CALAMITÀ NATURALI

SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA PER CALAMITÀ NATURALI

(circolare 106 del 4 dicembre 2008)

 

Le sospensioni contributive connesse ad eventi eccezionali o calamità naturali sono sempre disposte con appositi provvedimenti normativi, solitamente ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.
Tali provvedimenti sono sempre conseguenti ad uno stato d’emergenza nei territori interessati, che viene dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Non esiste alcun automatismo fra le due norme, pertanto:

  • la dichiarazione dello stato d’emergenza non implica la sospensione contributiva, poiché questa deve essere sempre disposta da un’apposita norma;
  • l’eventuale proroga dello stato d’emergenza non ha automaticamente effetti sulla sospensione.

Le “sospensioni contributive” sono state introdotte con l’obiettivo di riportare alla normalità i soggetti danneggiati dall’evento calamitoso. L’accesso al beneficio è dunque condizionato al possesso di due requisiti:

  • soggettivo: esistenza alla data dell’evento;
  • oggettivo:   nesso causale fra danno subito ed evento calamitoso.

 

REQUISITI PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

  • nessuna agevolazione può essere concessa ai soggetti la cui attività sia iniziata in data successiva a quella dell’evento calamitoso, anche se operano nelle zone danneggiate e la loro attività è iniziata nel periodo di vigenza della sospensione contributiva;
  • il beneficio della sospensione e dell’eventuale rateazione non può essere concesso:i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi che possono usufruire della sospensione non possono comunque estendere il beneficio ai rapporti di lavoro (dipendente, di collaborazione, di associazione, ecc.) instaurati in data successiva all’evento calamitoso;
    • ai soggetti già in attività alla data dell’evento calamitoso ma che non avevano provveduto tempestivamente all’iscrizione e al versamento della contribuzione, secondo la normativa vigente;
    • a tutti i contribuenti iscritti in data successiva all’evento calamitoso a seguito di denuncia del lavoratore o di verbale ispettivo;
  • nessuna agevolazione può essere concessa alle aziende non operanti nelle zone danneggiate, ancorché il titolare sia residente nelle suddette zone o vi esista la sola sede legale senza alcuna operatività; infatti l’espressione “sede legale ed/od operativa”, ricorrente nei provvedimenti normativi di sospensione, va interpretata nel senso che la sospensione del versamento dei contributi spetta unicamente con riferimento all’unità operativa ubicata nella zona colpita dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla circostanza che in tale zona vi sia o meno la sede legale del datore di lavoro;
  • le sospensioni sono applicabili solo agli oneri contributivi relativi alle attività svolte nelle zone danneggiate. Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associanti in partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive solo per i lavoratori che risultino impiegati alla data dell’evento calamitoso nelle sedi ubicate nelle zone danneggiate; per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, liberi professionisti) rileva l’ubicazione dell’attività;
  • le aziende così individuate beneficiano della sospensione contributiva, per le sole sedi danneggiate, anche nel caso in cui abbiano operato l’accentramento contributivo presso altra sede non interessata dall’evento calamitoso;
  • in caso di cessione, scissione, fusione o incorporazione di azienda il beneficio può essere trasmesso a condizione che risulti esplicitamente nell’atto di cessione, scissione, fusione o incorporazione che la nuova azienda si accolla tutti i debiti e crediti contributivi della vecchia; la trasmissione del beneficio avviene indipendentemente dal fatto che i lavoratori abbiano subito o meno la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione del TFR. Viceversa, qualora nell’atto non sia posta tale condizione, l’azienda cessante deve restituire l’intero debito in unica soluzione all’atto della comunicazione della cessazione;
  • in alcuni casi l’evento calamitoso può interessare non una specifica zona geografica ma un’attività economica (es. l’influenza aviaria, la BSE). In tal caso potranno ovviamente accedere alle agevolazioni solo i soggetti operanti nel settore economico danneggiato, secondo i c.s.c. individuati nelle circolari esplicative.

N.B.: stante il rispetto dei suddetti requisiti d’accesso al beneficio, possono essere sospesi tutti i versamenti contributivi aventi scadenza legale nell’arco temporale identificato dalle norme, indipendentemente dal periodo di attività a cui essi si riferiscono.



CAMPO DI APPLICAZIONE

La L. 290/2006 ha fornito un’interpretazione autentica, e quindi ad effetto retroattivo, della L. 225/1992 sul potere di ordinanza della Protezione Civile, escludendo dai possibili beneficiari una serie di soggetti:

  • tutti i datori di lavoro pubblici;
  • i singoli lavoratori (dipendenti, collaboratori, associati) nei casi in cui l’azienda non possa o non voglia usufruire della sospensione, poiché la norma non riconosce ad essi un diritto autonomo alla sospensione;
  • tutti i dipendenti pubblici (per l’effetto combinato delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2);
  • i datori di lavoro domestico;
  • i prosecutori volontari, non essendo essi datori di lavoro e data peraltro la natura non obbligatoria della contribuzione.

Si ritengono invece inclusi fra i possibili soggetti beneficiari i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, iscritti alla Gestione Separata).

 

Con le circolari 65/2007 e 91/2008 sono state fornite istruzioni per il recupero delle contribuzioni che, dal 1992 in poi, risultano indebitamente sospese per effetto delle nuove disposizioni.

 

Le istruzioni procedurali per la gestione delle sospensioni contributive per calamità naturali sono state dettate con la circolare 106/2008.



EVENTI CALAMITOSI

Sisma Abruzzo 2009

 

Alluvione Messina 2009

 

Incidente ferroviario di Viareggio

 

Eventi meteorologici Toscana 2009

 

Alluvioni 2003





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CALAMITÀ NATURALIultima modifica: 2012-12-07T19:47:08+01:00da vitegabry
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