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Comparto scuola: collocamento a riposo d’ufficio con 40 anni di anzianità contributiva

La circolare ministeriale n.94 del 2009

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Il Ministero precisa che il collocamento a riposo d’ufficio per il personale con 40 anni di anzianità contributiva potrà essere differito in data successiva a quella della  maturazione  dello scatto stipendiale  (c.d. gradone), purché ciò avvenga entro l’arco temporale di vigenza della legge.

Il MIUR con la direttiva ministeriale, del 4 dicembre 2009, registrata alla Corte dei Conti il  14 gennaio 2010, afferma che chi  perfeziona  il requisito contributivo di quarant’anni entro il 31 agosto 2010 ma maturerà il  diritto  allo scatto stipendiale il 1° gennaio 2011 sarà collocato a riposo d’ufficio il 1° settembre 2011.

Nella nota di accompagno alla direttiva ministeriale si fa riferimento, quale termine ultimo per la maturazione dello scatto, alla data del 1° gennaio 2012. In effetti, nella generalità dei casi lo scatto viene attribuito il 1° gennaio,  dell’anno successivo a quello in cui si è perfezionato il diritto. Vi sono però situazioni nelle quali l’automatismo economico viene riconosciuto in periodi diversi nel corso dell’anno.

A nostro avviso, la deroga dovrebbe applicarsi a tutti i soggetti che maturano il diritto al miglioramento economico entro il 31 luglio 2012, con relativo scatto al primo giorno del mese successivo (1° agosto). La FLC-CGIL è impegnata ad ottenere dal MIUR un chiarimento in tal senso.

In altre parole, il ministero ha inteso tutelare la posizione di quei soggetti che maturano il diritto  allo scatto stipendiale successivamente al raggiungimento dell’anzianità massima contributiva, a condizione però che l’automatismo ricada nell’ambito temporale di applicazione della legge (31 luglio 2012).

Per contro, laddove il gradone si è già raggiunto o lo si maturerà dopo il 31 luglio 2012, l’amministrazione procederà d’ufficio alla risoluzione del rapporto di lavoro il 1° settembre successivo al raggiungimento  dell’anzianità massima contributiva di quarant’anni. 

Per quanto concerne il trattenimento in servizio per un biennio oltre l’età pensionabile, la nota ministeriale chiarisce non si configura più come un diritto soggettivo del lavoratore   ma è rimesso alla potestà discrezionale dell’amministrazione.

Al riguardo la direttiva ministeriale precisa che  il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età può essere concesso ai dipendenti purché non abbiano  40 anni di anzianità contributiva, fermo restando il vincolo  di non creare od aumentare personale in esubero.

Pertanto, nel caso di un dipendente che  al momento dell’istanza di trattenimento in servizio ha maturato 39 anni di anzianità contributiva potrà essere concesso il prolungamento di un anno fino al raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.

Le sedi del patronato INCA CGIL sono comunque a disposizione per tutti coloro che volessero avere più approfondite notizie nel merito.

NEWSultima modifica: 2010-02-09T07:16:31+01:00da vitegabry
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