Ricongiunzioni onerose

Ricongiunzioni onerose – Le novità nella legge di stabilità

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento al ddl di stabilità che introduce alcune modifiche in materia di costituzione della posizione assicurativa all’Inps e di utilizzo della contribuzione accreditata in diverse gestioni previdenziali. Il provvedimento  per diventare legge, deve essere approvato sia dalla Camera che dal Senato.

In sintesi, rispetto all’attuale quadro normativo ed interpretativo, l’emendamento introduce  due principali novità:

1. gli iscritti alle ex Casse degli IIPP (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione possono trasferire gratuitamente la posizione assicurativa all’Ago-Inps (art. 2, comma 22-bis del provvedimento);

2. i soggetti titolari di due o più posizioni assicurative (Fpld, Gsla, Gestione separata, Fondi esclusivi, Fondi sostitutivi) possono cumulare i vari periodi di contribuzione per ottenere un’unica pensione (art. 2, comma 22-ter del provvedimento).

In pratica con il comma 22-bis si dovrebbe superare la rigidità interpretativa degli istituti previdenziali (Inpdap/Inps) che negavano agli iscritti alle ex Casse degli IIPP (Cpdel, Cpi, Cps, Cpug) cessati dal servizio senza diritto a pensione entro il 30.7.2010 la possibilità di costituire la posizione assicurativa all’Inps tramite la legge 322/58, se non avevano presentato entro la medesima data la specifica domanda.

Il Centro Patronati Inas/Cisl, Inca/Cgil, Ital/Uil e Acli, aveva chiesto all’Istituto previdenziale di risolvere la questione in via amministrativa, come già avvenuto per gli iscritti agli ex fondi elettrico e telefonico ed al fondo volo. Se l’emendamento verrà approvato gli iscritti all’ex Cpdel, Cpi, Cps e Cpug cessati entro il 30.7.2011 senza diritto a pensione potranno chiedere il trasferimento della posizione assicurativa all’Ago-Inps in modo gratuito, come già avviene per gli ex Statali e per gli ex iscritti ai fondi sostitutivi  che si trovano nelle medesime condizioni.

Tuttavia, l’emendamento  non risolve i casi dei dipendenti già iscritti o iscritti all’ex Inpdap successivamente al 30.7.2010, anche se precari e occupati per brevi periodi (anche per un solo giorno) dopo la predetta data. Vengono, infatti, confermate le normative che prevedono l’annullamento della costituzione della posizione assicurativa all’Ago-Inps. 
Non vengono, inoltre, risolti  i casi di lavoratrici e lavoratori, in particolare di quelli della scuola, cessati dopo il 30/7/2010 senza diritto a pensione in Inpdap, anche se a quella data avevano in corso il periodo di preavviso. Per tutti i lavoratori con periodi di iscrizione all’Inpdap successivi al 30.7.2010, infatti, rimane preclusa la possibilità di trasferire gratuitamente la contribuzione all’Inps.

Con il comma 22-ter viene introdotta invece la possibilità di cumulare tutti i periodi di iscrizione alle diverse forme previdenziali (ad eccezione delle casse professionali), al fine di ottenere un’unica pensione. Tale possibilità è comunque molto limitata in quanto non può essere richiesta dai lavoratori che hanno maturato un diritto a pensione autonoma in una singola gestione ed, inoltre, tale possibilità è ammessa esclusivamente per ottenere la pensione di vecchiaia e i trattamenti di inabilità ed ai superstiti.

La facoltà di chiedere la pensione di vecchiaia con il cumulo dei contributi è consentita, ovviamente, solo al compimento dell’età pensionabile e solo ai soggetti che non hanno maturato il diritto a pensione in nessuna gestione previdenziale. Per quanto riguarda l’età pensionabile, il  comma 22-quinquies dispone che il diritto è conseguibile in presenza dei requisiti anagrafici più elevati tra quelli previsti tra i vari ordinamenti.

Con questo emendamento non vengono risolti i casi dei lavoratori precoci che possiedono anche 42 anni e più di contribuzione complessiva accreditata, ad esempio, in Inps e in Inpdap. Tali lavoratori, infatti potranno accedere a pensione con il cumulo solo al compimento dell’età pensionabile, non prima, quindi, di 66 anni e 3 mesi nel periodo 2013/2015, e solo se non hanno raggiunto 20 anni di contributi in nessuna gestione. 
Non vengono risolti i problemi dei dipendenti pubblici che cessano dal servizio senza diritto a pensione in Inpdap ma con diritto in Inps (almeno 20 anni di contributi). In tali  casi infatti non è possibile chiedere la pensione di vecchiaia con il cumulo, non è possibile trasferire gratuitamente la contribuzione all’Inps  né ottenere la pensione supplementare Inpdap.

In sostanza, per questi lavoratori non cambia nulla, e se vorranno ricongiungere lo dovranno fare onerosamente oppure totalizzando i contributi ai sensi del Dlgs n. 42/2006.

Ricongiunzioni oneroseultima modifica: 2012-12-20T12:28:53+01:00da vitegabry
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