Benefici per i soggetti danneggiati da vaccinazione

Criteri per la formazione delle graduatorie

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E’ stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali che individua i criteri per la formazione delle graduatorie utili alla corresponsione dei benefici economici, ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, disposti con la legge 229/05.

Il decreto tiene conto anche delle osservazioni fatte dal Consiglio di Stato che ha ritenuto “irragionevole il criterio temporale per la corresponsione degli assegni se non è accompagnato da adeguati parametri correttivi …. che salvaguardino l’esigenza di attribuire immediata soddisfazione alle pretese economiche correlate a particolari situazioni di gravità delle affezioni o di difficoltà economiche ….. provvedendo alla formazione di una graduatoria…”.

Il Ministero, che intende mettere in pagamento la quarta delle cinque rate previste relative all’assegno una tantum aggiuntivo  e l’indennizzo aggiuntivo, ha provveduto a chiarire i criteri utili a formare una graduatoria: il criterio cronologico di presentazione delle domande accompagnato da parametri che tengano conto della gravità dell’infermità e delle difficoltà economiche del cittadino danneggiato e del suo nucleo familiare.

Il parametro della gravità dell’affezione è definito in base alla categoria assegnata ai fini dell’erogazione dell’indennizzo 210/92. Si tiene conto anche dei casi nei quali sia stata riconosciuta più di una patologia con esito invalidante distinto. Nel caso di più patologie riconosciute ai sensi della legge 210, ai fini della graduatoria, la gravità da considerare è quella che è stata tabellata con la categoria più alta e che quindi ha dato luogo al beneficio maggiore.

Nel decreto si afferma anche che sarà corrisposta ai soggetti interessati la quarta rata dell’assegno aggiuntivo una tantum in un unico importo.

Ricordiamo che i soggetti interessati sono il soggetto danneggiato, cui compete il 50% dell’importo, e i familiari che gli hanno prestato o gli prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, ai quali compete l’altro 50% della rata suddiviso fra loro in base alle indicazioni fornite con la domanda.

In conclusione, il Ministero ha dovuto riscrivere i criteri con i quali stilare le graduatorie, compito assolto con il decreto di cui all’oggetto; resta ancora sconosciuta la percentuale utile al calcolo dell’importo dell’assegno aggiuntivo una tantum.

Non possiamo esimerci dall’esprimere il nostro rammarico relativamente all’operato del Ministero che, a cinque anni dall’approvazione della legge 229 – voluta e votata da maggioranza ed opposizione – è riuscito a rendere l’applicazione di tale norma un vero e proprio “salto ad ostacoli”.

Benefici per i soggetti danneggiati da vaccinazioneultima modifica: 2010-01-22T11:44:02+01:00da vitegabry
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