 euro al mese per 3 anni per bambini nati o adottati entro il 31 dicembre 2015 riservato a famiglie con tetto Isee pari a 25mila euro annui. L’importo mensile raddoppia (cioè 160 euro al mese per 3 anni) in caso di famiglia in condizioni di povertà assoluta (valore Isee sotto i 7mila euro);
  • buoni pasto: aumenta da 5,29 euro a 7 euro l’importo dei ticket elettronici non sottoposo a tassazione (dal 1° luglio 2015);
  • canone Rai 2015: importo congelato, si pagherà la stessa cifra del 2014 (113,50 euro);
  • ebook: la tassazione scende dal 22% al 4%;
  • ecobonus: prorogate di un anno (2015) le aliquote massime degli sconti fiscali su ristrutturazioni edilizie (50% che scenderà al 36% nel 2016) e riqualificazione energetica delle abitazioni (65%, esteso anche alle caldaie a biomasse);
  • evasione: nuove misure di contrasto e quota riconosciuta ai Comuni pari al 55% per la compartecipazione al recupero nel triennio 2015/2017;
  • Imu-Tasi: bloccato per il 2015 il tetto massimo (2,5 per mille) fino al quale i comuni possono aumentare l’imposizione fiscale sulla prima casa con un aumento extra limitato allo 0,8 per mille (quindi in totale 3,3 per mille) che scongiura quindi l’iniziale intenzione di innalzare la tassa fino al 6 per mille;
  • investimenti nei settori scuola, lavoro, giustizia;
  • irap: taglio della componente lavoro dell’imposta;
  • minimi: il vecchio regime fiscale (5%) viene sostituito da un nuovo regime a forfait che sarà variabile da attività ad attività e prevederà un’imposta del 15% da calcolare, in base all’attività, non più sulla differenza ricavi/costi ma in base ad uno specifico coefficiente;
  • mobili: prorogato fino al 31 dicembre 2015 il bonus per detrarre il 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (10 rate annuali e importo massimo pari a 10mila euro) in abbinamento a ristrutturazione edilizia;
  • pellet: l’Iva sale dal 10 al 22%;
  • TFR in busta paga su base volontaria (con tassazione ordinaria) e senza costi per le imprese (buste paga comprese tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018).

(Altalex, 22 dicembre 2014)


Per approfondimenti vedi:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

(Testo approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 22 dicembre 2014)

Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell’allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell’allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l’anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Nell’allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l’anno 2015 ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d’istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato all’attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.
6. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 10 milioni di euro per l’anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)» sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative»;
b) il comma 57 è sostituito dal seguente: «57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti: a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese; b) creazione di centri per l’incubazione di realtà innovative nel mondo dell’artigianato digitale; c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese; d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56; e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale».
7. All’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499».
8. La garanzia di cui al comma 7 è concessa nell’ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
10. Le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono utilizzate nell’ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.
11. All’articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «di appartenenza pubblica» sono inserite le seguenti: «, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione» e le parole: «delle fondazioni lirico-sinfoniche o» sono soppresse.
12. Il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a)b)c)cbis)d)hbis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro».
13. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 14 del presente articolo.
14. All’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni solari successivi»;
b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d’imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d’imposta successivi».
15. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 12 sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 12 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest’ultimo caso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all’applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
16. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,».
17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1º luglio 2015.
18. All’articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente: «7-quinquies. La regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all’atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All’atto dell’effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario».
19. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell’anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l’anno 2015 il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente: «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo».
21. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell’imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.
22. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.
24. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: «4-bis.1» sono inserite le seguenti: «e 4-octies,».
25. La disposizione di cui all’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
26. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 756 è inserito il seguente: «756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All’atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all’articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all’articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;
b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero all’opzione di cui al comma 756-bis».
27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 30, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall’INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 32, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
32. È istituito presso l’INPS un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l’importo pagato, nel privilegio di cui all’articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.
33. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a 34, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l’INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
35. L’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente: «Art. 3. – (Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo). — 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. 3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000. 4. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c)c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. 5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 6. Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a: a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto; b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto; c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. 7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime. 8. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 9. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma. 12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile. 13. Le agevolazioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall’articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d’imposta previsto dal presente articolo. 14. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d’imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente. 15. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
36. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l’allegato 1 di cui all’allegato n. 3 annesso alla presente legge.
37. I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
38. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l’opzione di cui al comma 37 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell’esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, l’agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.
40. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 39.
41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39.
42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
43. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 37 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall’ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.
45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo d’imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 39 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.
46. Dopo il comma 279 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: «279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l’Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d’imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1º gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1º gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
47. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. 2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;
b) all’articolo 16:

1) al comma 1, le parole da: «La detrazione è pari al» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;
2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
48. All’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
49. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 0,3 milioni di euro per l’anno 2015, di 2,9 milioni di euro per l’anno 2016, di 4,1 milioni di euro per l’anno 2017, di 5,4 milioni di euro per l’anno 2018, di 6,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 8 milioni di euro per l’anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 10,6 milioni di euro per l’anno 2022, di 11,9 milioni di euro per l’anno 2023, di 13,2 milioni di euro per l’anno 2024 e di 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
50. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall’amianto, sono stanziati 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.
51. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro il 15 febbraio 2015, sono individuate le risorse di cui al comma 50 da trasferire a ciascun ente beneficiario.
52. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del comma 5-septies dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è destinata alle finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui al citato articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri
LEGGE DI STABILITA’ 2015: LA TABELLA DELLE NOVITA’

Tabella agg. al 22.12.2014

Pubblichiamo la tabella contenente le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (Disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 22 dicembre 2014).

(Altalex, 22 dicembre 2014)

LEGGE DI STABILITA’ 2015

LA TABELLA DELLE NOVITA’

80 euro La misura diventa stabile.
Adozioni internazionali Stanziamento di sostegno pari a 5 milioni di euro.
Agenzia spaziale Stanziamento pari a 30 milioni di euro per il triennio 2015/2017.
Alluvioni Stanziamento di 8 milioni di euro per i comuni di Genova e 5 milioni di euro per le scuole della Sardegna.
Amianto Stanziamento di ulteriori 45 milioni di euro destinati alle vittime e alle operazioni di bonifica.
Armi sceniche Un emendamento del governo ha differito al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le armi da fuoco per uso scenico dovranno essere sottoposte (a spese dell’interessato) alla verifica del Banco Nazionale di Prova.
Auto Divieto di circolazione per i veicoli cosiddetti “euro 0” a partire dal 1° gennaio 2019.
Bollo auto storiche Sparisce l’esenzione per le auto comprese tra 20 e 30 anni di età mentre resta quella per le auto con più di 30 anni.
Bonus bebè 80 euro al mese per 3 anni per bambini nati o adottati entro il 31 dicembre 2015 riservato a famiglie con tetto Isee pari a 25mila euro annui. L’importo mensile raddoppia (cioè 160 euro al mese per 3 anni) in caso di famiglia in condizioni di povertà assoluta (valore Isee sotto i 7mila euro).
Buoni pasto aziendali Aumenta da 5,29 euro a 7 euro l’importo dei ticket elettronici non sottoposo a tassazione (dal 1° luglio 2015).
Canone Rai 2015 Importo congelato, si pagherà la stessa cifra del 2014 (113,50 euro).
Comitato Italiano Paraolimpico Stanziamento annuale pari a 7 milioni di euro.
Compensazioni Estesa al 2015 la possibilità di compensazione tra somme iscritte a ruolo e crediti commerciali con la pubblica amministrazione.
Cure termali Dal 1° gennaio 2016 non saranno più coperte dal Servizio Sanitario Nazionale le cure termali che prevedevano l’erogazione di prestazioni economiche accessorie da parte di Inps e Inail.
Ebola e malattie infettive Stanziamento di 3 milioni di euro nel 2015 e 1,5 milioni di euro negli anni successivi destinati a sorveglianza e contrasto di malattie infettive.
Ecobonus e ristrutturazioni edilizie Prorogate di un anno (2015) le aliquote massime degli sconti fiscali su ristrutturazioni edilizie (50%, che scenderà al 36% nel 2016) e riqualificazione energetica delle abitazioni (65%).
Ecoincentivi Sparisce dal 1° gennaio 2015 l’agevolazione prevista dal Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012) per l’acquisto veicoli ecologici.
Election day Accorpamento delle elezioni amministrative e delle elezioni regionali 2015: si svolgeranno a maggio nello stesso giorno.
