Archivi giornalieri: 16 luglio 2012

 

 

 

 

Editore: RAI Sardegna
Data di trasmissione: 1990/11/22

 

Programma: Memorie
Curatore programma: Mossa Maria Piera
Raccolta: Archivio Rai

 

Tipologia: documentari
Argomento: Storia e tradizioni
Lingua: italiano, sardo

 

Descrizione: Quarta puntata della serie “Memorie” – Cinque storie degli anni ’60 dal titolo “Il sindaco maratoneta”. Rievocazione della storica marcia di protesta del 1965 dell’allora sindaco di Ollolai Michele Columbu: percorse a piedi tutta la Sardegna per protestare contro la Regione Sardegna per la non assegnazione di interventi straordinari per il suo paese. Il sindaco e professore di lettere, recatosi a Cagliari per sollecitare interventi per il suo paese e non ottenendo alcun risultato, decise di manifestare la propria protesta in modo non violento percorrendo a piedi tutta l’isola, da Cagliari a Ollolai e quindi a Sassari, in una marcia solitaria di 500 chilometri. I problemi, determinati dall’impatto negativo tra l’incipiente cultura occidentale dei consumi e la produzione di tipo tradizionale, consistevano, oltre che nella mancanza di infrastrutture (acquedotto, sistema fognario), nel fenomeno della disoccupazione e della emigrazione, comuni d’altra parte a molte altre zone dell’isola. L’attenzione a queste tematiche era già oggetto del Piano di rinascita, considerato all’epoca il primo tentativo organico e razionale di risolvere i secolari problemi economici sociali e civili della Sardegna. L’iniziativa di Michele Columbu riscosse un vasto seguito presso l’opinione pubblica e numerosi attestati di solidarietà da parte di tutta la popolazione dei paesi toccati durante la marcia.

ID: 86004
Link risorsa: http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=86004

 
Editore: RAI Sardegna
Data di trasmissione: 1990/11/22
Programma: Memorie
Curatore programma: Mossa Maria Piera
Raccolta: Archivio Rai
Tipologia: documentari
Argomento: Storia e tradizioni
Lingua: italiano, sardo
Descrizione: Quarta puntata della serie “Memorie” – Cinque storie degli anni ’60 dal titolo “Il sindaco maratoneta”. Rievocazione della storica marcia di protesta del 1965 dell’allora sindaco di Ollolai Michele Columbu: percorse a piedi tutta la Sardegna per protestare contro la Regione Sardegna per la non assegnazione di interventi straordinari per il suo paese. Il sindaco e professore di lettere, recatosi a Cagliari per sollecitare interventi per il suo paese e non ottenendo alcun risultato, decise di manifestare la propria protesta in modo non violento percorrendo a piedi tutta l’isola, da Cagliari a Ollolai e quindi a Sassari, in una marcia solitaria di 500 chilometri. I problemi, determinati dall’impatto negativo tra l’incipiente cultura occidentale dei consumi e la produzione di tipo tradizionale, consistevano, oltre che nella mancanza di infrastrutture (acquedotto, sistema fognario), nel fenomeno della disoccupazione e della emigrazione, comuni d’altra parte a molte altre zone dell’isola. L’attenzione a queste tematiche era già oggetto del Piano di rinascita, considerato all’epoca il primo tentativo organico e razionale di risolvere i secolari problemi economici sociali e civili della Sardegna. L’iniziativa di Michele Columbu riscosse un vasto seguito presso l’opinione pubblica e numerosi attestati di solidarietà da parte di tutta la popolazione dei paesi toccati durante la marcia.

ID: 86004
Link risorsa: http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=86004

Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori, dimissioni in gravidanza, voucher per baby-sitting

16-07-2012

NEWS

 

La riforma del mercato del lavoro prevede, all’articolo 4, alcune novità per i genitori che lavorano, come il congedo obbligatorio per il padre,  la possibilità per il padre di utilizzare due giorni del congedo obbligatorio della madre, la modifica delle norme del Testo Unico per la tutela della maternità e paternità (Dlgs 151/2001) inerenti le dimissioni  durante la gravidanza, il rilascio di voucher per il “baby-sitting”.

Congedo obbligatorio di un giorno per il padre

All’art.4, comma 24,  della legge in oggetto, viene introdotto il congedo obbligatorio per i lavoratori padri  dipendenti. Il lavoratore padre, entro cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro “per un periodo di un giorno”. La definizione normativa è precisa: si tratta di un giorno solo.

