L’indennità di frequenza – Nuova sentenza al termine di causa Inca Cgil

Diritti senza frontiere

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Non serve che i genitori abbiano la Carta di Soggiorno o, come si chiama ora, il permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, come invece sostenevano INPS e ASL. L’indennità mensile di frequenza è un diritto anche dei disabili minorenni figli di cittadini immigrati.

Lo sostiene una sentenza del Tribunale di Bergamo del 13 maggio (la n°384/2010) dopo la causa avviata il  28 gennaio dall’INCA CGIL di Bergamo (che arrivava a seguito di una richiesta respinta a livello amministrativo; il ricorso era stato presentato il 18 settembre 2009) per la vicenda di B.A., un bambino disabile di 4 anni, nato a Bergamo, ma la cui famiglia è originaria della Tunisia.

L’indennità mensile di frequenza è un assegno che l’INPS corrisponde agli invalidi civili minori, con l’obiettivo di fornire un aiuto nell’inserimento in scuole, centri di formazione o di addestramento professionale e in strutture educative, riabilitative e terapeutiche accreditate.

La Commissione Sanitaria per l’accertamento degli stati di invalidità civile nel giugno 2006 aveva qualificato B.A. ‘minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età’, riconoscendo pertanto i presupposti sanitari per ottenere l’indennità di frequenza pari a € 256,67 mensili.

“L’INPS, tuttavia, ha sostenuto (e così anche ASL) che la condizione di residente regolare del genitore del minore non sarebbe condizione sufficiente per l’accesso al beneficio, occorrendo il permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo” spiega Enzo Mologni, direttore dell’INCA CGIL di Bergamo. “Secondo il Giudice, l’indennità di frequenza ha la finalità di consentire la frequenza periodica di centri specializzati nel trattamento terapeutico per la riabilitazione o il recupero di minori affetti da handicap, o, in alternativa la frequenza di Istituti per l’insegnamento in cui i minori possono essere adeguatamente reinseriti. I predetti presupposti sono estranei alla questione della titolarità in capo al genitore del permesso di soggiorno CE nel territorio dello Stato. Esiste una recente giurisprudenza costituzionale volta a rimuovere, nella tutela dell’invalidità civile, gli ostacoli rappresentati dalla nazionalità extracomunitaria secondo determinati presupposti. È sufficiente rilevare che il beneficiario, in quanto minore, è sottratto alle problematiche giuridiche sostenute dalle due parti (INPS e ASL). Il minore ha diritto alla protezione direttamente discendente dagli artt.2 e 31 Cost, dalla Convenzione ONU di New York del 1989 e dalla Convenzione di Lussemburgo del 1980, nonché dal regolamento CEE 289/2003 art.1. Il Tribunale di Bergamo dichiara pertanto che il minore ha diritto all’indennità di frequenza con decorrenza dalla domanda amministrativa con condanna dell’INPS alla relativa prestazione”.

L’indennità di frequenza – Nuova sentenza al termine di causa Inca Cgilultima modifica: 2010-06-01T12:55:42+02:00da vitegabry
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