Evasione fiscale Autorizzazione all’Agenzia delle Entrate all’utilizzazione totale delle banche dati ai fini della lotta all’evasione fiscale. Nuove misure di contrasto e quota riconosciuta ai Comuni pari al 55% per la compartecipazione al recupero nel triennio 2015/2017.
Fecondazione eterologa  Viene istituito il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive con l’obiettivo di garantire la tracciabilità delle cellule riproduttive nel percorso donatore-nato e nato-donatore e assicurare il conteggio dei nati da cellule riproduttive di un singolo donatore.
Giustizia Stanziamento di 50 milioni di euro (2015), 90 miolioni di euro (2016) e 120 milioni di euro (2017) per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e potenziare il cosiddetto processo telematico.
Hotel Per alberghi e bed&breakfast che investiranno nella digitalizzazione wi-fi (con velocità di almeno 1 Mb/s in download) viene previsto uno specifico incentivo fiscale.
Imu-Tasi Bloccato per il 2015 il tetto massimo (2,5 per mille) fino al quale i comuni possono aumentare l’imposizione fiscale sulla prima casa con un aumento extra limitato allo 0,8 per mille (quindi in totale 3,3 per mille) che scongiura quindi l’iniziale intenzione di innalzare la tassa fino al 6 per mille.
Irap Totale deducibilità dell’Irap per i nuovi contratti (credito di imposta pari al 10% per chi non ha dipendenti).
Lavoratori socialmente utili (Lsu) Stanziamento pari a 100 milioni di euro annui a partire dal 2015.
Made in Italy Piano straordinario di 220 milioni di euro così suddivisi: 130 milioni di euro nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.
Mobili Viene prorogato fino al 31 dicembre 2015 il bonus per detrarre il 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (10 rate annuali e importo massimo pari a 10mila euro) in abbinamento a ristrutturazione edilizia.
Patent box Detassazione del 50% dei redditi provenienti dall’utilizzazione di marchi e brevetti e dalla plusvalenza derivante dalla loro concessione a terzi (30% nel 2015 e 40% nel 2016).
Patronati Tagli ridotti a 35 milioni di euro.
Pellet  L’Iva sale dal 10 al 22%.
Previdenza integrativa La tassazione aumenta a partire dal periodo di imposta 2015.
Pubblico impiego Blocco dei contratti pubblici anche per il 2015.
Quote latte Stanziamento pari a 108 milioni di euro per il prossimo triennio: 8 nel 2015, 50 nel 2016 e 50 nel 2017.
Regime dei minimi  Viene sostituito da un nuovo regime a forfait che sarà variabile da attività ad attività e prevederà un’imposta del 15% da calcolare, in base all’attività, non più sulla differenza ricavi/costi ma in base ad uno specifico coefficiente (per i professionisti sarà ad esempio del 78%). Anche le soglie di fatturato saranno variabili in base all’attività e andranno da un minimo di 15mila euro per i professionisti ad un massimo di 40mila euro per ristoratori e albergatori.
Importo massimo di 5mila euro di spese per collaboratori e dipendenti, esenzione IVA (tranne alcune eccezioni) e limite a 20mila euro per i beni strumentali. Sparisce il livello minimo imponibile per i contributi previdenziali che saranno calcolati unicamente in percentuale (variabile da attività ad attività) sul reddito.
Regioni Taglio di 4 miliardi di euro.
Scuola Al fine di dotare il Paese di un sistema d’istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica, è istituito un fondo denominato «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. E’ inoltre autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel 2015 per interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici delle scuole materne, elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013. Previsti 130 milioni di euro per il personale di pulizia.
Sla  Stanziamento pari a 400 milioni di euro (2015) e 250 milioni di euro (2016) in favore delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.
Social card Dal 2015 lo stanziamento dedicato (previsto dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112) aumenta di 250 milioni di euro.
Auto Divieto di circolazione per i veicoli cosiddetti “euro 0” a partire dal 1° gennaio 2019.
Terremoti Stanziamenti per i comuni colpiti in Abruzzo ed Emilia Romagna. Sospensione della Tasi 2015 per i proprietari colpiti dal sisma dell’Aquila.
Tribunale di Palermo Stanziamento di 6 milioni di euro per la ristrutturazione della sede giudiziaria con finalità antiterroristiche.
Unione Italiana Ciechi Stanziamento di 6,5 milioni di euro.

