REGOLARIZZAZIONE LAVORO SOMMERSO 2012

Per quali lavoratori è possibile

 

L’art. 5 del D.lgs 109 del 16 luglio 2012 ha previsto una disposizione transitoria finalizzata  all’emersione del lavoro irregolare prestato da lavoratori stranieri, non in possesso di permesso di soggiorno valido (o con permesso scaduto) che lavorino a tempo pieno o come domestici con impegno non inferiore alle 20 ore settimanali.
Con tale misura viene offerta la possibilità a lavoratori clandestini e irregolari già presenti nel territorio nazionale di ottenere il permesso di soggiorno, a condizione che i datori di lavoro siano disposti ad assumerli regolarmente e a versare i relativi contributi.
La regolarizzazione non è possibile per i lavoratori colpiti da provvedimenti di espulsione, con precedenti penali legati all’arresto in flagranza, condannati o segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato Italiano.
 
Dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 109 del 2012 e fino alla conclusione del procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del T.U. per l’Immigrazione), nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.
 
 

Chi può chiederla

 
Possono chiedere la regolarizzazione  i datori di lavoro che alla data del 9 agosto  2012 occupavano irregolarmente  alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri  presenti sul territorio nazionale ininterrottamente dal 31 dicembre 2011 o da data antecedente e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro.
Non possono chiederla i datori di lavoro che sono stati condannati negli ultimi 5 anni con sentenza anche non definitiva per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
 

Cosa fare per regolarizzare i lavoratori in nero senza permesso di soggiorno

 
    1. Il pagamento del contributo forfetario.

    2. Prima di presentare la “dichiarazione di emersione” il datore di lavoro deve provvedere al

pagamento di un contributo forfetario

      , per ciascun lavoratore in nero, di 

€ 1000,00

        non deducibili ai fini dell’imposta sul reddito (comma 5, art. 5). Il pagamento può essere effettuato 

dal 7 settembre al 15 ottobre

       attraverso il modello 

“F24 Versamenti con elementi identificativi”

      , disponibile sul sito dell’ Agenzia delle Entrate 

www.agenziaentrate.gov.it

      , del Ministero dell’Interno, 

www.interno.it

      , del Ministero del Lavoro, 

www.lavoro.gov.it

       e dell’ Inps, www.inps.it. 
      Con determinazione 85/E del 31/8/2012 , l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “REDO”  che deve essere utilizzato nella compilazione dell’F24 dai datori di lavoro domestico ed il codice “RESU” che deve essere utilizzato invece dalla generalità dei datori di lavoro subordinato , escluso quello domestico. Nella stessa determinazione sono state fornite le istruzioni per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. 

 

      Il modello F24 compilato per effettuare il versamento potrà essere presentato con le consuete modalità presso le banche, sportelli di Poste italiane  e concessionari. Il contributo forfetario non sarà rimborsato in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa (comma 5, art. 2, Decreto interministeriale). 

Scarica il modulo F24 con elementi identificativi.

       

Leggi le istruzioni per la compilazione nella Determinazione 85/E del 31/8/2012.

       
    1. La presentazione della dichiarazione di emersione allo sportello unico per l’immigrazione. 
    2. Una volta versato il contributo forfetario per ogni lavoratore da regolarizzare, il datore di lavoro può presentare 

dal 15 settembre  al 15 ottobre 2012

       la “dichiarazione di emersione” 

allo sportello unico per l’immigrazione

        tramite la procedura telematica predisposta dal Ministero dell’interno. 

Attenzione:

       le dichiarazioni di emersione devono essere presentate 

esclusivamente in modalità telematica

      , previa registrazione dell’utente, all’indirizzo 

www.interno.gov.it

      .
    1. La documentazione della regolarizzazione del rapporto di lavoro alla firma del contratto di soggiorno. 

    2. All’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro dovrà 

documentare il pagamento di quanto dovuto per la prestazione lavorativa, già fornita dal lavoratore in nero e senza permesso di soggiorno, a titolo retributivo, contributivo, e fiscale, per almeno sei mesi di lavoro

       o, in ogni caso, per l’intero periodo di lavoro pregresso, se maggiore. 

 

      Come previsto all’art. 5 del D. lgs. 109/2012, un decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Interno, che sarà  pubblicato a breve preciserà, oltre alle modalità di presentazione della dichiarazione di emersione, anche la documentazione relativa all’avvenuta regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale da dimostrare. 

 

    La sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

 

Documentazione di approfondimento

 

L’iter di regolarizzazione: dalla domanda al rilascio del DURC

 

Materiale informativo per Datori di lavoro (Aziende)

 

Materiale informativo per Datori di lavoro agricolo

 

Materiale informazioni per Datori di lavoro domestico


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REGOLARIZZAZIONE LAVORO SOMMERSO 2012ultima modifica: 2012-12-07T19:50:00+01:00da vitegabry
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