Visite di controllo dei lavoratori in malattia

 
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE VISITE DI CONTROLLO DEI
LAVORATORI IN MALATTIA
INFORMAZIONI PER I DATORI DI LAVORO
Dove si invia la richiesta di visita di controllo (visita fiscale)?
La richiesta di visita di controllo deve essere inviata a cura del datore di lavoro alle sedi
territoriali del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’U.L.S.S. n. 1 in relazione alla
residenza o domicilio dichiarato dal dipendente. 

Come richiedere la visita fiscale?
La richiesta deve essere inoltrata tramite FAX all’ufficio territoriale competente del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica completa dei seguenti dati:
– denominazione e indirizzo della Ditta o Ente richiedente corredati di partita IVA o
Codice Fiscale;
– nome e cognome del lavoratore (per lavoratrice coniugata è importante indicare il
cognome del coniuge);
– indirizzo di residenza o domicilio del lavoratore durante la malattia;
– prognosi di malattia (se conosciuta);
– eventuali comunicazioni del dipendente in ordine ad assenze dall’indirizzo
comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici
programmati;
– indicazioni se trattasi di lavoratori dipendenti della “Pubblica Amministrazione” al
fine dell’individuazione delle fasce orarie di reperibilità (D.Lgs 30 marzo 2001, n.
165 art. 1, c.2) (■)
Per i lavoratori che comunicano di eleggere temporaneamente il proprio domicilio in luogo
diverso dalla residenza, la visita di controllo andrà richiesta alla struttura sanitaria
territorialmente competente con la sede di domicilio.
Le richieste di visite fiscali per un solo giorno di assenza dal lavoro dovranno essere
inoltrate entro e non oltre le ore 10.00. Solo in tal caso la visita potrà essere effettuata in
giornata.
Per le assenze di malattia superiori ad un giorno, le richieste di visita fiscale dovranno
essere inoltrate quanto prima alla sede territoriale competente del Servizio Igiene e Sanità
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Pubblica, al fine di consentire la programmazione degli accessi del medico fiscale entro i
tempi indicati con la prognosi.

Trasmissione dell’esito della visita medica fiscale al datore di lavoro
Il referto di visita medica fiscale verrà di norma inviato al datore di lavoro richiedente entro
otto giorni lavorativi dall’accertamento.
Per le richieste inoltrate da Ditte o Enti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione
verrà inoltre allegata al referto la fattura di pagamento.

INFORMAZIONI PER I LAVORATORI
Cosa fare se non si viene reperiti dal medico fiscale?
E’ necessario presentarsi a visita ambulatoriale nel giorno e nella struttura indicati dal
medico nell’invito lasciato al proprio domicilio.
E’ inoltre sempre opportuno avvisare preventivamente il datore di lavoro nel caso in cui ci
si debba sottoporre a visita medica o ad accertamenti sanitari durante gli orari di
reperibilità, avendo cura di farsi rilasciare sempre la certificazione dell’avvenuta
prestazione sanitaria.

Quali sono le fasce di reperibilità del lavoratore entro le quali vengono
effettuate la visite mediche di controllo?

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DLgs.150/2009 e DM
18.12.2009, n. 206 )
Dal 4 febbraio 2010 le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
sono fissate secondo i seguenti orari:
– tutti i giorni, compresi i non lavorativi e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.00 alle ore 18.00
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali
l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale
per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

DIPENDENTI PRIVATI
Tutti i giorni, compresi i non lavorativi e festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
17.00 alle ore 19.00.
(■) D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 art. 1, comma 2.
“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”

Visite di controllo dei lavoratori in malattiaultima modifica: 2010-02-09T11:29:00+01:00da vitegabry
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6 pensieri su “Visite di controllo dei lavoratori in malattia

  1. Salve, ho bisogno di un chiarimento:
    durante l’assenza dal lavoro per malattia, può il datore di lavoro rivolgersi ad un’agenzia di investigazione x far controllare il lavoratore a sua insaputa?

    mille grazie

    Anna

  2. Signora Anna

    Penso proprio di no!
    Art. 5 – L. 300/1970 Accertamenti sanitari

    Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
    Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
    Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
    La saluto e la ringrazio della visita

  3. Ciao Nadia
    Dipendenti assenti per gravi patologie e visita fiscale

    Il datore di lavoro non deve disporre la visita fiscale per il dipendente pubblico affetto da grave patologia che abbia trasmesso all’amministrazione di appartenenza tutta la documentazione relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità o alla causa di infortunio.

    In caso contrario, come previsto dalla normativa vigente, l’amministrazione deve richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza.

    Lo ha chiarito il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 12567 del 15 marzo 2010, rispondendo ad un quesito in merito alla obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente.
    Ti saluto e ti ringrazio della visita

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