 

Legge di Stabilità 2015

Legge di Stabilità 2015 definitiva: tutte le novità

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Legge di Stabilità 2015: l’A,B,C delle misure nel testo definitivo con focus su imprese e PMI, professionisti e contribuenti minimi, lavoratori e pensionati.

 – 23 dicembre 2014
Pmi TVFacebook: cancellare il registro attività da mobile

 

 

Camera dei Deputati

Legge di Stabilità 2015 alle battute conclusive: il testo approvato in seconda lettura al Senato il 20 dicembre (162 voti favorevoli, 37 contrari, nessun astenuto) è passato in commissione Bilancio alla Camera con approdo in Aula a Montecitorio il 22 e via libera definitivo. Il testo finale è quello del maxi-emendamento presentato dal governo a Palazzo Madama con voto di fiducia.

=> Vai allo speciale sulla Legge di Stabilità 2015

 

 

Vediamo in estrema sintesi le norme più importanti contenute nella manovra, che per il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan è:

«un provvedimento equilibrato e con importanti misure volte a stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro», «nel 2015 i conti pubblici miglioreranno e questo consentirà di dimostrare ai partner europei e ai mercati che l’Italia è un Paese affidabile».

Imprese e professionisti

  • Sconto IRAP sul costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato (deducibilità totale).
  • Credito d’imposta del 10%, sull’IRAP per micro PMI senza dipendenti, per compensare l’aumento dell’aliquota al 3,9% (che per queste imprese non sarebbe controbilanciato dal taglio fiscale sui dipendenti).
  • Esenzione IMU per “imbullonati” (macchinari fissi nei capannoni delle imprese), che non saranno conteggiati nella rendita catastale.
  • Compensazione crediti PA (con proroga a tutto il 2015) con debiti fiscali come le cartelle esattoriali, tramite consueta procedura di certificazione su apposita piattaforma del Ministero delle Finanze.
  • Altre misure: rifinanziamento della Sabatini Bis, misure di rilancio del Made in Italy, meccanismo dello Split Payment esteso a nuovi settori (IVA dei fornitori della PA viene versata direttamente dal soggetto pubblico a partire dal 2015), previa autorizzazione UE.
  • Bonus ricerca con credito d’imposta al 25% sulla media degli investimenti degli ultimi tre anni (incrementali rispetto al passato), platea di beneficiari più vasta (non solo le PMI), agevolazione fino al 2019 e nuovi requisiti di investimento. Il nuovo bonus sostituisce le precedenti agevolazioni per assunzioni altamente qualificate introdotto con l’articolo 24 del decreto legge 83/2012 (Decreto Sviluppo 2012) e per R&S previsto dai commi da 95 a 97 della legge 228/2012 (Finanziaria 2013).

=> Il nuovo credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo

Contribuenti Minimi

La riforma del Regime dei Minimi prevede l’introduzione del nuovo Forfait al 15%(aliquota sostitutiva di IRPEF, IRES, IRAP e IVA), con nuovi requisiti di ingresso nel  regime fiscale agevolato (scaglioni di reddito differenziati per diverse tipologie di Partite IVA). Una modifica introdotta al Senato vieta l’accesso al nuovo Regime dei Minimi 2015 per chi cumula reddito dipendente e autonomo e supera i 20mila euro annui.

Lavoro

  • Aumento di 80 euro per i dipendenti (concesso per il 2014 dal Dl 66/2014): da bonus diventa una detrazione in busta paga, applicata dal sostituto d’imposta  (agevolazione piena fino a 24mila euro di reddito lordo annuo, ridotta progressivamente fino a 26mila euro)
  • Anticipo TFR: dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 i dipendenti possono chiedere l’anticipo del Trattamento di fine rapporto (TFR), in busta paga, con liquidazione maturata versata mensilmente (lo svantaggio è che si applica la tassazione ordinaria e non quella separata) senza oneri per le PMI, che per versarlo possono chiedere un finanziamento bancario agevolato con le stesse condizioni della liquidazione a fine rapporto. Sale al 17% la rivalutazione del TFR.
  • Bonus bebè: per i figli entrati in famiglia dal 2015 al 2017, è previsto un bonus in denaro di 960 euro per nuclei con ISEE sotto i 25mila euro, che raddoppia se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è sotto i 7mila euro.
  • Bonus mamma: stanziati 45 milioni di euro per le madri con almeno 4 figli ed ISEE fino a 8.500 euro.

Fisco

  • Aumento tasse sugli utili distribuiti da fondazioni ed enti non commerciali (imponibile dal 5 al 77,74%).
  • Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus prorogati per il 2015 (al 50% per lavori edili e 65% per efficientamento energetico, esteso ai lavori di prevenzione antisismica).
  • IMUTASI: congelati gli aumenti 2015 (si rischiava l’incremento dell’aliquota base), in attesa della Local Tax che unisca le imposte comunali.
  • Canone RAI congelato per il 2015, al costo di 113,50 euro.
  • Pensioni private: salgono le tasse per fondi pensione (al 20% e casse previdenziali dei professionisti (al 26%), ma con crediti d’imposta, rispettivamente al  9% e 6%, per gli enti che investono in infrastrutture.

=> Legge di Stabilità 2015, tutte le novità sulle pensioni

 

Se vuoi aggiornamenti su LEGGE DI STABILITÀ 2015 DEFINITIVA: TUTTE LE NOVITÀinserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

ULTIMISSIME LAVORO – FISCALE23/12/2014

GIURISPRUDENZA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

SENTENZA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI – Sentenza 12 dicembre 2014, n. 3167FISCALE

Tributi – Riscossione – Liquidazione automatica – Pagamento dilazionato debito dimposta – Deposito ricorso per concordato preventivo – Sospensioni dei pagamenti – Decadenza ex art. 3-bis, del D.Lgs. n. 462/97 – Non sussiste – Riscossione – Cartella di pagamento Determinazione degli interessi – Indicazione decorrenza e fine durata interessi – Necessità

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CAMPOBASSO – Sentenza 02 dicembre 2014, n. 881FISCALE

Tributi – Società immobiliare – Disciplina delle società di comodo – Istanza di disapplicazione norme antielusive – Diniego – Impugnabilità – Sussiste

