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La manovra economica del governo, attuata con il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, interviene pesantemente in materia pensionistica allungando il periodo di attesa tra maturazione dei requisiti di età e contribuzione e l’ apertura della “finestra” di uscita.
Pensione di vecchiaia.
dal 1 gennaio 2011, con 65 anni se uomo, 60 se donna nel settore privato, più di 60 se donna nel settore pubblico secondo quanto previsto dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifiche;
attesa di 1 anno, il pensionamento avverrà dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti se i trattamenti sono liquidati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps;
attesa di ben 18 mesi dalla maturazione dei requisiti se il trattamento di pensione è corrisposto dalle gestioni di artigiani, commercianti, coltivatori diretti ,Gestione separata.
Pensione di anzianità, con 35 anni e la “quota” di cui alla legge 247/2007 ed età inferiore a quella per la pensione di vecchiaia
attesa di 1 anno, il pensionamento avverrà dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per i trattamenti liquidati dalle gestioni dei lavoratori dipendenti;
attesa di 18 mesi per chi consegue il trattamento pensionistico a carico delle gestioni di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, Gestione separata.
Chi andrà in pensione di vecchiaia o con 40 anni di contributi attraverso la “totalizzazione ” dei contributi in più Casse pensionistiche dovrà attendere 18 mesi dalla data di maturazione del diritto.
Deroghe dalle nuove norme sono previste solo per i lavoratori ora in preavviso, che maturino requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, per chi perde il titolo abilitante a svolgere un determinato lavoro (es. patente di guida) e per 10.000 lavoratori in mobilità o in assegno straordinario.