Archivi giornalieri: 19 gennaio 2010

Obbligo contributivo verso l’Inps per malattia e maternità.

 inpdap.jpg

 

L’Inpdap fornisce precisazioni sull’obbligo dell’Inps, dal 1° gennaio 2009, ad erogare le prestazioni economiche di malattia e di maternità ai dipendenti delle imprese di Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali, privatizzate o a capitale misto, anche nel caso in cui i lavoratori abbiano mantenuto l’iscrizione all’Inpdap a seguito dell’esercizio di facoltà di opzione di cui alla legge 274/91.

Tra i destinatari della norma ( art. 20, comma 2, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L.133/2008 ) l’Inpdap ricorda le imprese ex municipalizzate, gli ex IACP, gli istituti di credito di diritto pubblico privatizzati; non sono invece interessati gli organismi non aventi natura di impresa o quelli iscritti obbligatoriamente all’Inpdap per categorie di personale ma non interessati al processo di privatizzazione (es. le scuole parificate).

Dal 1° gennaio 2009 vige pertanto l’obbligo del versamento contributivo all’Inps per le prestazioni di maternità per tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese privatizzate o a capitale misto; il versamento contributivo per la malattia è d’obbligo solo per i lavoratori con qualifica di operai.

L’Inps eroga le prestazioni di malattia e maternità ai dipendenti delle predette imprese “a qualsiasi gestione pensionistica essi appartengono e … anche nel caso di lavoratori che hanno mantenuto l’iscrizione all’Inpdap” in base all’articolo 5, comma 1, della legge 274/91. Va sottolineato che l’opzione per il mantenimento della posizione assicurativa preesistente è irrevocabile in ogni caso.

Le imprese interessate versano la contribuzione (secondo il settore di appartenenza) anche quando le previsioni contrattuali impongono loro di corrispondere al lavoratore la retribuzione globale e quindi di integrare l’indennità versata dall’Inps. In altre parole, resta a carico dell’impresa l’integrazione della retribuzione quando l’indennità a carico dell’Inps sia di importo inferiore al trattamento contrattualmente previsto.

Durante i periodi di godimento delle indennità di malattia o maternità viene accreditata la contribuzione figurativa, il cui “costo” è coperto dal versamento contributivo effettuato dalla imprese all’Inps. Questo significa che l’Inps è tenuto ad accreditare la contribuzione figurativa per i periodi nei quali eroga l’indennità di malattia o maternità anche quando il lavoratore non è iscritto al FPLD e a prescindere dall’Ente di appartenenza. Ai lavoratori in questione la contribuzione figurativa viene riconosciuta con le stesse regole previste per la generalità dei lavoratori iscritti all’Ago/Inps.

Nel caso di lavoratori che hanno optato per il mantenimento dell’iscrizione all’Inpdap, le imprese, che integrano il trattamento economico versato dall’Inps poiché previsto contrattualmente, devono versare all’Inpdap la contribuzione relativa alla sola integrazione. Se l’impresa non deve integrare il trattamento economico, non ci sarà versamento contributivo all’Inpdap.

Infine, in merito alla valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi di fruizione delle indennità di malattia o maternità, l’Istituto afferma di aver optato per la salvaguardia dell’unicità della posizione assicurativa. L’Inps infatti trasferisce la contribuzione figurativa nelle gestioni pensionistiche cui sono assicurati i lavoratori interessati e quindi anche all’Inpdap. La valorizzazione della contribuzione figurativa accreditata presso l’Inps avviene con l’applicazione della ricongiunzione d’ufficio e senza oneri per il lavoratore (art. 6, l.29/79).

Obbligo contributivo verso l’INPS per malattia e maternità

Le prestazioni economiche di malattia e di maternità

INPS.jpg

 

Dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli Enti pubblici, degli Enti locali, che sono state privatizzate, e le imprese a capitale misto dello Stato, degli Enti pubblici, degli Enti locali sono obbligate a versare all’INPS i contributi per malattia e maternità.

Tra i destinatari della norma  l’Inpdap nella nota operativa n. 18 del 22.12 u.s.  ricorda che l’obbligo  riguarda anche  le imprese ex municipalizzate, gli ex IACP, gli istituti di credito di diritto pubblico privatizzati, mentre non sono interessati gli organismi non aventi natura di impresa o quelli iscritti obbligatoriamente all’Inpdap per categorie di personale ma non interessati al processo di privatizzazione (es. le scuole parificate).

Il versamento contributivo all’Inps per le prestazioni di maternità riguarda  tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese privatizzate o a capitale misto; mentre  quello riguardante la malattia è d’obbligo solo per i lavoratori con qualifica di operai.

L’Inps eroga le prestazioni di malattia e maternità ai dipendenti delle predette imprese “a qualsiasi gestione pensionistica essi appartengono e … anche nel caso di lavoratori che hanno mantenuto l’iscrizione all’Inpdap” in base all’articolo 5, comma 1, della legge 274/91. Va sottolineato che l’opzione per il mantenimento della posizione assicurativa preesistente è irrevocabile in ogni caso.

Resta a carico delle imprese interessate l’integrazione della retribuzione quando l’indennità a carico dell’Inps sia di importo inferiore al trattamento contrattualmente previsto.

Durante i periodi di godimento delle indennità di malattia o maternità viene accreditata la contribuzione figurativa, il cui “costo” è coperto dal versamento contributivo effettuato dalle imprese all’Inps. Questo significa che l’Inps è tenuto ad accreditare la contribuzione figurativa per i periodi nei quali eroga l’indennità di malattia o maternità anche quando il lavoratore non è iscritto al FPLD (Fondo previdenza lavoratori dipendenti) e a prescindere dall’Ente di appartenenza. Ai lavoratori in questione la contribuzione figurativa viene riconosciuta con le stesse regole previste per la generalità dei lavoratori iscritti all’Ago-Inps.

Nel caso di lavoratori che hanno optato per il mantenimento dell’iscrizione all’Inpdap, le imprese, che integrano il trattamento economico versato dall’Inps poiché previsto contrattualmente, devono versare all’Inpdap la contribuzione relativa alla sola integrazione. Se l’impresa non deve integrare il trattamento economico, non ci sarà versamento contributivo all’Inpdap.

L’Inpdap, nella nota in oggetto afferma di aver optato per la salvaguardia dell’unicità della posizione assicurativa. L’Inps infatti trasferisce la contribuzione figurativa nelle gestioni pensionistiche cui sono assicurati i lavoratori interessati e quindi anche all’Inpdap. La valorizzazione della contribuzione figurativa accreditata presso l’Inps avviene con l’applicazione della ricongiunzione d’ufficio e senza oneri per il lavoratore (art. 6, l.29/79).