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CAMPOBASSO – Sentenza 12 dicembre 2014, n. 1082FISCALE

Tassa automobilistica – Ingiunzione di pagamento – Ricorso al Giudice di Pace – Difetto di giurisdizione – Translatio judicii – Decadenza – Regolamentazione e rilevabilità – Art. 59, L. n. 69/2009

CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2014, n. 23380LAVORO

Licenziamento – Maturazione della pensione di vecchiaia – Requisiti assicurativi e contributivi – Incentivazione del proseguimento dell’attività lavorativa – Accertamento

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 dicembre 2014, n. 52410FISCALE

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Falsità in scrittura privata – Falsificazione del libro dei verbali di assemblea – Diritto di querela in capo al curatore fallimentare – Sussiste – Reati che arrecano danno all’ineresse del ceto creditorio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 ottobre 2014, n. 23235FISCALE

Tributi – Accertamento catastale – Variazione del classamento DOCFA – Nozione di abitazione di lusso – Necessaria applicazione del d.m. 2 agosto 1969 – Esclusione

CORTE DI GIUSTIZIA CE – UE

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 18 dicembre 2014, n. C-131/13, C-163/13 e C-164/13FISCALE

Rinvii pregiudiziali – IVA – Sesta direttiva – Regime transitorio degli scambi tra gli Stati membri – Beni spediti o trasportati all’interno della Comunità – Evasione commessa nello Stato membro d’arrivo – Presa in considerazione della frode nello Stato membro di spedizione – Diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso – Assenza di disposizioni di diritto nazionale

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 18 dicembre 2014, n. C-523/13LAVORO

Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Articolo 45TFUE – Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.1408/71 – Prestazioni di vecchiaia – Principio di non discriminazione – Lavoratore che beneficia in uno Stato membro di un prepensionamento progressivo precedente il suo collocamento a riposo – Presa in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto a una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro

LEGISLAZIONE

DECRETO MINISTERIALE

MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 16 dicembre 2014, n. 16LAVORO

Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Pescara per il biennio 2015/2016

MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 22 dicembre 2014LAVORO

Decreto interministeriale di identificazione dei settori e professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 per l’anno 2015

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 11 dicembre 2014LAVORO

Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014

PRASSI

AGENZIA DELLE DOGANE

COMUNICATO

AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 22 dicembre 2014FISCALE

Credito doganale triestino – Decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 03/12/2004

AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 22 dicembre 2014FISCALE

Contabilizzazione dei dazi antidumping provvisori e dazi compensativi provvisori

AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICATO

AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 22 dicembre 2014FISCALE

Sister, variati i rimborsi delle convenzioni d’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale

AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 22 dicembre 2014FISCALE

Dichiarazioni d’intento, pronto il software per l’invio online – Ai nastri di partenza anche il nuovo servizio per la verifica web delle lettere

AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 22 dicembre 2014FISCALE

Modelli Iva 2015 – Online le bozze per il periodo d’imposta 2014

ARAN

CIRCOLARE

ARAN – Circolare 15 dicembre 2014, n. 4LAVORO

Misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale – richiesta dati al 31 dicembre 2014. – Vigente al: 22-12-2014

INAIL

NOTA

INAIL – Nota 19 dicembre 2014, n. 8137LAVORO

Autoliquidazione del premio 2014/2015 del settore Navigazione. Istruzioni.

INPS

CIRCOLARE

INPS – Circolare 22 dicembre 2014, n. 172LAVORO

Convenzione fra l’INPS e la FedImprese per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili.

INPS – Circolare 22 dicembre 2014, n. 173LAVORO

Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIENDE (Confederazione delle Piccole e Medie Imprese)per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili.

INPS – Circolare 22 dicembre 2014, n. 174LAVORO

Convenzione fra l’INPS e la C.E.S.A.L.P. (Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati) per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili

INPS – Circolare 22 dicembre 2014, n. 175LAVORO

Convenzione fra l’INPS e l’U.N.C.A.I. (Unione Nazionale Contoterrzisti Agromeccanici e Industriali)per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili

INPS – Circolare 22 dicembre 2014, n. 176LAVORO

Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.)per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili.

INPS – Circolare 22 dicembre 2014, n. 177LAVORO

Convenzione fra l’INPS e la Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati (CONF.A.L.P.)per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili.

INPS – Circolare 22 dicembre 2014, n. 178LAVORO, FISCALE

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014 “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014.

MESSAGGIO

INPS – Messaggio 19 dicembre 2014, n. 9792LAVORO, FISCALE

Lavoratori agricoli – chiusura acquisizione ACC1 CF/PC anno 2014 e precedenti. Domande di integrazione volontaria piccoli coltivatori diretti 2014 e precedenti

INPS – Messaggio 22 dicembre 2014, n. n. 9846LAVORO

Alluvione Regione Toscana del 19 e 20 settembre 2014 – Sospensione ammortamenti dei benefici assistenziali ex art. 59 del D.P.R. 509/79 a favore dei residenti nelle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 22 dicembre 2014, n. 7201LAVORO

D.P.C.M. 11 dicembre 2014 “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014”.

