Ricorso

Infortunio in itinere – L’Inca vince un ricorso contro l’Inail

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11545/12,  dando ragione alla consulenza legale dell’Inca Cgil, ha riconosciuto il dritto all’indennità ad una lavoratrice, vittima di uno scippo durante il percorso casa lavoro, ribaltando la decisione della Corte d’Appello di Perugia, che aveva rigettato la domanda presentata all’Inail per il riconoscimento di infortunio in itinere.

Il caso si riferisce a E.B., una lavoratrice che nel lontano 1999 (!) lungo il percorso che abitualmente fa per recarsi sul posto di lavoro, ha subito un’aggressione fisica per un tentativo di scippo nel corso della quale è caduta riportando lesioni tali da impedirle di svolgere la consueta attività lavorativa.

E.B., ritenendo di aver diritto al riconoscimento per infortunio in itinere ha presentato domanda all’Inail per ottenere l’indennità temporanea e la relativa rendita, una prestazione  questa che viene erogata dall’Istituto assicuratore nel caso in cui sussista una impossibilità fisica da parte del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa.

L’Inail però ha negato la prestazione ritenendo la richiesta non riconducibile alle fattispecie previste per i casi di infortunio in itinere. La lavoratrice si è così rivolta all’Inca  che ha presentato ricorso contro la decisione dell’Istituto assicuratore. La sentenza di primo grado è però  lapidaria. La domanda di E.B.  viene rigettata, ma l’avv. Sante Assennato della consulenza legale non si è dato per vinto ricorrendo in appello, ma anche in questo caso l’esito è stato negativo.

Per questa ragione si è arrivati a chiedere l’intervento della Suprema Corte che finalmente ha ribaltato “giustamente” il verdetto di appello, ha commentato Franca Gasparri, del Collegio di presidenza dell’Inca. La Cassazione, infatti ha stabilito che “è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore in itinere ove sia derivato da eventi dannosi anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo”.

“Una sentenza inedita, quanto importante – ha osservato Gasparri – perché estende la tutela a quei casi in cui è più difficile dimostrare il nesso di causalità tra lavoro e infortunio, poiché interviene a determinarlo un evento apparentemente estraneo a lavoro. Con questa sentenza, la Cassazione ha mostrato coraggio, riaffermando il diritto all’integrità psicofisica del lavoratore, anche quando subisce un danno provocato da un terzo soggetto, estraneo all’azienda. Inoltre, rappresenta un monito per l’Inail, che troppo spesso tende a dare una interpretazione restrittiva del diritto alle indennità e ai risarcimenti dovuti alle vittime del lavoro”.

Ricorsoultima modifica: 2012-07-22T08:16:00+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo