Archivi giornalieri: 7 dicembre 2012

REGOLARIZZAZIONE LAVORO SOMMERSO 2012

Per quali lavoratori è possibile

 

L’art. 5 del D.lgs 109 del 16 luglio 2012 ha previsto una disposizione transitoria finalizzata  all’emersione del lavoro irregolare prestato da lavoratori stranieri, non in possesso di permesso di soggiorno valido (o con permesso scaduto) che lavorino a tempo pieno o come domestici con impegno non inferiore alle 20 ore settimanali.
Con tale misura viene offerta la possibilità a lavoratori clandestini e irregolari già presenti nel territorio nazionale di ottenere il permesso di soggiorno, a condizione che i datori di lavoro siano disposti ad assumerli regolarmente e a versare i relativi contributi.
La regolarizzazione non è possibile per i lavoratori colpiti da provvedimenti di espulsione, con precedenti penali legati all’arresto in flagranza, condannati o segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato Italiano.
 
Dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 109 del 2012 e fino alla conclusione del procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del T.U. per l’Immigrazione), nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.
 
 

Chi può chiederla

 
Possono chiedere la regolarizzazione  i datori di lavoro che alla data del 9 agosto  2012 occupavano irregolarmente  alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri  presenti sul territorio nazionale ininterrottamente dal 31 dicembre 2011 o da data antecedente e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro.
Non possono chiederla i datori di lavoro che sono stati condannati negli ultimi 5 anni con sentenza anche non definitiva per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
 

Cosa fare per regolarizzare i lavoratori in nero senza permesso di soggiorno

 
    1. Il pagamento del contributo forfetario.

    2. Prima di presentare la “dichiarazione di emersione” il datore di lavoro deve provvedere al

pagamento di un contributo forfetario

      , per ciascun lavoratore in nero, di 

€ 1000,00

        non deducibili ai fini dell’imposta sul reddito (comma 5, art. 5). Il pagamento può essere effettuato 

dal 7 settembre al 15 ottobre

       attraverso il modello 

“F24 Versamenti con elementi identificativi”

      , disponibile sul sito dell’ Agenzia delle Entrate 

www.agenziaentrate.gov.it

      , del Ministero dell’Interno, 

www.interno.it

      , del Ministero del Lavoro, 

www.lavoro.gov.it

       e dell’ Inps, www.inps.it. 
      Con determinazione 85/E del 31/8/2012 , l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “REDO”  che deve essere utilizzato nella compilazione dell’F24 dai datori di lavoro domestico ed il codice “RESU” che deve essere utilizzato invece dalla generalità dei datori di lavoro subordinato , escluso quello domestico. Nella stessa determinazione sono state fornite le istruzioni per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. 

 

      Il modello F24 compilato per effettuare il versamento potrà essere presentato con le consuete modalità presso le banche, sportelli di Poste italiane  e concessionari. Il contributo forfetario non sarà rimborsato in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa (comma 5, art. 2, Decreto interministeriale). 

Scarica il modulo F24 con elementi identificativi.

       

Leggi le istruzioni per la compilazione nella Determinazione 85/E del 31/8/2012.

       
    1. La presentazione della dichiarazione di emersione allo sportello unico per l’immigrazione. 
    2. Una volta versato il contributo forfetario per ogni lavoratore da regolarizzare, il datore di lavoro può presentare 

dal 15 settembre  al 15 ottobre 2012

       la “dichiarazione di emersione” 

allo sportello unico per l’immigrazione

        tramite la procedura telematica predisposta dal Ministero dell’interno. 

Attenzione:

       le dichiarazioni di emersione devono essere presentate 

esclusivamente in modalità telematica

      , previa registrazione dell’utente, all’indirizzo 

www.interno.gov.it

      .
    1. La documentazione della regolarizzazione del rapporto di lavoro alla firma del contratto di soggiorno. 

    2. All’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro dovrà 

documentare il pagamento di quanto dovuto per la prestazione lavorativa, già fornita dal lavoratore in nero e senza permesso di soggiorno, a titolo retributivo, contributivo, e fiscale, per almeno sei mesi di lavoro

       o, in ogni caso, per l’intero periodo di lavoro pregresso, se maggiore. 

 

      Come previsto all’art. 5 del D. lgs. 109/2012, un decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Interno, che sarà  pubblicato a breve preciserà, oltre alle modalità di presentazione della dichiarazione di emersione, anche la documentazione relativa all’avvenuta regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale da dimostrare. 

 

    La sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

 

Documentazione di approfondimento

 

L’iter di regolarizzazione: dalla domanda al rilascio del DURC

 

Materiale informativo per Datori di lavoro (Aziende)

 

Materiale informativo per Datori di lavoro agricolo

 

Materiale informazioni per Datori di lavoro domestico


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Contributi non versati

 

I contributi previdenziali obbligatori devono essere versati entro i termini e con le modalità di calcolo stabilite dalla legge.

Se queste regole non vengono rispettate, si determina una inadempienza contributiva che deve essere regolarizzata, con aggravio di sanzioni, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

 

Il pagamento dei contributi omessi può avvenire, su richiesta dell’interessato, anche in forma dilazionata.