REGIONE TOSCANA

COMUNICATO

REGIONE TOSCANA – Comunicato 22 dicembre 2014LAVORO, FISCALE

Approvazione dell’ordinanza n. 58 del 4 dicembre 2014

REGIONE TOSCANA – Comunicato 22 dicembre 2014LAVORO, FISCALE

Approvazione delle ordinanze n. 54 e n. 55 del 28 novembre 2014

ULTIMISSIME EDILIZIA – COOPERATIVE23/12/2014

LEGISLAZIONE

DECRETO MINISTERIALE

MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 16 dicembre 2014, n. 16COOPERATIVE

Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Pescara per il biennio 2015/2016

MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 22 dicembre 2014COOPERATIVE, EDILIZIA

Decreto interministeriale di identificazione dei settori e professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 per l’anno 2015

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 11 dicembre 2014EDILIZIA

Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014

PRASSI

INPS

CIRCOLARE

INPS – Circolare 22 dicembre 2014, n. 178COOPERATIVE, EDILIZIA

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014 “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 22 dicembre 2014, n. 7201EDILIZIA

D.P.C.M. 11 dicembre 2014 “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014”.

Mafia Capitale – da Il Fatto Quotidiano –

Mafia Capitale, Raffaele Cantone avvia commissariamento di due appalti Ama

Mafia Capitale, Raffaele Cantone avvia commissariamento di due appalti Ama

Giustizia & Impunità
Il presidente dell’Anticorruzione ha notificato l’inizio del procedimento per due gare affidate dalla municipalizzata che si occupa della gestione dei rifiuti al Consorzio Nazionale Servizi e alla Cooperativa Edera
di F. Q. | 23 dicembre 2014

 COMMENTI

Il presidente dell’Anticorruzione, Raffaele Cantone ha notificato l’avvio del procedimento per la richiesta di commissariamentodi due appalti affidati da Ama al Consorzio Nazionale Servizi(sede a Bologna) e alla Cooperativa Edera (sede a Roma). Sono i primi due appalti commissariati relativi all’inchiesta Mafia Capitale. L’avvio del procedimento da parte del presidente dell’Anticorruzione è scattato ieri. L’iter segue la procedura prevista dall’articolo 32 del decreto legge 90 che ha affidato più ampi poteri all’Authority. Le due aziende hanno ora 15 giorni di tempo per presentare un’eventuale memoria. Successivamente Cantone chiederà al prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, di emettere i relativi decreti di commissariamento.

Giornata difficile, quella di ieri, per il prefetto: “Oggi sono state scritte inesattezze se non addirittura articoli di stampa al limite della diffamazione. A Buzzi dissi no. Voglio difendere l’operato dell’ufficio immigrazione della prefettura”, ha detto Pecoraro, in una conferenza stampa convocata per replicare ad alcuni articoli di stampa che lo tirano in ballo pubblicando una lettera con un “via libera ad una convenzione con la cooperativa Buzzi per l’arrivo dei profughi a Castelnuovo di Porto“. La missiva era stata pubblicata dal Corriere della Sera e dal Messaggero. “La prefettura di Roma – si legge in uno degli articoli – diede il via libera alla stipula di una convenzione con la cooperativa di Salvatore Buzziper la gestione dell’emergenza legata all’arrivo dei profughi a Castelnuovo di Porto, paesino alle porte della capitale. Un documento datato 18 marzo 2014 – allegato agli atti dell’inchiesta sull’organizzazione mafiosa guidata, secondo i magistrati, dallo stesso Buzzi e dall’ex estremista dei Nar Massimo Carminati – sembra smentire la versione ufficiale fornita dal prefetto Giuseppe Pecoraro che aveva detto subito, e poi ribadito di fronte alla commissione parlamentare Antimafia, di aver rifiutato la proposta di Buzzi”. Secondo i due quotidiani “dimostra che subito dopo l’incontro avvenuto a Palazzo Valentini fu avviata la procedura per inviare i migranti nella struttura di accoglienza situata a Borgo del Grillo”.