Ci sono stati momenti nei mesi scorsi in cui sembrava che il congedo obbligatorio di due settimane  per i padri stesse diventando realtà. Invece, è stata bloccata la Direttiva Europea che lo proponeva, ed alcune proposte di legge del nostro Parlamento si sono arenate (legge Mosca ed altre).

Abbiamo sempre  ritenuto che il congedo obbligatorio per i padri, anche se annunciato in Italia con una  timida formulazione di quattro o cinque giorni, potesse comunque essere utile per garantire la presenza paterna almeno nei giorni cruciali della nascita,  rafforzasse e diffondesse l’idea di un accudimento genitoriale utile a  far affrontare una riflessione sulla nostra organizzazione sociale, che fa gravare soltanto sulla donna gli oneri derivanti dalla procreazione, ma la nuova norma  delude ogni speranza di adeguamento all’Europa.

Due giorni facoltativi di congedo

Introdotto da queste parole:“Al fine di sostenere la genitorialità , promuovendo una cultura di  maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013 -2015” l’art.4, comma 24, della legge in oggetto introduce misure assolutamente insufficienti allo scopo dichiarato.

Oltre il giorno di congedo obbligatorio, il padre lavoratore dipendente può  usufruire di  altri due giorni facoltativi, anche continuativi, sempre entro i cinque mesi dalla nascita,  se la madre è d’accordo,  riducendo quindi  di due giorni il congedo obbligatorio spettante a quest’ultima. In una parola, l’alternanza genitoriale viene intesa come sottrazione dei diritti della madre a favore del padre.

Misura dell’indennità e preavviso

I due giorni facoltativi per il padre vengono indennizzati a carico dell’Inps con un’ indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il giorno di congedo obbligatorio è sempre retribuito al 100% ma non è indicato esplicitamente se a carico dell’Inps.  Bisognerà attendere le circolari operative degli Enti. La norma stabilisce che il padre è tenuto ad avvertire il datore di lavoro in forma scritta , indicando i giorni prescelti, “ almeno 15 giorni prima”.

Voucher per baby-sitting

La lavoratrice madre  dipendente, dopo il congedo di maternità obbligatorio, può ottenere per 11 mesi, in alternativa al congedo parentale previsto all’art.32 del Testo Unico, Dlgs 151/2001, “la corresponsione di un voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.”

Questa formulazione risulta davvero poco comprensibile e verrà chiarita, ci auguriamo, da un decreto che deve essere emanato entro un mese dall’approvazione della legge in oggetto.
Il decreto, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero delle Finanze, dovrà stabilire i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei voucher, il numero e l’importo in relazione alla situazione economica del nucleo di appartenenza e le risorse economiche da destinare “a questo beneficio”  per gli anni 2013, 2014, 2015.

La norma esclude il lavoratore padre, che per il Testo Unico è invece titolare del diritto autonomo al congedo parentale. La possibilità di usufruire dei futuri voucher , con il riferimento all’art.32, comma 1, lettera a) del Testo Unico, sembra essere estesa fino agli otto anni di età del bambino.

Dimissioni in gravidanza

La legge 188/2007 contro le dimissioni in bianco, varata dal Governo Prodi e successivamente abrogata dal Governo Berlusconi, è stata nuovamente richiesta in ogni modo possibile, con lettere aperte e petizioni, dalle donne non solo del sindacato, ma anche delle Istituzioni, degli Enti, degli Istituti di ricerca, ecc….In particolare, le dimissioni in bianco, infatti , sono state spesso usate contro le lavoratrici in gravidanza.
Intenzione del governo, molto spesso affermata, specie in seguito alle ripetute e pubblicizzate pressioni, é quella di “contrastare la pratica delle dimissioni in bianco e rafforzare il regime della convalida delle lavoratrici madri.”

Ora la legge in oggetto, all’art.4, comma 16, modifica l’art 55, comma 4 , del Testo Unico per la tutela della maternità e paternità, Dlgs 151/2001, allungando il “periodo protetto”. Infatti, non è più entro il primo anno di vita del bambino,  o nel primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, ma durante i tre anni di vita del bambino e tre anni dall’ingresso in famiglia per gli adottati o affidati, che vige il divieto di licenziamento e quindi le dimissioni o la risoluzione consensuale devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente per territorio.
A questa convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. Questa norma riguarda anche i padri lavoratori, nei casi previsti dal Testo Unico.