AVVISI DI PAGAMENTO E LE CARTELLE ESATTORIALI

Il recupero dei crediti Inps avviene attraverso un sistema costituito dall’emissione di avvisi bonari e cartelle esattoriali, con le seguenti modalità:

  • per artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi, aziende con dipendenti e lavoratori iscritti alla Gestione Separata, tramite l’invio di avviso di pagamento e, nel caso in cui il debito contestato non venga pagato, l’emissione di cartella esattoriale;
  • per i pescatori autonomi è prevista, prima dell’emissione di un eventuale avviso, la preventiva compensazione delle somme dovute con il credito contributivo derivante dell’applicazione dello sgravio, pari al 70% della somma annualmente da versarsi, come previsto dall’art. 11 della legge n. 388/2000 e successive proroghe.

La notifica di questi atti costituisce, altresì, evento interruttivo dei termini di prescrizione.



CONDONI SANATORIE FISCALI E PREVIDENZIALI

Nel corso del tempo sono state previste varie forme di agevolazioni (condoni, sanatorie fiscali e previdenziali) per consentire alle aziende in difficoltà di regolarizzare le posizioni assicurative con un regime sanzionatorio più basso di quello vigente.



CALAMITÀ NATURALI

In relazione ai danni prodotti da calamità naturali (alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ecc.) possono essere disposti sgravi o sospensioni dell’obbligo contributivo, talvolta concedendo la possibilità di una definizione agevolata (ad es. con abbattimento percentuale del debito) e/o di un recupero rateale.





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CALAMITÀ NATURALI

SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA PER CALAMITÀ NATURALI

(circolare 106 del 4 dicembre 2008)

 

Le sospensioni contributive connesse ad eventi eccezionali o calamità naturali sono sempre disposte con appositi provvedimenti normativi, solitamente ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.
Tali provvedimenti sono sempre conseguenti ad uno stato d’emergenza nei territori interessati, che viene dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Non esiste alcun automatismo fra le due norme, pertanto:

  • la dichiarazione dello stato d’emergenza non implica la sospensione contributiva, poiché questa deve essere sempre disposta da un’apposita norma;
  • l’eventuale proroga dello stato d’emergenza non ha automaticamente effetti sulla sospensione.

Le “sospensioni contributive” sono state introdotte con l’obiettivo di riportare alla normalità i soggetti danneggiati dall’evento calamitoso. L’accesso al beneficio è dunque condizionato al possesso di due requisiti:

  • soggettivo: esistenza alla data dell’evento;
  • oggettivo:   nesso causale fra danno subito ed evento calamitoso.

 

REQUISITI PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

  • nessuna agevolazione può essere concessa ai soggetti la cui attività sia iniziata in data successiva a quella dell’evento calamitoso, anche se operano nelle zone danneggiate e la loro attività è iniziata nel periodo di vigenza della sospensione contributiva;
  • il beneficio della sospensione e dell’eventuale rateazione non può essere concesso:i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi che possono usufruire della sospensione non possono comunque estendere il beneficio ai rapporti di lavoro (dipendente, di collaborazione, di associazione, ecc.) instaurati in data successiva all’evento calamitoso;
    • ai soggetti già in attività alla data dell’evento calamitoso ma che non avevano provveduto tempestivamente all’iscrizione e al versamento della contribuzione, secondo la normativa vigente;
    • a tutti i contribuenti iscritti in data successiva all’evento calamitoso a seguito di denuncia del lavoratore o di verbale ispettivo;
  • nessuna agevolazione può essere concessa alle aziende non operanti nelle zone danneggiate, ancorché il titolare sia residente nelle suddette zone o vi esista la sola sede legale senza alcuna operatività; infatti l’espressione “sede legale ed/od operativa”, ricorrente nei provvedimenti normativi di sospensione, va interpretata nel senso che la sospensione del versamento dei contributi spetta unicamente con riferimento all’unità operativa ubicata nella zona colpita dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla circostanza che in tale zona vi sia o meno la sede legale del datore di lavoro;
  • le sospensioni sono applicabili solo agli oneri contributivi relativi alle attività svolte nelle zone danneggiate. Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associanti in partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive solo per i lavoratori che risultino impiegati alla data dell’evento calamitoso nelle sedi ubicate nelle zone danneggiate; per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, liberi professionisti) rileva l’ubicazione dell’attività;
  • le aziende così individuate beneficiano della sospensione contributiva, per le sole sedi danneggiate, anche nel caso in cui abbiano operato l’accentramento contributivo presso altra sede non interessata dall’evento calamitoso;
  • in caso di cessione, scissione, fusione o incorporazione di azienda il beneficio può essere trasmesso a condizione che risulti esplicitamente nell’atto di cessione, scissione, fusione o incorporazione che la nuova azienda si accolla tutti i debiti e crediti contributivi della vecchia; la trasmissione del beneficio avviene indipendentemente dal fatto che i lavoratori abbiano subito o meno la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione del TFR. Viceversa, qualora nell’atto non sia posta tale condizione, l’azienda cessante deve restituire l’intero debito in unica soluzione all’atto della comunicazione della cessazione;
  • in alcuni casi l’evento calamitoso può interessare non una specifica zona geografica ma un’attività economica (es. l’influenza aviaria, la BSE). In tal caso potranno ovviamente accedere alle agevolazioni solo i soggetti operanti nel settore economico danneggiato, secondo i c.s.c. individuati nelle circolari esplicative.

N.B.: stante il rispetto dei suddetti requisiti d’accesso al beneficio, possono essere sospesi tutti i versamenti contributivi aventi scadenza legale nell’arco temporale identificato dalle norme, indipendentemente dal periodo di attività a cui essi si riferiscono.