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Perché, allora, Il prefetto aveva incontrato Salvatore Buzzi, come raccontato in diverse intercettazioni dall’ex ras delle cooperative? “A marzo Buzzi non sapevo neanche chi fosse. L’ho ricevuto sulla base del rispetto che ho per la persona che me l’ha mandato”, ha spiegato il prefetto, facendo riferimento “all’ex sottosegretario Gianni Letta“. “A Buzzi avevo già anticipato che, essendoci già il Cara, Castelnuovo di Porto non era in grado di ricevere altri migranti. Il mio no era assolutamente motivato, non c’era nulla che potesse farmi cambiare idea”. “Il dottor Letta l’ho sentito immediatamente dopo (l’incontro con Buzzi, ndr)”, continua il prefetto Pecoraro. “Letta poi non mi richiamò più, come magari si aspettava Buzzi – sottolinea Pecoraro – né il sindaco di Castelnuovo ha mai fatto pressioni su di me. Penso che le parole di Buzzi (che nell’intercettazione dice “col prefetto è andata molto bene”) siano dovute al fatto che pensava che il dottor Letta sarebbe intervenuto nuovamente”.

Oggi il Movimento 5 Stelle ha puntato il dito contro l’ex sottosegretario. “A questo punto è fondamentale che Gianni Letta risponda sui suoi rapporti con Buzzi – attaccano i membri M5S della commissione Antimafia e i deputati e consiglieri comunali M5S di Roma – non ci sorprende che anche in questa vicenda compaia Gianni Letta, sempre presente negli ambiti che mischiano politica e affari: cosa lo lega a Buzzi, perché lo presenta a suo nome al prefetto Pecoraro, quali interessi si celano? Occorrono risposte, subito”. “Il 18 marzo 2014 ho ricevuto Buzzi che non conoscevo (non l’avevo mai visto prima, e non l’ho più visto dopo) – risponde Letta in una nota – perché chiedeva di parlarmi di un ‘problema della cooperativa’. Solo nel corso del colloquio ho saputo che il problema era relativo al Centro di Accoglienza di Castelnuovo di Porto. Ho chiesto allora al Prefetto di Roma la cortesia di riceverlo per verificare l’utilità, la praticabilità e la legittimità della proposta. Il Prefetto l’ha fatto con l’abituale cortesia, ma anche con il consueto rigore istituzionale, e ha subito chiarito all’interessato che non c’era niente da fare. La storia finisce qua. Del resto, lo sa bene lo stesso Buzzi, se è vero che nelle intercettazioni pubblicate dai giornali si può leggere anche una esclamazione come questa: ‘Un appuntamento con Gianni Letta, e quando me ricapita’”.

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Media & Regime
Nel 2014, pur con tutti i nostri limiti ed errori, pensiamo di aver offerto un buon contributo di conoscenza sui fatti dell’Italia e del mondo. Ma non avere padroni né padrini costa caro, anche in termini di querele per diffamazione e di cause civili milionarie per risarcimento danni: finora, col vostro aiuto, siamo rimasti in piedi e con i bilanci in attivo. Per questo vi chiediamo di starci vicino
di F. Q. | 23 dicembre 2014

 COMMENTI

Cari amici, un altro anno è passato: il quinto in compagnia delFatto Quotidiano. Pur con tutte le difficoltà, legate alla crisi economica e dell’editoria, siamo qui più vivi che mai, pronti ad affrontare un’altra stagione di informazione libera e indipendente.

Il merito è soprattutto vostro: di chi ci acquista in edicola, di chi siabbona (e per questo vi chiediamo di farlo di nuovo o per la prima volta), di chi ci segue sul sito.

Nei nostri recenti incontri in giro per l’Italia (altri ne organizzeremo nel 2015), abbiamo conosciuto molti lettori che ci dicevano: “Spesso ci domandiamo che cosa sapremmo, di vero, senza Il Fatto”. Un complimento (eccessivo) che ci inorgoglisce e ci carica di responsabilità. Un altro lettore ci ha commosso raccontandoci di suo figlio che ha potuto rimanere a studiare nel nostro Paese, anziché espatriare, anche grazie a una delle dieci borse di studio messe a disposizione dal nostro giornale. Un piccolo aiuto che abbiamo potuto offrire proprio grazie alla comunità degli abbonati.

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Nel 2014, pur con tutti i nostri limiti ed errori, pensiamo di aver offerto un buon contributo di conoscenza sui fatti dell’Italia e del mondo. I nostri scoop hanno portato alle dimissioni della ministra indagata Nunzia De Girolamo, hanno indotto Matteo Renzi (onore al merito) a rinunciare al trucchetto della sua pensione privilegiata, hanno sventato la jattura dell’approdo di Donato Bruno – l’inquisito amico di Previti – alla Corte costituzionale. La nostra insistenza sul tema della criminalità organizzata, a cominciare dall’infinita trattativa Stato-mafia, ha trovato ottime ragioni nella testimonianza del presidente della Repubblica dinanzi alla Corte d’Assise di Palermo e ha fatto sentire un po’ meno soli i magistrati impegnati in quel processo, minacciati e addirittura condannati a morte nell’indifferenza generale.

