Per quali lavoratori è possibile
Chi può chiederla
Cosa fare per regolarizzare i lavoratori in nero senza permesso di soggiorno
- Il pagamento del contributo forfetario.
Prima di presentare la “dichiarazione di emersione” il datore di lavoro deve provvedere al
pagamento di un contributo forfetario
- , per ciascun lavoratore in nero, di
€ 1000,00
- non deducibili ai fini dell’imposta sul reddito (comma 5, art. 5). Il pagamento può essere effettuato
dal 7 settembre al 15 ottobre
- attraverso il modello
“F24 Versamenti con elementi identificativi”
- , disponibile sul sito dell’ Agenzia delle Entrate
- , del Ministero dell’Interno,
- , del Ministero del Lavoro,
- e dell’ Inps, www.inps.it.
- Con determinazione 85/E del 31/8/2012 , l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “REDO” che deve essere utilizzato nella compilazione dell’F24 dai datori di lavoro domestico ed il codice “RESU” che deve essere utilizzato invece dalla generalità dei datori di lavoro subordinato , escluso quello domestico. Nella stessa determinazione sono state fornite le istruzioni per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
- Il modello F24 compilato per effettuare il versamento potrà essere presentato con le consuete modalità presso le banche, sportelli di Poste italiane e concessionari. Il contributo forfetario non sarà rimborsato in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa (comma 5, art. 2, Decreto interministeriale).
Scarica il modulo F24 con elementi identificativi.
Leggi le istruzioni per la compilazione nella Determinazione 85/E del 31/8/2012.
- La presentazione della dichiarazione di emersione allo sportello unico per l’immigrazione.
Una volta versato il contributo forfetario per ogni lavoratore da regolarizzare, il datore di lavoro può presentare
dal 15 settembre al 15 ottobre 2012
- la “dichiarazione di emersione”
allo sportello unico per l’immigrazione
- tramite la procedura telematica predisposta dal Ministero dell’interno.
Attenzione:
- le dichiarazioni di emersione devono essere presentate
esclusivamente in modalità telematica
- , previa registrazione dell’utente, all’indirizzo
- .
- La documentazione della regolarizzazione del rapporto di lavoro alla firma del contratto di soggiorno.
All’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro dovrà
documentare il pagamento di quanto dovuto per la prestazione lavorativa, già fornita dal lavoratore in nero e senza permesso di soggiorno, a titolo retributivo, contributivo, e fiscale, per almeno sei mesi di lavoro
- o, in ogni caso, per l’intero periodo di lavoro pregresso, se maggiore.
- Come previsto all’art. 5 del D. lgs. 109/2012, un decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Interno, che sarà pubblicato a breve preciserà, oltre alle modalità di presentazione della dichiarazione di emersione, anche la documentazione relativa all’avvenuta regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale da dimostrare.
- La sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
Documentazione di approfondimento
L’iter di regolarizzazione: dalla domanda al rilascio del DURC
Materiale informativo per Datori di lavoro (Aziende)
Materiale informativo per Datori di lavoro agricolo
Materiale informazioni per Datori di lavoro domestico
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