CAMPO DI APPLICAZIONE

La L. 290/2006 ha fornito un’interpretazione autentica, e quindi ad effetto retroattivo, della L. 225/1992 sul potere di ordinanza della Protezione Civile, escludendo dai possibili beneficiari una serie di soggetti:

  • tutti i datori di lavoro pubblici;
  • i singoli lavoratori (dipendenti, collaboratori, associati) nei casi in cui l’azienda non possa o non voglia usufruire della sospensione, poiché la norma non riconosce ad essi un diritto autonomo alla sospensione;
  • tutti i dipendenti pubblici (per l’effetto combinato delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2);
  • i datori di lavoro domestico;
  • i prosecutori volontari, non essendo essi datori di lavoro e data peraltro la natura non obbligatoria della contribuzione.

Si ritengono invece inclusi fra i possibili soggetti beneficiari i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, iscritti alla Gestione Separata).

 

Con le circolari 65/2007 e 91/2008 sono state fornite istruzioni per il recupero delle contribuzioni che, dal 1992 in poi, risultano indebitamente sospese per effetto delle nuove disposizioni.

 

Le istruzioni procedurali per la gestione delle sospensioni contributive per calamità naturali sono state dettate con la circolare 106/2008.



EVENTI CALAMITOSI

Sisma Abruzzo 2009

 

Alluvione Messina 2009

 

Incidente ferroviario di Viareggio

 

Eventi meteorologici Toscana 2009

 

Alluvioni 2003





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Pescatori Autonomi

Sono Pescatori Autonomi (detti anche pescatori della piccola pesca):

  • I pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della Gente di Mare di 3° categoria tenuti dalla Autorità Marittima competente territorialmente (Capitaneria di Porto) che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti. (Art. 115 del Cod. Navigazione/Regio Decr. del 30/03/1942, n. 327).
  • I pescatori delle acque interne, iscritti nei Registri dei Pescatori di Mestiere tenuti dalle Amministrazioni Provinciali forniti di licenza ai sensi dell’art. 3 T.U. delle Leggi sulla Pesca/Regio Decr. 11/04/38, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d’acqua o di aziende vallive di pescicoltura.

 

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

Il calcolo del contributo mensile dovuto dai Pescatori Autonomi è effettuato sulla misura di retribuzione convenzionale mensile vigente, per l’anno in corso, per i lavoratori dipendenti della pesca.

 

Di conseguenza i Pescatori Autonomi anche se giuridicamente e fiscalmente sono imprenditori, oltre ad avere come parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione non il reddito d’impresa prodotto, ma la retribuzione convenzionale del lavoro dipendente, godono del regime previdenziale del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).



COME E QUANDO SI VERSA

Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza giorno 16 di ogni mese tramite modello F24. A partire dal 2007 non vengono inviati i modelli F24 ma una lettera in calce alla quale viene indicato l’importo da versare, uguale per tutti i dodici mesi dell’anno, la sede competente, la causale del contributo, il codice INPS ed il periodo di riferimento.



QUANTO SI VERSA

A favore dei lavoratori marittimi è stata, fin dal 2001, attuata una politica di salvaguardia dell’occupazione attraverso la previsione di uno sgravio contributivo, nella misura del 70%(art. 11 legge n. 388/2000 e successive proroghe) successivamente aumentato all’80%.

 

Anno Retribuzione convenzionale mensile Contributo mensile sgravio Contributo da versare
2009 Euro 604,00 85,22 80% 17,04
2010 Euro 608,00 85,79 80% 17,16





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Lavoratori agricoli autonomi

 

L’art.2135 del codice civile(dall’art.1 del D.Lgs 228/2001)precisa che:

 

è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse.

La peculiarità dell’imprenditore agricolo, quindi, è data dal particolare contenuto del tipo di attivitàeconomica organizzata e mirata alla produzione di beni.



CHI SONO

Coltivatori diretti

 

Sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi , in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti. e/o all’allevamento e attività connesse.

In questo ambito, l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali, è nata con la legge 1047/57 successivamente modificata dalla legge 233/90.

 

Imprenditori agricoli professionali

 

Con l’emanazione della legge 233/90, la tutela previdenziale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non potevano essere inquadrati come Coltivatori diretti.

A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell’ IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE – (IATP), al soggetto che si dedicava con professionalità all’organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi.

Su tale figura è poi intervenuto il D.Lgs 99/2004 che ha modificato la precedente normativa istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE – (IAP) estendendone l’applicabilità anche ai soci di società agricole.

Pertanto, attualmente, viene considerato IAP colui che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all’attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99)

 

Lavoratori agricoli associati

 

Sono coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa scaturenti da contratti di mezzadria, colonia e soccida. Detti contratti con l’entrata in vigore della legge 203/82sono stati vietati e pertanto sono in via di estinzione.



I REQUISITI

Coltivatori diretti
Affinché vi siano i presupposti per l’iscrizione alla gestione devono combinarsi i seguenti requisiti:

Requisiti oggettivi:
il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell’azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ed il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda.

  • Soggetti minori
    In precedenza nell’ambito del lavoro autonomo l’iscrizione nella gestione, in particolare nella categoria dei coloni e mezzadri, poteva decorrere dal compimento del 12° anno di età ( D.Lgs. 212/46). Successivamente la materia è stata modificata dalla Legge n. 977/67 sulla tutela del lavoro minorile che considera tale il soggetto “che non ha compiuto il 15° anno di età e che è ancora vincolato all’obbligo scolastico con riferimento al ciclo d’istruzione della scuola media.
  • Collaborazione occasionale.
    Può essere esercitata da parenti ed affini, entro il 3° grado, del Coltivatore Diretto per tutto il ciclo produttivo delle coltivazioni praticate. Tale collaborazione deve essere occasionale o ricorrente di breve periodo, solidale ed in gratuita salvo il rimborso di spese per mantenimento ed esecuzione dei lavori. Pertanto ove ricorrono detti requisiti la collaborazione occasionalenon comporta alcun obbligo contributivo nei confronti degli Enti Previdenziali.

Imprenditori agricoli professionali

 

Fino alla data del 22 aprile 2004 l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell’Inps. Dal 06 maggio 2004 (D.lgs 99/2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni. L’Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all’inquadramento aziendale ai fini dell’imposizione contributiva.

N.B.: L’imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini INAIL in quanto non partecipa direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale.



L’ISCRIZIONE

Il lavoratore agricolo autonomo deve essere iscritto negli elenchi nominativi del Comune ove è ubicata la maggiore estensione dei terreni, e se i terreni occupano il territorio di più comuni, appartenenti anche a province diverse, la competenza è attribuita alla Sede Inps ove fa capo il Comune con la maggiore estensione dei terreni.

La comunicazione di inizio attività dell’impresa (CD o IAP) deve essere effettuata obbligatoriamente attraverso il canale di ComUnica dal 30/04/2010.

Rimane la modalità cartacea per la presentazione delle domande di cancellazione del nucleo per cessata attività , per la variazione dei dati del titolare, di modifica del nucleo famigliare per altre variazioni.

 

La domanda deve essere presentata sui modelli predisposti e nei seguenti termini:

  • Iscrizione alla gestione previdenziale viene presenta entro 90 giorni dall’inizio dell’attività che decorre da data certa (atto di compravendita, contratto di affitto o comodato, termine di precedente attività lavorativa ecc.).
  • Variazione nella composizione del nucleo familiare o del domicilio, della superficie, della coltura o del reddito dei terreni condotti, dei capi di bestiame allevati , entro 90 giorni dall’avvenuta variazione.
  • Cancellazione entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività causata dalla mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi; decesso, cambio di attività, vendita dei terreni, ridotta capacità lavorativa ecc.

 

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

Fasce di reddito

Con la L. 233/90 il sistema di calcolo dei contributi è variato con la nascita della contribuzione legata al reddito agrario prodotto dai terreni dichiarati .Detto importo è desumibile dagli atti d’acquisto, dai certificati catastali o calcolato secondo tabelle pubblicate con decreto ministeriale. In particolare sono stabilite 4 fasce di reddito agrario la cui collocazione al momento della iscrizione dà la misura dei contributi previdenziali. In corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l’azienda viene riconosciuto un numero di giornate che viene moltiplicato per il reddito convenzionale individuale, stabilito annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (per il 2009 è di euro 48,98).

Viene così calcolata la base imponibile su cui si applicano le aliquote contributive che sono ridotte per i soggetti che hanno meno di 21 anni e per quelli che possiedono l’azienda in zone montane o svantaggiate

Il D. Lgs.146/1997, a partire dal 01/07/97, ha rideterminato le fasce di reddito, abbassandone il limite massimo di ogni fascia, che attualmente sono le seguenti:

 

FASCE DI REDDITO AGRARIO DLGS 146/97 Coefficiente di moltiplicazione per il reddito medio convenzionale
1 Da 0 a 232,40 156
2 Da 232,41 a 1.032,91 208
3 Da 1032,92 a 2324,05 260
4 Oltre 2324,06 312

N.B. In agricoltura la contribuzione è unificata in quanto i contributi INPS e INAIL vengono accertati e versati in unica soluzione all’INPS.



QUANDO SI VERSA

Il pagamento dei contributi agricoli avviene tramite modello F24, con causale LAA, importi predefiniti e suddivisi in 4 rate inviati direttamente ai contribuenti. Le date di scadenza sono:

  • 1° rata 16 luglio
  • 2° rata 16 settembre
  • 3° rata16 novembre
  • 4° rata 16 gennaio (dell’anno successivo).

N.B. L’accredito dei contributi annui non è frazionabile, pertanto, avverrà solo dopo il versamento di tutte le quattro rate



PARTICOLARITÀ

Società agricole

Soci di Società e Cooperative





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Datore di lavoro

 

L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio d’impresa (art. 2555 del codice civile). Ciò significa che, mentre l’impresa è l’attività economica svolta dall’imprenditore, l’azienda è il complesso dei beni strumentali necessari allo svolgimento della sua attività.

Al momento dell’assunzione del primo dipendente, si costituisce un rapporto assicurativo-previdenziale tra datore di lavoro e prestatore di lavoro che comporta obbligo di iscrizione del datore di lavoro agli enti previdenziali.

La legge prevede che, in caso di cessione dell’intera azienda o di un ramo di essa, il rapporto di lavoro non si estingua, ma continui con il nuovo titolare dell’azienda rispetto al quale il lavoratore conserva tutti i diritti e gli obblighi che derivano dal rapporto di lavoro medesimo. Nel caso le esigenze produttive lo richiedano, un datore di lavoro (distaccante) può porre temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario), per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.