La nostra campagna estiva per una riforma istituzionale davvero democratica, contro le tentazioni autoritarie dell’Italicum prima versione e della controriforma del Senato, che prevedevano ancora una volta un Parlamento di nominati e non di eletti dai cittadini, ha raccolto oltre 350mila firme e ha contribuito a frenare la corsa di quell’autobus impazzito e a far riflettere le forze politiche sulla necessità di restituirci il potere di scegliere i nostri rappresentanti (le firme le consegneremo alle alte cariche dello Stato non appena le Camere torneranno a votare sulla demolizione della Carta del 1946). Le nostre continue richieste e proposte su un serio sistema normativo anticorruzione, insieme al lavoro di alcune forze di opposizione parlamentare, hanno diffuso nell’opinione pubblica un virus positivo che, sia pur lentamente e contraddittoriamente, sta iniziando a contagiare anche il governo Renzi. Le nostre critiche alPatto del Nazareno con il noto pregiudicato, inizialmente annunciato per la legge elettorale e poi allargato come un sudario su tutto il Paese, hanno infilato un piccolo bastone fra le ruote di chi pensava di poter comandare senza controlli né contrappesi, anziché governare nel rispetto delle regole di una democrazia liberale. Le nostre sferzate al Movimento 5Stelle, che sembrava avvitato irrimediabilmente in una spirale autoreferenziale con sempre minor democrazia interna, hanno forse incoraggiato i vertici ad aprirsi, sia pure ancora troppo timidamente, al pluralismo con la scelta di cinque coordinatori e con il ritorno al confronto anche televisivo.

Sono, questi, soltanto alcuni esempi di come un giornale libero può aiutare la democrazia a funzionare un po’ meglio, facendo semplicemente il proprio dovere di informare. Anche in solitudine, contro l’imponente macchina della disinformazione al servizio di tutti i poteri (italiani ed europei, politici e finanziari, palesi e occulti). Continueremo a farlo nel 2015, che sarà un anno cruciale sia per Il Fatto, sia per l’Italia con l’addensarsi di appuntamenti decisivi: l’elezione del nuovo (stavolta lo speriamo davvero) presidente della Repubblica; i lavori parlamentari sulla legge elettorale e sulla riforma costituzionale; l’apertura di Expo a Milano; il primo tagliando annuale del governo Renzi; alcuni importantissimi processi alla classe dirigente e così via.

Sapete bene, cari lettori, che per farlo abbiamo bisogno di voi. Di voi che ci acquistate ogni giorno in edicola. Di voi che vi abbonate all’edizione di carta o a quella digitale in pdf, che si sta sviluppando grazie all’applicazione “Mia” con offerte multimediali e servizi interattivi sempre nuovi che vi invitiamo a sperimentare. Chiediamo quindi a chi è abbonato fin dalla prima ora (magari dall’estate del 2009, quando il Fatto era ancora soltanto un un sogno) e a chi lo è diventato in seguito a rinnovarci la fiducia. E a chi non lo è mai stato di provare ad abbonarsi.

Fare un’informazione libera costa. Perché i giornalisti e i collaboratori vanno retribuiti. Perché la carta è sempre più cara, così come la tipografia e tutte le altre spese necessarie per mandare il Fatto ogni giorno in edicola. Ma anche perché il progresso tecnologico richiede un continuo sviluppo, che noi intendiamo realizzare con nuovi progetti e investimenti, anche riguardo ailfattoquotidiano.it (ormai diventato il terzo giornale generalista online secondo le classifiche di Comscore), alla web-tv (su cui vi comunicheremo presto importanti novità) e alla collaborazione con altre testate libere fuori dall’Italia.

L’abbiamo sempre detto e lo ripetiamo: un giornale indipendente non vuol dire né un giornale perfetto né un giornale neutrale. Noi siamo fieri di prendere spesso posizione, cercando però di mantenere i fatti distinti dalle opinioni, ma senza rinunciare né agli uni né alle altre. Qualche volta sbagliamo, com’è naturale. Ma i nostri errori (come i nostri eventuali meriti) sono esclusivamente nostri, e mai in conto terzi (prova ne sia che, nei limiti del possibile, rispondiamo sempre a chi ci critica o ci chiede spiegazioni alla mailsegreteria@ilfattoquotidiano.it).

Non avere padroni né padrini costa caro anche in termini di querele per diffamazione e di cause civili milionarie per risarcimento danni. Ma finora, col vostro aiuto, siamo rimasti in piedi e con i bilanci in attivo. Aiutateci a continuare e a migliorare. State vicino al nostro giornale. Aiutate la comunità del Fatto a crescere. Acquistateci in edicola. Abbonatevi online sperimentando la nostra app “Mia” (clicca qui). E, se volete fare un bel regalo a parenti e amici, abbonate anche loro.

Gli unici che possono comprarci siete voi.

Antonio Padellaro, Marco Travaglio e Peter Gomez