L’articolo 10 del decreto legge 78 del 31 maggio 2010 (manovra finanziaria) interviene in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.
Per quanto riguarda l’aumento della percentuale di invalidità per il diritto all’assegno mensile la nuova percentuale aumenta di ben 11 punti quella previgente (74%) e si applica alle domande di invalidità civile presentate dal 1°giugno 2010.
Per le domande presentate prima del 1° giugno continuerà a trovare applicazione la previgente disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, decreto legislativo 509 (74%).
L’individuazione del regime applicabile, quindi, secondo la nuova previsione, è opportunamente attribuito alla sola data di presentazione della domanda amministrativa. Sebbene la disposizione dell’articolo 10 disponga l’applicazione della nuova e più restrittiva percentuale d’invalidità alle domande presentate dal 1° giugno, è doveroso sottolineare che in alcuni casi la sola presentazione della domanda entro il 31 maggio 2010 non garantisce la possibilità di accedere all’assegno con un’invalidità del 74%.
Infatti, oltre alla domanda presentata nei suddetti termini, è necessario che, in sede di accertamento sanitario, il requisito risulti esistere alla data della domanda. Inoltre, anche se il requisito sanitario è accertato come esistente a far data dalla domanda (presentata entro il 31 maggio 2010) ma la concessione della prestazione è negata all’ origine, con decreto di reiezione notificato all’interessato, per insussistenza del requisito reddituale, in sede di nuovo accertamento, si terrà conto della nuova percentuale d’invalidità dell’85%.
La nuova domanda amministrativa coinvolge anche i casi di revoca dell’assegno mensile per superamento del limite reddituale. In tali casi, infatti, secondo le indicazioni dell’Inps,l’eventuale istanza di “riesame” negli anni successivi assume valore di nuova domanda amministrativa e quindi nuovo accertamento sanitario con conseguente applicazione della nuova percentuale di invalidità.
Di fronte alle forti reazioni sociali suscitate dall’incremento della percentuale minima di invalidità necessaria per ottenere il diritto al riconoscimento dei benefici economici, secondo notizie di stampa il governo sarebbe intenzionato a fare marcia indietro, avendo anche verificato con l’Inps che persone prive di arti, affetti dalla sindrome di down o con patologie gravi si collocherebbero al di sotto dell’ 80% di invalidità….
Estensione alle prestazioni di invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità e alle invalidità di natura previdenziale della “rettifica per errore”
La disposizione prevede l’applicazione della revisione per errore di cui all’art. 9 del dlgs 38/2000 – relativa all’assicurazione infortunistica INAIL – alle prestazioni economiche che conseguono ad un riconoscimento del requisito sanitario di minorazione civile, handicap ed disabilità. Come per l’INAIL, la disposizione si dovrebbe applicare soprattutto nel caso di errore riguardante requisiti amministrativi (es. età anagrafica, convivenza, ricovero in istituto, limite reddituale, incompatibilità tra prestazioni, ecc.).
Non è chiaro se e come si possa applicare tale dispositivo a quei riconoscimenti che non danno luogo direttamente all’erogazione di una prestazione. Ad esempio, il riconoscimento della disabilità non dà, diritto a prestazioni economiche, ma, in base al collocamento mirato, può aver comportato l’assunzione del lavoratore disabile, garantita dalla legge 68/99.
Sembrerebbe chiaro che in sede di verifica sanitaria, straordinaria e ordinaria, qualora venga riscontrato un errore di valutazione riferibile al primo accertamento effettuato dalla Commissione Asl, si debba applicare tale norma sulla rettifica e quindi non si può procedere a una modificazione peggiorativa della prestazione, se non nei limiti previsti di 10 anni. Tale criterio non è applicabile nel caso di dolo o colpa grave che rimane perseguibile anche oltre il decennio. Naturalmente la norma ribadisce il principio consolidato secondo cui se per errore si intende uno sbaglio di diagnosi, esso non potrà essere dimostrato utilizzando metodiche strumentali non esistenti all’epoca del primo accertamento.
Sanzioni nei confronti nei confronti dei medici
Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari sono applicate le norme sanzionatorie, già in vigore per i pubblici dipendenti che giustificano l’assenza dal servizio con una certificazione medica falsa o una certificazione che attesta falsamente uno stato di malattia. In questi casi, il dipendente pubblico è punito con il carcere e con una multa. Al medico e a “chiunque concorra alla commissione del delitto” viene applicata la stessa sanzione.
Potenziamento del programma di verifica
Il comma 2 dell’articolo 20 della legge 102/2009 viene così modificato: “L’INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari dei confronti dei titoli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari dei benefici economici di invalidità civile”.
Un osservazione nel merito rispetto alla rettifica per errore per la quale, pensiamo, possa essere attivata anche in sede delle 500.000 verifiche previste dal 2010 al 2012.
Alunno in condizione di handicap
Le novità introdotte dal dl 78/10 riguardano:
l’accertamento collegiale dell’handicap per il quale i componenti del collegio medico sono “responsabili di ogni eventuale danno erariale proveniente da un errata valutazione di handicap o di handicap grave”; la formulazione del PEI (piano educativo individualizzato), per il quale i genitori dell’alunno, gli operatori della ASL, il personale insegnante specializzato della scuola e l’insegnante operatore psico-pedagogico, devono anche individuare le risorse necessarie e il numero delle ore di sostegno finalizzate esclusivamente all’educazione e all’istruzione; le ulteriori risorse professionali e materiali previste dal PEI sono a carico di altri soggetti istituzionali (comune, regione, provincia? Altri?)
In tema di alunni con disabilità va ricordata la recentissima sentenza della Corte Costituzionale (n. 80/2010) che ha stabilito l’illegittimità costituzionale della norma che fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga quando nelle classi vi sono alunni con disabilità gravi.
Secondo l’Alta Corte, l’amministrazione scolastica non può compromettere il diritto del disabile ad una effettiva assistenza didattica. Nella sentenza viene inoltre ricordato che la legge 449/97 (art. 40) dispone che venga assicurata l’integrazione scolastica agli alunni disabili con interventi adeguati al tipo ed alla gravità dell’handicap, compresa la possibilità di assumere, in deroga al rapporto docenti alunni, insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato quando vi sono alunni con handicap particolarmente gravi.
La manovra proposta prevede un congelamento degli organici di sostegno 2009/2010 anche per il nuovo anno scolastico stabilendo l’esclusione dal computo di ogni eventuale richiesta di adeguamento dell’organico in relazione all’aumento delle richieste.
Inoltre, al comma 5 dell’articolo è inserita una disposizione dedicata ai collegi medici deputati all’accertamento della condizione di handicap che è all’origine del percorso di individuazione delle cattedre di sostegno. Questa disposizione potrebbe comportare una netta diminuzione dei riconoscimenti di handicap, anche nei casi più gravi, con la conseguente netta diminuzione degli insegnanti di sostegno.
Va osservato, che il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale potrebbe comportare una tutela più garantita agli alunni con handicap avente carattere di gravità, ed una tutela inferiore nei confronti degli alunni con handicap meno gravi, cioè con disagi minori.