ISCRIZIONE

Il primo adempimento dell’azienda è quello di denunciare la propria esistenza, tramite il procedimento di iscrizione. Tale adempimento, tuttavia, ha natura “dichiarativa” e non “costitutiva”: l’obbligo del versamento dei contributi scaturisce, cioè, direttamente dalla stipula del contratto di lavoro e dalla successiva assunzione. Quest’ultima va denunciata telematicamente, sia agli enti previdenziali che al competente Centro per l’Impiego, mediante una procedura di comunicazione unica, denominata UNILAV. L’iscrizione ha, quindi, il solo scopo di permettere all’INPS di attribuire all’azienda il numero di posizione previdenziale (matricola), attribuire la classe d’inquadramento (artigianato/agricoltura/industria/commercio) e assegnare i codici di autorizzazione necessari per l’esatta determinazione dell’calcolo contributivo e del conseguente versamento (che, di norma, avviene mediante il modello F24) degli importi dovuti. 
Per l’iscrizione, dal 1° aprile 2010 è utilizzata, in via esclusiva ed obbligatoria, la nuova procedura ed il nuovo modello di Comunicazione Unica (COMunica) che, oltre che ai fini fiscali (attribuzione codice fiscale e /o partita IVA) ed amministrativi (ad es. inscrizione al registro delle imprese) ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali ed assistenziali. 
Oltre all’iscrizione, l’azienda è tenuta a comunicare, in via telematica ed entro 30 giorni dal loro verificarsi, gli eventi che comportino sospensionevariazione o cessazione dell’attività



VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E VIGILANZA

Nel versamento dei contributi è ricompresa sia una quota a carico del datore di lavoro che unaquota a carico del dipendente. Il mancato versamento delle quote a debito, almeno limitatamente alla quota della retribuzione imponibile che il datore di lavoro trattiene in busta paga ai lavoratori, espone il datore di lavoro a conseguenze anche penali. Sull’esatto versamento dei contributi in riferimento ad obblighi inderogabili di legge si esercita l’attività di vigilanza da parte dell’Inps, degli altri enti previdenziali e degli organismi ispettivi del Ministero del Lavoro.



IL DURC

La regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili viene attestata, di norma su richiesta dell’azienda medesima, tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)



IL MODELLO DM10 E L’EMENS

Il modello DM10 è compilato dal datore di lavoro per denunciare all’Inps le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’Inps, delle agevolazioni e degli sgravi. Il saldo tra le voci di debito e quelle a credito del datore di lavoro può generare un modello con saldo cd “attivo” (ossia chiuso con un saldo a debito per l’azienda) o di un modello DM10 cd. “passivo” (ossia con un saldo a credito per l’azienda). I modelli DM10 presentati (obbligatoriamente mediante procedura informatica) sono soggetti, oltre che ad un a verifica formale nel momento del loro ingresso nel sistema dell’Istituto, anche ad un controllo di merito relativo alla compatibilità delle voci (sia a credito che a debito) in esso esposte, rispetto alle caratteristiche contributive associate alla matricola dell’azienda. Eventuali errori di esposizione conducono all’emissione di una segnalazione inviata all’azienda denominata “nota di rettifica”: anch’essa può essere “attiva” (ossia con segnalazione di somme dovute dall’azienda all’INPS) ovvero “passiva” (ossia con segnalazione di somme costituenti “credito” dall’azienda nei confronti dell’INPS).

 

Il modello EMens, introdotto a partire dalle denunce con competenza relativa al mese di Gennaio 2005 (ossia da presentarsi entro il 28.02.2005), è quel flusso telematico tramite cui i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD) trasmettono mensilmente agli Enti previdenziali, direttamente o tramite gli incaricati, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili:

  • al calcolo dei contributi;
  • all’implementazione delle posizioni assicurative individuali;
  • all’erogazione delle prestazioni.

 

IL FLUSSO UNIEMENS

A partire dalle denunce con competenza relativa al mese di Maggio 2009 (ossia da presentarsi entro il 30.06.2009), ha preso il via l’unificazione dei flussi EMens e DM10 in un unico flusso informativo denominato UNIEMENS . Le aziende e gli intermediari hanno avuto a disposizione tutto il secondo semestre dell’anno 2009 per transitare dal vecchio al nuovo sistema: il passaggio a regime è avvenuto dal 1° gennaio 2010.



AZIENDE AGRICOLE CON DIPENDENTI

Gli adempimenti delle aziende agricole sono parzialmente diversi rispetto a quelli della generalità delle aziende. L’azienda agricola denuncia all’INPS l’inizio attività obbligatoriamente in via telematica,utilizzando il canale di COMunica, attraverso la sezione Denuncia Aziendale (D.A.). Quest’ultimo, consentendo l’esatta classificazione dell’azienda agricola, ne permette il corretto inquadramento, l’inizio attività e, quindi, le successive operazioni di assunzione, denuncia trimestrale (DMAG UNICO) delle giornate lavorative effettuate, calcolo contributivo e versamento della contribuzione. Quest’ultima avviene mediante modalità tipiche del lavoro dipendente in agricoltura: ossia a mezzo di un modello F24 precompilato che l’INPS invia all’azienda trimestralmente. 
La particolarità del settore agricolo è quella di avere diverse tipologie di lavoratori:

 

  • OTD (detti anche braccianti agricoli o giornalieri di campagna): sono assunti per l’esecuzione di lavori di breve durata, a carattere saltuario per compiere una fase lavorativa o in sostituzione di operai per i quali esiste il diritto di conservazione del posto
  • OTI (detti anche salariati fissi) assunti con contratti di lavoro senza scadenza

 

Assimilati ai lavoratori dipendenti sono, poi, i Piccoli coloni, ossia coloro che costituiscono, in fondi che non richiedono giornate di lavoro superiori a 119, un rapporto di lavoro di natura associativa, avente per oggetto la conduzione del fondo o l’allevamento del bestiame. I piccoli coloni seguono le disposizioni lavorative del concedente che versa i contributi. La denuncia di attività avviene per questa categoria con cadenza annuale e non trimestrale (entro il 31 marzo di ogni anno). 
L’accredito dei contributi dichiarati, ai fini pensionistici e delle prestazioni, avviene dopo la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali effettuata nell’albo pretorio dei comuni di residenza dei lavoratori. 
Anche in questo ambito sono applicate le norme relative al Lavoro Occasionale Accessorio e alcontratto di somministrazione


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Chi sono i lavoratori domestici

Lavoratori Domestici: CHI SONO 

 

Chi sono i lavoratori domestici

 

Sono lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc.. 
Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale. 

