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Cassazione – Quando l’infarto del miocardio integra la causa violenta

Utili indicazioni dalla Cassazione

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Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall’esterno verso l’interno dell’organismo del lavoratore, determinando una rottura dell’equilibrio organico.

Con riguardo a un infarto cardiaco, che di per sé non integra la causa violenta, va accertato se la rottura dell’equilibrio nell’organismo del lavoratore sia da collegare causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità.

Con ricorso depositato in data 17.5.2000, C.E., in proprio e quale genitrice esercente la potestà sulle figlie minori M.A. e R., conveniva in giudizio l’INAIL ed esponeva che il proprio coniuge M.A. era deceduto improvvisamente per arresto cardiaco, mentre prestava servizio di vigilanza presso gli uffici del Giudice di Pace di …. Il defunto era socio della cooperativa …… ed era stato esposto, nell’adempimento del servizio, a
continuo stress psicologico, aveva subito ripetuti atti di intimidazione e nel periodo in cui il decesso si era verificato gravava sul lavoratore un’afa eccessiva; inoltre il luogo di lavoro non era dotato di sistemi di aereazione.

Il ricorso deduceva in sostanza che il decesso era da qualificarsi come infortunio sul lavoro, o in ipotesi come conseguenza di malattia contratta a causa di servizio, motivo per il quale chiedeva la corresponsione delle indennità di legge.

In primo grado veniva riconosciuto il caso come infortunio sul lavoro mentre la Corte di Appello, su ricorso dell’INAIL, perveniva a modificare il giudizio, sopratutto sulla base della mancanza della dimostrazione di condizioni lavorative che configurassero la causa violenta.

Nel respingere il caso purtuttavia la Cassazione ha fornito utili indicazioni in merito alle caratteristiche che deve assumere l’infortunio e più specificamente l’infarto come infortunio.

7° 201072010numeronewsletter.pdf

NEWSultima modifica: 2010-02-03T11:30:00+01:00da vitegabry
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