 

 Assunzione Contributi, Tredicesima, Ferie 

I diritti del lavoratore

domestico in regola 

Malattia, Infortunio, Maternità:

che fare? 

 

 

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I CONTRIBUTI DA LAVORO > IL PAGAMENTO ONLINE DEI CONTRIBUTI

 

Allo scopo di semplificare ulteriormente gli adempimenti dei propri utenti, l’Inps ha realizzato un servizio per il pagamento on line dei contributi dei lavoratori domestici. Una modalità che, in futuro, potrà essere utilizzata per il pagamento di altri contributi. 
La procedura – già operativa – permette di effettuare, attraverso il sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione servizi on line per il cittadino, il pagamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico tramite Posteitaliane. Prima di accedere al servizio, è necessario registrarsi nel sito di Posteitaliane www.poste.it. 
Il pagamento dei contributi via Internet prevede:

  • il pagamento di un singolo rapporto di lavoro con l’utilizzo del codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro, che si può trovare sui vecchi bollettini, senza la necessità di possedere il PIN (Numero Identificativo Personale);
  • il pagamento di uno o più rapporti di lavoro tramite il solo codice fiscale del datore di lavoro e il PIN (che può essere richiesto nella stessa sezione servizi online, selezionando la funzione “Richiesta PIN online”). In questo caso la procedura permette di visualizzare tutti i rapporti di lavoro che fanno capo all’utente.

Una volta avvenuta l’autenticazione, occorre inserire i dati necessari per il calcolo dell’importo da pagare.



COME SI PAGA

Dopo aver visualizzato tale importo, l’utente potrà individuare la modalità preferita con la quale effettuare il pagamento, scegliendo tra:

  • l’addebito in conto corrente BancoPosta;
  • la Carta prepagata postepay emessa da Posteitaliane;
  • le Carte di credito abilitate al circuito internazionale Visa, Visa Electron, MasterCard.

Il costo è di 1 euro in caso di addebito su BancoPosta e di utilizzo della Carta prepagata, mentre per i pagamenti con carta di credito è previsto un costo fisso di 2 euro per importi fino a 100 euro e un costo variabile pari al 2% per importi superiori. 
Una volta che il pagamento è stato effettuato, potrà essere stampata la ricevuta del bollettino.



QUANDO SI PAGA

I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

  • dal 1° al 10 aprile versamento per il 1° trimestre
  • dal 1° al 10 luglio versamento per il 2° trimestre
  • dal 1° al 10 ottobre versamento per il 3° trimestre
  • dal 1° al 10 gennaio versamento per il 4° trimestre

Il pagamento on line può essere effettuato tutti i giorni della settimana, dalle 6 alle 23,30 per le prime due modalità, e dalle 00,15 alle 23,45 per il pagamento con carta di credito.


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Contributi (lavoro dipendente)

Sono lavoratori dipendenti (o lavoratori subordinati) coloro che si impegnano, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto “datore di lavoro”. Costui impartisce le istruzioni al dipendente e s’impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.



DATORE DI LAVORO

Può essere datore di lavoro anche chi, a norma del codice civile e della normativa fallimentare, non è imprenditore commerciale: è il caso del lavoro domestico (datore di lavoro persona fisica), o quello del portiere assunto da un condominio o quello della segretaria assunta da un avvocato od un medico (datore di lavoro libero professionista).



CONTRATTO DI LAVORO

Il documento che contiene tutte le informazioni riguardanti il rapporto intercorrente tra lavoratori dipendenti e datore di lavoro è il contratto di lavoro. Secondo il codice civile il contratto di lavoro è un contratto tipico (cioè previsto espressamente dall’ordinamento giuridico), bilaterale e necessariamente oneroso: l’art. 2099 del Codice dichiara che “in mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice”. Si parla di contratto individuale di lavoro quando il contratto è stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica) e un lavoratore (obbligatoriamente e necessariamente una persona fisica). Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) scaturisce, invece, da un accordo tra i sindacati maggiormente rappresentativi dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro. Esso ha lo scopo di dettare regolamentazioni generalizzate ed omogenee per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria cui il contratto collettivo stesso si riferisce. Con la Riforma Biagi (L.30/2003 e D. Lgs. 276/2003) il mercato del lavoro italiano si è orientato alla flessibilità, intesa sia come maggiore libertà nell’accesso al mondo del lavoro che come maggiore libertà di utilizzo di schemi di regolamentazione del rapporto di lavoro.

Tali obiettivi vengono realizzati tramite:

 

BUSTA PAGA

I lavoratori dipendenti, a fronte dell’attività svolta, percepiscono una retribuzione. Tutte le somme e i valori che i datori di lavoro erogano ai dipendenti costituiscono, sotto il profilo fiscale, redditi da lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione secondo la disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Il reddito lordo rappresenta la retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi previdenziali.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare, di norma mensilmente, insieme alla retribuzione, labusta paga. Quest’ultima esprime in termini monetari l’insieme dei rapporti del lavoratore con il datore di lavoro (la paga), con lo Stato (le imposte) e con gli enti previdenziali (i contributi). Il datore di lavoro rispetto ad imposte e contributi agisce, di norma, quale sostituto d’imposta: opera cioè, direttamente in busta paga delle trattenute ai dipendenti per l’importo corrispondente alle imposte ed alla contribuzione dovuta dal lavoratore dipendente. La contribuzione previdenziale è per definizione “obbligatoria“, in quanto dovuta per legge, indipendentemente da eventuali accordi tra le parti.



CUD

Il modello CUD (Certificazione Unica dei redditi) deve essere compilato per:

  • certificare i redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno;
  • attestare le ritenute operate nel corso dell’anno in relazione ai redditi certificati;
  • attestare le deduzioni e le detrazioni effettuate a richiesta del lavoratore ovvero del pensionato.
  • attestare le retribuzioni sulle quali sono stati versati i contributi dovuti e agli altri Enti previdenziali;

attestare gli importi erogati come corrispettivo dei rapporti di collaborazione.





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Contributi (Commerciante)

L’imprenditore commerciale è il titolare di un’impresa che opera nel settore del commercio, terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei dipendenti, sia organizzata prevalentemente con lavoro proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia.

Inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere la piena responsabilità dell’impresa ed assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (il requisito non è richiesto per i soci di S.r.l.);
  • partecipare personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente;
  • essere legittimato all’esercizio dell’attività commerciale da licenze o autorizzazioni se previste per legge o regolamento.

L’attività può essere esercitata sotto forma di:

 

ISCRIZIONE CESSAZIONE E VARIAZIONE

Nell’ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, a decorrere dal 1 aprile 2010, è stato previsto un sistema di iscrizione obbligatorio denominato “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa” (ComUnica).

 

La “Comunicazione Unica”, da presentare per via telematica o su supporto informatico alla Camera di Commercio, assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Tale modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di modifica o di cessazione dell’attività d’impresa.

In ogni caso la decisione sulla iscrivibilità del contribuente spetta all’INPS, e pertanto la iscrizione si perfeziona soltanto a seguito del provvedimento emesso dall’Istituto.

 

L’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:

  • iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
  • cessazione dell’impresa;
  • variazione dell’indirizzo dell’impresa;
  • variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;
  • variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
  • iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
  • cessazione della società;
  • cessazione dalla carica di socio;
  • variazione di forma giuridica;
  • variazione dell’attività svolta.

 

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori.

È stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).

Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).

 

Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).

I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile.

 

Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito.

 

ALIQUOTE E CONTRIBUTI COMMERCIANTI ANNO 2010

 

TITOLARI DI QUALSIASI ETÀ E COLLABORATORI DI ETÀ SUPERIORE A 21 ANNI
Reddito d’impresa aliquota Contributo minimo obbligatorio Contributo massimo obbligatorio per soggetti con anzianità contributiva al 1/1/96 Contributo massimo obbligatorio per soggetti privi di anzianità contributiva al 1/1/96
oltre Euro fino a Euro Euro Euro Euro
  14.334,00   2.887,14(2.879,70 IVS + 7,44 maternità)

(240,60 mensili)

2.887,14 2.887,14
14.334,01 42.364,00 20,09 %   5.631,23 (*) 5.631,23 (*)
42.364,01 70.607,00 21,09 %   5.956,45 (**) 5.956,45 (**)
70.607,01 92.147,00 21,09 %     4.542,79
      Totale 14.474,82

(1.206,24 mensili)

19.017,61

(1.584,80 mensili)

 

COLLABORATORI DI ETÀ FINO A 21 ANNI
Reddito d’impresa aliquota Contributo minimo obbligatorio Contributo massimo obbligatorio per soggetti con anzianità contributiva al 1/1/96 Contributo massimo obbligatorio per soggetti privi di anzianità contributiva al 1/1/96
oltre Euro fino a Euro Euro Euro Euro
  14.334,00   2.457,12(2.449,68 IVS + 7,44 maternità)

(204,76 mensili)

2.457,12 2.457,12
14.334,01 42.364,00 17,09 %   4.790,33 (*) 4.790,33 (*)
42.364,01 70.607,00 18,09 %   5.109,16 (**) 5.109,16 (**)
70.607,01 92.147,00 18,09 %     3.896,58
      Totale 12.356,61

(1.029,72 mensili)

16.253,19

(1.354,43 mensili)

 

N.B.: Sul minimale di reddito deve essere aggiunto il contributo di maternità pari a Euro 0,62 mensili

 

(*) Importo determinato su un reddito di Euro 42.364,00 pari al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di rendimento (2%) per il calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria lavoratori dipendenti .

 

(**) Importo determinato su Euro 28.243,00 pari a 2/3 del predetto limite.



REDDITO IMPONIBILE

L’importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa, compresi quelli percepiti per attività che non danno titolo all’iscrizione, denunciati ai fini Irpef nell’anno considerato.

Inoltre la base imponibile dei Soci lavoratori di S.r.l. è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci.



QUANDO SI VERSA

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio
  • 16 agosto
  • 16 novembre
  • 16 febbraio (dell’anno successivo)

Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in 2 acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.

I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati differendoli di 30 giorni o rateizzandoli in un massimo di 6 rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.

 

NB: I contribuenti sono tenuti alla compilazione del quadro “RR” del modello UNICO persone fisiche, per la determinazione dei contributi previdenziali.



ACCERTAMENTI EFFETTUATI DAL FISCO

A partire dalla dichiarazione UNICO 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’INPS.

 

Le tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione INPS sono:





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Contributi (artigiano)

È imprenditore artigiano colui che svolge un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso in cui siano solamente strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa (Legge n.463/1959; Legge n.443/1985; Legge n.133/1997;Legge n.57/2001).

 

Inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Aver compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di autorizzazione da parte del tribunale all’esercizio dell’attività oltre il sedicesimo anno di età);
  • Esercitare l’attività (anche manuale) personalmente in qualità di titolare dell’impresa artigiana, con lavoro proprio, ed eventualmente con l’ausilio dei propri familiari;
  • Svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale;
  • Assumere la piena responsabilità dell’impresa con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
  • Non superare i limiti dimensionali previsti dalla Legge 443/85.

L’attività può essere esercitata sotto forma di:

  • impresa individuale;
  • impresa familiare;
  • società di persone (S.a.s., S.n.c.);
  • società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali).

 

ISCRIZIONE CESSAZIONE E VARIAZIONE

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività artigiana, deve essere presentata domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.

 

Dal 1 aprile 2010 le aziende che operano nelle regioni che hanno recepito il sistema ComUnica, sono tenute ad iscriversi utilizzando le procedure informatiche o su supporto telematico.

Infatti, essendo la ComUnica l’unico strumento che tutte le imprese devono utilizzare per l’espletamento degli adempimenti di iscrizione, variazione e cancellazione, ha efficacia oltre che per il Registro imprese, anche per l’Albo imprese artigiane (quadro AA).

 

Pertanto, attualmente sono vigenti due sistemi di iscrizione a seconda che la regione abbia recepito o meno (seppur con modalità diverse), con legge regionale, il sistema di iscrizione ComUnica.

Nel caso in cui ciò non sia avvenuto continua ad essere utilizzata la procedura attualmente in uso.

 

L’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:

  • iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
  • cessazione dell’impresa;
  • variazione dell’indirizzo dell’impresa;
  • variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;
  • variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
  • iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
  • cessazione della società;
  • essazione dalla carica di socio;
  • variazione di forma giuridica;
  • variazione dell’attività svolta.

La legge attribuisce all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane valore costitutivo, e conferisce all’impresa la qualifica artigiana anche ai fini previdenziali e assistenziali.

Tale qualifica viene conservata dalla data di decorrenza dell’iscrizione sino a quella dalla quale ha effetto la cancellazione.



COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori.

È stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).

Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).

 

Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).

I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile.

 

Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 (soggetti privi di anzianità contributivavige un diverso limite massimo di reddito.

 

ALIQUOTE E CONTRIBUTI ARTIGIANI ANNO 2010

 

TITOLARI DI QUALSIASI ETÀ E COLLABORATORI DI ETÀ SUPERIORE A 21 ANNI
Reddito d’impresa aliquota Contributo minimo obbligatorio Contributo massimo obbligatorio per soggetti con anzianità contributiva al 1/1/96 Contributo massimo obbligatorio per soggetti privi di anzianità contributiva al 1/1/96
oltre Euro fino a Euro Euro Euro Euro
  14.334,00   2.874,24(2.866,80 IVS + 7,44 maternità)

(239,52 mensili)

2.874,24 2.874,24
14.334,01 42.364,00 20,00 %   5.606,00 (*) 5.606,00 (*)
42.364,01 70.607,00 21,00 %   5.931,03 (**) 5.931,03 (**)
70.607,01 92.147,00 21,00 %     4.523,40
      Totale 14.411,27

(1.200,94 mensili)

18.934,67
 
(1.577,89 mensili)

 

COLLABORATORI DI ETÀ FINO A 21 ANNI
Reddito d’impresa aliquota Contributo minimo obbligatorio Contributo massimo obbligatorio per soggetti con anzianità contributiva al 1/1/96 Contributo massimo obbligatorio per soggetti privi di anzianità contributiva al 1/1/96
oltre Euro fino a Euro Euro Euro Euro
  14.334,00   2.444,22(2.436,78 IVS + 7,44 maternità)

(203,69 mensili)

2.444,22 2.444,22
14.334,01 42.364,00 17,00 %   4.765,10 (*) 4.765,10 (*)
42.364,01 70.607,00 18,00 %   5.083,74 (**) 5.083,74 (**)
70.607,01 92.147,00 18,00 %     3.877,20
      Totale 12.293,06

(1.024,42 mensili)

16.170,26

(1.347,52 mensili)

 

N.B.: Sul minimale di reddito deve essere aggiunto il contributo di maternità pari a Euro 0,62 mensili

 

(*) Importo determinato su un reddito di Euro 42.364,00 pari al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di rendimento (2%) per il calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria lavoratori dipendenti .

 

(**) Importo determinato su Euro 28.243,00 pari a 2/3 del predetto limite.



REDDITO IMPONIBILE

L’importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa, compresi quelli percepiti per attività che non danno titolo all’iscrizione, denunciati ai fini Irpef nell’anno considerato.

Inoltre la base imponibile dei Soci lavoratori di S.r.l. è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci.



QUANDO SI VERSA

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio
  • 16 agosto
  • 16 novembre
  • 16 febbraio (dell’anno successivo)

Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in 2 acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.

I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati differendoli di 30 giorni o rateizzandoli in un massimo di 6 rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.

 

N.B: I contribuenti sono tenuti alla compilazione del quadro “RR” del modello UNICO persone fisiche, per la determinazione dei contributi previdenziali.



ACCERTAMENTI EFFETTUATI DAL FISCO

A partire dalla dichiarazione UNICO 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’INPS.

 

Le tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione INPS sono:





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